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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIV, sentenza 26/01/2026, n. 866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 866 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 866/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 14, riunita in udienza il
25/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MAISANO GIULIO, Presidente
MINIO EMILIO, Relatore
D'ANDREA GIULIO, Giudice
in data 25/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 320/2024 depositato il 12/01/2024
proposto da
Agenzia Entrate Riscossione - 13756881002
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Agenzia Entrate Direzione Regionale Campania - Via Giorgione 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dr.Email_4
Regione Campania - Via Santa Lucia 81 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_5 Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_6
Resistente_2 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_7
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8422/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
31 e pubblicata il 15/06/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120229009853078000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120050337252120502 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120070017183884502 IRPEF-ALTRO 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120070211271854502 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120070211271854502 IRAP
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120110246712765000 BOLLO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120120083081066002 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120120083081066002 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120130047420910000 BOLLO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120140026900338002 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120140085262888000 BOLLO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120150033623615001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120160042950076002 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120160042950076002 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120170103870218002 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120190013338118002 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7155/2025 depositato il
26/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in atti Resistente_2 impugnava l'intimazione di pagamento di cui in epigrafe, deducendo che: - l'intimazione impugnata era stata notificata in data 13.07.2022 a mezzo posta;
- detto atto era relativo, tra l'altro, a varie cartelle, e veniva impugnato per 12 sottostanti cartelle, rientranti nella giurisdizione tributaria, e precisamente le cartelle nn.:
- 07120050337252120502, asseritamente notificata il 30.04.2012, avente ad oggetto pretesi mancati versamenti Irpef relativi all'anno 2001;
- 07120070017183884502, asseritamente notificata il 30.04.2012, avente ad oggetto pretesi mancati versamenti Irpef relativi all'anno 2003;
- 07120070211271854502, asseritamente notificata il 30.04.2012, avente ad oggetto pretesi mancati versamenti Irap e Iva relativi all'anno 2004;
- 07120110246712765000, asseritamente notificata il 19.12.2011, avente ad oggetto preteso mancato pagamento tassa auto relativa all'anno 2007;
- 07120120083081066002, asseritamente notificata il 6.4.2012, avente ad oggetto preteso mancato pagamento diritti camerali relativi agli anni 2008 e 2009;
- 07120130047420910000, asseritamente notificata il 22.10.2013, avente ad oggetto preteso mancato pagamento tassa auto relativa all'anno 2008;
- 07120140026900338002, asseritamente notificata il 31.10.2014, avente ad oggetto preteso mancato pagamento diritti camerali relativi all'anno 2010;
- 07120140085262888000, asseritamente notificata il 13.02.2015, avente ad oggetto preteso mancato pagamento tassa auto relativa all'anno 2009;
- 07120150033623615001, asseritamente notificata il 18.09.2015, avente ad oggetto preteso mancato pagamento diritti camerali relativi all'anno 2011;
- 07120160042950076002, asseritamente notificata il 15.07.2016, avente ad oggetto preteso mancato pagamento diritti camerali relativi agli anni 2012 e 2013;
- 07120170103870218002, asseritamente notificata il 31.10.2018, avente ad oggetto preteso mancato pagamento diritti camerali relativi all'anno 2014;
- 07120190013338118002, asseritamente notificata il 21.06.2019, avente ad oggetto preteso mancato pagamento diritti camerali relativi all'anno 2015.
All'uopo eccepiva:
1) inesistenza e/o mancanza e/o irritualità della notifica delle cartelle esattoriali richiamate in premessa e riportate nell'intimazione di pagamento;
2) decadenza e prescrizione del diritto a richiedere le somme da parte dell'Agente della riscossione e degli Enti creditori;
3) prescrizione degli interessi e delle sanzioni;
4) nullità e/o illegittimità dell'intimazione di pagamento per carenza di requisiti formali (l'indicazione dell'Autorità competente per territorio a ricevere l'opposizione, in violazione dell'art. 7, comma 2, l. 212/2000; l'indicazione delle fattispecie da cui derivavano gli importi intimati, al fine di individuare l'Autorità competente a ricevere e trattare l'opposizione; l'allegazione degli atti prodromici;
l'indicazione delle modalità di calcolo degli interessi;
l'indicazione delle modalità di impugnazione e del termine per proporre opposizione).
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Napoli, deducendo che (per quel che più interessa in questa sede):
- la cartella n. 07120050337252120502 era stata notificata al contribuente il 30.04.2012 ed era scaturita da un controllo ex art. 36-bis del d.p.r. n. 600/73 su modello 770 per l'anno di imposta 2001 e, a seguito della sua emissione, svariate azioni esecutive erano state intraprese dall'AdeR e, peraltro, era stata anche oggetto di rateazione e di sgravio di interessi;
- la cartella n. 07120070017183884502 era stata notificata al contribuente il 30.04.2012 ed era scaturita da un controllo ex art. 36-bis del d.p.r. n. 600/73 su modello 770 per l'anno di imposta 2003 e, a seguito della sua emissione, svariate azioni esecutive erano state intraprese dall'AdeR e, peraltro, era stata anche oggetto di rateazione e di sgravio di interessi;
- l'eccezione di inesistenza di atti prodromici era inammissibile, stante la non impugnazione delle cartelle;
- l'insussistenza della prescrizione che, nel caso di specie, era decennale.
Si costituiva anche l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale II di Napoli, deducendo che:
- l'unica cartella, sottesa all'intimazione impugnata e di competenza di detto ufficio, era la n.
0712007021127185402;
- una volta che l'AdeR avesse dato prova della regolare e tempestiva notifica della cartella, ogni questione attinente al merito della pretesa tributaria era preclusa;
- la cartella di cui sopra era scaturita da un controllo ex art. 36-bis del d.p.r. n. 600/73 su modello unico presentato dalla società Società_1 snc per l'anno di imposta 2004 e notificata al ricorrente, in qualità di coobbligato;
- l'insussistenza della prescrizione che, nel caso di specie, era decennale.
Nonostante la regolare notifica del ricorso introduttivo, l'AdeR e gli Enti creditori Regione Campania e
Camera di Commercio di Napoli non si costituivano.
I Giudici di prime cure accoglievano il ricorso, annullando sia l'intimazione di pagamento impugnata, limitatamente alle sottese dodici cartelle sopra indicate, sia le suddette dodici cartelle. Per ciò che concerne le spese di lite, le dichiarava interamente compensate nei rapporti processuali tra il ricorrente e le resistenti costituite Agenzie delle Entrate e tra il ricorrente e le resistenti Regione Campania e Camera di Commercio di Napoli non costituite, condannando invece l'AdeR al pagamento delle spese del giudizio nei confronti della parte ricorrente, quantificate in euro 1.140,00 per esborsi ed euro 2.800,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge.
Avverso detta sentenza, propone appello l'AdER, la quale eccepisce:
1) l'omesso esame della questione relativa alla tempestività dell'opposizione: invero, l'atto di intimazione impugnato era stato notificato il 13.04.2022 e il ricorso del contribuente era stato notificato all'ufficio l'11.10.2022 e, quindi, ben oltre il termine perentorio di 60 gg. dalla notifica;
2) decadenza del contribuente dal diritto ad impugnare le cartelle di pagamento sottese alla intimazione opposta, atteso che le stesse erano state tutte ritualmente notificate alla contribuente, come da documentazione depositata, e la prescrizione era stata interrotta dalla notifica di precedenti intimazioni di pagamento, come da altrettanta documentazione depositata (AVI n. 07120169014694751000, notificato in data 21.4.2016; AVI n. 07120189051082175000; AVI n. 07120189042772528000, notificato in data
21.03.2019; AVI n. 07120199053661591000).
Si costituivano le Direzioni Provinciali I e II dell'Agenzia delle Entrate di Napoli, le quali ribadivano, sostanzialmente, le difese già svolte in primo grado.
Si costituiva altresì il contribuente Resistente_2, il quale, richiamando le deduzioni svolte nel precedente grado, impugnava l'avverso dedotto, chiedendone il rigetto e deducendo:
- l'inammissibilità, ex art. 58 comma terzo del D.Lgs. 546/92, della documentazione depositata in grado di appello dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione;
- il disconoscimento espresso della documentazione prodotta dall'AER all'atto della costituzione nel giudizio di secondo grado;
- l'inesistenza e/o mancanza e/o irritualità della notifica delle cartelle esattoriali riportate nell'intimazione di pagamento, nonché degli atti interruttivi della prescrizione.
Lo Resistente_2, poi, svolgeva appello incidentale tardivo deducendo la mancata corrispondenza tra la parte dispositiva e la parte motiva della sentenza in punto di dichiarazione della prescrizione dei crediti di cui alle cartelle esattoriali, oggetto di impugnazione unitamente all'avviso di intimazione in primo grado, nonché l'errata determinazione dei compensi e delle spese di lite riconosciuti alla parte ricorrente.
Nel corso del giudizio di appello, sia l'AdER che lo AL depositavano memorie illustrative, nelle quali ribadivano le proprie posizioni.
All'esito dell'udienza del 25.11.2025, la Corte decide la controversia come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo luogo, va dichiarata l'ammissibilità del ricorso in prime cure, atteso che esso è stato proposto tempestivamente.
Invero, così come correttamente osservato dallo Resistente_2, dall'attestazione di consegna depositata dall'AdER emerge che l'atto è stato spedito in data 19.05.2022 e, pertanto, appare errata la deduzione dell'ufficio secondo la quale la notifica sarebbe avvenuta in data 13.04.2022 (appare evidentemente impossibile che l'atto sia stato consegnato al contribuente in data anteriore rispetto alla data di spedizione dello stesso da parte dell'AdER). Risulta quindi più che probabile che l'indicazione della data di consegna, apposta a penna dall'ufficiale notificatore, sia quella del 13.07.2022 (e non 13.04.2022, come ritenuto dall'ufficio) e che, pertanto, l'impugnazione (considerata la sospensione feriale dei termini) sia tempestiva.
Sempre in via preliminare, deve essere dichiarata ammissibile la produzione documentale effettuata in appello dall'AdER e tendente a dimostrare la notifica al contribuente delle cartelle di pagamento sottese e delle precedenti intimazioni di pagamento. A questo proposito è vero, come osservato dallo Resistente_2, che: ai sensi del nuovo testo dell'art. 58 co. 3 D.Lgs. n. 546/92, non è mai consentito in grado di appello, il deposito delle notifiche dell'atto impugnato ovvero degli atti che ne costituiscono presupposto di legittimità che possono essere prodotti in primo grado;
ai sensi dell'art. 4 co. 2 D.Lgs. n. 220/23, quest'ultima disposizione si applica ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, nonché in Cassazione, a decorrere dal giorno successivo all'entrata in vigore del predetto decreto, e cioè dal 5 gennaio 2024; il presente appello è stato notificato in data successiva al 5.1.2024. Tuttavia, occorre osservare che, con sentenza n. 36/25, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del predetto art. 4, comma 2, nella parte in cui prescrive che le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera bb), dello stesso d.lgs. n. 220 del 2023 si applicano ai giudizi instaurati in secondo grado a decorrere dal giorno successivo alla sua entrata in vigore, anziché ai giudizi di appello il cui primo grado sia instaurato successivamente all'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo. Orbene, considerato che, nel caso di specie, il giudizio di primo grado è stato instaurato anteriormente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 220/23, occorre applicare nella fattispecie il testo previgente dell'art. 58 D.Lgs. n. 546/92, che consentiva ampiamente il differimento del deposito dei documenti in appello, come confermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui la producibilità di nuovi documenti nel giudizio di secondo grado era da escludere per i soli documenti diretti a dimostrare la fondatezza delle domande e delle eccezioni precluse dall'art. 57 del d. lgs. n. 546 del 1992.
Ciò premesso, va osservato che l'AdER ha depositato le relate di notifica di tutte le cartelle sottese all'intimazione impugnata, con esclusione della cartella n. 07120190013338118002, asseritamente notificata il 21.06.2019, avente ad oggetto preteso mancato pagamento diritti camerali relativi all'anno
2015. Ha depositato, inoltre, la relata di notifica relativa alle intimazioni di pagamento nn.
07120169014694751000, notificato in data 21.4.2016, e n. 07120189042772528000, notificato in data
21.03.2019. Le relative notifiche appaiono tutte regolari, atteso che sono avvenute: una, attraverso consegna dell'atto allo stesso destinatario;
alcune, attraverso consegna dell'atto alla cognata, al cognato,
a familiare convivente;
altre, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., dopo che l'ufficiale notificante ha richiesto il certificato anagrafico, ha effettuato esaurienti ricerche e ha regolarmente depositato l'atto da notificare presso la Casa Comunale, con avviso al contribuente. Non vi è prova, invece, delle notifiche delle intimazioni n. 07120189051082175000 e n. 07120199053661591000.
Ciò accertato, va ritenuto che:
- la pretesa relativa alla cartella 07120050337252120502, relativa ad Irpef anno 2001 (prescrizione decennale), non risulta prescritta, atteso che per essa è stata notificata, precedentemente a quella impugnata e, in particolare, in data 21.04.2016, l'intimazione di pagamento n. 07120169014694751000.
In relazione a tale cartella, tuttavia, va dichiarata la prescrizione degli interessi e delle sanzioni, che matura in cinque anni;
- la pretesa relativa alla cartella 07120070017183884502, relativa ad Irpef anno 2003 (prescrizione decennale), non risulta prescritta, atteso che essa è stata notificata in data 30.04.2012 e, successivamente, è stata notificata l'intimazione oggetto di impugnazione, in data 13.07.2022 (si consideri che, in questo caso, opera la sospensione cd. Covid). Anche in relazione a tale cartella va dichiarata la prescrizione degli interessi e delle sanzioni, che matura in cinque anni;
- la pretesa relativa alla cartella 07120070211271854502, relativa ad Irap e Iva anno 2004 (prescrizione decennale), non risulta prescritta, atteso che essa è stata notificata in data 30.04.2012 e, successivamente, è stata notificata, precedentemente a quella impugnata e, in particolare, in data
21.04.2016, l'intimazione di pagamento n. 07120169014694751000. Anche in relazione a tale cartella va dichiarata la prescrizione degli interessi e delle sanzioni, che matura in cinque anni;
- la pretesa relativa alla cartella 07120110246712765000, relativa a tassa auto anno 2007 (prescrizione triennale), risulta prescritta, atteso che l'ultimo atto interruttivo prima di quello impugnato risulta essere l'intimazione di pagamento n. 07120169014694751000, notificata in data 21.04.2016;
- la pretesa relativa alla cartella 07120120083081066002, relativa a diritti camerali anni 2008 e 2009
(prescrizione in cinque anni), risulta prescritta, atteso che atteso che l'ultimo atto interruttivo prima di quello impugnato risulta essere l'intimazione di pagamento n. 07120169014694751000, notificata in data
21.04.2016;
- la pretesa relativa alla cartella 07120130047420910000, relativa a tassa auto 2008 (prescrizione triennale), risulta prescritta, atteso che l'ultimo atto interruttivo prima di quello impugnato risulta essere l'intimazione di pagamento n. 07120169014694751000, notificata in data 21.04.2016;
- la pretesa di cui alla cartella 07120140026900338002, relativa a diritti camerali anno 2010 (prescrizione in cinque anni), non risulta prescritta, atteso che essa è stata notificata in data 30.10.2014 e, successivamente, sono state notificate, precedentemente a quella impugnata e, in particolare, nelle date del 21.04.2016 e del 21.03.2029, le intimazioni di pagamento nn. 07120169014694751000 e
07120189042772528000;
- la pretesa di cui alla cartella 07120140085262888000, relativa a tassa auto 2009 (prescrizione triennale), non risulta prescritta, atteso che l'ultimo atto interruttivo prima di quello impugnato risulta essere l'intimazione n. 07120189042772528000, notificata in data 21.03.2019 (si consideri che, in questo caso, opera la sospensione cd. Covid);
- la pretesa di cui alla cartella 07120150033623615001, relativa a diritti camerali anno 2011 (prescrizione in cinque anni), non risulta prescritta, atteso che essa è stata notificata in data 17.09.2015 e, successivamente, è stata notificata, precedentemente a quella impugnata e, in particolare, in data
21.03.2019, l'intimazione di pagamento n. 07120189042772528000;
- la pretesa relativa alla cartella 07120160042950076002, relativa a diritti camerali anni 2012 e 2013
(prescrizione in cinque anni), non risulta prescritta, atteso che essa è stata notificata in data 14.07.2016
e, successivamente, è stata notificata, precedentemente a quella impugnata e, in particolare, in data
21.03.2019, l'intimazione di pagamento n. 07120189042772528000;
- la pretesa di cui alla cartella 07120170103870218002, relativa a diritti camerali anno 2014 (prescrizione in cinque anni), non risulta prescritta, atteso che essa è stata notificata in data 31.10.2018;
- la pretesa relativa alla cartella 07120190013338118002, relativa a diritti camerali anno 2015
(prescrizione in cinque anni), risulta prescritta, atteso che essa non vi è prova agli atti che essa sia stata notificata al contribuente.
Ne deriva, quindi, che va parzialmente accolto l'appello principale dell'AdER in relazione alle seguenti cartelle:
- n. 07120050337252120502, con esclusione degli interessi e delle sanzioni;
- n. 07120070017183884502, con esclusione degli interessi e delle sanzioni;
- n. 07120070211271854502, con esclusione degli interessi e delle sanzioni;
- n. 07120140026900338002;
- n. 07120140085262888000; - n. 07120150033623615001;
- n. 07120160042950076002;
- n. 07120170103870218002.
Va invece rigettato il motivo di appello incidentale formulato dallo Resistente_2 relativo alla mancata corrispondenza tra la parte dispositiva e la parte motiva della sentenza in punto di dichiarazione della prescrizione dei crediti di cui alle cartelle esattoriali, atteso che i giudici di primo grado hanno esplicitamente annullato, in dispositivo, le cartelle sottese alla intimazione impugnata.
L'esito complessivo del giudizio impone la compensazione integrale delle spese, in questo senso dovendosi rigettare anche il motivo di appello incidentale relativo alle spese del primo grado.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente l'appello nei sensi di cui in motivazione;
Rigetta l'appello incidentale;
Compensa le spese di giudizio.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 14, riunita in udienza il
25/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MAISANO GIULIO, Presidente
MINIO EMILIO, Relatore
D'ANDREA GIULIO, Giudice
in data 25/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 320/2024 depositato il 12/01/2024
proposto da
Agenzia Entrate Riscossione - 13756881002
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Agenzia Entrate Direzione Regionale Campania - Via Giorgione 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dr.Email_4
Regione Campania - Via Santa Lucia 81 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_5 Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_6
Resistente_2 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_7
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8422/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
31 e pubblicata il 15/06/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120229009853078000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120050337252120502 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120070017183884502 IRPEF-ALTRO 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120070211271854502 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120070211271854502 IRAP
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120110246712765000 BOLLO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120120083081066002 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120120083081066002 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120130047420910000 BOLLO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120140026900338002 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120140085262888000 BOLLO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120150033623615001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120160042950076002 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120160042950076002 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120170103870218002 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120190013338118002 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7155/2025 depositato il
26/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in atti Resistente_2 impugnava l'intimazione di pagamento di cui in epigrafe, deducendo che: - l'intimazione impugnata era stata notificata in data 13.07.2022 a mezzo posta;
- detto atto era relativo, tra l'altro, a varie cartelle, e veniva impugnato per 12 sottostanti cartelle, rientranti nella giurisdizione tributaria, e precisamente le cartelle nn.:
- 07120050337252120502, asseritamente notificata il 30.04.2012, avente ad oggetto pretesi mancati versamenti Irpef relativi all'anno 2001;
- 07120070017183884502, asseritamente notificata il 30.04.2012, avente ad oggetto pretesi mancati versamenti Irpef relativi all'anno 2003;
- 07120070211271854502, asseritamente notificata il 30.04.2012, avente ad oggetto pretesi mancati versamenti Irap e Iva relativi all'anno 2004;
- 07120110246712765000, asseritamente notificata il 19.12.2011, avente ad oggetto preteso mancato pagamento tassa auto relativa all'anno 2007;
- 07120120083081066002, asseritamente notificata il 6.4.2012, avente ad oggetto preteso mancato pagamento diritti camerali relativi agli anni 2008 e 2009;
- 07120130047420910000, asseritamente notificata il 22.10.2013, avente ad oggetto preteso mancato pagamento tassa auto relativa all'anno 2008;
- 07120140026900338002, asseritamente notificata il 31.10.2014, avente ad oggetto preteso mancato pagamento diritti camerali relativi all'anno 2010;
- 07120140085262888000, asseritamente notificata il 13.02.2015, avente ad oggetto preteso mancato pagamento tassa auto relativa all'anno 2009;
- 07120150033623615001, asseritamente notificata il 18.09.2015, avente ad oggetto preteso mancato pagamento diritti camerali relativi all'anno 2011;
- 07120160042950076002, asseritamente notificata il 15.07.2016, avente ad oggetto preteso mancato pagamento diritti camerali relativi agli anni 2012 e 2013;
- 07120170103870218002, asseritamente notificata il 31.10.2018, avente ad oggetto preteso mancato pagamento diritti camerali relativi all'anno 2014;
- 07120190013338118002, asseritamente notificata il 21.06.2019, avente ad oggetto preteso mancato pagamento diritti camerali relativi all'anno 2015.
All'uopo eccepiva:
1) inesistenza e/o mancanza e/o irritualità della notifica delle cartelle esattoriali richiamate in premessa e riportate nell'intimazione di pagamento;
2) decadenza e prescrizione del diritto a richiedere le somme da parte dell'Agente della riscossione e degli Enti creditori;
3) prescrizione degli interessi e delle sanzioni;
4) nullità e/o illegittimità dell'intimazione di pagamento per carenza di requisiti formali (l'indicazione dell'Autorità competente per territorio a ricevere l'opposizione, in violazione dell'art. 7, comma 2, l. 212/2000; l'indicazione delle fattispecie da cui derivavano gli importi intimati, al fine di individuare l'Autorità competente a ricevere e trattare l'opposizione; l'allegazione degli atti prodromici;
l'indicazione delle modalità di calcolo degli interessi;
l'indicazione delle modalità di impugnazione e del termine per proporre opposizione).
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Napoli, deducendo che (per quel che più interessa in questa sede):
- la cartella n. 07120050337252120502 era stata notificata al contribuente il 30.04.2012 ed era scaturita da un controllo ex art. 36-bis del d.p.r. n. 600/73 su modello 770 per l'anno di imposta 2001 e, a seguito della sua emissione, svariate azioni esecutive erano state intraprese dall'AdeR e, peraltro, era stata anche oggetto di rateazione e di sgravio di interessi;
- la cartella n. 07120070017183884502 era stata notificata al contribuente il 30.04.2012 ed era scaturita da un controllo ex art. 36-bis del d.p.r. n. 600/73 su modello 770 per l'anno di imposta 2003 e, a seguito della sua emissione, svariate azioni esecutive erano state intraprese dall'AdeR e, peraltro, era stata anche oggetto di rateazione e di sgravio di interessi;
- l'eccezione di inesistenza di atti prodromici era inammissibile, stante la non impugnazione delle cartelle;
- l'insussistenza della prescrizione che, nel caso di specie, era decennale.
Si costituiva anche l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale II di Napoli, deducendo che:
- l'unica cartella, sottesa all'intimazione impugnata e di competenza di detto ufficio, era la n.
0712007021127185402;
- una volta che l'AdeR avesse dato prova della regolare e tempestiva notifica della cartella, ogni questione attinente al merito della pretesa tributaria era preclusa;
- la cartella di cui sopra era scaturita da un controllo ex art. 36-bis del d.p.r. n. 600/73 su modello unico presentato dalla società Società_1 snc per l'anno di imposta 2004 e notificata al ricorrente, in qualità di coobbligato;
- l'insussistenza della prescrizione che, nel caso di specie, era decennale.
Nonostante la regolare notifica del ricorso introduttivo, l'AdeR e gli Enti creditori Regione Campania e
Camera di Commercio di Napoli non si costituivano.
I Giudici di prime cure accoglievano il ricorso, annullando sia l'intimazione di pagamento impugnata, limitatamente alle sottese dodici cartelle sopra indicate, sia le suddette dodici cartelle. Per ciò che concerne le spese di lite, le dichiarava interamente compensate nei rapporti processuali tra il ricorrente e le resistenti costituite Agenzie delle Entrate e tra il ricorrente e le resistenti Regione Campania e Camera di Commercio di Napoli non costituite, condannando invece l'AdeR al pagamento delle spese del giudizio nei confronti della parte ricorrente, quantificate in euro 1.140,00 per esborsi ed euro 2.800,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge.
Avverso detta sentenza, propone appello l'AdER, la quale eccepisce:
1) l'omesso esame della questione relativa alla tempestività dell'opposizione: invero, l'atto di intimazione impugnato era stato notificato il 13.04.2022 e il ricorso del contribuente era stato notificato all'ufficio l'11.10.2022 e, quindi, ben oltre il termine perentorio di 60 gg. dalla notifica;
2) decadenza del contribuente dal diritto ad impugnare le cartelle di pagamento sottese alla intimazione opposta, atteso che le stesse erano state tutte ritualmente notificate alla contribuente, come da documentazione depositata, e la prescrizione era stata interrotta dalla notifica di precedenti intimazioni di pagamento, come da altrettanta documentazione depositata (AVI n. 07120169014694751000, notificato in data 21.4.2016; AVI n. 07120189051082175000; AVI n. 07120189042772528000, notificato in data
21.03.2019; AVI n. 07120199053661591000).
Si costituivano le Direzioni Provinciali I e II dell'Agenzia delle Entrate di Napoli, le quali ribadivano, sostanzialmente, le difese già svolte in primo grado.
Si costituiva altresì il contribuente Resistente_2, il quale, richiamando le deduzioni svolte nel precedente grado, impugnava l'avverso dedotto, chiedendone il rigetto e deducendo:
- l'inammissibilità, ex art. 58 comma terzo del D.Lgs. 546/92, della documentazione depositata in grado di appello dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione;
- il disconoscimento espresso della documentazione prodotta dall'AER all'atto della costituzione nel giudizio di secondo grado;
- l'inesistenza e/o mancanza e/o irritualità della notifica delle cartelle esattoriali riportate nell'intimazione di pagamento, nonché degli atti interruttivi della prescrizione.
Lo Resistente_2, poi, svolgeva appello incidentale tardivo deducendo la mancata corrispondenza tra la parte dispositiva e la parte motiva della sentenza in punto di dichiarazione della prescrizione dei crediti di cui alle cartelle esattoriali, oggetto di impugnazione unitamente all'avviso di intimazione in primo grado, nonché l'errata determinazione dei compensi e delle spese di lite riconosciuti alla parte ricorrente.
Nel corso del giudizio di appello, sia l'AdER che lo AL depositavano memorie illustrative, nelle quali ribadivano le proprie posizioni.
All'esito dell'udienza del 25.11.2025, la Corte decide la controversia come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo luogo, va dichiarata l'ammissibilità del ricorso in prime cure, atteso che esso è stato proposto tempestivamente.
Invero, così come correttamente osservato dallo Resistente_2, dall'attestazione di consegna depositata dall'AdER emerge che l'atto è stato spedito in data 19.05.2022 e, pertanto, appare errata la deduzione dell'ufficio secondo la quale la notifica sarebbe avvenuta in data 13.04.2022 (appare evidentemente impossibile che l'atto sia stato consegnato al contribuente in data anteriore rispetto alla data di spedizione dello stesso da parte dell'AdER). Risulta quindi più che probabile che l'indicazione della data di consegna, apposta a penna dall'ufficiale notificatore, sia quella del 13.07.2022 (e non 13.04.2022, come ritenuto dall'ufficio) e che, pertanto, l'impugnazione (considerata la sospensione feriale dei termini) sia tempestiva.
Sempre in via preliminare, deve essere dichiarata ammissibile la produzione documentale effettuata in appello dall'AdER e tendente a dimostrare la notifica al contribuente delle cartelle di pagamento sottese e delle precedenti intimazioni di pagamento. A questo proposito è vero, come osservato dallo Resistente_2, che: ai sensi del nuovo testo dell'art. 58 co. 3 D.Lgs. n. 546/92, non è mai consentito in grado di appello, il deposito delle notifiche dell'atto impugnato ovvero degli atti che ne costituiscono presupposto di legittimità che possono essere prodotti in primo grado;
ai sensi dell'art. 4 co. 2 D.Lgs. n. 220/23, quest'ultima disposizione si applica ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, nonché in Cassazione, a decorrere dal giorno successivo all'entrata in vigore del predetto decreto, e cioè dal 5 gennaio 2024; il presente appello è stato notificato in data successiva al 5.1.2024. Tuttavia, occorre osservare che, con sentenza n. 36/25, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del predetto art. 4, comma 2, nella parte in cui prescrive che le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera bb), dello stesso d.lgs. n. 220 del 2023 si applicano ai giudizi instaurati in secondo grado a decorrere dal giorno successivo alla sua entrata in vigore, anziché ai giudizi di appello il cui primo grado sia instaurato successivamente all'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo. Orbene, considerato che, nel caso di specie, il giudizio di primo grado è stato instaurato anteriormente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 220/23, occorre applicare nella fattispecie il testo previgente dell'art. 58 D.Lgs. n. 546/92, che consentiva ampiamente il differimento del deposito dei documenti in appello, come confermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui la producibilità di nuovi documenti nel giudizio di secondo grado era da escludere per i soli documenti diretti a dimostrare la fondatezza delle domande e delle eccezioni precluse dall'art. 57 del d. lgs. n. 546 del 1992.
Ciò premesso, va osservato che l'AdER ha depositato le relate di notifica di tutte le cartelle sottese all'intimazione impugnata, con esclusione della cartella n. 07120190013338118002, asseritamente notificata il 21.06.2019, avente ad oggetto preteso mancato pagamento diritti camerali relativi all'anno
2015. Ha depositato, inoltre, la relata di notifica relativa alle intimazioni di pagamento nn.
07120169014694751000, notificato in data 21.4.2016, e n. 07120189042772528000, notificato in data
21.03.2019. Le relative notifiche appaiono tutte regolari, atteso che sono avvenute: una, attraverso consegna dell'atto allo stesso destinatario;
alcune, attraverso consegna dell'atto alla cognata, al cognato,
a familiare convivente;
altre, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., dopo che l'ufficiale notificante ha richiesto il certificato anagrafico, ha effettuato esaurienti ricerche e ha regolarmente depositato l'atto da notificare presso la Casa Comunale, con avviso al contribuente. Non vi è prova, invece, delle notifiche delle intimazioni n. 07120189051082175000 e n. 07120199053661591000.
Ciò accertato, va ritenuto che:
- la pretesa relativa alla cartella 07120050337252120502, relativa ad Irpef anno 2001 (prescrizione decennale), non risulta prescritta, atteso che per essa è stata notificata, precedentemente a quella impugnata e, in particolare, in data 21.04.2016, l'intimazione di pagamento n. 07120169014694751000.
In relazione a tale cartella, tuttavia, va dichiarata la prescrizione degli interessi e delle sanzioni, che matura in cinque anni;
- la pretesa relativa alla cartella 07120070017183884502, relativa ad Irpef anno 2003 (prescrizione decennale), non risulta prescritta, atteso che essa è stata notificata in data 30.04.2012 e, successivamente, è stata notificata l'intimazione oggetto di impugnazione, in data 13.07.2022 (si consideri che, in questo caso, opera la sospensione cd. Covid). Anche in relazione a tale cartella va dichiarata la prescrizione degli interessi e delle sanzioni, che matura in cinque anni;
- la pretesa relativa alla cartella 07120070211271854502, relativa ad Irap e Iva anno 2004 (prescrizione decennale), non risulta prescritta, atteso che essa è stata notificata in data 30.04.2012 e, successivamente, è stata notificata, precedentemente a quella impugnata e, in particolare, in data
21.04.2016, l'intimazione di pagamento n. 07120169014694751000. Anche in relazione a tale cartella va dichiarata la prescrizione degli interessi e delle sanzioni, che matura in cinque anni;
- la pretesa relativa alla cartella 07120110246712765000, relativa a tassa auto anno 2007 (prescrizione triennale), risulta prescritta, atteso che l'ultimo atto interruttivo prima di quello impugnato risulta essere l'intimazione di pagamento n. 07120169014694751000, notificata in data 21.04.2016;
- la pretesa relativa alla cartella 07120120083081066002, relativa a diritti camerali anni 2008 e 2009
(prescrizione in cinque anni), risulta prescritta, atteso che atteso che l'ultimo atto interruttivo prima di quello impugnato risulta essere l'intimazione di pagamento n. 07120169014694751000, notificata in data
21.04.2016;
- la pretesa relativa alla cartella 07120130047420910000, relativa a tassa auto 2008 (prescrizione triennale), risulta prescritta, atteso che l'ultimo atto interruttivo prima di quello impugnato risulta essere l'intimazione di pagamento n. 07120169014694751000, notificata in data 21.04.2016;
- la pretesa di cui alla cartella 07120140026900338002, relativa a diritti camerali anno 2010 (prescrizione in cinque anni), non risulta prescritta, atteso che essa è stata notificata in data 30.10.2014 e, successivamente, sono state notificate, precedentemente a quella impugnata e, in particolare, nelle date del 21.04.2016 e del 21.03.2029, le intimazioni di pagamento nn. 07120169014694751000 e
07120189042772528000;
- la pretesa di cui alla cartella 07120140085262888000, relativa a tassa auto 2009 (prescrizione triennale), non risulta prescritta, atteso che l'ultimo atto interruttivo prima di quello impugnato risulta essere l'intimazione n. 07120189042772528000, notificata in data 21.03.2019 (si consideri che, in questo caso, opera la sospensione cd. Covid);
- la pretesa di cui alla cartella 07120150033623615001, relativa a diritti camerali anno 2011 (prescrizione in cinque anni), non risulta prescritta, atteso che essa è stata notificata in data 17.09.2015 e, successivamente, è stata notificata, precedentemente a quella impugnata e, in particolare, in data
21.03.2019, l'intimazione di pagamento n. 07120189042772528000;
- la pretesa relativa alla cartella 07120160042950076002, relativa a diritti camerali anni 2012 e 2013
(prescrizione in cinque anni), non risulta prescritta, atteso che essa è stata notificata in data 14.07.2016
e, successivamente, è stata notificata, precedentemente a quella impugnata e, in particolare, in data
21.03.2019, l'intimazione di pagamento n. 07120189042772528000;
- la pretesa di cui alla cartella 07120170103870218002, relativa a diritti camerali anno 2014 (prescrizione in cinque anni), non risulta prescritta, atteso che essa è stata notificata in data 31.10.2018;
- la pretesa relativa alla cartella 07120190013338118002, relativa a diritti camerali anno 2015
(prescrizione in cinque anni), risulta prescritta, atteso che essa non vi è prova agli atti che essa sia stata notificata al contribuente.
Ne deriva, quindi, che va parzialmente accolto l'appello principale dell'AdER in relazione alle seguenti cartelle:
- n. 07120050337252120502, con esclusione degli interessi e delle sanzioni;
- n. 07120070017183884502, con esclusione degli interessi e delle sanzioni;
- n. 07120070211271854502, con esclusione degli interessi e delle sanzioni;
- n. 07120140026900338002;
- n. 07120140085262888000; - n. 07120150033623615001;
- n. 07120160042950076002;
- n. 07120170103870218002.
Va invece rigettato il motivo di appello incidentale formulato dallo Resistente_2 relativo alla mancata corrispondenza tra la parte dispositiva e la parte motiva della sentenza in punto di dichiarazione della prescrizione dei crediti di cui alle cartelle esattoriali, atteso che i giudici di primo grado hanno esplicitamente annullato, in dispositivo, le cartelle sottese alla intimazione impugnata.
L'esito complessivo del giudizio impone la compensazione integrale delle spese, in questo senso dovendosi rigettare anche il motivo di appello incidentale relativo alle spese del primo grado.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente l'appello nei sensi di cui in motivazione;
Rigetta l'appello incidentale;
Compensa le spese di giudizio.