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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VI, sentenza 24/02/2026, n. 1694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1694 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1694/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 6, riunita in udienza il
23/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
GHIONNI CRIVELLI VISCONT MARCO, Presidente e Relatore
GUARDIANO ALFREDO, Giudice
MAROTTA SERGIO, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5440/2025 depositato il 15/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Afragola - Piazza Municipio N. 1 80021 Afragola NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ge.se.t. Italia S.p.a. - 01478281213
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6621/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
30 e pubblicata il 15/04/2025
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 19544 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 964/2026 depositato il
23/02/2026
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, l'originaria parte ricorrente ed in questa sede appellante impugnava nei confronti della Ge.se.t. Italia S.p.a. concessionario per la riscossione del
Comune di Afragola e del Comune stesso, l'avviso di accertamento IMU n. 19544 del 22.11.2024, notificato in data 10.12.2024, con il quale veniva richiesto il pagamento di una differenza a titolo di IMU per l'anno
2019, in atti indicata, oltre sanzioni ed interessi.
Lamentava, per quanto in questa sede interessa e rileva, l'illegittimità dell'avviso di pagamento in quanto il complesso immobiliare oggetto di accertamento versa in acclarato stato di inagibilità e di degrado e le compete, ai sensi della normativa vigente, la riduzione dell'imposta del 50%.
Chiedeva, quindi, l'annullamento dell'avviso impugnato.
Resisteva alla domanda la società Ge.se.t. Italia S.p.a. concessionario per la riscossione del Comune di
Afragola evidenziando la correttezza del proprio operato sotto il profilo formale e sostanziale.
Non si costituiva in giudizio il Comune di Afragola.
Con sentenza n. 6621/30/2025, resa in esito all'udienza del 10/04/2025, la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli, sez. 30, accoglieva il ricorso con riferimento al solo immobile indicato al n. 38 di cui all'accertamento e rigettava per il resto la domanda, condannando la parte ricorrente alla refusione delle spese di giudizio per € 500,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Proponeva appello avverso la sentenza il contribuente lamentando che la sentenza impugnata si appalesa ingiusta perché non ha tenuto conto e/o nulla ha detto circa delle ragioni di fatto e di diritto che legittimavano la riduzione del 50% della base imponibile stante l'acclarato stato di inagibilità e di degrado.
Eccepiva, in definitiva, l'infondatezza nel merito dell'accertamento per le ragioni analiticamente introdotte con l'originario ricorso e poi riproposte nell'atto di appello.
Introduceva, poi, alcuni vizi formali dell'atto originariamente notificato, quali la decadenza dal potere impositivo, la mancata e/o irregolare notifica dell'atto ed infine, la erroneità dei valori in quanto il Comune avrebbe operato un riclassamento dell'immobile senza effettuare alcun sopralluogo ma, unicamente, mediante un controllo delle banche dati.
Si costituiva anche in questo giudizio la società Ge.se.t. Italia S.p.a. concessionario per la riscossione del
Comune di Afragola chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza gravata.
Alla scadenza dei venti giorni per una tempestiva costituzione in giudizio non risultava costituito il Comune di Afragola. Acquisita la documentazione prodotta, la causa veniva decisa come dalla presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva preliminarmente l'Organo giudicante adito come non si pongano questioni di decadenza dall'azione nel merito;
il ricorso, infatti, deve ritenersi correttamente introdotto nel rispetto del termine decadenziale previsto dalla normativa di riferimento ed è pertanto ammissibile.
Neppure si pongono questioni di motivazione dell'atto originariamente opposto che appare più che sufficientemente motivato e che in ogni caso ha consentito alla parte di opporsi con una ampia ed articolata difesa nel merito delle richieste avanzate dall'Ente impositore.
Tanto premesso, osserva il Collegio come i vizi formali lamentati per la prima volta in questa sede di gravame, non oggetto del primo grado di giudizio e non oggetto evidentemente della sentenza impugnata, sono inammissibili (oltre che per la verità anche infondati nel merito).
Rileva, preliminarmente, questa Corte come neppure è oggetto del presente giudizio il diverso valore degli immobili oggetto di causa;
il tema è esclusivamente il tributo locale e non afferisce affatto alla sfera catastale.
L'IMU, infatti, viene calcolata in applicazione dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. 504/92, secondo il quale gli Uffici tributari devono procedere alla liquidazione dell'imposta relativa ai fabbricati iscritti in catasto sulla base delle rendite catastali in atti al 1° gennaio dell'anno di imposizione.
Nel merito l'appello non è fondato e deve pertanto essere rigettato.
Si legge nella sentenza impugnata, sul merito dell'odierno giudizio, che: “Per ciò che concerne l'eccezione di inabitabilità/inagibilità degli immobili di cui ai numeri 10-11-12-13-14-15-16-17-18 (tassabili al 50%), si rammenta che per l'anno 2019, ai fini IMU, era vigente l'art.13 c.3 lett. b) D.Lgs. 201/2011, secondo cui “La base imponibile è ridotta del 50 per cento … per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione”
[…]
Questa Corte, pertanto, rigetta l'eccezione inerente la riduzione al 50% del tributo, poiché dalla disamina della suddetta documentazione non risulta provato per l'anno 2019 l'esistenza e/o il perdurare dello stato di inagibilità/inabitabilità, risultando evidente che nel 2019 gli immobili erano già stati frazionati ed avevano cambiato destinazione, passando da categoria B1 a A2 e che l'Ufficio aveva disconosciuto lo stato di inagibilità/inabitabilità degli immobili, rigettando il 13/9/2024 le istanze di annullamento degli avvisi di accertamento per gli anni precedenti (2016-2018).
Inoltre, la Corte di Cassazione (ordinanza 19665 dell'11/7/2023) ha precisato che “…. secondo l'orientamento di questa Corte, in tema di IMU (e, già prima, di ICI), nell'ipotesi di immobile inagibile, l'imposta va ridotta, ai sensi dell'art. 13, comma 3, lett. b, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 … su tale premessa, il collegio ritiene che la perduranza ultrannuale dello stato di inagibilità o inabitabilità dell'immobile non necessiti della reiterazione per il futuro di una specifica richiesta da parte del contribuente per usufruire della riduzione dell'ICI nella misura del 50% per ciascun anno di imposta, essendo sufficiente che l'ente impositore abbia conoscenza (attraverso l'acquisizione di documenti o l'assunzione di informazioni, anche se per finalità extratributarie) della sopravvenuta e protratta inutilizzabilità dell'immobile…. corollario di tale conclusione è che, dal momento in cui l'ente impositore viene a conoscenza (attraverso le medesime fonti) del ripristino dello stato di agibilità o abitabilità dell'immobile, la predetta riduzione non può più essere riconosciuta al contribuente, che ritorna ad essere obbligato al versamento dell'ICI in misura integrale” …. ”.
Ebbene, rileva innanzitutto questa Corte del gravame come l'inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile) o di una obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica, non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia.
Esemplificativamente si deve ritenere che sono da considerarsi inagibili i fabbricati che presentano: strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con potenziale rischio di crollo;
strutture verticali quali muri perimetrali o di confine, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con potenziale rischio di crollo totale o parziale;
edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione e di ripristino.
Ebbene, nel caso all'odierno esame, già dalla documentazione prodotta dalla difesa appellante (perizia tecnica geom. Nominativo_1 del 01.07.2015), si evince sicuramente uno stato di cattiva manutenzione degli immobili in esame;
non è dato tuttavia ricavare anche la sussistenza delle condizioni legittimanti il conseguimento dell'invocata riduzione.
Osserva, in ogni caso, la Corte come non erri la sentenza gravata anche nella parte in cui ha rilevato che non risulta provato per l'anno 2019 l'esistenza e/o il perdurare dello stato di inagibilità/inabitabilità; ad avviso di questo Collegio del gravame, anzi, risulta dimostrato il contrario.
Sul punto in esame, infatti, la difesa della parte appellata ha allegato e documentato innanzitutto che gli immobili oggetto di causa avevano soltanto subito interventi di ristrutturazione e frazionamento, idonei a trasformarne la destinazione d'uso da caserma a civili abitazioni, quindi, in ogni caso, che tali lavori, con relativa variazione catastale (da caserma - cat. B1 a civile abitazione - cat. A2), erano terminati il 10.05.2017, dunque quasi due anni prima dell'anno d'imposta per cui è causa.
La circostanza, che gli stessi immobili, quindi, fossero perfettamente agibili e che fossero stati oggetto di ordinari lavori di manutenzione emerge da un atto proveniente dalla stessa parte contribuente (cfr. DOCFA datato 06.02.2023 in cui a pagina 2 si attesta la conclusione dei lavori al 10.05.2017, in atti nel fascicolo telematico del primo grado di giudizio).
Ne consegue che il ricorso proposto deve essere rigettato.
Le spese non possono che seguire l'ordinario criterio della soccombenza nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna la parte appellante al pagamento delle spese di giudizio nei confronti della parte appellata costituita che liquida in euro 650, 00 oltre accessori se dovuti.
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 6, riunita in udienza il
23/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
GHIONNI CRIVELLI VISCONT MARCO, Presidente e Relatore
GUARDIANO ALFREDO, Giudice
MAROTTA SERGIO, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5440/2025 depositato il 15/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Afragola - Piazza Municipio N. 1 80021 Afragola NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ge.se.t. Italia S.p.a. - 01478281213
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6621/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
30 e pubblicata il 15/04/2025
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 19544 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 964/2026 depositato il
23/02/2026
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, l'originaria parte ricorrente ed in questa sede appellante impugnava nei confronti della Ge.se.t. Italia S.p.a. concessionario per la riscossione del
Comune di Afragola e del Comune stesso, l'avviso di accertamento IMU n. 19544 del 22.11.2024, notificato in data 10.12.2024, con il quale veniva richiesto il pagamento di una differenza a titolo di IMU per l'anno
2019, in atti indicata, oltre sanzioni ed interessi.
Lamentava, per quanto in questa sede interessa e rileva, l'illegittimità dell'avviso di pagamento in quanto il complesso immobiliare oggetto di accertamento versa in acclarato stato di inagibilità e di degrado e le compete, ai sensi della normativa vigente, la riduzione dell'imposta del 50%.
Chiedeva, quindi, l'annullamento dell'avviso impugnato.
Resisteva alla domanda la società Ge.se.t. Italia S.p.a. concessionario per la riscossione del Comune di
Afragola evidenziando la correttezza del proprio operato sotto il profilo formale e sostanziale.
Non si costituiva in giudizio il Comune di Afragola.
Con sentenza n. 6621/30/2025, resa in esito all'udienza del 10/04/2025, la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli, sez. 30, accoglieva il ricorso con riferimento al solo immobile indicato al n. 38 di cui all'accertamento e rigettava per il resto la domanda, condannando la parte ricorrente alla refusione delle spese di giudizio per € 500,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Proponeva appello avverso la sentenza il contribuente lamentando che la sentenza impugnata si appalesa ingiusta perché non ha tenuto conto e/o nulla ha detto circa delle ragioni di fatto e di diritto che legittimavano la riduzione del 50% della base imponibile stante l'acclarato stato di inagibilità e di degrado.
Eccepiva, in definitiva, l'infondatezza nel merito dell'accertamento per le ragioni analiticamente introdotte con l'originario ricorso e poi riproposte nell'atto di appello.
Introduceva, poi, alcuni vizi formali dell'atto originariamente notificato, quali la decadenza dal potere impositivo, la mancata e/o irregolare notifica dell'atto ed infine, la erroneità dei valori in quanto il Comune avrebbe operato un riclassamento dell'immobile senza effettuare alcun sopralluogo ma, unicamente, mediante un controllo delle banche dati.
Si costituiva anche in questo giudizio la società Ge.se.t. Italia S.p.a. concessionario per la riscossione del
Comune di Afragola chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza gravata.
Alla scadenza dei venti giorni per una tempestiva costituzione in giudizio non risultava costituito il Comune di Afragola. Acquisita la documentazione prodotta, la causa veniva decisa come dalla presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva preliminarmente l'Organo giudicante adito come non si pongano questioni di decadenza dall'azione nel merito;
il ricorso, infatti, deve ritenersi correttamente introdotto nel rispetto del termine decadenziale previsto dalla normativa di riferimento ed è pertanto ammissibile.
Neppure si pongono questioni di motivazione dell'atto originariamente opposto che appare più che sufficientemente motivato e che in ogni caso ha consentito alla parte di opporsi con una ampia ed articolata difesa nel merito delle richieste avanzate dall'Ente impositore.
Tanto premesso, osserva il Collegio come i vizi formali lamentati per la prima volta in questa sede di gravame, non oggetto del primo grado di giudizio e non oggetto evidentemente della sentenza impugnata, sono inammissibili (oltre che per la verità anche infondati nel merito).
Rileva, preliminarmente, questa Corte come neppure è oggetto del presente giudizio il diverso valore degli immobili oggetto di causa;
il tema è esclusivamente il tributo locale e non afferisce affatto alla sfera catastale.
L'IMU, infatti, viene calcolata in applicazione dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. 504/92, secondo il quale gli Uffici tributari devono procedere alla liquidazione dell'imposta relativa ai fabbricati iscritti in catasto sulla base delle rendite catastali in atti al 1° gennaio dell'anno di imposizione.
Nel merito l'appello non è fondato e deve pertanto essere rigettato.
Si legge nella sentenza impugnata, sul merito dell'odierno giudizio, che: “Per ciò che concerne l'eccezione di inabitabilità/inagibilità degli immobili di cui ai numeri 10-11-12-13-14-15-16-17-18 (tassabili al 50%), si rammenta che per l'anno 2019, ai fini IMU, era vigente l'art.13 c.3 lett. b) D.Lgs. 201/2011, secondo cui “La base imponibile è ridotta del 50 per cento … per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione”
[…]
Questa Corte, pertanto, rigetta l'eccezione inerente la riduzione al 50% del tributo, poiché dalla disamina della suddetta documentazione non risulta provato per l'anno 2019 l'esistenza e/o il perdurare dello stato di inagibilità/inabitabilità, risultando evidente che nel 2019 gli immobili erano già stati frazionati ed avevano cambiato destinazione, passando da categoria B1 a A2 e che l'Ufficio aveva disconosciuto lo stato di inagibilità/inabitabilità degli immobili, rigettando il 13/9/2024 le istanze di annullamento degli avvisi di accertamento per gli anni precedenti (2016-2018).
Inoltre, la Corte di Cassazione (ordinanza 19665 dell'11/7/2023) ha precisato che “…. secondo l'orientamento di questa Corte, in tema di IMU (e, già prima, di ICI), nell'ipotesi di immobile inagibile, l'imposta va ridotta, ai sensi dell'art. 13, comma 3, lett. b, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 … su tale premessa, il collegio ritiene che la perduranza ultrannuale dello stato di inagibilità o inabitabilità dell'immobile non necessiti della reiterazione per il futuro di una specifica richiesta da parte del contribuente per usufruire della riduzione dell'ICI nella misura del 50% per ciascun anno di imposta, essendo sufficiente che l'ente impositore abbia conoscenza (attraverso l'acquisizione di documenti o l'assunzione di informazioni, anche se per finalità extratributarie) della sopravvenuta e protratta inutilizzabilità dell'immobile…. corollario di tale conclusione è che, dal momento in cui l'ente impositore viene a conoscenza (attraverso le medesime fonti) del ripristino dello stato di agibilità o abitabilità dell'immobile, la predetta riduzione non può più essere riconosciuta al contribuente, che ritorna ad essere obbligato al versamento dell'ICI in misura integrale” …. ”.
Ebbene, rileva innanzitutto questa Corte del gravame come l'inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile) o di una obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica, non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia.
Esemplificativamente si deve ritenere che sono da considerarsi inagibili i fabbricati che presentano: strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con potenziale rischio di crollo;
strutture verticali quali muri perimetrali o di confine, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con potenziale rischio di crollo totale o parziale;
edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione e di ripristino.
Ebbene, nel caso all'odierno esame, già dalla documentazione prodotta dalla difesa appellante (perizia tecnica geom. Nominativo_1 del 01.07.2015), si evince sicuramente uno stato di cattiva manutenzione degli immobili in esame;
non è dato tuttavia ricavare anche la sussistenza delle condizioni legittimanti il conseguimento dell'invocata riduzione.
Osserva, in ogni caso, la Corte come non erri la sentenza gravata anche nella parte in cui ha rilevato che non risulta provato per l'anno 2019 l'esistenza e/o il perdurare dello stato di inagibilità/inabitabilità; ad avviso di questo Collegio del gravame, anzi, risulta dimostrato il contrario.
Sul punto in esame, infatti, la difesa della parte appellata ha allegato e documentato innanzitutto che gli immobili oggetto di causa avevano soltanto subito interventi di ristrutturazione e frazionamento, idonei a trasformarne la destinazione d'uso da caserma a civili abitazioni, quindi, in ogni caso, che tali lavori, con relativa variazione catastale (da caserma - cat. B1 a civile abitazione - cat. A2), erano terminati il 10.05.2017, dunque quasi due anni prima dell'anno d'imposta per cui è causa.
La circostanza, che gli stessi immobili, quindi, fossero perfettamente agibili e che fossero stati oggetto di ordinari lavori di manutenzione emerge da un atto proveniente dalla stessa parte contribuente (cfr. DOCFA datato 06.02.2023 in cui a pagina 2 si attesta la conclusione dei lavori al 10.05.2017, in atti nel fascicolo telematico del primo grado di giudizio).
Ne consegue che il ricorso proposto deve essere rigettato.
Le spese non possono che seguire l'ordinario criterio della soccombenza nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna la parte appellante al pagamento delle spese di giudizio nei confronti della parte appellata costituita che liquida in euro 650, 00 oltre accessori se dovuti.