CASS
Sentenza 2 luglio 2024
Sentenza 2 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/07/2024, n. 25848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25848 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da AN EN, nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 05/06/2023 della Corte di appello di Catanzaro;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di Nicola Travaglini;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Riccardi, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
letta la memoria difensiva dell'Avvocato Livio Dinoi, nell'interesse di EN AN, che ha contestato le conclusioni del Procuratore generale insistendo per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 6 Num. 25848 Anno 2024 Presidente: VILLONI ORLANDO Relatore: DI NICOLA TRAVAGLINI PAOLA Data Udienza: 21/05/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la pronuncia del Tribunale di Crotone che in data 16 gennaio 2020 aveva condannato EN AN per il delitto di cui dell'art. 314, secondo comma, cod. pen., in quanto, quale presidente di un'organizzazione di volontariato della Protezione civile, aveva utilizzato iure proprio l'auto acquistata, per l'ente, con i contributi della Regione Calabria. 2. AN EN, tramite il difensore, ha proposto quattro motivi di ricorso. 2.1. Con il primo deduce vizio di motivazione in quanto la Corte di appello ha ritenuto che l'autovettura oggetto della contestazione fosse stata comprata con fondi pubblici in assenza della documentazione che lo comprovasse. Inoltre, detto mezzo non risultava censito tra quelli direttamente gestiti dalla Protezione civile della Regione Calabria e le spese per la sua manutenzione erano interamente sostenute dall'associazione di volontariato. 2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge, con riferimento agli artt 314 e 358 cod. pen., e vizio di motivazione in quanto la Corte di appello ha attribuito al ricorrente la qualifica di incaricato di pubblico servizio, con erroneo richiamo della sentenza numero 14171 del 2020 della Sesta sezione della Corte di cassazione relativa ad altra fattispecie. Infatti, l'Associazione "Piccola Italia" non svolge, in concreto, attività di protezione civile in quanto per questa è necessaria un'espressa autorizzazione della Regione Calabria, attraverso la cosiddetta "attivazione", secondo il Regolamento regionale n. 18 dei 2016, ad oggi non intervenuta. 2.3. Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione in quanto la sentenza impugnata non ha tenuto conto che le prove acquisite dimostrassero che l'autovettura fosse sempre a disposizione delle attività dell'associazione, non rilevando la circostanza che fosse parcheggiata davanti all'abitazione del ricorrente, previa autorizzazione dei soci, in assenza di un garage della "Piccola Italia". Inoltre, il danno patrimoniale eventualmente causato all'associazione era stato irrisorio, pari a circa C 5,92. 2.4. Con il quarto motivo deduce violazione di legge, con riferimento all' art. 131-bis cod. pen., e vizio di motivazione in quanto la sentenza impugnata ha negato l'applicazione della causa di non punibilità sulla base della pluralità di condotte contestate al ricorrente in palese contrasto con la giurisprudenza della Corte di cassazione e senza tenere conto dell'esiguità del danno patrimoniale e della disponibilità del veicolo a favore dell'associazione. 2 3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020, per come successivamente prorogato e le parti hanno depositato le conclusioni in epigrafe indicate. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile in parte per genericità e in parte per manifesta infondatezza. 2.11 primo e il terzo motivo di ricorso possono essere trattati congiuntamente in quanto riguardano entrambi l'autovettura oggetto del peculato d'uso e sono inammissibili per genericità. 2.1. Le sentenze di merito, con argomenti esenti da vizi di illogicità e pienamente aderenti alle prove acquisite, costituite dagli accertamenti operati dalla polizia giudiziaria presso i competenti uffici della Regione Calabria (pag. 3 della sentenza di primo grado), hanno accertato che l'autovettura oggetto dell'imputazione, reiteratamente utilizzata da EN AN per scopi personali, era stata acquistata dall'Associazione "Piccola Italia", iscritta all'Albo regionale del volontariato di Protezione civile, previa delibera del 5 dicembre 2014 del Consiglio di amministrazione, per svolgere compiti di protezione civile (servizio di "soccorso ed assistenza ai cittadini"), motivo per il quale la Regione aveva erogato, per il suo acquisto, un contributo di euro 7950, mentre il restante valore di euro 2650 era stato corrisposto dalla stessa Associazione. 2.2. Dette risultanze istruttorie rendono incontroverso il nesso di destinazione dell'auto, tale da imprimerle un vincolo pubblicistico, rispetto ai compiti di protezione civile propri dell'ente a favore del quale questa era stata acquistata, così da rendere prive di rilievo le censure difensive sul censimento del veicolo e sulle spese della manutenzione, smentite dagli accertamenti svolti dall'operante di polizia giudiziaria. Le sentenze di merito, dopo avere dato conto che dai servizi di osservazione dei carabinieri di Savelli era risultato uno stabile utilizzo da parte di AN dell'auto Panda dell'Associazione "Piccola Italia" per accompagnare il nipote a scuola e per recarsi presso i bar del paese al cui interno si intratteneva per ore, anche quando vi erano stati gravi incendi che avevano interessato la zona, hanno aderito alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui integra il delitto di peculato I' uso dell'auto di servizio per soddisfare interessi privati, dovendosi presumere 3 l'esclusiva destinazione del bene ad uso pubblico in assenza di provvedimenti che consentano puntuali e documentate deroghe a tale impiego (Sez. 6, n. 26330 del 21/05/2019, Pisacane, Rv. 276218). A tal fine il Tribunale, con congrui argomenti, ha escluso di attribuire rilievo all'autorizzazione del consiglio di amministrazione dell'associazione di volontariato, peraltro priva di data certa, atteso che solo la Regione Calabria era legittimata a rilasciarla. La circostanza che l'autovettura fosse comunque a disposizione dell'associazione e utilizzata anche per i fini istituzionali, tanto da escluderne una sottrazione assoluta alla destinazione pubblicistica, ha determinato i giudici di merito a qualificare il fatto ai sensi dell'art. 314, secondo comma, cod. pen. In ordine al danno patrimoniale, i giudici di merito, escluso rilievo agli esiti della consulenza di parte perché lacunosa, hanno correttamente ritenuto che non fosse irrisorio in quanto oltre al profilo economico deve essere valutato anche il danno al buon andamento della pubblica amministrazione (Sez. 6, n. 39832 del 10/07/2019, Zappulla, Rv. 277066; Sez. 6, n. 29262 del 17/05/2018, C., Rv. 273445). 3.11 secondo motivo di ricorso, circa la qualità di incaricato di pubblico servizio del ricorrente, è inammissibile per manifesta infondatezza. 3.1. I Giudici di merito, con argomenti completi e logici, hanno ritenuto che il presidente di un'associazione di volontariato, facente parte del sistema integrato di Protezione civile, sia incaricato di pubblico servizio, con pertinente richiamo, erroneamente censurato, alla sentenza di questa Sezione secondo cui «Il presidente di un'associazione di volontariato, facente parte del sistema integrato di protezione civile, riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio, con la conseguenza che la condotta di appropriazione di somme di denaro, erogate all'associazione dalla Direzione Regionale della protezione civile per il perseguimento delle finalità pubbliche del sistema, integra il delitto di peculato» (Sez. 6., n. 14171 del 29/01/2020, Raviele, Rv. 278759). La giurisprudenza di questa Corte, alla quale i giudici di merito si sono conformati, ha da tempo affermato che, in adesione al criterio oggettivo- funzionale adottato dal legislatore, rilevano l'attività in concreto svolta sia dall'ente di riferimento che dal soggetto agente oltre che il carattere strumentale rispetto al perseguimento di finalità pubblicistiche (Sez. 6, n. 9642 del 26/05/2021, dep. 2022, Saltarelli, Rv. 282941). Rientrano, dunque, nelle categorie di cui agli artt. 357 e 358 cod. pen. anche soggetti inseriti in società per azioni, quando l'attività di queste sia disciplinata da norme di diritto pubblico e persegua finalità pubbliche (Sez. 6, n. 19484 del 23/01/2018, Bellinazzo, Rv. 273781). 4 3.3. Nella specie, l'Associazione "Piccola Italia" svolge «attività di protezione civile», prevista dalla I. n. 225 del 1992 istitutiva del Servizio Nazionale della Protezione civile, volta alla tutela dell'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni e dai pericoli che derivano da calamità. Si tratta di un sistema articolato e complesso fondato sulla previsione e sulla prevenzione dei rischi, che si occupa del soccorso alle popolazioni colpite, del contrasto e del superamento dell'emergenza, cioè attività che hanno un evidente risvolto pubblicistico e che, per questo, fanno capo a diverse amministrazioni in un ambito più ampio cui partecipano anche enti di volontariato con risorse umane, mezzi e capacità operative in grado di intervenire rapidamente in caso di emergenza (Sez. 6, n. 14171 del 29/01/2020, Raviele, Rv. 278759; Sez. 6, n. 18960 del 22/03/2022, Culcasi, non mass.). In questa cornice risulta, di tutta evidenza, come vi sia un vincolo di destinazione funzionale dei mezzi forniti all'associazione di volontariato, dal sistema della protezione civile, in virtù dell'attività che l'ente svolge. Ne consegue che, a prescindere che avvenga o meno l'attivazione di singole attività nei termini fissati dal Regolamento regionale n. 18 del 2016, riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio colui che gestisce i mezzi di cui l'ente è dotato, acquistati con fondi regionali, proprio per consentirgli di realizzare compiti di matrice pubblicistica a cui detti mezzi sono formalmente vincolati. 4. L'ultimo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La sentenza impugnata ha correttamente escluso di applicare la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto in quanto il delitto si era protratto per più mesi tanto da esprimere un comportamento abituale ostativo all'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. (in questi termini per una protratta condotta di peculato d'uso: Sez. 6, n. 6550 del 19/12/2019, Guastaferro, non mass.). 5. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e, in virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, non emergendo che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo. 5
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21/05/2024
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di Nicola Travaglini;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Riccardi, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
letta la memoria difensiva dell'Avvocato Livio Dinoi, nell'interesse di EN AN, che ha contestato le conclusioni del Procuratore generale insistendo per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 6 Num. 25848 Anno 2024 Presidente: VILLONI ORLANDO Relatore: DI NICOLA TRAVAGLINI PAOLA Data Udienza: 21/05/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la pronuncia del Tribunale di Crotone che in data 16 gennaio 2020 aveva condannato EN AN per il delitto di cui dell'art. 314, secondo comma, cod. pen., in quanto, quale presidente di un'organizzazione di volontariato della Protezione civile, aveva utilizzato iure proprio l'auto acquistata, per l'ente, con i contributi della Regione Calabria. 2. AN EN, tramite il difensore, ha proposto quattro motivi di ricorso. 2.1. Con il primo deduce vizio di motivazione in quanto la Corte di appello ha ritenuto che l'autovettura oggetto della contestazione fosse stata comprata con fondi pubblici in assenza della documentazione che lo comprovasse. Inoltre, detto mezzo non risultava censito tra quelli direttamente gestiti dalla Protezione civile della Regione Calabria e le spese per la sua manutenzione erano interamente sostenute dall'associazione di volontariato. 2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge, con riferimento agli artt 314 e 358 cod. pen., e vizio di motivazione in quanto la Corte di appello ha attribuito al ricorrente la qualifica di incaricato di pubblico servizio, con erroneo richiamo della sentenza numero 14171 del 2020 della Sesta sezione della Corte di cassazione relativa ad altra fattispecie. Infatti, l'Associazione "Piccola Italia" non svolge, in concreto, attività di protezione civile in quanto per questa è necessaria un'espressa autorizzazione della Regione Calabria, attraverso la cosiddetta "attivazione", secondo il Regolamento regionale n. 18 dei 2016, ad oggi non intervenuta. 2.3. Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione in quanto la sentenza impugnata non ha tenuto conto che le prove acquisite dimostrassero che l'autovettura fosse sempre a disposizione delle attività dell'associazione, non rilevando la circostanza che fosse parcheggiata davanti all'abitazione del ricorrente, previa autorizzazione dei soci, in assenza di un garage della "Piccola Italia". Inoltre, il danno patrimoniale eventualmente causato all'associazione era stato irrisorio, pari a circa C 5,92. 2.4. Con il quarto motivo deduce violazione di legge, con riferimento all' art. 131-bis cod. pen., e vizio di motivazione in quanto la sentenza impugnata ha negato l'applicazione della causa di non punibilità sulla base della pluralità di condotte contestate al ricorrente in palese contrasto con la giurisprudenza della Corte di cassazione e senza tenere conto dell'esiguità del danno patrimoniale e della disponibilità del veicolo a favore dell'associazione. 2 3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020, per come successivamente prorogato e le parti hanno depositato le conclusioni in epigrafe indicate. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile in parte per genericità e in parte per manifesta infondatezza. 2.11 primo e il terzo motivo di ricorso possono essere trattati congiuntamente in quanto riguardano entrambi l'autovettura oggetto del peculato d'uso e sono inammissibili per genericità. 2.1. Le sentenze di merito, con argomenti esenti da vizi di illogicità e pienamente aderenti alle prove acquisite, costituite dagli accertamenti operati dalla polizia giudiziaria presso i competenti uffici della Regione Calabria (pag. 3 della sentenza di primo grado), hanno accertato che l'autovettura oggetto dell'imputazione, reiteratamente utilizzata da EN AN per scopi personali, era stata acquistata dall'Associazione "Piccola Italia", iscritta all'Albo regionale del volontariato di Protezione civile, previa delibera del 5 dicembre 2014 del Consiglio di amministrazione, per svolgere compiti di protezione civile (servizio di "soccorso ed assistenza ai cittadini"), motivo per il quale la Regione aveva erogato, per il suo acquisto, un contributo di euro 7950, mentre il restante valore di euro 2650 era stato corrisposto dalla stessa Associazione. 2.2. Dette risultanze istruttorie rendono incontroverso il nesso di destinazione dell'auto, tale da imprimerle un vincolo pubblicistico, rispetto ai compiti di protezione civile propri dell'ente a favore del quale questa era stata acquistata, così da rendere prive di rilievo le censure difensive sul censimento del veicolo e sulle spese della manutenzione, smentite dagli accertamenti svolti dall'operante di polizia giudiziaria. Le sentenze di merito, dopo avere dato conto che dai servizi di osservazione dei carabinieri di Savelli era risultato uno stabile utilizzo da parte di AN dell'auto Panda dell'Associazione "Piccola Italia" per accompagnare il nipote a scuola e per recarsi presso i bar del paese al cui interno si intratteneva per ore, anche quando vi erano stati gravi incendi che avevano interessato la zona, hanno aderito alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui integra il delitto di peculato I' uso dell'auto di servizio per soddisfare interessi privati, dovendosi presumere 3 l'esclusiva destinazione del bene ad uso pubblico in assenza di provvedimenti che consentano puntuali e documentate deroghe a tale impiego (Sez. 6, n. 26330 del 21/05/2019, Pisacane, Rv. 276218). A tal fine il Tribunale, con congrui argomenti, ha escluso di attribuire rilievo all'autorizzazione del consiglio di amministrazione dell'associazione di volontariato, peraltro priva di data certa, atteso che solo la Regione Calabria era legittimata a rilasciarla. La circostanza che l'autovettura fosse comunque a disposizione dell'associazione e utilizzata anche per i fini istituzionali, tanto da escluderne una sottrazione assoluta alla destinazione pubblicistica, ha determinato i giudici di merito a qualificare il fatto ai sensi dell'art. 314, secondo comma, cod. pen. In ordine al danno patrimoniale, i giudici di merito, escluso rilievo agli esiti della consulenza di parte perché lacunosa, hanno correttamente ritenuto che non fosse irrisorio in quanto oltre al profilo economico deve essere valutato anche il danno al buon andamento della pubblica amministrazione (Sez. 6, n. 39832 del 10/07/2019, Zappulla, Rv. 277066; Sez. 6, n. 29262 del 17/05/2018, C., Rv. 273445). 3.11 secondo motivo di ricorso, circa la qualità di incaricato di pubblico servizio del ricorrente, è inammissibile per manifesta infondatezza. 3.1. I Giudici di merito, con argomenti completi e logici, hanno ritenuto che il presidente di un'associazione di volontariato, facente parte del sistema integrato di Protezione civile, sia incaricato di pubblico servizio, con pertinente richiamo, erroneamente censurato, alla sentenza di questa Sezione secondo cui «Il presidente di un'associazione di volontariato, facente parte del sistema integrato di protezione civile, riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio, con la conseguenza che la condotta di appropriazione di somme di denaro, erogate all'associazione dalla Direzione Regionale della protezione civile per il perseguimento delle finalità pubbliche del sistema, integra il delitto di peculato» (Sez. 6., n. 14171 del 29/01/2020, Raviele, Rv. 278759). La giurisprudenza di questa Corte, alla quale i giudici di merito si sono conformati, ha da tempo affermato che, in adesione al criterio oggettivo- funzionale adottato dal legislatore, rilevano l'attività in concreto svolta sia dall'ente di riferimento che dal soggetto agente oltre che il carattere strumentale rispetto al perseguimento di finalità pubblicistiche (Sez. 6, n. 9642 del 26/05/2021, dep. 2022, Saltarelli, Rv. 282941). Rientrano, dunque, nelle categorie di cui agli artt. 357 e 358 cod. pen. anche soggetti inseriti in società per azioni, quando l'attività di queste sia disciplinata da norme di diritto pubblico e persegua finalità pubbliche (Sez. 6, n. 19484 del 23/01/2018, Bellinazzo, Rv. 273781). 4 3.3. Nella specie, l'Associazione "Piccola Italia" svolge «attività di protezione civile», prevista dalla I. n. 225 del 1992 istitutiva del Servizio Nazionale della Protezione civile, volta alla tutela dell'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni e dai pericoli che derivano da calamità. Si tratta di un sistema articolato e complesso fondato sulla previsione e sulla prevenzione dei rischi, che si occupa del soccorso alle popolazioni colpite, del contrasto e del superamento dell'emergenza, cioè attività che hanno un evidente risvolto pubblicistico e che, per questo, fanno capo a diverse amministrazioni in un ambito più ampio cui partecipano anche enti di volontariato con risorse umane, mezzi e capacità operative in grado di intervenire rapidamente in caso di emergenza (Sez. 6, n. 14171 del 29/01/2020, Raviele, Rv. 278759; Sez. 6, n. 18960 del 22/03/2022, Culcasi, non mass.). In questa cornice risulta, di tutta evidenza, come vi sia un vincolo di destinazione funzionale dei mezzi forniti all'associazione di volontariato, dal sistema della protezione civile, in virtù dell'attività che l'ente svolge. Ne consegue che, a prescindere che avvenga o meno l'attivazione di singole attività nei termini fissati dal Regolamento regionale n. 18 del 2016, riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio colui che gestisce i mezzi di cui l'ente è dotato, acquistati con fondi regionali, proprio per consentirgli di realizzare compiti di matrice pubblicistica a cui detti mezzi sono formalmente vincolati. 4. L'ultimo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La sentenza impugnata ha correttamente escluso di applicare la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto in quanto il delitto si era protratto per più mesi tanto da esprimere un comportamento abituale ostativo all'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. (in questi termini per una protratta condotta di peculato d'uso: Sez. 6, n. 6550 del 19/12/2019, Guastaferro, non mass.). 5. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e, in virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, non emergendo che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo. 5
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21/05/2024