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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/10/2025, n. 9191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9191 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nelle persone dei seguenti Magistrati riuniti in camera di consiglio:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente est.-
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7076/2025 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2025 avente ad oggetto: divorzio giudiziale ex art. 473 bis 14 cpc vertente
TRA
nato a [...] il [...] c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. GAIMARI BARBARA presso cui elettivamente domicilia
RICORRENTE
E nata a [...] il [...] c.f. , rappresentata Controparte_1 C.F._2
e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. DI FRAIA FLORA presso cui elettivamente domicilia
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: All'esito dell'udienza cartolare del 23.09.2025 i procuratori delle parti hanno concluso affinché fosse accolta la domanda come da accordi sottoscritti, rinunciando ai termini per il deposito degli atti difensivi finali. Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole. Il GI riservava la causa in decisione senza termini.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 26/03/2025 il sig. premesso: Parte_1
- di aver contratto matrimonio in Napoli il 15.06.1992 con la sig. Controparte_1
- che dall'unione tra i predetti nascevano i figli (09.03.1993) e (04.01.1999); Per_1 Per_2
- di essersi separato in virtù di sentenza n. 11113/2014 del Tribunale di Napoli alle seguenti condizioni: 1) affidamento del figlio minore ad entrambi i genitori con diritto e dovere di frequentazione del padre;
Per_2
2) obbligo del sig. di versare il contributo al mantenimento per il figlio minore nella misura Parte_1 di €. 250,00 mensili oltre il 50% delle spese mediche non coperte dal SSN e delle spese straordinarie preventivamente concordate e documentate, con rivalutazione ISTAT;
3) obbligo del sig. Parte_1 di versare il contributo al mantenimento per il figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente nella misura di €. 200,00 mensili oltre il 50% delle spese mediche non coperte dal SSN e delle spese straordinarie preventivamente concordate e documentate, con rivalutazione ISTAT;
4) obbligo del sig.
di versare il contributo al mantenimento per la sig.ra a quell'epoca Parte_1 Controparte_1 disoccupata nella misura di €. 150,00 mensili oltre il 50% delle spese mediche non coperte dal SSN e delle spese straordinarie preventivamente concordate e documentate, con rivalutazione ISTAT;
- che attualmente la sig.ra lavora come giardiniera presso la Regione Campania mentre i figli CP_1 maggiorenni hanno raggiunto la piena indipendenza economica.
Su tali premesse il ricorrente ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio con le consequenziali pronunce accessorie di cui al ricorso.
In data 12.06.2025 si costituiva la sig.ra la quale non si opponeva alla domanda Controparte_1 principale di cessazione degli effetti civili del matrimonio e chiedeva adottarsi solo pronuncia di status.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 14 e segg c.p.c.
All'udienza cartolare del 23.09.2025 con note di udienza ritualmente depositate i coniugi, che rinunciavano alla comparizione personale, rappresentavano la volontà addivenire alla cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni espressamente da loro sottoscritte e concordate che venivano depositate, in allegato alle note di udienza, dai difensori, i quali ne garantivano la provenienza. Sulle conclusioni delle parti (alle quali aderiva anche il P.M.) la causa era rimessa al Collegio.
Nel merito la domanda principale di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione dei coniugi pronunciata dal Tribunale di Napoli con sentenza n. 11113/2014 del 28/07/2014, passata in giudicato, previa comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale 17.02.2012. E' parimenti provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nei 12 mesi anteriori alla comparizione delle parti innanzi al Presidente, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione dalla parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere si sensi dell'art. 5 L. n. 74/87.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 55/2015 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Si riportano gli accordi raggiunti dalle parti:
“- il sig. non è più tenuto a versare alcunchè a titolo di contributo al Parte_1 mantenimento dei figli e maggiorenni ed economicamente indipendenti Per_1 Per_2 nonché in favore della sig.ra che espressamente rinuncia a qualsiasi Controparte_1 pretesa economica essendo divenuta economicamente indipendente ed avendo i coniugi regolato fra loro ogni rapporto economico”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Spese compensate, attesi gli accordi raggiunti.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in via definitiva:
a) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 15.06.1992 da nato ad [...] il [...] e Parte_1 CP_1 ata a NAPOLI il 30/06/1965;
[...]
b) Adotta le statuizioni di cui in parte motiva;
c) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.07.1939 n. 1238, 49 lett. Gg) e 69 lett. F)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, cosi come modificata dalla L.
6.3.1987 n. 74 (atto n. 98, parte II, serie A sez. Z, registro atti di matrimonio anno
1992);
d) Spese compensate. Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 03/10/2025
IL PRESIDENTE est.
Dott. Immacolata Cozzolino