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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 07/04/2025, n. 507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 507 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1755/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Il TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
dott. ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est dott.ssa Alberto Angelo BALZANI Giudice
sentito il relatore all'esito dell'udienza celebrata da ultimo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1755/2024 R.G. anno 2024 avente ad OGGETTO:
Interdizione
PROMOSSA DALLA RICORRENTE
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI IVREA, in persona del Procuratore della
Repubblica
nei confronti di
( ), nato il [...] a [...] Controparte_1 C.F._1
residente in [...], domiciliato presso la RSA “Barucco” in Valperga
con l'intervento di nata a [...] il [...], C.F. residente CP_2 C.F._2
in Agliè (TO) alla Via Campolungo n. 7, rappresentata e difesa dall'avv. Laura C.
Naretto presso lo studio della quale domiciliata in Ivrea (TO) alla Piazza Lamarmora n.
24, giusta delega in atti
CONCLUSIONI
per la PROCURA RICORRENTE: “V° Il PM conclude per l'accoglimento del ricorso” pagina 1 di 9 per la TERZA INTERVENUTA: “Voglia il Tribunale adito,
- Rigettare il ricorso per interdizione promosso dalla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Ivrea nei confronti del signor essendo infondato in fatto e in Controparte_1
diritto.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto in data 31.5.2023 la Procura della Repubblica di Ivrea
ricorrente, ha chiesto che fosse pronunciata l'interdizione di Controparte_1
apparso all'esito dell'accertamento sanitario obbligatorio del 15.5.2023 “in difficoltà nella
deambulazione ed è emerso un dubbio rispetto alle capacità visive dello stesso e un dubbio
rispetto alla piena integrità delle funzioni cognitive dello stesso” Il Beneficiando versava pertanto in condizioni psichiche e fisiche tali da renderlo incapace di provvedere ai propri interessi e gestire le questioni personali e legate alla salute. (cfr. ricorso introduttivo).
La terza intervenuta, figlia dell'interdicendo si è fermamente opposta all'adozione della misura dell'interdizione, sostenendo anche all'esito dell'esame dell'interdicendo e della
CTU che lo stesso sia pienamente capace di intendere e volere, orientato nel tempo e nello spazio, cosciente e consapevole della propria situazione economica e patrimoniale.
Adottati i provvedimenti di cui all'art. 713 c.p.c., all'udienza del 25 settembre 2023, si procedeva all'esame dell'interdicendo.
Con provvedimento collegiale del giorno 11.1.2024 è stato nominato tutore provvisorio dell'interdicendo per le urgenze anche sanitarie, di cura ed accudimento dell'interdicendo il legale rappresentante del 38. CP_3
Ciò posto, ritiene il Collegio che il proposto ricorso per interdizione debba essere respinto, rinvenendo nell'amministrazione di sostegno la misura più adeguata a garantire tutela al convenuto in termini di assistenza, cura della persona e gestione patrimoniale. Con l'introduzione dell'amministrazione di sostegno nel nostro ordinamento il dibattito della dottrina e dei giudici di merito si è concentrato pagina 2 di 9 principalmente sulla tematica relativa all'esatta individuazione dei confini tra gli istituti dell'amministrazione di sostegno, dell'interdizione e dell'inabilitazione.
Come noto, l'art. 1 della legge n. 6/04 attribuisce all'amministrazione di sostegno "la
finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in
tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante
interventi di sostegno temporaneo o permanente". L'art. 404 c.c., nel testo modificato da tale legge, precisa che "la persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione
fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri
interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare".
L'art. 414 c.c. dispone, invece, che il maggiore di età e il minore emancipato affetti da abituale infermità di mente, che li renda incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti "quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione", mentre l'art. 415 c.c. continua a prevedere l'inabilitazione per una serie di soggetti il cui stato non sia
"talmente grave da far luogo all'interdizione".
Della questione del discrimen è stato investito il Giudice delle leggi.
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 440 del 2005, ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata, motivando sulla base dell'erroneità del presupposto interpretativo circa la presunta coincidenza dell'ambito di operatività
dell'amministrazione di sostegno con quelli dell'interdizione o dell'inabilitazione.
Secondo il Giudice delle leggi, "la complessiva disciplina inserita dalla L. n. 6 del 2004, sulle
preesistenti norme del codice civile affida al giudice il compito di individuare l'istituto che, da un
lato, garantisca all'incapace la tutela più adeguata alla fattispecie e, dall'altro, limiti nella
minore misura possibile la sua capacità; e consente, ove la scelta cada sull'amministrazione di
sostegno, che l'ambito dei poteri dell'amministratore sia puntualmente correlato alle
caratteristiche del caso concreto. Solo se non ravvisi interventi di sostegno idonei ad assicurare
all'incapace siffatta protezione, il giudice può ricorrere alle ben più invasive misure
dell'inabilitazione o dell'interdizione, che attribuiscono uno status di incapacità, estesa per
pagina 3 di 9 l'inabilitato agli atti di straordinaria amministrazione e per l'interdetto anche a quelli di
amministrazione ordinaria".
Inoltre - ha sottolineato la Corte - è da escludere che i poteri dell'amministratore di sostegno possano coincidere "integralmente" con quelli del tutore o del curatore,
giacché, secondo il nuovo testo dell'art. 411 comma 4 c.c., il giudice tutelare, nel provvedimento di nomina dell'amministratore di sostegno o anche successivamente,
può disporre soltanto che "determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni di legge per l'interdetto o l'inabilitato, si estendano al beneficiario dell'amministrazione di sostegno".
La Corte di Cassazione ha poi osservato come l'amministrazione di sostegno abbia la finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire, distinguendosi, con tale specifica funzione, dagli altri istituti a tutela degli incapaci, quali l'interdizione e l'inabilitazione. Appartiene
all'apprezzamento del giudice di merito la valutazione della conformità di tale misura alle esigenze della persona bisognosa di protezione, tenuto conto della complessiva condizione psico-fisica del soggetto da assistere e di tutte le circostanze caratterizzanti la fattispecie (in tal senso, si veda, Cass. 12.6.2006, n. 13584).
Con l'amministrazione di sostegno il legislatore ha inteso configurare uno strumento elastico, modellato a misura delle esigenze del caso concreto, che si distingue dalla interdizione essenzialmente sotto il profilo funzionale, tenendo presente che la misura dell'interdizione ha comunque carattere residuale, ad essa dovendosi fare ricorso in quei casi in cui nessuna efficacia protettiva sortirebbe una diversa misura.
L'amministrazione di sostegno sarà, dunque, da preferire tutte le volte in cui il soggetto conservi una propria capacità ed autonomia, seppur ridotta, disponga di un modesto patrimonio ed appaia in grado di dialogare con l'amministratore di sostegno in una sorta di costante contraddittorio nel compimento di quegli atti specificamente pagina 4 di 9 individuati per i quali si rende opportuna l'assistenza dell'amministratore, se non la rappresentanza esclusiva di quest'ultimo.
Ciò premesso, nel caso di specie, ritiene il Collegio che non risulti necessario applicare la misura di protezione di cui all'art. 414-415 c.c..
Invero, sulla base degli elementi emersi dall'attività istruttoria esperita appare che l'istituto dell'Amministrazione di Sostegno sia, nel caso di specie, idoneo e sufficiente a tutelare il beneficando, che, malgrado le patologie dalle quali risulta affetto, è apparso nel corso dell'esame giudiziale lucido nonché bene orientato nello spazio e nel tempo,
rispondendo in modo sufficientemente adeguato alle domande del giudice (salvo ritenere di non avere problemi di salute subito dopo avere detto di avere le gambe che non lo sorreggono più e di non vedere). Si riporta integralmente la verbalizzazione resa in sede di esame:
“adr: come si chiama? Controparte_1
adr: quando è nato? dove? Il 18 agosto 1936 a Caverzere, Frazione Batti Burbiglia;
adr: che giorno è oggi? Il 25 settembre 2022;
adr: dove abita? In Via Cesare Battisti n. 2 ad Aglié;
adr: Vive da solo? No, con la moglie per mia disgrazia;
non c'è nessuno che la compera;
adr: percepisce la pensione? Si, prendo 1500,00;
adr: qual è la moneta corrente in Italia? L'euro;
adr: ha un conto corrente? Si alla banca e alla posta;
adr: chi l'aiuta in casa, chi cucina, chi paga le bollette? Fa tutto mia figlia , se non ci fosse CP_2
lei sarebbe una disgrazia;
oramai io faccio solo il pensionato;
adr: esce di casa? Adesso no, ho le gambe che non tengono più; poi abito al secondo piano e ci
sono dei gradini da fare;
poi non vedo perché quando ho fatto la cataratta mi hanno tagliato il
nervo;
CP_ adr: che problemi di salute ha?
adr: prende medicinali? No, sono alla terza giovinezza e sono contento;
adr: usa il telefono? Mi dice il suo numero di telefono fisso;
pagina 5 di 9 adr: dove siamo qui? perché l'hanno portata qui? Siamo a Ivrea, in Tribunale;
mi hanno portato
qui perché si vede che ci sono delle persone che volevano farmi uno scherzo macabro e che hanno
agito a senso unico senza che nessuno gli dicesse niente;
adr: chi è il Presidente della Repubblica? Di quello non me ne intendo, può essere chiunque, a me
non interessa;
adr: come si chiama il Papa? Ci pensa un po' ma non risponde alla domanda, mi dice che ho una
bella voce e che lui non può vedermi di persona perché ha problemi di vista.”
Ma soprattutto all'esito dell'attività peritale condotta con professionalità e diligenza il
CTU, dott. , ha così concluso: Per_1
“1. se il Sig. sia affetto da un'infermità (in tal caso ne indichi la natura) e/o da Controparte_1
una menomazione fisica o psichica;
il periziando è affetto da una Controparte_1
menomazione fisica (gravissimo deficit del visus, ipoacusia);
2. in caso di infermità mentale se questa sia temporanea o abituale;
compatibilmente con quanto è
stato possibile accertare stanti le limitazioni degli organi di senso ritengo che il periziando non
sia affetto da una infermità mentale;
3. in caso di infermità mentale abituale se l'esaminando sia in tutto o in parte incapace di
provvedere ai propri interessi;
ribadisco che, compatibilmente con quanto è stato possibile
accertare stanti le limitazioni degli organi di senso, ritengo che il periziando non sia affetto da
una infermità mentale;
4. se il Sig. si trovi comunque nell'impossibilità di provvedere in tutto o solo Controparte_1
in parte ai propri interessi;
stanti le gravi menomazioni fisiche a carico degli organi di senso il
periziando si trova nell'impossibilità di provvedere ai propri interessi;
5. quali atti di natura ordinaria e/o straordinaria l'esaminando sia in grado di compiere senza
l'assistenza o la rappresentanza di una persona terza in caso di infermità o in caso di
menomazione fisica o psichica con impossibilità a provvedere ai propri interessi;
il periziando
necessita di aiuto e non può provvedere senza l'assistenza di una terza persona ai propri
interessi;
pagina 6 di 9
6. se il Sig. abbia o meno coscienza di malattia, se sia o meno consapevole delle Controparte_1
proprie condizioni di salute e se oggi sia in grado di esprimere compiutamente un consenso
informato a trattamenti sanitari;
se assuma o meno terapia farmacologia, se tale terapia venga o
meno assunta spontaneamente e, in caso di scompenso farmacologico, se in quale misura sia in
grado di provvedere autonomamente alle proprie esigenze;
il sig. ha parziale Controparte_1
coscienza di malattia ed è in grado di esprimere un consenso informato a trattamenti sanitari;
stando a quanto riferisce non risulta assumere terapia farmacologica ma nel caso necessiterebbe
di aiuto per l'assunzione e in caso di scompenso farmacologico non sarebbe in grado di
provvedere autonomamente alle proprie esigenze;
7. se sia o meno in grado di determinarsi in merito al luogo in cui vivere ed alle modalità di
gestione del proprio quotidiano, in relazione alla propria infermità o menomazione fisica o
psichica; anche se il periziando sembra in grado di determinarsi in merito al luogo in cui vivere
ed esprime il desiderio di rimanere al proprio domicilio è opportuno valutare quale sia per lui la
collocazione adeguata dopo che siano stati effettuati ulteriori accertamenti che permettano di
valutare quale sia il limite della sua autonomia e conseguentemente la collocazione migliore;
allo
stato attuale egli può rimanere a casa ma solo con fornitura di adeguata assistenza. “ (cfr.
elaborato peritale trasmesso in data 1.6.2024).
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU, in considerazione dell'esaustività dell'indagine peritale e della metodologia utilizzata, che le rendono immuni da vizi logici, possono essere integralmente recepite dal Collegio. Del resto, non ci sono state osservazioni delle parti.
Il dott. è stato chiaro nell'escludere un'infermità mentale del periziando, Per_1
sottolineando tuttavia che è affetto da una menomazione fisica Controparte_1
(gravissimo deficit del visus, ipoacusia), che lo pone nell'impossibilità di provvedere ai propri interessi necessitando di aiuto e assistenza di una terza persona. Il dott. Per_1
ha più volte ribadito che il sig. ha parziale coscienza di malattia ed è Controparte_1
in grado di esprimere un consenso informato a trattamenti sanitari, ma necessiterebbe di aiuto per l'assunzione di terapia e in caso di scompenso farmacologico non sarebbe in pagina 7 di 9 grado di provvedere autonomamente alle proprie esigenze;
anche se il periziando sembra in grado di determinarsi in merito al luogo in cui vivere ed esprime il desiderio di rimanere al proprio domicilio è opportuno valutare quale sia per lui la collocazione adeguata dopo che siano stati effettuati ulteriori accertamenti che permettano di valutare quale sia il limite della sua autonomia e conseguentemente la collocazione migliore;
allo stato attuale egli può rimanere a casa ma solo con fornitura di adeguata assistenza.
Le condizioni fisiche e psicologiche dell'interdicendo quali emerse dalla CTU, rendono indispensabile, a tutela del beneficiando, provvedere alla nomina di un Amministratore
di sostegno.
La nomina di un amministratore di sostegno e le opportune direttive o istruzioni che il giudice tutelare potrà dare sembrano più che sufficienti a garantire la cura, l'assistenza e la conservazione del patrimonio del convenuto ed a consentire in pari tempo al medesimo di mantenere ed esercitare la residua autonomia di cui egli gode.
Ai sensi dell'art. 405 c.p.c., comma 5, nn. 3 e 4, il provvedimento di nomina dell'amministratore di sostegno potrà specificare gli atti che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario e quelli che il beneficiario può compiere soltanto con l'assistenza dell'amministratore di sostegno.
Si provvede con separata ordinanza alla trasmissione del procedimento al Giudice
Tutelare, ai sensi dell'art. 418 c.c. – così come modificato dall'art. 6 L. 6/2004.
Le spese di giudizio tra la ricorrente e il beneficiando vanno regolamentate ai sensi dell'art. 1'art. 145 D.P.R. 115/2002, in considerazione della natura del presente giudizio.
In considerazione dell'esito del giudizio, che pur accertando l'assenza di infermità
mentale in capo al convenuto ha fatto emergere la necessità di tutelare lo stesso attraverso la misura di protezione dell'Amministrazione di Sostegno, cui l'intervenuta si è opposta, chiedendo fermamente il rigetto del ricorso per interdizione sostenendo l'assoluta e piene capacità del padre di provvedere ai propri interessi patrimoniali,
giustifica la compensazione delle spese dui giudizio dalla stessa sostenute.
pagina 8 di 9 Per la medesima ragione, si ritiene che le spese di CTU, che saranno liquidate con separato provvedimento, vadano poste integralmente a carico dell'intervenuta, che anche all'esito della perizia che ha sottolineato la necessità per il convenuto di assistenza continua per la cura della sua persona e dei propri interessi, ha chiesto il rigetto del ricorso non ritenendo necessaria alcuna forma di tutela per il padre.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea, in composizione collegiale, respinta ogni diversa istanza,
eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando, sentito il P.M., così provvede:
1) RIGETTA la richiesta di interdizione avanzata dalla Procura di Ivrea;
2) PROVVEDE con separata ordinanza alla trasmissione del procedimento al Giudice
Tutelare ai sensi dell'art. 418 c.c.
3) DISPONE la regolamentazione delle spese di lite tra il P.M. ricorrente e parte convenuta ai sensi dell'art. 145 D.P.R. 115/2002.
4) COMPENSA le spese di giudizio nei confronti dell'intervenuta;
5) PONE definitivamente a carico dell'intervenuta le spese di CTU.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Ivrea in data 26 marzo 2025
IL GIUDICE REL.
dott.ssa Rossella Mastropietro IL PRESIDENTE
dott. Alessandro Scialabba
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Il TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
dott. ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est dott.ssa Alberto Angelo BALZANI Giudice
sentito il relatore all'esito dell'udienza celebrata da ultimo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1755/2024 R.G. anno 2024 avente ad OGGETTO:
Interdizione
PROMOSSA DALLA RICORRENTE
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI IVREA, in persona del Procuratore della
Repubblica
nei confronti di
( ), nato il [...] a [...] Controparte_1 C.F._1
residente in [...], domiciliato presso la RSA “Barucco” in Valperga
con l'intervento di nata a [...] il [...], C.F. residente CP_2 C.F._2
in Agliè (TO) alla Via Campolungo n. 7, rappresentata e difesa dall'avv. Laura C.
Naretto presso lo studio della quale domiciliata in Ivrea (TO) alla Piazza Lamarmora n.
24, giusta delega in atti
CONCLUSIONI
per la PROCURA RICORRENTE: “V° Il PM conclude per l'accoglimento del ricorso” pagina 1 di 9 per la TERZA INTERVENUTA: “Voglia il Tribunale adito,
- Rigettare il ricorso per interdizione promosso dalla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Ivrea nei confronti del signor essendo infondato in fatto e in Controparte_1
diritto.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto in data 31.5.2023 la Procura della Repubblica di Ivrea
ricorrente, ha chiesto che fosse pronunciata l'interdizione di Controparte_1
apparso all'esito dell'accertamento sanitario obbligatorio del 15.5.2023 “in difficoltà nella
deambulazione ed è emerso un dubbio rispetto alle capacità visive dello stesso e un dubbio
rispetto alla piena integrità delle funzioni cognitive dello stesso” Il Beneficiando versava pertanto in condizioni psichiche e fisiche tali da renderlo incapace di provvedere ai propri interessi e gestire le questioni personali e legate alla salute. (cfr. ricorso introduttivo).
La terza intervenuta, figlia dell'interdicendo si è fermamente opposta all'adozione della misura dell'interdizione, sostenendo anche all'esito dell'esame dell'interdicendo e della
CTU che lo stesso sia pienamente capace di intendere e volere, orientato nel tempo e nello spazio, cosciente e consapevole della propria situazione economica e patrimoniale.
Adottati i provvedimenti di cui all'art. 713 c.p.c., all'udienza del 25 settembre 2023, si procedeva all'esame dell'interdicendo.
Con provvedimento collegiale del giorno 11.1.2024 è stato nominato tutore provvisorio dell'interdicendo per le urgenze anche sanitarie, di cura ed accudimento dell'interdicendo il legale rappresentante del 38. CP_3
Ciò posto, ritiene il Collegio che il proposto ricorso per interdizione debba essere respinto, rinvenendo nell'amministrazione di sostegno la misura più adeguata a garantire tutela al convenuto in termini di assistenza, cura della persona e gestione patrimoniale. Con l'introduzione dell'amministrazione di sostegno nel nostro ordinamento il dibattito della dottrina e dei giudici di merito si è concentrato pagina 2 di 9 principalmente sulla tematica relativa all'esatta individuazione dei confini tra gli istituti dell'amministrazione di sostegno, dell'interdizione e dell'inabilitazione.
Come noto, l'art. 1 della legge n. 6/04 attribuisce all'amministrazione di sostegno "la
finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in
tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante
interventi di sostegno temporaneo o permanente". L'art. 404 c.c., nel testo modificato da tale legge, precisa che "la persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione
fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri
interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare".
L'art. 414 c.c. dispone, invece, che il maggiore di età e il minore emancipato affetti da abituale infermità di mente, che li renda incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti "quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione", mentre l'art. 415 c.c. continua a prevedere l'inabilitazione per una serie di soggetti il cui stato non sia
"talmente grave da far luogo all'interdizione".
Della questione del discrimen è stato investito il Giudice delle leggi.
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 440 del 2005, ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata, motivando sulla base dell'erroneità del presupposto interpretativo circa la presunta coincidenza dell'ambito di operatività
dell'amministrazione di sostegno con quelli dell'interdizione o dell'inabilitazione.
Secondo il Giudice delle leggi, "la complessiva disciplina inserita dalla L. n. 6 del 2004, sulle
preesistenti norme del codice civile affida al giudice il compito di individuare l'istituto che, da un
lato, garantisca all'incapace la tutela più adeguata alla fattispecie e, dall'altro, limiti nella
minore misura possibile la sua capacità; e consente, ove la scelta cada sull'amministrazione di
sostegno, che l'ambito dei poteri dell'amministratore sia puntualmente correlato alle
caratteristiche del caso concreto. Solo se non ravvisi interventi di sostegno idonei ad assicurare
all'incapace siffatta protezione, il giudice può ricorrere alle ben più invasive misure
dell'inabilitazione o dell'interdizione, che attribuiscono uno status di incapacità, estesa per
pagina 3 di 9 l'inabilitato agli atti di straordinaria amministrazione e per l'interdetto anche a quelli di
amministrazione ordinaria".
Inoltre - ha sottolineato la Corte - è da escludere che i poteri dell'amministratore di sostegno possano coincidere "integralmente" con quelli del tutore o del curatore,
giacché, secondo il nuovo testo dell'art. 411 comma 4 c.c., il giudice tutelare, nel provvedimento di nomina dell'amministratore di sostegno o anche successivamente,
può disporre soltanto che "determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni di legge per l'interdetto o l'inabilitato, si estendano al beneficiario dell'amministrazione di sostegno".
La Corte di Cassazione ha poi osservato come l'amministrazione di sostegno abbia la finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire, distinguendosi, con tale specifica funzione, dagli altri istituti a tutela degli incapaci, quali l'interdizione e l'inabilitazione. Appartiene
all'apprezzamento del giudice di merito la valutazione della conformità di tale misura alle esigenze della persona bisognosa di protezione, tenuto conto della complessiva condizione psico-fisica del soggetto da assistere e di tutte le circostanze caratterizzanti la fattispecie (in tal senso, si veda, Cass. 12.6.2006, n. 13584).
Con l'amministrazione di sostegno il legislatore ha inteso configurare uno strumento elastico, modellato a misura delle esigenze del caso concreto, che si distingue dalla interdizione essenzialmente sotto il profilo funzionale, tenendo presente che la misura dell'interdizione ha comunque carattere residuale, ad essa dovendosi fare ricorso in quei casi in cui nessuna efficacia protettiva sortirebbe una diversa misura.
L'amministrazione di sostegno sarà, dunque, da preferire tutte le volte in cui il soggetto conservi una propria capacità ed autonomia, seppur ridotta, disponga di un modesto patrimonio ed appaia in grado di dialogare con l'amministratore di sostegno in una sorta di costante contraddittorio nel compimento di quegli atti specificamente pagina 4 di 9 individuati per i quali si rende opportuna l'assistenza dell'amministratore, se non la rappresentanza esclusiva di quest'ultimo.
Ciò premesso, nel caso di specie, ritiene il Collegio che non risulti necessario applicare la misura di protezione di cui all'art. 414-415 c.c..
Invero, sulla base degli elementi emersi dall'attività istruttoria esperita appare che l'istituto dell'Amministrazione di Sostegno sia, nel caso di specie, idoneo e sufficiente a tutelare il beneficando, che, malgrado le patologie dalle quali risulta affetto, è apparso nel corso dell'esame giudiziale lucido nonché bene orientato nello spazio e nel tempo,
rispondendo in modo sufficientemente adeguato alle domande del giudice (salvo ritenere di non avere problemi di salute subito dopo avere detto di avere le gambe che non lo sorreggono più e di non vedere). Si riporta integralmente la verbalizzazione resa in sede di esame:
“adr: come si chiama? Controparte_1
adr: quando è nato? dove? Il 18 agosto 1936 a Caverzere, Frazione Batti Burbiglia;
adr: che giorno è oggi? Il 25 settembre 2022;
adr: dove abita? In Via Cesare Battisti n. 2 ad Aglié;
adr: Vive da solo? No, con la moglie per mia disgrazia;
non c'è nessuno che la compera;
adr: percepisce la pensione? Si, prendo 1500,00;
adr: qual è la moneta corrente in Italia? L'euro;
adr: ha un conto corrente? Si alla banca e alla posta;
adr: chi l'aiuta in casa, chi cucina, chi paga le bollette? Fa tutto mia figlia , se non ci fosse CP_2
lei sarebbe una disgrazia;
oramai io faccio solo il pensionato;
adr: esce di casa? Adesso no, ho le gambe che non tengono più; poi abito al secondo piano e ci
sono dei gradini da fare;
poi non vedo perché quando ho fatto la cataratta mi hanno tagliato il
nervo;
CP_ adr: che problemi di salute ha?
adr: prende medicinali? No, sono alla terza giovinezza e sono contento;
adr: usa il telefono? Mi dice il suo numero di telefono fisso;
pagina 5 di 9 adr: dove siamo qui? perché l'hanno portata qui? Siamo a Ivrea, in Tribunale;
mi hanno portato
qui perché si vede che ci sono delle persone che volevano farmi uno scherzo macabro e che hanno
agito a senso unico senza che nessuno gli dicesse niente;
adr: chi è il Presidente della Repubblica? Di quello non me ne intendo, può essere chiunque, a me
non interessa;
adr: come si chiama il Papa? Ci pensa un po' ma non risponde alla domanda, mi dice che ho una
bella voce e che lui non può vedermi di persona perché ha problemi di vista.”
Ma soprattutto all'esito dell'attività peritale condotta con professionalità e diligenza il
CTU, dott. , ha così concluso: Per_1
“1. se il Sig. sia affetto da un'infermità (in tal caso ne indichi la natura) e/o da Controparte_1
una menomazione fisica o psichica;
il periziando è affetto da una Controparte_1
menomazione fisica (gravissimo deficit del visus, ipoacusia);
2. in caso di infermità mentale se questa sia temporanea o abituale;
compatibilmente con quanto è
stato possibile accertare stanti le limitazioni degli organi di senso ritengo che il periziando non
sia affetto da una infermità mentale;
3. in caso di infermità mentale abituale se l'esaminando sia in tutto o in parte incapace di
provvedere ai propri interessi;
ribadisco che, compatibilmente con quanto è stato possibile
accertare stanti le limitazioni degli organi di senso, ritengo che il periziando non sia affetto da
una infermità mentale;
4. se il Sig. si trovi comunque nell'impossibilità di provvedere in tutto o solo Controparte_1
in parte ai propri interessi;
stanti le gravi menomazioni fisiche a carico degli organi di senso il
periziando si trova nell'impossibilità di provvedere ai propri interessi;
5. quali atti di natura ordinaria e/o straordinaria l'esaminando sia in grado di compiere senza
l'assistenza o la rappresentanza di una persona terza in caso di infermità o in caso di
menomazione fisica o psichica con impossibilità a provvedere ai propri interessi;
il periziando
necessita di aiuto e non può provvedere senza l'assistenza di una terza persona ai propri
interessi;
pagina 6 di 9
6. se il Sig. abbia o meno coscienza di malattia, se sia o meno consapevole delle Controparte_1
proprie condizioni di salute e se oggi sia in grado di esprimere compiutamente un consenso
informato a trattamenti sanitari;
se assuma o meno terapia farmacologia, se tale terapia venga o
meno assunta spontaneamente e, in caso di scompenso farmacologico, se in quale misura sia in
grado di provvedere autonomamente alle proprie esigenze;
il sig. ha parziale Controparte_1
coscienza di malattia ed è in grado di esprimere un consenso informato a trattamenti sanitari;
stando a quanto riferisce non risulta assumere terapia farmacologica ma nel caso necessiterebbe
di aiuto per l'assunzione e in caso di scompenso farmacologico non sarebbe in grado di
provvedere autonomamente alle proprie esigenze;
7. se sia o meno in grado di determinarsi in merito al luogo in cui vivere ed alle modalità di
gestione del proprio quotidiano, in relazione alla propria infermità o menomazione fisica o
psichica; anche se il periziando sembra in grado di determinarsi in merito al luogo in cui vivere
ed esprime il desiderio di rimanere al proprio domicilio è opportuno valutare quale sia per lui la
collocazione adeguata dopo che siano stati effettuati ulteriori accertamenti che permettano di
valutare quale sia il limite della sua autonomia e conseguentemente la collocazione migliore;
allo
stato attuale egli può rimanere a casa ma solo con fornitura di adeguata assistenza. “ (cfr.
elaborato peritale trasmesso in data 1.6.2024).
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU, in considerazione dell'esaustività dell'indagine peritale e della metodologia utilizzata, che le rendono immuni da vizi logici, possono essere integralmente recepite dal Collegio. Del resto, non ci sono state osservazioni delle parti.
Il dott. è stato chiaro nell'escludere un'infermità mentale del periziando, Per_1
sottolineando tuttavia che è affetto da una menomazione fisica Controparte_1
(gravissimo deficit del visus, ipoacusia), che lo pone nell'impossibilità di provvedere ai propri interessi necessitando di aiuto e assistenza di una terza persona. Il dott. Per_1
ha più volte ribadito che il sig. ha parziale coscienza di malattia ed è Controparte_1
in grado di esprimere un consenso informato a trattamenti sanitari, ma necessiterebbe di aiuto per l'assunzione di terapia e in caso di scompenso farmacologico non sarebbe in pagina 7 di 9 grado di provvedere autonomamente alle proprie esigenze;
anche se il periziando sembra in grado di determinarsi in merito al luogo in cui vivere ed esprime il desiderio di rimanere al proprio domicilio è opportuno valutare quale sia per lui la collocazione adeguata dopo che siano stati effettuati ulteriori accertamenti che permettano di valutare quale sia il limite della sua autonomia e conseguentemente la collocazione migliore;
allo stato attuale egli può rimanere a casa ma solo con fornitura di adeguata assistenza.
Le condizioni fisiche e psicologiche dell'interdicendo quali emerse dalla CTU, rendono indispensabile, a tutela del beneficiando, provvedere alla nomina di un Amministratore
di sostegno.
La nomina di un amministratore di sostegno e le opportune direttive o istruzioni che il giudice tutelare potrà dare sembrano più che sufficienti a garantire la cura, l'assistenza e la conservazione del patrimonio del convenuto ed a consentire in pari tempo al medesimo di mantenere ed esercitare la residua autonomia di cui egli gode.
Ai sensi dell'art. 405 c.p.c., comma 5, nn. 3 e 4, il provvedimento di nomina dell'amministratore di sostegno potrà specificare gli atti che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario e quelli che il beneficiario può compiere soltanto con l'assistenza dell'amministratore di sostegno.
Si provvede con separata ordinanza alla trasmissione del procedimento al Giudice
Tutelare, ai sensi dell'art. 418 c.c. – così come modificato dall'art. 6 L. 6/2004.
Le spese di giudizio tra la ricorrente e il beneficiando vanno regolamentate ai sensi dell'art. 1'art. 145 D.P.R. 115/2002, in considerazione della natura del presente giudizio.
In considerazione dell'esito del giudizio, che pur accertando l'assenza di infermità
mentale in capo al convenuto ha fatto emergere la necessità di tutelare lo stesso attraverso la misura di protezione dell'Amministrazione di Sostegno, cui l'intervenuta si è opposta, chiedendo fermamente il rigetto del ricorso per interdizione sostenendo l'assoluta e piene capacità del padre di provvedere ai propri interessi patrimoniali,
giustifica la compensazione delle spese dui giudizio dalla stessa sostenute.
pagina 8 di 9 Per la medesima ragione, si ritiene che le spese di CTU, che saranno liquidate con separato provvedimento, vadano poste integralmente a carico dell'intervenuta, che anche all'esito della perizia che ha sottolineato la necessità per il convenuto di assistenza continua per la cura della sua persona e dei propri interessi, ha chiesto il rigetto del ricorso non ritenendo necessaria alcuna forma di tutela per il padre.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea, in composizione collegiale, respinta ogni diversa istanza,
eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando, sentito il P.M., così provvede:
1) RIGETTA la richiesta di interdizione avanzata dalla Procura di Ivrea;
2) PROVVEDE con separata ordinanza alla trasmissione del procedimento al Giudice
Tutelare ai sensi dell'art. 418 c.c.
3) DISPONE la regolamentazione delle spese di lite tra il P.M. ricorrente e parte convenuta ai sensi dell'art. 145 D.P.R. 115/2002.
4) COMPENSA le spese di giudizio nei confronti dell'intervenuta;
5) PONE definitivamente a carico dell'intervenuta le spese di CTU.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Ivrea in data 26 marzo 2025
IL GIUDICE REL.
dott.ssa Rossella Mastropietro IL PRESIDENTE
dott. Alessandro Scialabba
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