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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVIII, sentenza 23/02/2026, n. 3171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3171 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3171/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 28, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
AL GR IO RI, Presidente
CANDIA UGO, Relatore
SORRENTINO ARMANDO, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15617/2024 depositato il 08/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Quarto
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - Napoli
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Resistente_1 - 06520871218 elettivamente domiciliato presso S.a.p.n.a. Per Il Comune Di Quarto
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120239019389306000 IMU 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120239019389306000 IMU 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120239019389306000 IMU 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120239019389306000 TARES 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120239019389306000 TARI 2002
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120239019389306000 TARI 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120239019389306000 TARI 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120239019389306000 TARI 2012
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 07180202300025681000 TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22432/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
La ricorrente ha così concluso nel ricorso:
«1) Dichiarare, previo accoglimento dell'istanza di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato,
l'illegittimità della comunicazione preventiva di fermo amministrativo, recante n. 07180202300025681000 e dell'atto di intimazione n.07120239019389306000, comunicato all'opponente ed ogni atto conseguente o presupposto, e per l'effetto provvedere all'annullamento di tali atti, ivi comprese le cartelle esattoriali nn.
07120110115415769000, 07120120094971322000,07120120127204415000, 07120150140386092000,
07120180026083579000, 07120210030605853000, 07120210041408716000 e 07120220045457431000 per i motivi sopra esposti;
2) Vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio con attribuzione al procuratore antistatario».
L'Agenzia delle Entrate-IO ha così concluso:
«dichiarare la inammissibilità e comunque la tardività del ricorso, con ogni conseguenza di legge;
- dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate – IO PA, con ogni conseguenza di legge;
- rigettare ogni domanda proposta poiché inammissibile per l'evidenziata tardività, nonché infondata e comunque non provata;
- in subordine, dichiarare legittima la condotta dell'Agenzia delle Entrate – IO PA, essendosi conformata a precise disposizioni di legge con ogni conseguenza di legge;
- in ogni caso, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, anche in parte qua, accertare l'esclusiva responsabilità dell'Ente creditore, condannando lo stesso a tenere indenne e manlevare l'Agenzia delle
Entrate – IO PA , da qualsivoglia pregiudizio;
-il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio». Il Comune di Quarto ha così concluso:
«In via principale: rigettare il ricorso, in quanto inammissibile e/o infondato in fatto e in diritto, e, per l'effetto, confermare la validità degli atti opposti.
In subordine: nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda del ricorrente, dichiarare l'Agente per la riscossione tenuto a manlevare e tenere indenne l'Ente impositore da ogni statuizione allo stesso pregiudizievole che sia dipesa dalla propria condotta.
In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di lite, da distrarre in favore dello scrivente Nominativo_1».
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato l'8 luglio 2024, Ricorrente_1 impugnava e chiedeva l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 07120239019389306000 e della contestuale comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 07180202300025681000, con cui l'Agenzia delle Entrate-IO minacciava l'apposizione del predetto vincolo, in mancanza del pagamento della somma di 38.648,02 € pretesa a titolo di TARSU per gli anni 2002/2007, nochè per l'ICI relativa agli anni 2010/ 2011/2014 e la TARES per gli anni
2013/2015.
2. L'Agenzia delle Entrate-IO ed il Comune di Quarto depositavano controdeduzioni, rispettivamente, in data 18 luglio e 12 settembre 2025.
3. Società_1 S.p.A. non ha presentato difese.
4. L'istante ha depositato memoria in data 4 aprile 2025, depositando le notifiche del ricorso.
5. Così radicatosi e sviluppatosi il contraddittorio, all'udienza del 17 aprile 2025, la Corte ha rilevato che il ricorso notificato era stato depositato il 4 aprile 2025, oltre il termine previsto di cui all'art. 22 d.lgs. 545/92.
La ricorrente ha chiesto la rimessione in termini onde dimostrare l'errore tecnico.
6. La Corte ha, pertanto, rinviato la causa a nuovo ruolo, assegnando termine per il deposito di memoria e documentazione;
all'esito dell'udienza dell'11 dicembre 2025 ha riservato, ai sensi dell'art. 35, comma 1, ultima parte, d.lgs. n. 546/1992, il deposito del dispositivo in segretaria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La ricorrente ha contestato la pretesa in oggetto, eccependo il difetto di motivazione del preavviso, l'omessa notifica degli atti presupposti e la decadenza o prescrizione dei relativi crediti.
2. Il ricorso va dichiarato inammissibile, per sua tardività.
3. Come sopra esposto e rilevato nel corso della menzionata udienza il ricorso, notificato in data 16 giugno
2024, è stato poi depositato il 4 aprile 2025, oltre i termini previsti di cui all'art. 22 d.lgs. 545/92.
La difesa della contribuente ha ribadito, con la memoria depositata in data 16 giugno 2025, che vi era «[…] stato un errore tecnico con i file eml, in quanto all'atto dell'iscrizione si abbinavano al ricorso soli i file in formato pdf ma non i file in eml con le avvenute notifiche che erano state tutte ritualmente effettuate», per cui, rappresentando «l'impossibilità di provare l'errore tecnico, chiede di sanare l'errore materiale del mancato deposito dei file eml di notifica nei trenta giorni, ed accettare il deposito tardivo dei file eml, in quanto si fa rilevare che l'omissione è avvenuta per un errore meramente formale».
4. La Corte rileva che con il deposito del ricorso risultano depositati solo due schede riportanti gli «esiti di spedizione» di atti, con consegna del 16 aprile 2024, che, evidentemente non possono riferirsi al ricorso notificato il 14 giugno 2024, ma che riguardano, piuttosto, gli esiti di notifica degli atti impugnati.
Non vi è, invece, traccia del deposito delle notifiche del ricorso in formato pdf.
Sotto altro versante, non può farsi a meno di osservare come l'asserito errore tecnico non sia stato dimostrato, assumendo l'istante di essere nell'impossibilità di farlo.
5. Ebbene, in tale contesto, non occorrono soverchie riflessioni per ritenere il ricorso tardivamente depositato oltre il termine perentorio di trenta giorni dalla sua notifica, vizio questo che, a mente dell'art. 22 d.lgs. n.
546/1992, è rilevabile di ufficio dal giudice, anche in presenza di costituzione delle controparti, in ogni stato e grado del giudizio.
Per tale ragione il ricorso – che pure, prima facie, non appariva seriamente fondato nel merito, alla luce della documentazione prodotta dall'Agenzia relativamente agli atti interruttivi della prescrizione, stante per resto la compiuta motivazione degli atti impugnati nel loro nucleo essenziale - va dichiarato inammissibile.
6. Le spese del procedimento seguono la soccombenza e si liquidano, tenendo conto della semplicità della suindicata, dirimente, questione, nella misura di cui al dispositivo, con attribuzione, per quelle del Comune di Quarto, all'avv. Difensore_2.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in €.
4.000,00, oltre accessori se dovuti, in favore di ciascuna parte resistente con attribuzione in favore del procuratore antistatario del Comune di Quarto .
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 28, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
AL GR IO RI, Presidente
CANDIA UGO, Relatore
SORRENTINO ARMANDO, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15617/2024 depositato il 08/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Quarto
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - Napoli
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Resistente_1 - 06520871218 elettivamente domiciliato presso S.a.p.n.a. Per Il Comune Di Quarto
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120239019389306000 IMU 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120239019389306000 IMU 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120239019389306000 IMU 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120239019389306000 TARES 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120239019389306000 TARI 2002
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120239019389306000 TARI 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120239019389306000 TARI 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120239019389306000 TARI 2012
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 07180202300025681000 TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22432/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
La ricorrente ha così concluso nel ricorso:
«1) Dichiarare, previo accoglimento dell'istanza di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato,
l'illegittimità della comunicazione preventiva di fermo amministrativo, recante n. 07180202300025681000 e dell'atto di intimazione n.07120239019389306000, comunicato all'opponente ed ogni atto conseguente o presupposto, e per l'effetto provvedere all'annullamento di tali atti, ivi comprese le cartelle esattoriali nn.
07120110115415769000, 07120120094971322000,07120120127204415000, 07120150140386092000,
07120180026083579000, 07120210030605853000, 07120210041408716000 e 07120220045457431000 per i motivi sopra esposti;
2) Vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio con attribuzione al procuratore antistatario».
L'Agenzia delle Entrate-IO ha così concluso:
«dichiarare la inammissibilità e comunque la tardività del ricorso, con ogni conseguenza di legge;
- dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate – IO PA, con ogni conseguenza di legge;
- rigettare ogni domanda proposta poiché inammissibile per l'evidenziata tardività, nonché infondata e comunque non provata;
- in subordine, dichiarare legittima la condotta dell'Agenzia delle Entrate – IO PA, essendosi conformata a precise disposizioni di legge con ogni conseguenza di legge;
- in ogni caso, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, anche in parte qua, accertare l'esclusiva responsabilità dell'Ente creditore, condannando lo stesso a tenere indenne e manlevare l'Agenzia delle
Entrate – IO PA , da qualsivoglia pregiudizio;
-il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio». Il Comune di Quarto ha così concluso:
«In via principale: rigettare il ricorso, in quanto inammissibile e/o infondato in fatto e in diritto, e, per l'effetto, confermare la validità degli atti opposti.
In subordine: nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda del ricorrente, dichiarare l'Agente per la riscossione tenuto a manlevare e tenere indenne l'Ente impositore da ogni statuizione allo stesso pregiudizievole che sia dipesa dalla propria condotta.
In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di lite, da distrarre in favore dello scrivente Nominativo_1».
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato l'8 luglio 2024, Ricorrente_1 impugnava e chiedeva l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 07120239019389306000 e della contestuale comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 07180202300025681000, con cui l'Agenzia delle Entrate-IO minacciava l'apposizione del predetto vincolo, in mancanza del pagamento della somma di 38.648,02 € pretesa a titolo di TARSU per gli anni 2002/2007, nochè per l'ICI relativa agli anni 2010/ 2011/2014 e la TARES per gli anni
2013/2015.
2. L'Agenzia delle Entrate-IO ed il Comune di Quarto depositavano controdeduzioni, rispettivamente, in data 18 luglio e 12 settembre 2025.
3. Società_1 S.p.A. non ha presentato difese.
4. L'istante ha depositato memoria in data 4 aprile 2025, depositando le notifiche del ricorso.
5. Così radicatosi e sviluppatosi il contraddittorio, all'udienza del 17 aprile 2025, la Corte ha rilevato che il ricorso notificato era stato depositato il 4 aprile 2025, oltre il termine previsto di cui all'art. 22 d.lgs. 545/92.
La ricorrente ha chiesto la rimessione in termini onde dimostrare l'errore tecnico.
6. La Corte ha, pertanto, rinviato la causa a nuovo ruolo, assegnando termine per il deposito di memoria e documentazione;
all'esito dell'udienza dell'11 dicembre 2025 ha riservato, ai sensi dell'art. 35, comma 1, ultima parte, d.lgs. n. 546/1992, il deposito del dispositivo in segretaria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La ricorrente ha contestato la pretesa in oggetto, eccependo il difetto di motivazione del preavviso, l'omessa notifica degli atti presupposti e la decadenza o prescrizione dei relativi crediti.
2. Il ricorso va dichiarato inammissibile, per sua tardività.
3. Come sopra esposto e rilevato nel corso della menzionata udienza il ricorso, notificato in data 16 giugno
2024, è stato poi depositato il 4 aprile 2025, oltre i termini previsti di cui all'art. 22 d.lgs. 545/92.
La difesa della contribuente ha ribadito, con la memoria depositata in data 16 giugno 2025, che vi era «[…] stato un errore tecnico con i file eml, in quanto all'atto dell'iscrizione si abbinavano al ricorso soli i file in formato pdf ma non i file in eml con le avvenute notifiche che erano state tutte ritualmente effettuate», per cui, rappresentando «l'impossibilità di provare l'errore tecnico, chiede di sanare l'errore materiale del mancato deposito dei file eml di notifica nei trenta giorni, ed accettare il deposito tardivo dei file eml, in quanto si fa rilevare che l'omissione è avvenuta per un errore meramente formale».
4. La Corte rileva che con il deposito del ricorso risultano depositati solo due schede riportanti gli «esiti di spedizione» di atti, con consegna del 16 aprile 2024, che, evidentemente non possono riferirsi al ricorso notificato il 14 giugno 2024, ma che riguardano, piuttosto, gli esiti di notifica degli atti impugnati.
Non vi è, invece, traccia del deposito delle notifiche del ricorso in formato pdf.
Sotto altro versante, non può farsi a meno di osservare come l'asserito errore tecnico non sia stato dimostrato, assumendo l'istante di essere nell'impossibilità di farlo.
5. Ebbene, in tale contesto, non occorrono soverchie riflessioni per ritenere il ricorso tardivamente depositato oltre il termine perentorio di trenta giorni dalla sua notifica, vizio questo che, a mente dell'art. 22 d.lgs. n.
546/1992, è rilevabile di ufficio dal giudice, anche in presenza di costituzione delle controparti, in ogni stato e grado del giudizio.
Per tale ragione il ricorso – che pure, prima facie, non appariva seriamente fondato nel merito, alla luce della documentazione prodotta dall'Agenzia relativamente agli atti interruttivi della prescrizione, stante per resto la compiuta motivazione degli atti impugnati nel loro nucleo essenziale - va dichiarato inammissibile.
6. Le spese del procedimento seguono la soccombenza e si liquidano, tenendo conto della semplicità della suindicata, dirimente, questione, nella misura di cui al dispositivo, con attribuzione, per quelle del Comune di Quarto, all'avv. Difensore_2.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in €.
4.000,00, oltre accessori se dovuti, in favore di ciascuna parte resistente con attribuzione in favore del procuratore antistatario del Comune di Quarto .