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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 16/06/2025, n. 628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 628 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Luca Gurrieri, all'esito della scadenza del termine di cui all'art. 127-terc.p.c. , ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 564/2023 R.G. avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo promossa da
, c.f. , con sede in Parte_1 P.IVA_1
Pachino alla Via Giacomo Matteotti n. 68, in persona del legale rappresentante pro tempore; elettivamente domiciliato in VIALE
TERACATI n. 110, SIRACUSA, presso lo studio dell'avv. SARA
BUCELLO (c.f. ), che la rappresenta e difende per C.F._1 procura in calce al ricorso introduttivo ricorrente-opponente
contro nato a [...] il [...], c.f. CP_1
elettivamente domiciliato in VIA C.F._2
RISORGIMENTO n. 7, RAGUSA, presso lo studio dell'avv. LUCA LA
CAVA (c.f. ), che lo rappr. e dif. per procura in atti C.F._3
resistente-opposto
__________________________________
FATTO E DIRITTO
Va, preliminarmente, rilevato, con riferimento alle modalità di svolgimento dell'udienza di discussione, che il disposto di cui di cui all'art. 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, comma 10, il quale nel prevedere << Modifiche al codice di procedura civile >> ha aggiunto al predetto codice di rito l'art. 127-ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) del seguente tenore: << L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice… Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un
1 termine perentorio … per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione …. >>; precisando che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note prende il luogo dell'udienza (“è considerato data di udienza a tutti gli effetti”), e disponendo che << Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note >>; norma in vigore dal 1 gennaio 2023, applicabile anche alla materia lavoristica, previdenziale e assistenziale, essendo collocata nel Libro I, Titolo VI, Capo I, Sezione II del codice di procedura civile, ergo nel libro delle Disposizioni Generali.
Con ricorso per decreto ingiuntivo ha chiesto al CP_1
Tribunale di ingiungere alla società la consegna Parte_1 della seguente documentazione:
1) contratto di lavoro di apprendistato professionalizzante del 13 giugno 2022, sottoscritto da tutte le parti con relativi allegati (ivi compreso il Piano Formativo Individuale sottoscritto da tutte le parti);
2) attestato di Formazione sottoscritto da tutte le parti (datore di lavoro, tutor e lavoratore subordinato) con luogo e data certa, compilato in ogni sua parte;
3) buste paga mesi giugno 2022, luglio 2022 e agosto 2022;
4) certificazione Unica afferente al periodo lavorativo di CP_1 presso la
[...] Parte_1
Con decreto ingiuntivo iscritto al R.G. n. 3002/2022, notificato in data 13.02.2023, il Tribunale, G.L. dott. Pittera, ha ingiunto alla società opponente di consegnare entro 40 giorni la documentazione citata.
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio la
[...] ha proposto opposizione avverso il provvedimento Parte_1 monitorio.
Si è costituito in giudizio contestando l'opposizione, CP_1 della quale ha chiesto il rigetto.
Con le note di trattazione scritta parte resistete/opposta ha dichiarato che, in data 26 luglio 2024, ha ricevuto i documenti richiesti con decreto ingiuntivo;
ha, pertanto, chiesto dichiarare cessata la materia del contendere, con refusione delle spese di lite.
In conformità, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
In proposito, si rammenta che la cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una pronuncia dichiarativa, cui
2 il giudice può e deve addivenire, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, allorquando emerga pacificamente dagli atti di causa o, comunque, sia riconosciuto da tutte le parti, il sopravvenire di una situazione atta ad eliminare ogni ragione di contrasto sul merito della pretesa dedotta in lite, sì da far venir meno, oggettivamente, la necessità di una pronuncia giudiziale su quanto costituiva oggetto di domanda.
Va, altresì, osservato che - come più volte evidenziato dalla Suprema
Corte - alla declaratoria della cessazione della materia del contendere non osta la perdurante esistenza di una situazione di conflitto tra le parti in ordine alle spese di lite, dacché un tal contrasto importa, esclusivamente, che il giudice assuma le proprie determinazioni in merito al riparto delle spese processuali, facendo applicazione dei criteri di cui agli artt. 91 e ss.
c.p.c.. (in tal senso, ex plurimis, Cass. Civ., 2 agosto 2004, n. 14775; conf.,
Cass. Civ., 28 luglio 2004, n. 14194; Cass. Civ., 21 gennaio 1994, n. 576).
Ciò posto, con riferimento alla concreta fattispecie che ci occupa, deve rilevarsi che vanno rimborsate al resistente/opposto le spese di giudizio, secondo i principi della soccombenza virtuale, atteso che lo stesso
(in considerazione del pregresso rapporto di lavoro per la società opponente) aveva effettivamente diritto alla consegna della documentazione richiesta;
da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
P. Q. M.
Il Giudice, pronunciando nella causa iscritta al n. 564/2023 R.G. , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede: revoca il decreto ingiuntivo opposto;
dichiara la cessazione della materia del contendere;
condanna la al rimborso in favore del Parte_1 resistente/opposto delle spese di lite, che liquida nella somma di € 2.500,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali al 15 %, e che distrae in favore dell'avv. Luca La Cava. Siracusa, 16/06/2025
Il Giudice
dott. Luca Gurrieri
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