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Sentenza 14 dicembre 2024
Sentenza 14 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/12/2024, n. 1024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1024 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 8406/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.8406/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
29/09/1962, rappresentato e difeso dall'Avv. TRANQUILLI SABRINA, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
e
(C.F. ), nata a [...] il CP_1 C.F._2
28/10/1957, rappresentata e difesa dall'Avv. TRANQUILLI SABRINA, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 26/06/2024 le parti, premesso che dalla loro relazione era nato il figlio (Roma, 02.10.2003), riconosciuto da Per_1 entrambi i genitori, adivano l'intestato Tribunale al fine di ivi sentire regolamentare le condizioni di mantenimento del figlio, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente.
1 Le parti chiedevano pertanto l'accoglimento delle condizioni contenute nel ricorso congiunto, confermate all' l'udienza del 28.11.2024, come di seguito integralmente riportate: “1) Il padre, sig. , corrisponderà entro il giorno 05 di ogni CP_1
mese alla sig.ra mediante bonifico bancario alle coordinate note Parte_1
al padre, a titolo di contributo per il mantenimento ordinario del figlio CP_2
la somma di euro 450,00 (quattrocentocinquanta/00) mensili, oltre
[...]
rivalutazione ISTAT, oltrechè il 50% delle spese straordinarie (es. spese mediche non mutabili, spese scolastiche, spese per attività sportive, educative, ricreative e tutte le spese preventivamente concordate) in rispetto del protocollo sottoscritto dal
Tribunale di Roma e l'Albo degli avvocati di Roma.
2) I medesimi dichiarano vicendevolmente di non avere null'altro a pretendere nei rispettivi confronti, con riferimento ai loro rapporti genitoriali verso il figlio, se non l'attuazione immediata ed integrale, esatta e puntuale, della predetta”.
Ebbene, nulla osta all'accoglimento delle condizioni di mantenimento formulate dalle parti, che possono essere recepite in quanto conformi all'interesse del figlio il quale risulta non avere ancora raggiunto, in quanto studente Per_1 universitario, l'autosufficienza economica.
In vista dell'accordo delle parti le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. r.g. 8406/2024:
- Dispone in ordine al mantenimento di in conformità a quanto CP_2
indicato nel ricorso, le cui condizioni sono state integralmente riportate in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Roma, 04/12/2024
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.8406/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
29/09/1962, rappresentato e difeso dall'Avv. TRANQUILLI SABRINA, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
e
(C.F. ), nata a [...] il CP_1 C.F._2
28/10/1957, rappresentata e difesa dall'Avv. TRANQUILLI SABRINA, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 26/06/2024 le parti, premesso che dalla loro relazione era nato il figlio (Roma, 02.10.2003), riconosciuto da Per_1 entrambi i genitori, adivano l'intestato Tribunale al fine di ivi sentire regolamentare le condizioni di mantenimento del figlio, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente.
1 Le parti chiedevano pertanto l'accoglimento delle condizioni contenute nel ricorso congiunto, confermate all' l'udienza del 28.11.2024, come di seguito integralmente riportate: “1) Il padre, sig. , corrisponderà entro il giorno 05 di ogni CP_1
mese alla sig.ra mediante bonifico bancario alle coordinate note Parte_1
al padre, a titolo di contributo per il mantenimento ordinario del figlio CP_2
la somma di euro 450,00 (quattrocentocinquanta/00) mensili, oltre
[...]
rivalutazione ISTAT, oltrechè il 50% delle spese straordinarie (es. spese mediche non mutabili, spese scolastiche, spese per attività sportive, educative, ricreative e tutte le spese preventivamente concordate) in rispetto del protocollo sottoscritto dal
Tribunale di Roma e l'Albo degli avvocati di Roma.
2) I medesimi dichiarano vicendevolmente di non avere null'altro a pretendere nei rispettivi confronti, con riferimento ai loro rapporti genitoriali verso il figlio, se non l'attuazione immediata ed integrale, esatta e puntuale, della predetta”.
Ebbene, nulla osta all'accoglimento delle condizioni di mantenimento formulate dalle parti, che possono essere recepite in quanto conformi all'interesse del figlio il quale risulta non avere ancora raggiunto, in quanto studente Per_1 universitario, l'autosufficienza economica.
In vista dell'accordo delle parti le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. r.g. 8406/2024:
- Dispone in ordine al mantenimento di in conformità a quanto CP_2
indicato nel ricorso, le cui condizioni sono state integralmente riportate in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Roma, 04/12/2024
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi
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