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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 14/03/2025, n. 562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 562 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dr.ssa Antonia Cozzolino, all'esito del deposito delle “note scritte in sostituzione dell'udienza” del 13.03.2025 (ex art. 127 ter c.p.c.), ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 8251 del ruolo gen. dell'anno 2022
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso come da procura in atti dall'avv. Niccolò Leoluca Panarello opponente
E
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. Marialuigia Ferrante opposto
NONCHÈ
in persona del legale rappresentante Controparte_2
p.t., rappresentata e difesa come da procura in atti dall'avv. Mariafranca Palagano opposta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente indicato in epigrafe, a seguito dell'intimazione di pagamento n.
02820229004992432000 ricevuta il 27.10.2022 – della quale eccepisce la nullità per mancata (ovvero nulla) notifica degli atti ad essa prodromici e per vizio di motivazione – ha proposto opposizione contro la cartella esattoriale n. 028201000049636403000 ad essa sottesa, relativa a rate premio 2008-2009. A sostegno del ricorso ha dedotto, in CP_1 particolare, l'intervenuta prescrizione dei crediti azionati dall' CP_1
Nel costituirsi in giudizio, il ha fatto rilevare di aver proceduto CP_3 correttamente alla notifica della carella impugnata. L' a sua volta, ha chiesto il rigetto CP_1 dell'opposizione deducendone variamente l'inammissibilità e l'infondatezza.
Ciò posto, va innanzitutto rilevato che i vizi lamentati in ricorso e direttamente afferenti alla procedura esecutiva dovevano essere dedotti entro il termine perentorio di venti giorni di cui all'art. 617 c.p.c. (nel testo modificato dall'art. 2 comma 3 lett. e n. 41 d.l. n. 35/2005, conv. con mod. con l. n. 80/2005, che – con decorrenza dal 1°.3.2006 – ha elevato il termine originariamente fissato in cinque giorni). Infatti, avverso la cartella esattoriale o l'avviso di mora emessi per riscuotere contributi e premi dovuti agli enti previdenziali, sono esperibili l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. (sottratta al termine decadenziale di impugnazione), nel caso in cui si contesti la legittimità della iscrizione al ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione stessa o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo;
ovvero l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., nel caso in cui si contesti la ritualità formale della cartella esattoriale o si adducano vizi di forma del procedimento di esecuzione esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti la notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora
(cfr. Cass. n. 26745 del 2006).
Sicuramente inammissibili, pertanto, risultano essere i motivi di opposizione concernenti la pretesa nullità dell'intimazione di pagamento, notificata il 27.10.2022 ed impugnata con ricorso depositato il 23.12.2022.
Si noti: secondo la Suprema Corte, anche la doglianza concernente la mancata notifica della cartella esattoriale soggiace allo stesso regime impugnatorio;
se, infatti, l'omessa o irrituale notifica della cartella poteva impedire la tempestività dell'opposizione, viceversa,
l'opposizione doveva essere tempestivamente proposta avverso l'intimazione di pagamento, con la conseguenza che l'inammissibilità della opposizione a detta intimazione preclude ogni questione sulla ritualità della notifica della cartella.
Giova comunque rilevare che l'affermazione del medesimo opponente di non aver mai ricevuto la cartella sottesa all'impugnato atto di intimazione risulta smentita dall'avviso di ricevimento datato 30.12.2010 che il ha versato nel proprio fascicolo (cfr. CP_3
all. 4 produz. AdER). Ciò posto, la domanda giudiziale con la quale è stata eccepita la prescrizione del credito va invece qualificata come opposizione all'esecuzione, ex art. 615 c.p.c.: nella fattispecie in esame, infatti, parte ricorrente deduce la prescrizione dei crediti riportati nella cartella di pagamento opposta, per inutile decorso del termine quinquennale calcolato dalla notifica del titolo esecutivo (avvenuta, appunto, in data 30.10.2010) fino alla data di notifica dell'impugnata intimazione di pagamento (27.10.2022) che, secondo la prospettazione attorea, costituirebbe il primo (ed unico) atto astrattamente idoneo ad interrompere la prescrizione, intervenuto successivamente alla notifica della cartella impugnata.
Al contrario, deve rilevarsi che l ha costituito in mora l'opponente Controparte_4
dapprima con un preavviso di iscrizione ipotecaria, che veniva notificato a mezzo posta a mani del destinatario il 21.11.2014 (v. all. 5 e 6); inoltre, il decorso della prescrizione è stato nuovamente interrotto con la notifica, in data 30.03.2019, di un'ulteriore intimazione di pagamento, consegnata a mani della figlia del , dichiaratasi capace e Parte_1
convivente (v. all. 7-8).
In presenza di tali interruttivi, è evidente che l'eccezione di prescrizione su cui l'opposizione si fonda va, dunque, respinta perché infondata.
Quanto alla contestazione circa la conformità all'originale dei documenti prodotti dall' deve rilevarsene l'assoluta genericità. CP_5
Secondo l'art. 2719 c.c., la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o omnicomprensive, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale: diversamente, non è idonea a privare la copia della stessa efficacia probatoria dell'originale.
Egualmente, in materia di riproduzioni meccaniche ex art. 2712 c.c., il disconoscimento utile per sconfessare l'efficacia probatoria delle stesse non può essere generico, o confondersi con la diversa ipotesi del disconoscimento di copia di scrittura all'originale ex art. 2719 c.c., bensì deve trattarsi di contestazione puntuale sulla riconducibilità della riproduzione meccanica all'apparente autore, oppure sulla veridicità del suo contenuto.
Nulla di tutto ciò, invece, si rinviene nelle difese svolte al riguardo dall'opponente.
Infine, infondata appare anche la doglianza attorea secondo cui “l'intimazione di pagamento del 2019 risulta notificata a firma di persona convivente ex art. 139 c.p.c. ma, agli atti, non vi è prova alcuna né dell'invio, né tantomeno della avvenuta consegna, della raccomandata informativa” (v. note sost. ud.).
Ebbene, come ha recentemente chiarito la Suprema Corte in una fattispecie assimilabile a quella per cui è causa, “alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla L. n. 890 del 1982, con la conseguenza che, in caso di notifica al portiere o a soggetto autorizzato, essa si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento da quest'ultimo sottoscritto, senza che si renda necessario l'invio di una ulteriore raccomandata (Cass.; n. 17598/2010; n.
911/2012;; n. 19771/2013; 22151 del 2013; n. 16949/2014; n. 14146/2014; 12083 del
2016; 19795 del 2017; n. 8293/2018)…” (cfr. Cass. n. 9240 del 03.04.2019).
Ne consegue il rigetto dell'opposizione.
L'inconferenza della preliminare eccezione di inammissibilità del ricorso induce comunque a compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
a) Rigetta l'opposizione.
b) Compensale spese.
S.M.C.V., 14.03.2025
Il giudice del lavoro dott.ssa A. Cozzolino