Articolo 2 della Legge 15 giugno 1933, n. 790
Articolo 1
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29 luglio 1933
Art. 2.

La presente legge entrera' in vigore nei termini ed alle condizioni stabilite all'art. 11 della Convenzione di cui all'articolo precedente.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addi' 15 giugno 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE

Mussolini - De Francisci - Jung - Acerbo.

Visto, il Guardasigilli: De Francisci.
Entrata in vigore il 29 luglio 1933