Art. 2.
La presente legge entrera' in vigore nei termini ed alle condizioni stabilite all'art. 11 della Convenzione di cui all'articolo precedente.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a San Rossore, addi' 15 giugno 1933 - Anno XI
VITTORIO EMANUELE
Mussolini - De Francisci - Jung - Acerbo.
Visto, il Guardasigilli: De Francisci.
La presente legge entrera' in vigore nei termini ed alle condizioni stabilite all'art. 11 della Convenzione di cui all'articolo precedente.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a San Rossore, addi' 15 giugno 1933 - Anno XI
VITTORIO EMANUELE
Mussolini - De Francisci - Jung - Acerbo.
Visto, il Guardasigilli: De Francisci.