CA
Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 25/10/2025, n. 1537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1537 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Terza Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. NO ER CI Presidente
Dott.ssa Virginia Marletta Consigliere
Dott. IU De GO Consigliere dei quali il terzo relatore ed estensore, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1315/2020 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente tra
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. AGLIALORO SALVATORE appellante contro
(P. IVA ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. MONTEROSSO
TITO
Appellata – appellante incidentale
Oggetto: contratti bancari
CONCLUSIONI DELLE PARTI E
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 1636/2020 del 30.04.2020, il Tribunale di Palermo, in accoglimento della domanda avanzata da ha rideterminato il saldo del conto Parte_1
corrente ordinario n. 2303.109711, rigettando la domanda di ripetizione e statuendo sulle spese di lite
Avverso tale decisione hanno proposto distinti gravami: con atto di citazione dell'1.10.2020 , con comparsa di costituzione con appello incidentale Parte_1 , contestando entrambe le parti la decisione impugnata per diversi motivi. CP_1
Senza incombenti istruttori, con note di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. sostitutive dell'udienza le parti hanno così concluso: appellante principale: “reitera le richieste istruttorie già articolare in atto di appello
(esibizione documentale e richiamo del consulente tecnico d'ufficio) In subordine conclude come in atto di appello e chiede che la causa sia posta in decisione con i termini di legge.”; appellata - appellante incidentale: “1) Rigettare, siccome infondato in fatto ed in diritto, l'atto di appello proposto dagli appellanti avverso la predetta sentenza
n.1636/2020 emessa dal Giudice Unico del Tribunale di Palermo, Dott.ssa C. Ajello in data 05/06/2020, in quanto inammissibile, infondato in fatto e in diritto;
2) In via di appello incidentale accogliere il motivo di appello incidentale e per l'effetto riformare
l'impugnata sentenza n.1636 emessa dal Giudice Unico del Tribunale di Palermo,
Dott.ssa C. Ajello in data 05/06/2020 con riferimento al capo relativo alle spese legali
e di CTU e, conseguentemente, condannare la sig.ra alle spese legali Parte_1
e della CTU del giudizio di primo grado o, quanto meno, disporre l'integrale compensazione. 3) Condannare l'appellante ai compensi del presente giudizio di appello.”.
Indi, con ordinanza del 30/5/2025 la causa è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli atti difensivi conclusionali.
***
Così compendiati i principali fatti di causa, ha affidato il Parte_1
gravame ai seguenti motivi: 1) omessa pronuncia sulla domanda di condanna alla ripetizione di indebito e vizio di ultrapetizione per aver ricalcolato il saldo alla data del
30.3.2017 e non al 30.9.2016, come richiesto;
2) erroneità della ricostruzione del saldo del conto corrente: in mancanza del contratto di apertura di conto corrente “originario” dovevano essere espunte tutte le competenze addebitate dalla banca e applicato il tasso
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 2 legale o il tasso sostitutivo ex art 117 t.u.b.; 3) mancato adempimento dell'ordine di esibizione degli estratti conto da parte della banca.
A questo gravame si è aggiunto quello di che, oltre a contestare Controparte_2
le argomentazioni dell'atto di appello, lamenta “l'erroneità della sentenza
n.1636/2020 del tribunale di Palermo nella parte in cui non è stata disposta la condanna o la compensazione delle spese legali e di ctu per applicazione dell'art.13
d.lgs. n.28/2010 e art.92 cpc”.
Ciò premesso, le doglianze dell'appellante principale risultano infondate (da disattendere, quindi, la richiesta istruttoria avanzata), mentre quelle dell'appellante incidentale possono trovare accoglimento, per le seguenti sintetiche considerazioni.
Con il primo motivo, censura la sentenza impugnata per omessa pronuncia Pt_1
sulla domanda di condanna alla ripetizione di indebito e vizio di ultrapetizione per aver ricalcolato il saldo alla data del 30.3.2017 e non al 30.9.2016.
La doglianza risulta infondata. Ed invero, quanto al vizio di omessa pronuncia, il giudice di prime cure in motivazione si esprime puntualmente in merito alla domanda di ripetizione avanzata dalla correntista, rigettandola nei termini che seguono: “Non merita tuttavia di essere accolta la domanda dell'attrice volta ad ottenere la condanna della banca alla restituzione della somma indebitamente corrisposta, non essendo stato dimostrato il versamento di somme a saldo dell'esposizione debitoria relativa al conto, ancora in essere” (v. sentenza impugnata, pag. 6). Il giudice di prime cure, infatti, ha fatto l'applicazione dell'orientamento consolidato della Corte di Cassazione, secondo cui la domanda di ripetizione dell'indebito richiede che il rapporto di c/c si sia concluso;
viceversa, quando il rapporto bancario è ancora in essere alla data di introduzione del giudizio, la domanda di ripetizione è inammissibile, potendosi in questo caso proporre soltanto una domanda di accertamento di eventuali nullità negoziali e di ricostruzione del saldo di dare ed avere ad una determinata data (Cass. civ. n. 798/2013 e n. 21646/2018). Nel caso di specie, la correntista non ha dato prova dell'estinzione del rapporto, per cui non può vantare alcun diritto alla ripetizione di
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 3 asserite somme indebite.
Generica risulta, poi, la contestazione circa il vizio di ultrapetizione: l'appellante si limita a dedurre che “la domanda giudiziale prevedeva il ricalcolo fino alla data del
30.09.2016 e non al 30.03.2017” (atto di appello, pag. 7), senza ulteriori specificazioni. A riguardo si osserva che la correntista non ha mai contestato il saldo
“rettificato” al 31/3/2017, effettuato in seno alla relazione di ctu integrativa (relazione integrativa CTU, p.8/9: “sommando algebricamente il saldo finale del conto n. 109711 al 31/3/2017 indicato nel relativo estratto conto (- € 41.681,24) e le rettifiche individuate nella presente relazione a favore del correntista (+ € 16.067,37), si perverrebbe ad un saldo “rettificato” al 31/3/2017 di - € 25.613,87 (- € 41.681,24 + €
16.067,37)”. Il saldo a quest'ultima data è stato determinato in ragione della complessiva documentazione versata in atti, e segnatamente agli estratti conto, con la banca che in sede di costituzione ha depositato appunto quello al 31.3.2017 (cfr. doc. 4 produzione ), sulla quale non era stato mosso rilievo alcuno. CP_1
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante principale contesta il calcolo effettuato dal consulente tecnico nel primo grado di giudizio. In particolare, Pt_1
sostiene che in mancanza del contratto di apertura di conto corrente “originario”
(risalente all'anno 2007, anno da cui decorre il primo estratto conto in atti), il consulente avrebbe dovuto espungere tutti i costi e ricalcolare il saldo al tasso legale o tasso sostituivo ex art. 117 T.U.B. non solo con riferimento al periodo intercorrente tra il 17/02/2007 e il 3/11/2009 (per il quale è pacifico che sia mancata produzione di qualsiasi testo contrattuale, e per cui si è ricostruito il saldo grazie agli estratti conto prodotti dall'attrice), ma per tutto il rapporto contrattuale anche successivo alla data del 4/11/2009 (data a partire dalla quale decorrono i contratti di affidamento prodotti dalla banca). A detta dell'appellante, infatti, il ricalcolo al tasso legale andava effettuato per tutta la durata del rapporto, anche in presenza di lettere contratto, consistendo queste in mere concessioni di affidamento e non accensione del conto vera e propria.
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 4 Anche tale censura non merita accoglimento.
Vale ricordare che “nei rapporti di conto corrente bancario il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione delle somme, che afferma essere state indebitamente corrisposte all'istituto di credito nel corso dell'intera durata del rapporto, sul presupposto della dedotta nullità delle clausole figuranti nel contratto o per addebiti non previsti in contratto, sia onerato della prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida causa debendi (ex plurimis, Cass., Sez. I, 7/12/2022, n.
35979). Questo comporta, di regola, ovvero applicando i principi che regolano la ripartizione dell'onere della prova, che il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle abbia
l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati
"mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole" (Cass., Sez. Vi-I,
13/12/2019, n. 33009), dato che le pattuizioni di che trattasi non sono affette da una nullità intrinseca, ma in quanto la loro previsione non rispecchia il parametro normativo che ne assicura altrimenti la liceità (così in motivazione Cass., Sez. I,
19/01/2022, n. 1550)” – cfr. Cassazione civile sez. I 29/7/2025, n. 21823 -. Laddove, invece, manchi la documentazione e questa sia correlabile a condotta della banca, come nel caso di specie per il primo periodo, si farà ricorso a tassi sostitutivi e alla espunzione di oneri risultante dagli estratti conto ma non debitamente pattuiti, a differenza di come invece deve procedersi per i periodi assistiti da documentazione negoziale (ancora Cassaz. 21823/2025).
Alla luce di questi principi, correttamente, per il periodo compreso tra il 4/11/2009 e il 31/03/2017 l'esperto ha applicato le condizioni economiche regolarmente pattuite nelle lettere contratto, rispettivamente del 4/11/2009, del 3/12/2009 e del 23/09/2014, prodotte dalla quando cioè erano documentate le pattuizioni. Si consideri, poi, CP_3
che l'affidamento pattuito è stato comunque concesso a valere sul conto corrente n.109711 sul quale, dunque, si riversavano gli effetti delle nuove condizioni economiche pattuite.
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 5 Non può negarsi, infatti, la validità di documenti contrattuali alle tre lettere-contratto sopra citate, in quanto presentano tutti gli elementi per qualificarle come tali: esse includono vere e proprie clausole contrattuali sottoscritte da entrambe le parti, con evidenti riferimenti al conto corrente n. 109711 (v. lettere-contratto, depositate in questo grado dalla in data 15.2.2021); mentre per il periodo precedente, CP_3
Dunque, essendo il primo contratto stipulato tra le parti la Lettera Contratto n.
000077492 del 4/11/2009, il consulente, a partire da tale data, ha correttamente mantenuto i costi validamente pattuiti per iscritto dalle parti con la lettera del
4/11/2009 e successive modifiche (v. relazione di ctu in atti).
Con il terzo motivo di appello principale, lamenta il mancato Parte_1
adempimento all'ordine di esibizione degli estratti conto da parte della In CP_3
particolare, non risultano prodotti gli estratti conto del II e III trimestre 2014, del I, II,
III e IV trimestre 2015, del I, II e IV trimestre 2016 e il giudice “Nulla evidenzia sull'inadempimento da parte della in merito all'ordine di esibizione degli CP_3
estratti conto ante decennio” (v. atto di appello, p. 12).
Il motivo non è meritevole di accoglimento.
Invero, la correntista, con la seconda memoria ex art. 183 VI co. c.p.c. aveva chiesto disporsi “l'esibizione degli estratti dalla data di accensione del rapporto fino al 4° trimestre 2006” (con testo sottolineato: cfr. pag. 1 della memoria); con l'ordinanza istruttoria dei 10-14//11/2017 il giudice ha accolto l'istanza “limitatamente agli estratti conto relativi al periodo di dieci anni anteriore alla notifica dell'atto di citazione e cioè nei limiti temporali previsti dall'art. 119 TUB”.
Dunque, nonostante il giudice di prime cure abbia accolto l'istanza e disposto l'ordine di esibizione di cui all'art. 210 c.p.c., la mancata ottemperanza da parte della deve rapportarsi al contenuto dell'ordinanza, a sua volta da ricollegare CP_3
all'istanza istruttoria di parte: va, cioè, considerato che per effetto del limite temporale, previsto dall'art. 119 TUB, e in difetto di apposita richiesta precedente rispetto alla data di avvio del giudizio (citazione del febbraio 2017), non è censurabile la condotta
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 6 della banca che appunto non ha inteso produrre quanto esulava dai limiti dalla stessa ordinanza istruttoria fissati.
Vale peraltro ricordare che per la Suprema Corte “…dire che è la banca, su istanza del cliente (…) a dover produrre su ordine del giudice gli estratti conto che il cliente non abbia né prodotto, né preventivamente richiesto con esito negativo, sta a significare che è la banca a dover offrire, in giudizio, il supporto probatorio della domanda attrice, il che scardina le regole del riparto degli oneri probatori siccome definite dalla fondamentale disposizione dettata dall'articolo 2697 c.c., applicato alla materia dei contratti di conto corrente bancario: basterà citare Cass. 2 maggio 2019,
n. 11543 (con l'ampia giurisprudenza ivi richiamata), in cui si osserva che, ove sia il correntista ad agire giudizialmente per l'accertamento giudiziale del saldo e la ripetizione delle somme indebitamente riscosse dall'istituto di credito, è esso correntista, attore in giudizio, a doversi far carico della produzione dell'intera serie degli estratti conto.” La Corte sostiene, poi, che l'obbligazione di consegnare «copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni» di cui al richiamato art. 119 TUB “pur derivante dal contratto, rimane quiescente fintanto che il cliente non trasmetta alla banca la relativa richiesta” e, pertanto, “…se il cliente, o chi per lui, ha esercitato il diritto di cui al quarto comma dell'articolo 119, e la banca non vi ha ottemperato, l'ordine di esibizione è, in presenza dei presupposti ora indicati, indubbiamente impartito in conformità alla previsione normativa. Se il cliente non ha effettuato la preventiva richiesta, inadempiuta, non vi sono margini per l'ordine di esibizione di cui all'articolo 210
c.p.c.” (Cass., n 24641/2021).
Disatteso il gravame principale per le considerazioni sin qui esposte, diversamente è
a dirsi per quello incidentale.
Segnatamente, con l'unico motivo lamenta “l'erroneità della sentenza CP_1
n.1636/2020 del tribunale di Palermo nella parte in cui non è stata disposta la condanna o la compensazione delle spese legali e di ctu per applicazione dell'art.13
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 7 d.lgs. n.28/2010 e art.92 cpc”. In particolare, il giudice aveva posto le spese di lite e dell'espletata ctu in capo alla ritenendola completamente soccombente in CP_3
giudizio.
La censura è parzialmente fondata.
Ed invero, nel primo grado di giudizio se è stata accolta la domanda di accertamento e rideterminazione dei saldi avanzata dalla correntista, è stata al contempo rigettata la domanda di ripetizione di asserite somme indebite versate (riproposta nel presente grado di giudizio e rigettata anche da questa Corte). Non versando la banca in una situazione di totale soccombenza, per il primo grado può riformarsi la sentenza impugnata disponendo la parziale compensazione tra le parti, liquidate come indicato in prime cure. Quanto alle spese di ctu, invece, queste restano in capo alla CP_3
essendo stata accolta la domanda di accertamento e rideterminazione dei saldi e conseguentemente effettuato il necessario ricalcolo con risultati più favorevoli per la correntista, nonostante la persistenza del debito.
Per quelle (spese) del presente grado, l'esito della lite impone di tener conto della soccombenza dell'appellante principale , e perciò di porle a carico di Parte_1
questa integralmente, con la liquidazione indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione III civile, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede: rigetta l'appello proposto da con atto di citazione del 1.10.2020 Parte_1
avverso la sentenza n. 1636/2020 resa dal Tribunale di Palermo il 30.04.2020; in parziale accoglimento dell'appello incidentale proposto da
[...]
e in riforma di detta sentenza: Controparte_1
compensa per metà le spese di lite del primo grado di giudizio (nell'intero liquidate in € 2.800,00 per compensi, oltre gli esborsi, il rimborso delle spese generali nella misura prevista dalla legge, IVA e CPA), ponendo definitivamente per l'intero a carico
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 8 di quelle di CTU, liquidate come da decreto in atti;
Controparte_1
conferma nel resto l'impugnata sentenza.
Condanna alla rifusione delle spese sostenute da Parte_1 [...]
per il presente grado di giudizio, liquidate in complessivi € Controparte_1
2.470,00 per compensi, oltre esborsi anticipati, rimborso forfettario, C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti (ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n.
115, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma
17), per il versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato per l'appello principale.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Terza sezione civile, il 25 settembre 2025.
Il Cons. est. Il Presidente
IU De GO NO ER CI
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Terza Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. NO ER CI Presidente
Dott.ssa Virginia Marletta Consigliere
Dott. IU De GO Consigliere dei quali il terzo relatore ed estensore, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1315/2020 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente tra
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. AGLIALORO SALVATORE appellante contro
(P. IVA ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. MONTEROSSO
TITO
Appellata – appellante incidentale
Oggetto: contratti bancari
CONCLUSIONI DELLE PARTI E
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 1636/2020 del 30.04.2020, il Tribunale di Palermo, in accoglimento della domanda avanzata da ha rideterminato il saldo del conto Parte_1
corrente ordinario n. 2303.109711, rigettando la domanda di ripetizione e statuendo sulle spese di lite
Avverso tale decisione hanno proposto distinti gravami: con atto di citazione dell'1.10.2020 , con comparsa di costituzione con appello incidentale Parte_1 , contestando entrambe le parti la decisione impugnata per diversi motivi. CP_1
Senza incombenti istruttori, con note di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. sostitutive dell'udienza le parti hanno così concluso: appellante principale: “reitera le richieste istruttorie già articolare in atto di appello
(esibizione documentale e richiamo del consulente tecnico d'ufficio) In subordine conclude come in atto di appello e chiede che la causa sia posta in decisione con i termini di legge.”; appellata - appellante incidentale: “1) Rigettare, siccome infondato in fatto ed in diritto, l'atto di appello proposto dagli appellanti avverso la predetta sentenza
n.1636/2020 emessa dal Giudice Unico del Tribunale di Palermo, Dott.ssa C. Ajello in data 05/06/2020, in quanto inammissibile, infondato in fatto e in diritto;
2) In via di appello incidentale accogliere il motivo di appello incidentale e per l'effetto riformare
l'impugnata sentenza n.1636 emessa dal Giudice Unico del Tribunale di Palermo,
Dott.ssa C. Ajello in data 05/06/2020 con riferimento al capo relativo alle spese legali
e di CTU e, conseguentemente, condannare la sig.ra alle spese legali Parte_1
e della CTU del giudizio di primo grado o, quanto meno, disporre l'integrale compensazione. 3) Condannare l'appellante ai compensi del presente giudizio di appello.”.
Indi, con ordinanza del 30/5/2025 la causa è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli atti difensivi conclusionali.
***
Così compendiati i principali fatti di causa, ha affidato il Parte_1
gravame ai seguenti motivi: 1) omessa pronuncia sulla domanda di condanna alla ripetizione di indebito e vizio di ultrapetizione per aver ricalcolato il saldo alla data del
30.3.2017 e non al 30.9.2016, come richiesto;
2) erroneità della ricostruzione del saldo del conto corrente: in mancanza del contratto di apertura di conto corrente “originario” dovevano essere espunte tutte le competenze addebitate dalla banca e applicato il tasso
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 2 legale o il tasso sostitutivo ex art 117 t.u.b.; 3) mancato adempimento dell'ordine di esibizione degli estratti conto da parte della banca.
A questo gravame si è aggiunto quello di che, oltre a contestare Controparte_2
le argomentazioni dell'atto di appello, lamenta “l'erroneità della sentenza
n.1636/2020 del tribunale di Palermo nella parte in cui non è stata disposta la condanna o la compensazione delle spese legali e di ctu per applicazione dell'art.13
d.lgs. n.28/2010 e art.92 cpc”.
Ciò premesso, le doglianze dell'appellante principale risultano infondate (da disattendere, quindi, la richiesta istruttoria avanzata), mentre quelle dell'appellante incidentale possono trovare accoglimento, per le seguenti sintetiche considerazioni.
Con il primo motivo, censura la sentenza impugnata per omessa pronuncia Pt_1
sulla domanda di condanna alla ripetizione di indebito e vizio di ultrapetizione per aver ricalcolato il saldo alla data del 30.3.2017 e non al 30.9.2016.
La doglianza risulta infondata. Ed invero, quanto al vizio di omessa pronuncia, il giudice di prime cure in motivazione si esprime puntualmente in merito alla domanda di ripetizione avanzata dalla correntista, rigettandola nei termini che seguono: “Non merita tuttavia di essere accolta la domanda dell'attrice volta ad ottenere la condanna della banca alla restituzione della somma indebitamente corrisposta, non essendo stato dimostrato il versamento di somme a saldo dell'esposizione debitoria relativa al conto, ancora in essere” (v. sentenza impugnata, pag. 6). Il giudice di prime cure, infatti, ha fatto l'applicazione dell'orientamento consolidato della Corte di Cassazione, secondo cui la domanda di ripetizione dell'indebito richiede che il rapporto di c/c si sia concluso;
viceversa, quando il rapporto bancario è ancora in essere alla data di introduzione del giudizio, la domanda di ripetizione è inammissibile, potendosi in questo caso proporre soltanto una domanda di accertamento di eventuali nullità negoziali e di ricostruzione del saldo di dare ed avere ad una determinata data (Cass. civ. n. 798/2013 e n. 21646/2018). Nel caso di specie, la correntista non ha dato prova dell'estinzione del rapporto, per cui non può vantare alcun diritto alla ripetizione di
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 3 asserite somme indebite.
Generica risulta, poi, la contestazione circa il vizio di ultrapetizione: l'appellante si limita a dedurre che “la domanda giudiziale prevedeva il ricalcolo fino alla data del
30.09.2016 e non al 30.03.2017” (atto di appello, pag. 7), senza ulteriori specificazioni. A riguardo si osserva che la correntista non ha mai contestato il saldo
“rettificato” al 31/3/2017, effettuato in seno alla relazione di ctu integrativa (relazione integrativa CTU, p.8/9: “sommando algebricamente il saldo finale del conto n. 109711 al 31/3/2017 indicato nel relativo estratto conto (- € 41.681,24) e le rettifiche individuate nella presente relazione a favore del correntista (+ € 16.067,37), si perverrebbe ad un saldo “rettificato” al 31/3/2017 di - € 25.613,87 (- € 41.681,24 + €
16.067,37)”. Il saldo a quest'ultima data è stato determinato in ragione della complessiva documentazione versata in atti, e segnatamente agli estratti conto, con la banca che in sede di costituzione ha depositato appunto quello al 31.3.2017 (cfr. doc. 4 produzione ), sulla quale non era stato mosso rilievo alcuno. CP_1
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante principale contesta il calcolo effettuato dal consulente tecnico nel primo grado di giudizio. In particolare, Pt_1
sostiene che in mancanza del contratto di apertura di conto corrente “originario”
(risalente all'anno 2007, anno da cui decorre il primo estratto conto in atti), il consulente avrebbe dovuto espungere tutti i costi e ricalcolare il saldo al tasso legale o tasso sostituivo ex art. 117 T.U.B. non solo con riferimento al periodo intercorrente tra il 17/02/2007 e il 3/11/2009 (per il quale è pacifico che sia mancata produzione di qualsiasi testo contrattuale, e per cui si è ricostruito il saldo grazie agli estratti conto prodotti dall'attrice), ma per tutto il rapporto contrattuale anche successivo alla data del 4/11/2009 (data a partire dalla quale decorrono i contratti di affidamento prodotti dalla banca). A detta dell'appellante, infatti, il ricalcolo al tasso legale andava effettuato per tutta la durata del rapporto, anche in presenza di lettere contratto, consistendo queste in mere concessioni di affidamento e non accensione del conto vera e propria.
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 4 Anche tale censura non merita accoglimento.
Vale ricordare che “nei rapporti di conto corrente bancario il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione delle somme, che afferma essere state indebitamente corrisposte all'istituto di credito nel corso dell'intera durata del rapporto, sul presupposto della dedotta nullità delle clausole figuranti nel contratto o per addebiti non previsti in contratto, sia onerato della prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida causa debendi (ex plurimis, Cass., Sez. I, 7/12/2022, n.
35979). Questo comporta, di regola, ovvero applicando i principi che regolano la ripartizione dell'onere della prova, che il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle abbia
l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati
"mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole" (Cass., Sez. Vi-I,
13/12/2019, n. 33009), dato che le pattuizioni di che trattasi non sono affette da una nullità intrinseca, ma in quanto la loro previsione non rispecchia il parametro normativo che ne assicura altrimenti la liceità (così in motivazione Cass., Sez. I,
19/01/2022, n. 1550)” – cfr. Cassazione civile sez. I 29/7/2025, n. 21823 -. Laddove, invece, manchi la documentazione e questa sia correlabile a condotta della banca, come nel caso di specie per il primo periodo, si farà ricorso a tassi sostitutivi e alla espunzione di oneri risultante dagli estratti conto ma non debitamente pattuiti, a differenza di come invece deve procedersi per i periodi assistiti da documentazione negoziale (ancora Cassaz. 21823/2025).
Alla luce di questi principi, correttamente, per il periodo compreso tra il 4/11/2009 e il 31/03/2017 l'esperto ha applicato le condizioni economiche regolarmente pattuite nelle lettere contratto, rispettivamente del 4/11/2009, del 3/12/2009 e del 23/09/2014, prodotte dalla quando cioè erano documentate le pattuizioni. Si consideri, poi, CP_3
che l'affidamento pattuito è stato comunque concesso a valere sul conto corrente n.109711 sul quale, dunque, si riversavano gli effetti delle nuove condizioni economiche pattuite.
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 5 Non può negarsi, infatti, la validità di documenti contrattuali alle tre lettere-contratto sopra citate, in quanto presentano tutti gli elementi per qualificarle come tali: esse includono vere e proprie clausole contrattuali sottoscritte da entrambe le parti, con evidenti riferimenti al conto corrente n. 109711 (v. lettere-contratto, depositate in questo grado dalla in data 15.2.2021); mentre per il periodo precedente, CP_3
Dunque, essendo il primo contratto stipulato tra le parti la Lettera Contratto n.
000077492 del 4/11/2009, il consulente, a partire da tale data, ha correttamente mantenuto i costi validamente pattuiti per iscritto dalle parti con la lettera del
4/11/2009 e successive modifiche (v. relazione di ctu in atti).
Con il terzo motivo di appello principale, lamenta il mancato Parte_1
adempimento all'ordine di esibizione degli estratti conto da parte della In CP_3
particolare, non risultano prodotti gli estratti conto del II e III trimestre 2014, del I, II,
III e IV trimestre 2015, del I, II e IV trimestre 2016 e il giudice “Nulla evidenzia sull'inadempimento da parte della in merito all'ordine di esibizione degli CP_3
estratti conto ante decennio” (v. atto di appello, p. 12).
Il motivo non è meritevole di accoglimento.
Invero, la correntista, con la seconda memoria ex art. 183 VI co. c.p.c. aveva chiesto disporsi “l'esibizione degli estratti dalla data di accensione del rapporto fino al 4° trimestre 2006” (con testo sottolineato: cfr. pag. 1 della memoria); con l'ordinanza istruttoria dei 10-14//11/2017 il giudice ha accolto l'istanza “limitatamente agli estratti conto relativi al periodo di dieci anni anteriore alla notifica dell'atto di citazione e cioè nei limiti temporali previsti dall'art. 119 TUB”.
Dunque, nonostante il giudice di prime cure abbia accolto l'istanza e disposto l'ordine di esibizione di cui all'art. 210 c.p.c., la mancata ottemperanza da parte della deve rapportarsi al contenuto dell'ordinanza, a sua volta da ricollegare CP_3
all'istanza istruttoria di parte: va, cioè, considerato che per effetto del limite temporale, previsto dall'art. 119 TUB, e in difetto di apposita richiesta precedente rispetto alla data di avvio del giudizio (citazione del febbraio 2017), non è censurabile la condotta
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 6 della banca che appunto non ha inteso produrre quanto esulava dai limiti dalla stessa ordinanza istruttoria fissati.
Vale peraltro ricordare che per la Suprema Corte “…dire che è la banca, su istanza del cliente (…) a dover produrre su ordine del giudice gli estratti conto che il cliente non abbia né prodotto, né preventivamente richiesto con esito negativo, sta a significare che è la banca a dover offrire, in giudizio, il supporto probatorio della domanda attrice, il che scardina le regole del riparto degli oneri probatori siccome definite dalla fondamentale disposizione dettata dall'articolo 2697 c.c., applicato alla materia dei contratti di conto corrente bancario: basterà citare Cass. 2 maggio 2019,
n. 11543 (con l'ampia giurisprudenza ivi richiamata), in cui si osserva che, ove sia il correntista ad agire giudizialmente per l'accertamento giudiziale del saldo e la ripetizione delle somme indebitamente riscosse dall'istituto di credito, è esso correntista, attore in giudizio, a doversi far carico della produzione dell'intera serie degli estratti conto.” La Corte sostiene, poi, che l'obbligazione di consegnare «copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni» di cui al richiamato art. 119 TUB “pur derivante dal contratto, rimane quiescente fintanto che il cliente non trasmetta alla banca la relativa richiesta” e, pertanto, “…se il cliente, o chi per lui, ha esercitato il diritto di cui al quarto comma dell'articolo 119, e la banca non vi ha ottemperato, l'ordine di esibizione è, in presenza dei presupposti ora indicati, indubbiamente impartito in conformità alla previsione normativa. Se il cliente non ha effettuato la preventiva richiesta, inadempiuta, non vi sono margini per l'ordine di esibizione di cui all'articolo 210
c.p.c.” (Cass., n 24641/2021).
Disatteso il gravame principale per le considerazioni sin qui esposte, diversamente è
a dirsi per quello incidentale.
Segnatamente, con l'unico motivo lamenta “l'erroneità della sentenza CP_1
n.1636/2020 del tribunale di Palermo nella parte in cui non è stata disposta la condanna o la compensazione delle spese legali e di ctu per applicazione dell'art.13
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 7 d.lgs. n.28/2010 e art.92 cpc”. In particolare, il giudice aveva posto le spese di lite e dell'espletata ctu in capo alla ritenendola completamente soccombente in CP_3
giudizio.
La censura è parzialmente fondata.
Ed invero, nel primo grado di giudizio se è stata accolta la domanda di accertamento e rideterminazione dei saldi avanzata dalla correntista, è stata al contempo rigettata la domanda di ripetizione di asserite somme indebite versate (riproposta nel presente grado di giudizio e rigettata anche da questa Corte). Non versando la banca in una situazione di totale soccombenza, per il primo grado può riformarsi la sentenza impugnata disponendo la parziale compensazione tra le parti, liquidate come indicato in prime cure. Quanto alle spese di ctu, invece, queste restano in capo alla CP_3
essendo stata accolta la domanda di accertamento e rideterminazione dei saldi e conseguentemente effettuato il necessario ricalcolo con risultati più favorevoli per la correntista, nonostante la persistenza del debito.
Per quelle (spese) del presente grado, l'esito della lite impone di tener conto della soccombenza dell'appellante principale , e perciò di porle a carico di Parte_1
questa integralmente, con la liquidazione indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione III civile, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede: rigetta l'appello proposto da con atto di citazione del 1.10.2020 Parte_1
avverso la sentenza n. 1636/2020 resa dal Tribunale di Palermo il 30.04.2020; in parziale accoglimento dell'appello incidentale proposto da
[...]
e in riforma di detta sentenza: Controparte_1
compensa per metà le spese di lite del primo grado di giudizio (nell'intero liquidate in € 2.800,00 per compensi, oltre gli esborsi, il rimborso delle spese generali nella misura prevista dalla legge, IVA e CPA), ponendo definitivamente per l'intero a carico
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 8 di quelle di CTU, liquidate come da decreto in atti;
Controparte_1
conferma nel resto l'impugnata sentenza.
Condanna alla rifusione delle spese sostenute da Parte_1 [...]
per il presente grado di giudizio, liquidate in complessivi € Controparte_1
2.470,00 per compensi, oltre esborsi anticipati, rimborso forfettario, C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti (ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n.
115, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma
17), per il versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato per l'appello principale.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Terza sezione civile, il 25 settembre 2025.
Il Cons. est. Il Presidente
IU De GO NO ER CI
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 9