TRIB
Sentenza 12 dicembre 2024
Sentenza 12 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 12/12/2024, n. 2443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2443 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 12.12.2024 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 6585 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2022
vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Davide Sapere Parte_1
presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Salerno alla via Casa Rocco
Giovi San Bartolomeo n. 2;
- RICORRENTE -
E
in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t.;
- CONVENUTA CONTUMACE-
OGGETTO: spettanze retributive.
. MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.10.2022, rappresentava Parte_1
di aver lavorato, a far data dal 2.4.2008, alle dipendenze del
[...]
con contratto di lavoro subordinato part- Controparte_2
time al 66,66%, con la qualifica di Operatore Ecologico ed inquadramento nel
2° livello di cui al Ccnl FiseAssoambiente presso il cantiere di Giungano;
di essere stato assunto, a far data dal 18.3.2019 e fino al 13.6.2021, alle dipendenze della con “passaggio diretto” Controparte_1
ex art. 6 Ccnl FiseAssoambiente;
che, la Controparte_1
non ha consegnato i cedolini paga relativamente ai mesi di gennaio, febbraio,
marzo, aprile, novembre e dicembre 2020 aprile, maggio e giugno 2021; di essere rimasto creditore per il periodo alle dipendenze della Controparte_1
(dal 18.3.2019 e fino al 13.6.2021) dell'importo di € 1.555,68
[...]
a titolo di retribuzione base, scatti di anzianità, E.C.E., E.G.R, indennità
Integrativa mensile, tredicesima e quattordicesima mensilità con riferimento ai soli mesi in cui sono stati consegnati i cedolini paga.
Tanto premesso, l chiedeva la condanna della sua ormai ex datrice di Pt_1
lavoro al pagamento di diverse spettanze retributive per l'importo complessivo di 1.555,68 €.
Regolarmente instauratosi il contradditorio la Controparte_1
sceglieva di non costituirsi in giudizio rimanendo contumace.
[...]
La causa veniva istruita in via documentale. All'odierna udienza questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta depositate ex art. 127-ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dall' è fondato e va, pertanto, accolto per le ragioni Pt_1
che si vengono qui a indicare.
Va anzitutto osservato come la domanda proposta ha ad oggetto rivendicazioni economiche (a titolo di retribuzione base, scatti di anzianità,
E.C.E., E.G.R, indennità Integrativa mensile, tredicesima e quattordicesima mensilità) che trovano il proprio fondamento nell'asserito svolgimento di attività di lavoro subordinato, nel periodo dal dal 18.3.2019 e fino al
13.6.2021, con mansioni di operatore ecologico inquadrabile nel II° liv. CCNL
FiseAssoambiente.
Orbene, è onere di chi agisce in giudizio asserire e dimostrare i fatti costitutivi del diritto fatto valere.
A tal proposito occorre ribadire che in ragione dei principi che regolano la distribuzione dei carichi probatori tra le parti processuali nella speciale controversia ai sensi dell'art. 2697 c.c. grava sul lavoratore che agisce per ottenere il pagamento di emolumenti maturati a titolo retributivo e non corrisposti o non correttamente corrisposti l'onere di provare lo svolgimento di mansioni ed orari tali da legittimare le pretese azionate. Mentre, secondo un consolidato orientamento della Suprema Corte grava sul datore di lavoro l'onere della prova di aver corrisposto correttamente la retribuzione adeguata alla prestazione lavorativa effettivamente resa dal lavoratore.
Orbene, preliminarmente va ribadito che la società resistente è rimasta contumace. In via generale si deve precisare che "la contumacia del
convenuto, di per sé sola considerata, non assume alcun significato
probatorio in favore della domanda dell'attore, ma può concorrere insieme ad
altri elementi, a formare il convincimento del giudice"(cfr. Cass. civ., Sez. III,
29.03.2007, n. 7739). La contumacia del convenuto, infatti, come chiarito
dalla Suprema Corte "al pari del silenzio nel campo negoziale, non equivale
ad alcuna manifestazione di volontà favorevole alla pretesa della controparte,
ma lascia del tutto inalterato il substrato di contrapposizione su cui si articola
il contraddittorio" (ex multis Cass. Civ. Sez. L. 11.04.1985 n. 2410 e,
conforme sul principio generale, Cass. civ., Sez. L., 09/12/1994, n, 10554).
La mancata costituzione di una parte in primo grado o in appello non
equivale, perciò, all'ammissione dell'esistenza dei fatti dedotti dall'attore a
fondamento della propria domanda e, allo stesso modo, non esclude il potere
- dovere del giudice di accertare se da parte dell'attore sia stata data
dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa (cfr.
Cass. civ. Sez. III, 12.07.2006, n. 15777). In altri termini, la contumacia non altera in alcun modo gli oneri probatori incombenti sulla parte instante, che dovrà provare quanto dedotto nel ricorso,
ai sensi dell'art. 2697 c.c.: "chi vuol far valere un diritto in giudizio deve
provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di
tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i
fatti su cui l'eccezione si fonda"
Nel caso de quo l' così come si evince chiaramente dal verbale Pt_1
sindacale del 28.2.2019 allegato agli atti di causa, è stato assunto alle dipendenze della società convenuta a seguito di “passaggio di cantiere” a far data dal 18.3.2019.
Dall'esame del citato verbale si legge testualmente: “A tal proposito i presenti
concordano che ai lavoratori oggetto di passaggio di cantiere nel rispetto
della Legge Regione Campania n. 14/2016 e ai sensi dell'art. 6 del contratto
Fise AssoAmbiente, saranno riconosciuti tutti i diritti quesiti ed acquisiti,
nonché il rispetto pedissequo di tutti i comma che compongono il citato art. 6
del contratto.”
Ed ancora: “Ai lavoratori interessati al passaggio l'azienda subentrante, si
impegna ad appore in busta paga l'anzianità convenzionale.”
Ebbene, l'art. 6 del CCNL , prevede, al comma 1: “In Controparte_3
coerenza con quanto previsto dal D.lgs. 18.4.2016, n. 50 e s.m.i., in caso di
avvicendamento nella gestione dell'appalto/affidamento di servizi, di cui al
precedente art. 3, tra imprese che applicano il presente c.c.n.l., anche per obbligo stabilito dal capitolato, le stesse sono tenute ad attenersi alla
procedura e agli adempimenti del presente articolo.” al comma 2: “L'impresa
subentrante assume ex novo, con passaggio diretto, dal giorno iniziale della
nuova gestione in appalto/affidamento previsto dal bando di gara, senza
effettuazione del periodo di prova, tutto il personale addetto in via ordinaria o
prevalente allo specifico appalto/affidamento, il quale, alla scadenza effettiva
del contratto di appalto, risulti in forza presso l'azienda cessante per l'intero
periodo di 240 giorni precedenti l'inizio della nuova gestione.” Al comma 9: “Il
rapporto di lavoro del personale di cui al comma 2, assunto ex novo
dall'azienda subentrante nella gestione dell'appalto/affidamento, è regolato
integralmente dal presente c.c.n.l. dei servizi ambientali, con riconoscimento
del valore degli aumenti periodici di anzianità in essere e dell'anzianità di
servizio determinata dall'effettivo periodo di lavoro prestato ininterrottamente
alle dipendenze delle precedenti imprese applicanti i c.c.n.l. dei servizi
ambientali specifici del settore del ciclo integrato dei rifiuti.”
Dalla lettura di siffatte norme emerge quindi chiaramente il diritto dell' a Pt_1
vedersi riconosciuti tutti di diritti acquisiti e maturati sin dalla data di assunzione alle dipendenze del (2.4.2008). Controparte_2
Ebbene, dai cedolini paga allegati agli atti di causa è documentalmente provato che l' alle dipendenze del era Pt_1 Controparte_2
titolare di tutta una serie di spettanze retributive non riconosciute, poi, dalla società subentrante la (scatti di anzianità, Controparte_1 E.C.E., E.G.R, Indennità Integrativa mensile, tredicesima e quattordicesima mensilità).
Ne consegue che l' ha diritto al pagamento, da parte della Pt_1 [...]
dell'importo richiesto nel ricorso introduttivo del Controparte_1
giudizio pari ad € 1.555,68 a titolo di retribuzione base, scatti di anzianità,
E.C.E., E.G.R, indennità Integrativa mensile, tredicesima e quattordicesima mensilità.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la regola generale della soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico di parte resistente. Per la quantificazione delle predette spese sovvengono i criteri stabiliti dal d.m.
55/2014 avuto riguardo alla tipologia di causa (causa di lavoro) e al valore della causa (€ 1.555,68). Tuttavia, la semplicità delle questioni trattate risoltesi nell'accertare il diritto dell a vedersi riconosciute tutte le Pt_1
spettanze retributive maturate sin dal 2.4.2008 impone di attenersi ai valori minimi (non a quelli medi) così come la circostanza che non sia stata svolta alcuna effettiva attività istruttoria esclude che si possa tener conto di tale fase.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 6585 del ruolo generale lavoro dell'anno 2022,
promosso nei confronti della Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rapp.ti p.t., così provvede:
[...] 1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la Controparte_1
al pagamento in favore dell' dell'importo di € 1.555,68 oltre agli
[...] Pt_1
accessori di legge con decorrenza dalla data di maturazione del credito fino all'effettivo soddisfo;
2) condanna la al pagamento in favore Controparte_1
dell' delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.030,00 oltre Pt_1
rimborso spese generali nella misura del 15% nonché IVA e C.P.A. come per legge con attribuzione al procuratore antistatario.
Salerno, 12.12.2024
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 12.12.2024 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 6585 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2022
vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Davide Sapere Parte_1
presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Salerno alla via Casa Rocco
Giovi San Bartolomeo n. 2;
- RICORRENTE -
E
in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t.;
- CONVENUTA CONTUMACE-
OGGETTO: spettanze retributive.
. MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.10.2022, rappresentava Parte_1
di aver lavorato, a far data dal 2.4.2008, alle dipendenze del
[...]
con contratto di lavoro subordinato part- Controparte_2
time al 66,66%, con la qualifica di Operatore Ecologico ed inquadramento nel
2° livello di cui al Ccnl FiseAssoambiente presso il cantiere di Giungano;
di essere stato assunto, a far data dal 18.3.2019 e fino al 13.6.2021, alle dipendenze della con “passaggio diretto” Controparte_1
ex art. 6 Ccnl FiseAssoambiente;
che, la Controparte_1
non ha consegnato i cedolini paga relativamente ai mesi di gennaio, febbraio,
marzo, aprile, novembre e dicembre 2020 aprile, maggio e giugno 2021; di essere rimasto creditore per il periodo alle dipendenze della Controparte_1
(dal 18.3.2019 e fino al 13.6.2021) dell'importo di € 1.555,68
[...]
a titolo di retribuzione base, scatti di anzianità, E.C.E., E.G.R, indennità
Integrativa mensile, tredicesima e quattordicesima mensilità con riferimento ai soli mesi in cui sono stati consegnati i cedolini paga.
Tanto premesso, l chiedeva la condanna della sua ormai ex datrice di Pt_1
lavoro al pagamento di diverse spettanze retributive per l'importo complessivo di 1.555,68 €.
Regolarmente instauratosi il contradditorio la Controparte_1
sceglieva di non costituirsi in giudizio rimanendo contumace.
[...]
La causa veniva istruita in via documentale. All'odierna udienza questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta depositate ex art. 127-ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dall' è fondato e va, pertanto, accolto per le ragioni Pt_1
che si vengono qui a indicare.
Va anzitutto osservato come la domanda proposta ha ad oggetto rivendicazioni economiche (a titolo di retribuzione base, scatti di anzianità,
E.C.E., E.G.R, indennità Integrativa mensile, tredicesima e quattordicesima mensilità) che trovano il proprio fondamento nell'asserito svolgimento di attività di lavoro subordinato, nel periodo dal dal 18.3.2019 e fino al
13.6.2021, con mansioni di operatore ecologico inquadrabile nel II° liv. CCNL
FiseAssoambiente.
Orbene, è onere di chi agisce in giudizio asserire e dimostrare i fatti costitutivi del diritto fatto valere.
A tal proposito occorre ribadire che in ragione dei principi che regolano la distribuzione dei carichi probatori tra le parti processuali nella speciale controversia ai sensi dell'art. 2697 c.c. grava sul lavoratore che agisce per ottenere il pagamento di emolumenti maturati a titolo retributivo e non corrisposti o non correttamente corrisposti l'onere di provare lo svolgimento di mansioni ed orari tali da legittimare le pretese azionate. Mentre, secondo un consolidato orientamento della Suprema Corte grava sul datore di lavoro l'onere della prova di aver corrisposto correttamente la retribuzione adeguata alla prestazione lavorativa effettivamente resa dal lavoratore.
Orbene, preliminarmente va ribadito che la società resistente è rimasta contumace. In via generale si deve precisare che "la contumacia del
convenuto, di per sé sola considerata, non assume alcun significato
probatorio in favore della domanda dell'attore, ma può concorrere insieme ad
altri elementi, a formare il convincimento del giudice"(cfr. Cass. civ., Sez. III,
29.03.2007, n. 7739). La contumacia del convenuto, infatti, come chiarito
dalla Suprema Corte "al pari del silenzio nel campo negoziale, non equivale
ad alcuna manifestazione di volontà favorevole alla pretesa della controparte,
ma lascia del tutto inalterato il substrato di contrapposizione su cui si articola
il contraddittorio" (ex multis Cass. Civ. Sez. L. 11.04.1985 n. 2410 e,
conforme sul principio generale, Cass. civ., Sez. L., 09/12/1994, n, 10554).
La mancata costituzione di una parte in primo grado o in appello non
equivale, perciò, all'ammissione dell'esistenza dei fatti dedotti dall'attore a
fondamento della propria domanda e, allo stesso modo, non esclude il potere
- dovere del giudice di accertare se da parte dell'attore sia stata data
dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa (cfr.
Cass. civ. Sez. III, 12.07.2006, n. 15777). In altri termini, la contumacia non altera in alcun modo gli oneri probatori incombenti sulla parte instante, che dovrà provare quanto dedotto nel ricorso,
ai sensi dell'art. 2697 c.c.: "chi vuol far valere un diritto in giudizio deve
provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di
tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i
fatti su cui l'eccezione si fonda"
Nel caso de quo l' così come si evince chiaramente dal verbale Pt_1
sindacale del 28.2.2019 allegato agli atti di causa, è stato assunto alle dipendenze della società convenuta a seguito di “passaggio di cantiere” a far data dal 18.3.2019.
Dall'esame del citato verbale si legge testualmente: “A tal proposito i presenti
concordano che ai lavoratori oggetto di passaggio di cantiere nel rispetto
della Legge Regione Campania n. 14/2016 e ai sensi dell'art. 6 del contratto
Fise AssoAmbiente, saranno riconosciuti tutti i diritti quesiti ed acquisiti,
nonché il rispetto pedissequo di tutti i comma che compongono il citato art. 6
del contratto.”
Ed ancora: “Ai lavoratori interessati al passaggio l'azienda subentrante, si
impegna ad appore in busta paga l'anzianità convenzionale.”
Ebbene, l'art. 6 del CCNL , prevede, al comma 1: “In Controparte_3
coerenza con quanto previsto dal D.lgs. 18.4.2016, n. 50 e s.m.i., in caso di
avvicendamento nella gestione dell'appalto/affidamento di servizi, di cui al
precedente art. 3, tra imprese che applicano il presente c.c.n.l., anche per obbligo stabilito dal capitolato, le stesse sono tenute ad attenersi alla
procedura e agli adempimenti del presente articolo.” al comma 2: “L'impresa
subentrante assume ex novo, con passaggio diretto, dal giorno iniziale della
nuova gestione in appalto/affidamento previsto dal bando di gara, senza
effettuazione del periodo di prova, tutto il personale addetto in via ordinaria o
prevalente allo specifico appalto/affidamento, il quale, alla scadenza effettiva
del contratto di appalto, risulti in forza presso l'azienda cessante per l'intero
periodo di 240 giorni precedenti l'inizio della nuova gestione.” Al comma 9: “Il
rapporto di lavoro del personale di cui al comma 2, assunto ex novo
dall'azienda subentrante nella gestione dell'appalto/affidamento, è regolato
integralmente dal presente c.c.n.l. dei servizi ambientali, con riconoscimento
del valore degli aumenti periodici di anzianità in essere e dell'anzianità di
servizio determinata dall'effettivo periodo di lavoro prestato ininterrottamente
alle dipendenze delle precedenti imprese applicanti i c.c.n.l. dei servizi
ambientali specifici del settore del ciclo integrato dei rifiuti.”
Dalla lettura di siffatte norme emerge quindi chiaramente il diritto dell' a Pt_1
vedersi riconosciuti tutti di diritti acquisiti e maturati sin dalla data di assunzione alle dipendenze del (2.4.2008). Controparte_2
Ebbene, dai cedolini paga allegati agli atti di causa è documentalmente provato che l' alle dipendenze del era Pt_1 Controparte_2
titolare di tutta una serie di spettanze retributive non riconosciute, poi, dalla società subentrante la (scatti di anzianità, Controparte_1 E.C.E., E.G.R, Indennità Integrativa mensile, tredicesima e quattordicesima mensilità).
Ne consegue che l' ha diritto al pagamento, da parte della Pt_1 [...]
dell'importo richiesto nel ricorso introduttivo del Controparte_1
giudizio pari ad € 1.555,68 a titolo di retribuzione base, scatti di anzianità,
E.C.E., E.G.R, indennità Integrativa mensile, tredicesima e quattordicesima mensilità.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la regola generale della soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico di parte resistente. Per la quantificazione delle predette spese sovvengono i criteri stabiliti dal d.m.
55/2014 avuto riguardo alla tipologia di causa (causa di lavoro) e al valore della causa (€ 1.555,68). Tuttavia, la semplicità delle questioni trattate risoltesi nell'accertare il diritto dell a vedersi riconosciute tutte le Pt_1
spettanze retributive maturate sin dal 2.4.2008 impone di attenersi ai valori minimi (non a quelli medi) così come la circostanza che non sia stata svolta alcuna effettiva attività istruttoria esclude che si possa tener conto di tale fase.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 6585 del ruolo generale lavoro dell'anno 2022,
promosso nei confronti della Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rapp.ti p.t., così provvede:
[...] 1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la Controparte_1
al pagamento in favore dell' dell'importo di € 1.555,68 oltre agli
[...] Pt_1
accessori di legge con decorrenza dalla data di maturazione del credito fino all'effettivo soddisfo;
2) condanna la al pagamento in favore Controparte_1
dell' delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.030,00 oltre Pt_1
rimborso spese generali nella misura del 15% nonché IVA e C.P.A. come per legge con attribuzione al procuratore antistatario.
Salerno, 12.12.2024
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro