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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 28/05/2025, n. 1907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1907 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
in nome del popolo italiano
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
sezione terza civile
La Corte, riunita in camera di conIGlio nelle persone dei magistrati
Dott. Massimo Coltro Presidente relatore
Dott. Luca Boccuni ConIGliere
Dott.ssa Raffaella Marzocca ConIGliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1928/2023 r.g. promossa da
, nato il [...] a [...], Parte_1
residente a [...] (C.F. ), rappresentato e difeso C.F._1
dall'avv. Barbara Cellini per mandato e domiciliato come in atti – appellante contro
nata ad [...] il [...], residente in CP_1
Camponogara (VE) (c.f. ) rappresentata e difesa C.F._2
dall'Avv. Valentina Porcellato per mandato e domiciliata come in atti –
appellata –
e con l'intervento del Procuratore Generale
o 0 o
appello sentenza del Tribunale di Venezia
o 0 o
1 Conclusioni per l'appellante e per l'appellata
Che l'Ill.ma Corte d'Appello di Venezia Voglia accogliere le già rassegnate conclusioni di cui alle note congiunte depositate in data 19/05/2025, e che qui di seguito vengono trascritte integralmente: 1) I coniugi concordano che,
senza riconoscimento alcuno delle rispettive pretese ed a meri fini transattivi,
a definizione e chiusura del presente giudizio di appello, la IG.ra
[...]
rinuncia pro futuro all'assegno di mantenimento mensile già CP_1
riconosciuto dalla sentenza di separazione prima (Tribunale di Venezia,
sentenza n. 719/2020) e da quella di divorzio poi (Tribunale di Venezia,
sentenza n. 1584/2023), a fronte del versamento, da parte del IG.
[...]
alla IG.ra , a titolo di definizione una tantum ex art. 5 Pt_1 CP_1
L. 898/1970, al momento del deposito della sentenza della Corte di appello che recepirà le conclusioni congiunte delle parti così ed in ogni caso entro e non oltre 3 giorni dal deposito – la somma complessiva di € 9.189,25, secondo le seguenti modalità: - € 1.500,00, a mezzo di bonifico bancario sul c/c n.
86789 intestato alla IG.ra presso Banca Annia, - € 7.689,25, CP_1
con versamento figurativo a mezzo deposito di atto di rinuncia, da parte del
IG. , nella procedura esecutiva n. 655/2023 R.G. pendente avanti al Pt_1
Tribunale di Venezia ove risulta creditore nei confronti di e, CP_1
quindi, con compensazione delle somme de residuo ancora dovute dalla IG.ra
(€ 7.689,25 è l'importo residuo al mese di aprile 2025 compreso) a CP_1
fronte del già citato pignoramento presso terzi dello stipendio, attualmente in corso presso il datore di lavoro della predetta (Aulss n. 3 Serenissima) e portante il n. 655/2023 R.G. Tribunale di Venezia. La IG.ra si CP_1
impegna e si obbliga ad accettare dal IG. la suddetta corresponsione Pt_1
2 ex art. 5 VIII comma L. 898/70 e successive modifiche, con ogni ulteriore conseguenza di legge.
2) Le parti concordano che il IG. , con comunicazione via pec al Pt_1
datore di lavoro della IG.ra ( , CP_1 Email_1
richieda la sospensione del pignoramento de quo e dei versamenti mensili in suo favore da parte del datore di lavoro della IG.ra , contestualmente CP_1
al deposito telematico delle presenti conclusioni congiunte ed in ogni caso, a decorrere dal mese di maggio 2025 compreso, fino alla pronuncia della sentenza della Corte d'appello che concluderà il presente giudizio. Con
l'intesa che, in caso di recepimento delle conclusioni da parte della sentenza di appello, le somme fino a quel momento accantonate (dal mese di maggio
2025 compreso sino al deposito della sentenza della Corte), verranno rese disponibili e versate direttamente dall'Aulss 3 Serenissima alla IG.ra
[...]
, e il IG. depositerà, entro e non oltre 3 giorni dal deposito CP_1 Pt_1
della sentenza della Corte di recepimento delle presenti conclusioni congiunte, atto di rinuncia alla procedura esecutiva, chiedendo che ne venga dichiarata l'estinzione e dandone comunicazione via pec anche al datore di lavoro della IG.ra (Aulss n. 3 Serenissima: CP_1
, per l'immediata interruzione del Email_1
trattenimento somme, che dunque riprenderanno ad essere regolarmente corrisposte alla predetta. In questo caso, le somme che eventualmente dovessero essere state medio tempore versate dal datore di lavoro al IG.
, dal mese di maggio 2025 sino al deposito della sentenza della Corte Pt_1
(di accoglimento delle presenti conclusioni congiunte), verranno restituite dal
3 IG. alla IG.ra entro e non oltre 3 giorni dal deposito della Pt_1 CP_1
sentenza della Corte che avalli le presenti conclusioni congiunte.
In caso di mancato recepimento delle presenti conclusioni congiunte da parte della Corte, le somme fino a quel momento accantonate dal datore di lavoro verranno rese disponibili e versate al IG. , con ripresa Parte_1
dell'esecuzione previamente sospesa fino al soddisfo integrale del credito da questi vantato.
3) Le parti concordano che il versamento dell'assegno di mantenimento attualmente previsto in favore della IG.ra ed a carico del IG. CP_1
verrà sospeso a decorrere dal mese di maggio 2025 compreso, Parte_1
contestualmente al deposito telematico delle presenti conclusioni congiunte e ciò fino alla pronuncia della sentenza della Corte d'appello che concluderà il presente giudizio. Con l'intesa che, in caso di mancato recepimento delle conclusioni congiunte da parte della sentenza di appello, il IG. Pt_1
riprenderà il versamento mensile, in favore della IG.ra CP_1
obbligandosi altresì a versare gli arretrati, comprensivi dell'adeguamento
ISTAT maturato e maturando, entro e non oltre cinque giorni dalla pubblicazione della sentenza stessa, mentre in caso di recepimento delle condizioni congiunte, il IG. nulla dovrà più a detto titolo, ad Pt_1
eccezione del versamento una tantum in favore della IG.ra , di cui al CP_1
punto 1).
4) La IG.ra si obbliga, con cadenza mensile, a relazionare ed CP_1
informare il IG. , per iscritto (anche via e-mail), in merito alla Parte_1
situazione della figlia In via esemplificativa, ma non esaustiva: sullo Per_1
4 stato di salute, sull'andamento universitario, sull'esistenza di un eventuale lavoro, sulle condizioni economiche e su dove si trovi.
5) La IG.ra manterrà l'assegnazione della casa adibita a CP_1
residenza familiare sita in Camponogara (VE) Via Puccini n. 20, già
riconosciuta dalla sentenza di separazione prima (Tribunale di Venezia,
sentenza n. 719/2020) e da quella di divorzio poi (Tribunale di Venezia,
sentenza n. 1584/2023), in proprietà esclusiva del IG. , fino alla Parte_1
permanenza delle condizioni di legge, obbligandosi fin d'ora a consentire,
con il dovuto preavviso, le visite all'immobile, per la sua possibile vendita,
anche all'Agenzia Immobiliare eventualmente incaricata, ai possibili acquirenti e al IG. . Pt_1
6) Le spese legali di primo grado rimarranno a carico del IG. , come Pt_1
disposto dalla sentenza di I grado, mentre le spese del presente giudizio verranno compensate tra le parti.
7) I procuratori delle parti sottoscrivono le presenti note congiunte per rinuncia alla solidarietà professionale di cui all'art. 13, VIII comma, L.
247/2012.
8) Le parti con la ricezione delle conclusioni congiunte di cui sopra da parte della sentenza della Corte d'appello nell'odierno giudizio e con il conseguente adempimento di quanto concordato, dichiarano di non avere più
nulla a pretendere l'una dall'altro e viceversa, per le domande inerenti il rapporto di coniugio oggetto del presente giudizio.
Fatto e motivi della decisione
1.- Con citazione notificata il 26 ottobre 2023 e depositata in cancelleria
[...]
evocava avanti la Corte d'Appello di Venezia Pt_1 CP_1
5 impugnando la sentenza n. 1584/2023 del Tribunale di Venezia (pubblicata il
20 settembre e notificata il 27 settembre 2023) che adito per lo scioglimento del matrimonio, dopo la pronuncia sul vincolo, per quanto ancora rileva,
aveva assegnato la casa familiare alla , aveva posto a suo carico un CP_1
assegno mensile di €. 200 per la ex moglie ed un assegno di € 1.400 per il mantenimento della figlia nata il [...], maggiorenne ma Per_1
non economicamente indipendente e l'aveva condannato alle spese.
Impugnava la sentenza lamentando, con il primo motivo, l'errato riconoscimento dell'assegno di mantenimento per in assenza CP_1
dei presupposti e con il secondo motivo si doleva dell'addebito delle spese.
L'appellante, preliminarmente, chiedeva di esser rimesso in termini e la
Corte, con ordinanza, a norma degli artt. 153 e 294 Cod. proc. Civ., disponeva in conformità considerando tempestivo e giustificato (per ragioni di salute del difensore) il deposito dell'atto di citazione avvenuto il 30 ottobre 2023 e regolare la costituzione in giudizio con l'iscrizione della causa al ruolo
Si costituiva contestando l'appello del quale chiedeva la CP_1
reiezione e censurando, per assenza dei presupposti, l'ordinanza di rimessione in termini.
Gli atti erano trasmessi al Procuratore Generale
2.- Dopo rinvii le parti precisavano le conclusioni in modo conforme e la causa veniva rimessa alla decisione per l'udienza del 26 maggio 2025 con modalità telematiche, non in presenza.
Osserva il Collegio.
3.1.- Preliminarmente si conferma l'ordinanza di rimessione in termini stante la sussistenza dei presupposti e l'assenza di attuali censure.
6 3.3.- Vanno senz'altro recepite le conformi conclusioni rese dalle parti con note congiunte depositate il 23 maggio 2025. Per altra parte si prende atto dei relativi accordi, come di seguito.
4.1.- In ordine alla corresponsione dell'assegno una tantum le parti hanno convenuto il versamento dell'assegno divorzile ex art. 5, comma 8 Legge
898/70 da parte di a in €. 9.189,25 con particolari Parte_1 CP_1
modalità.
Tale versamento deve ritenersi equo, sia in considerazione delle risultanze istruttorie, sia per la conforme pattuizione delle parti sia, soprattutto, in quanto non emergono elementi che possano condurre ad escludere l'equità di tale corresponsione.
4.2.- La Corte, per il resto, prende atto delle conformi conclusioni rese dalle parti in materia di diritti disponibili.
4.3.- La Corte ritiene corrispondente all'interesse della figlia quanto al punto cinque per l'assegnazione della casa coniugale alla madre convivente,
accordo che si valida.
4.4.- Vale, per il resto, quanto stabilito nella sentenza.
5.- Le spese del grado vanno compensate come da richiesta.
p.q.m.
La Corte d'Appello di Venezia definitivamente decidendo nella causa proposta da contro e con l'intervento del Parte_1 CP_1
Procuratore Generale, così provvede:
- dichiara equa la somma versata da ad quale Parte_1 CP_1
una tantum;
7 - prende atto delle conclusioni conformi rese dalle parti e dichiara la validità dell'assegnazione a della casa di abitazione;
CP_1
- compensa le spese del grado;
- a norma dell'art. 52 2^ co. d.lgs. 196/2003 dispone d'ufficio che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica, su riviste, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati;
Venezia lì 27 maggio 2025
Il Presidente estensore
Dr. Massimo Coltro
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