Ordinanza collegiale 10 luglio 2025
Sentenza 30 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 30/12/2025, n. 4313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 4313 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04313/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00827/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 827 del 2025, proposto da
MA De RE, rappresentato e difeso dall'avvocato Moira Zanatta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l’ottemperanza
1) alla sentenza n. 515/2023 del Tribunale di Monza depositata il 28.11.2023;
2) alla sentenza n. 299/2024 del Tribunale di Monza depositata il 10.04.2024;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 il dott. BR RN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con sentenza n. 515/2023, depositata il 28.11.2023, il Tribunale di Monza ha condannato “il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad assegnare alla ricorrente la “Carta elettronica” per l’aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all’art. 1 della Legge n. 107/2015 e ad accreditare sulla stessa la somma di complessivi € 4.000,00 per gli aa.ss. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, oltre agli interessi legali”, nel contempo ha condannato “il Ministero dell’Istruzione e del Merito a rifondere alla ricorrente le spese processuali, liquidate in complessivi € 950,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali ex art.2 DM 55/2014 e al rimborso del CU di € 49,00, CPA e IVA, disponendone la distrazione in favore dell’avv. Domenico Naso ex art. 93 c.p.c.”.
Con sentenza n. 299/2024, depositata il 10.04.2024, il Tribunale di Monza ha così disposto: 1) “accerta e dichiara illegittimità dei contratti a tempo determinato per il periodo superiore al limite dei 36 mesi e conseguentemente: 2) accerta e dichiara il diritto della ricorrente al risarcimento del danno conseguente alla illegittima reiterazione dei contratti a tempo determinato , così come individuati in atti, stipulati in successione dalla ricorrente con l'amministrazione resistente per un periodo superiore al limite dei 36 mesi e, per l'effetto: 3) condanna l'amministrazione resistente al risarcimento del danno pari ad una indennità omnicomprensiva determinata in sette mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto; 4) condanna il MIM alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 2.108,00 per compenso e in € 259,00 per spese, oltre rimborso spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A”.
Dalla documentazione prodotta in giudizio emerge che la sentenza del Tribunale di Monza n. 299/2024 è stata integralmente eseguita dall’amministrazione, tanto che il difensore della parte ricorrente ha dichiarato a verbale, nel corso della discussione camerale del 3.7.2025, la cessazione della materia del contendere in relazione a tale titolo.
Inoltre la documentazione in atti evidenzia che l’amministrazione ha provveduto al pagamento delle spese di lite liquidate dalla sentenza del Tribunale di Monza n. 515/2023.
La ricorrente insiste per l’ottemperanza alla sentenza da ultimo indicata, al fine di conseguire l’accredito della carta docente.
Il ricorso è fondato in relazione al profilo da ultimo indicato.
Il Tribunale osserva come, rispetto al titolo della cui ottemperanza si tratta – passato in giudicato e notificato ritualmente - sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.
La documentazione versata in atti e le dichiarazioni rese dalla parte ricorrente palesano che l’amministrazione non ha effettuato il pagamento dovuto.
L’amministrazione resistente, costituita in giudizio, non ha formulato alcuna deduzione sul punto, né fornito indicazioni in ordine all’andamento della procedura.
Il credito, quindi, non è contestato nell’an e nel quantum dalla parte resistente.
Il ricorso è dunque fondato, sicché deve essere dichiarata l’inottemperanza del Ministero intimato, che non ha effettuato i pagamenti cui si riferisce il titolo indicato in epigrafe.
Ne deriva che al Ministero resistente deve essere assegnato il termine di 120 giorni, dalla pubblicazione della presente sentenza, per effettuare integralmente i pagamenti dovuti.
In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina sin d’ora commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega ad un dirigente o ad un funzionario appartenente al medesimo Ufficio, il quale, entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza (a cura di parte ricorrente), darà corso al pagamento compiendo tutti gli atti necessari, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente.
Una volta espletate tutte le operazioni, il Commissario ad acta invierà a questa Sezione una relazione sugli adempimenti realizzati e sull’assolvimento del mandato ricevuto, con la precisazione che l’incarico assegnato integra un adempimento connesso ai doveri d’istituto.
In definitiva, il ricorso è fondato nei limiti dianzi esposti e deve essere accolto.
La circostanza per cui la parte ricorrente ha depositato in giudizio la procura alle liti munita di asseverazione solo all’esito dell’ordine impartito Tribunale, che ha disposto la regolarizzazione della documentazione, con conseguente dilatazione dei tempi di definizione del giudizio, evidenzia un comportamento processuale che giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione all’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Monza n. 299/2024;
2) accoglie il ricorso nella parte relativa alla pretesa ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Monza n. 515/2023, accerta l’inottemperanza alla sentenza stessa e ordina al Ministero resistente di provvedere al pagamento nei limiti di quanto esposto in motivazione e nel rispetto del termine ivi indicato;
3) per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina sin d’ora commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega ad un dirigente o ad un funzionario appartenente al medesimo Ufficio, il quale provvederà nei modi e nei tempi indicati in motivazione;
4) compensa tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
CH GO, Presidente
BR RN, Consigliere, Estensore
Mauro Gatti, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| BR RN | CH GO |
IL SEGRETARIO