Ordinanza cautelare 11 luglio 2017
Sentenza 15 aprile 2019
Rigetto
Sentenza 4 agosto 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, ordinanza cautelare 11/07/2017, n. 3513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3513 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2017 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/07/2017
N. 05384/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 5384 del 2017, proposto da:
Società Cooperativa Edilizia "Lega San Paolo Auto", in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Emilio Ricci, con domicilio eletto presso il suo studio in RO, via Premuda 18;
contro
RO Capitale, in persona del sindaco p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Magnanelli, domiciliata in RO, via del Tempio di Giove 21;
nei confronti di
LE CI, SS VA, SA RD, IK AN, EF LO, LA RI, BA CI, RT SI, rappresentati e difesi dall'avvocato Vincenzo Perticaro, con domicilio eletto presso il suo studio in RO, viale Giuseppe Mazzini N. 146;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
Società Cooperativa Volpe, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Cristiano Siringo, con domicilio eletto presso il suo studio in RO, via L. Settembrini 28;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
della deliberazione n. 13 del 30.3.2017 dell'Assemblea Capitolina di RO Capitale, pubblicata nell'albo pretorio in data 18.4.2017, non comunicata, con la quale l'Assemblea Capitolina delibera la declaratoria di decadenza parziale e conseguente risoluzione parziale della Convenzione stipulata con il Consorzio Edilizio di Cooperative Lega San Paolo Auto Società Cooperativa a responsabilità limitata a rogito del Notaio Ungari Trasatti di RO Rep. N. 22167 racc. n. 10736 del 2.6.1997 per concessione del diritto di superficie ex art. 35 legge 865\1971 sul comparto K3\p del P.d.Z. Tor Vergata ai sensi dell'art. 15 della Convenzione medesima e dei precedenti atti endoprocedimentali, tra cui in particolare, la nota di comunicazione di avvio del procedimento con nota prot. 10375 del 20.1.2017 del Dipartimento Programmazione Attuazione Urbanistica - Direzione Edilizia - U.O. Edilizia Sociale, in persona del Dirigente Ing. Angela Mussumeci, nota prot. n. 41210 del 7.3.2017, a firma del dirigente Ing. Angela Mussumeci, di chiusura dell'istruttoria, la successiva “proposta di deliberazione da sottoporre alla approvazione della Assemblea Capitolina” n. 16 (Dec. G.C. del 10.3.2017 n. 9), a firma della Sindaca Avv. Virginia Raggi e del Direttore del Dipartimento Programmazione ed Attuazione Urbanistica, e con i pareri positivi dell'Ufficio Proponente Dirigente Angela Mussumeci, della Ragioneria generale, - nonché, per quanto occorrer possa, di tutti gli atti presupposti, conseguenti, antecedenti o connessi al provvedimento impugnato, ancorché non conosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di RO Capitale e di LE CI, di SS VA, di SA RD, di IK AN, di EF LO, di LA RI, di BA CI e di RT SI;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2017 il dott. Antonio Andolfi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto, in relazione al pregiudizio prospettato, di non poter accogliere l’istanza per l’applicazione delle misure cautelari previste dall’art. 55 c. p. a. in quanto il pericolo cui è esposta la società ricorrente per effetto dell’esecuzione del provvedimento impugnato, nelle more della decisione di merito sulla fondatezza del ricorso, rivestendo natura sostanzialmente economica, non è equiparabile al danno grave e irreparabile che potrebbero subire le famiglie dei privati controinteressati in caso di sospensione del provvedimento, adottato dall’Amministrazione comunale innanzitutto a tutela delle fondamentali esigenze abitative di queste ultime, destinate a prevalere nel doveroso bilanciamento dei contrapposti interessi che il Tribunale è chiamato ad operare nella fase cautelare;
Ritenuto di poter, comunque, compensare le spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), rigetta l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato.
Compensa le spese della fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in RO nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2017 con l'intervento dei magistrati:
Elena Stanizzi, Presidente
Antonella Mangia, Consigliere
Antonio Andolfi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonio Andolfi | Elena Stanizzi |
IL SEGRETARIO