Ordinanza collegiale 4 giugno 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 30/09/2025, n. 6484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 6484 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06484/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06693/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6693 del 2024, proposto da
ND IL, ER DA, rappresentati e difesi dall'avvocato Luigi Scarpati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Barbara Accattatis Chalons D'Oranges, Antonio Andreottola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 472 del 16.1.2012 del Tribunale Civile di Napoli, Sezione XII.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2025 il dott. Gianluca Di Vita;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente ricorso proposto ai sensi dell’art. 112 c.p.a., la parte deducente chiede l’ottemperanza della sentenza n. 472/2012, emessa in data 16 gennaio 2012 dal Tribunale Civile di Napoli, Sezione XII, parzialmente riformata in appello con sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 5128 del 14.12.2017 passata in giudicato, entrambe notificate all’amministrazione comunale il 16.3.2012 e in data 1.2.2018.
Con tali decisioni il giudice civile ha riconosciuto la responsabilità del Comune di Napoli per i danni derivanti da infiltrazioni verificatesi nell’immobile condotto in locazione dai ricorrenti, provenienti dall’alloggio sovrastante di proprietà comunale, condannando l’amministrazione al pagamento della somma di euro 2.150,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo, delle spese processuali, al rimborso delle spese di consulenza tecnica d’ufficio e ad eliminare la causa delle infiltrazioni lamentate dalla parte ricorrente.
Gli istanti riferiscono che l’amministrazione non ha dato piena attuazione alle statuizioni giurisdizionali, in particolare, le somme liquidate con la sentenza di primo grado (a titolo risarcitorio e per spese processuali) non sono state corrisposte e l’intervento tecnico ordinato non risulterebbe eseguito, come comprovato da rilievi fotografici prodotti in atti (9 maggio 2025), pertanto la situazione pregiudizievole oggetto della condanna risulterebbe tuttora sussistente.
Chiedono quindi che il T.A.R. ordini al Comune di Napoli di dare esatta e integrale esecuzione alle decisioni in premessa, mediante l’adozione degli atti necessari, incluso il pagamento delle somme dovute e l’eliminazione delle cause delle infiltrazioni e, in subordine, insistono per la nomina di un commissario ad acta per l’attuazione del giudicato.
Il Comune di Napoli si è costituito opponendosi all’accoglimento del gravame riferendo di aver provveduto alla risoluzione delle criticità riscontrate, mediante eliminazione della perdita della tubazione idrica ed il rifacimento di parte della facciata con intonaco e tinteggiatura e, quanto alle pretese pecuniarie, afferma che è stato approvato il riconoscimento del debito fuori bilancio con importo di € 6.002,56.
Con ordinanza n. 4219 del 4.6.2025 il Tribunale ha disposto incombenti istruttori a carico dell’intimato ente locale, ordinando di depositare “documentati ed aggiornati chiarimenti del Comune in ordine alla esecuzione delle pronunce di cui sopra, con specifico riferimento: a) alla eventuale intervenuta eliminazione delle cause delle infiltrazioni mediante ripristino degli intonaci posti in corrispondenza dei parametri murari circostanti alle suddette infiltrazioni e alla sostituzione o riparazione della discendente pluviale danneggiata in più parti ed inadeguata a smaltire le acque meteoriche in caso di forti precipitazioni (sentenza di secondo grado, pag. 7); b) alla eventuale intervenuta eliminazione dello stillicidio della condensa dei condizionatori secondo le tecniche e metodologie indicate dal C.T.U. con canalizzazione nelle pluviali (sentenza di primo grado, pag. 2); c) al pagamento delle spese di giudizio e della consulenza tecnica disposta in primo grado”.
Il Comune non ha depositato gli atti richiesti nel termine assegnato.
Con memoria del 5.9.2025 gli istanti insistono per l’accoglimento del gravame.
Alla camera di consiglio del 23.9.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso va accolto.
Poiché non è stata allegata prova dell’adempimento dei provvedimenti giurisdizionali in premessa, va dichiarato l'obbligo del Comune di darvi esatta ed integrale esecuzione, con il pagamento delle somme dovute alla parte ricorrente ed il compimento delle attività necessarie ordinate dal giudice ordinario per eliminare lo stillicidio.
L'ente intimato dovrà provvedere a quanto innanzi entro il termine di 60 giorni decorrente dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero dalla sua notificazione, se anteriormente avvenuta.
Sempre in accoglimento della domanda attorea, il Collegio ritiene di nominare sin da ora quale commissario ad acta il Prefetto della provincia di Napoli con facoltà di delega ad funzionario all'uopo delegato, il quale, ove decorra infruttuosamente il termine di cui al precedente capoverso, porrà in essere gli atti necessari per l'esecuzione del giudicato entro l'ulteriore termine di giorni sessanta (60) decorrenti dalla comunicazione, a cura del difensore del ricorrente, della scadenza del termine assegnato all'amministrazione per provvedere.
Il commissario dovrà provvedere all'allocazione della somma in bilancio, ove manchi un apposito stanziamento, nonché all'espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento delle spese occorrenti, con la precisazione che l'esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all'esecuzione del giudicato, dovendo il predetto organo straordinario porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
La liquidazione del compenso in favore del commissario ad acta avverrà al termine dell’espletamento dell’incarico, su richiesta del medesimo.
Le spese di lite del presente ricorso seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Napoli (Sezione Quinta), accoglie il ricorso indicato in epigrafe nei termini e limiti di cui in motivazione.
Condanna il Comune di Napoli al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 1.000,00 (mille/00), oltre accessori come per legge, in favore della parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Maria Abbruzzese, Presidente
Davide Soricelli, Consigliere
Gianluca Di Vita, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gianluca Di Vita | Maria Abbruzzese |
IL SEGRETARIO