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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 06/06/2025, n. 1112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1112 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4204/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mariangela Martina Carbonelli ha pronunciato ex art. 281 sexies, co.3 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4204/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LATELLA Parte_1 C.F._1
GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in VIALE VITTORIO VENETO N. 7 76015 TRINITAPOLI presso il difensore avv. LATELLA GIUSEPPE
ATTORE contro
(C.F. Controparte_1 C.F._2
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Agendo con ricorso ex art. 281 decies cpc ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1 chiedendo: in via principale, la divisione del bene immobile sito in Cerignola alla Via F.lli
[...]
Rosselli n.16, oggetto della compravendita perfezionata in data 10.04.2015, a mezzo della dott.ssa
, notaio in Orta Nova, rep. n. 5930, racc. n.4172, previo accertamento della comproprietà Persona_1 tra le parti, nella misura della giusta metà, e determinazione della sua consistenza attuale;
in subordine, laddove dovesse accertarsi l'indivisibilità del bene, la vendita dell'immobile ai sensi dell'art. 788 cpc e la distribuzione della somma ricavata in proporzione delle rispettive quote (50% a testa); in ogni caso, la condanna della resistente al pagamento delle spese e compensi di causa.
Ha premesso il ricorrente, ai fini dell'accoglimento della domanda, di aver contratto matrimonio civile con in San Ferdinando di Puglia, optando per il regime della comunione legale;
Controparte_1
pagina 1 di 4 che con atto di compravendita del 10.04.2015, a mezzo della dott.ssa , notaio in Orta Persona_1
Nova, rep. n.5930, racc. n.4172, la menzionata resistente acquistava dal sig. , nato a CP_2 Cerignola il 12.12.1966, l'immobile sito in abitato di Cerignola, in angolo tra la Via Liguria e la Via F.lli Rosselli, riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di Cerignola al foglio 202, p.lla 3276, subalterno 24(ex sub. 23, ex subb. 19 e 20), z. c. 1, cat. A/10, cl. 4, vani 3,5, Via F.lli Rosselli n.16, piano: T-1-2, superficie catastale totale:87 mq, rendita catastale €1.066,48; che su detto bene immobile non risultano trascrizioni e iscrizioni pregiudizievoli nel ventennio;
che il prezzo della vendita veniva convenuto ed accettato nella complessiva somma di € 135.000,00, da corrispondersi secondo le modalità e i termini meglio descritti nell'articolo sub 8) di detto atto di compravendita;
che in quest'ultimo atto, e, precisamente, all'articolo sub 10), di seguito fedelmente ritrascritto, si legge: “I coniugi e concordemente dichiarano che quanto oggetto del Controparte_1 Parte_1 presente atto è stato acquistato dalla sig.ra quale bene destinato all'esercizio della Controparte_1 sua professione;
pertanto, l'acquisto in oggetto è escluso dalla comunione dei beni a norma della lettera dell'art.179 c.c.”, si conveniva che il bene acquistato restasse escluso dalla comunione legale per le ragioni indicate in detta clausola;
che la sig.ra è iscritta dal 29.04.1993, come data Parte_2 prima iscrizione, e dal 05.12.2022, come data iscrizione ordine, presso l'Ordine dei Biologi della Puglia e della Basilicata con numero di iscrizione che il predetto immobile benché Parte_3 destinato all'esercizio della professione della sig.ra e, cioè, della professione di Controparte_1 biologa, secondo la succitata e ritrascritta previsione contrattuale, in realtà ed effettivamente è stato destinato a sede legale della società CERERE srl, esercente l'attività di laboratorio di analisi cliniche e microbiologiche, sin dal 04.05.2016, ove la resistente, prima ancora di tale data, nelle diverse trasformazioni subite nel corso degli anni dalla menzionata società sino all'attuale, ha assunto il ruolo di direttore tecnico, poi è stata titolare di quote societarie, ed, infine, in data 07.01.2021 veniva nominata amministratrice unica di detta società, oltre ad essere titolare delle quote sociali nei termini indicati in atti;
che, per giunta, l'odierna resistente non ha mai esercitato come libera professionista, nell'accezione voluta dalla richiamata norma del codice civile, l'attività di biologa, non essendo stata mai, peraltro, titolare di partita iva;
che tra le succitate parti pende giudizio di separazione personale giudiziale iscritto al n.4419/2021 R.G. della prefata Curia, ove sono stati già emessi in data 21.10.2021
i provvedimenti presidenziali, con ogni conseguenza di legge anche in ordine al regime patrimoniale della famiglia;
che, stando così le cose, il precitato bene immobile acquistato dalla sig.ra CP_1 effettivamente non è stato mai destinato alla “professione” della medesima, nel senso voluto dal legislatore, che ha limitato la portata applicativa dell'art.179 c.c. alle sole professioni liberali e non all'attività d'impresa in senso stretto (v., Cass. civ. 28.09.2015 n.19204); che, in altri termini, il citato dato normativo si occupa di beni soggettivamente qualificati, in quanto strumenti di formazione ed espressione della personalità dell'individuo, facendoli rientrare nella proprietà del singolo coniuge, quale espressione dell'irrinunciabile diritto al patrimonio individuale che pervade la disciplina dei regimi patrimoniali della famiglia (v. cit. sent.); che, nel caso in esame, non è sufficiente, di per sé, ad escludere dalla comunione l'intervento adesivo del ricorrente, coniuge non acquirente, nel menzionato atto di acquisto, e sarà, comunque, l'effettività della destinazione del bene di che trattasi dichiarata nella compravendita a determinarne la esclusione dalla comunione e non certo la pur condivisa dichiarazione di intenti dei coniugi sulla sua futura destinazione.
è rimasta contumace nonostante la regolarità della notifica. Controparte_1
Con ordinanza del 26.01.2024 la causa è stata ritenuta matura per la decisione senza necessità di attività istruttoria ulteriore e rinviata ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. all'udienza cartolare del
07.05.2025 ed infine decisa in data odierna ai sensi dell'art. 281 sexies cpc co. 3 c.p.c.
*****
1. La domanda di merito.
pagina 2 di 4 Costituisce oggetto della presente controversia la qualificabilità del bene in relazione al quale il ricorrente ha richiesto il riconoscimento in suo capo della proprietà nella misura del 50% come rientrante nella comunione de residuo. Giova anticipare e chiarire che per comunione de residuo si intende quella comunione residuale e differita che viene a formarsi fra i coniugi nel momento in cui si scioglie il regime patrimoniale legale, purché i beni che vi rientrano non siano stati consumati prima di detto momento. Per disposto codicistico (art. 177 c.c. e ss.), costituiscono oggetto della comunione de residuo: i beni mobili o diritti di credito verso terzi;
stipendi e redditi professionali;
utili netti ricavati dall'esercizio di un'impresa; canoni di locazione di beni personali;
quote di società di persone;
quote di società a responsabilità limitata ove l'acquisto sia connesso ad una effettiva partecipazione alla vita sociale;
risparmi liquidi su conti correnti bancari e libretti di risparmio;
dividendi derivati da partecipazioni sociali. Contrariamente, non rientrano nella comunione de residuo i beni che vengono considerati
“strettamente personali” (lettere c) e d) art. 179 c.c.), vale a dire: i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro accessori;
i beni che servono all'esercizio della professione del coniuge, eccetto quelli destinati alla conduzione di un'azienda facente parte della comunione. Secondo la giurisprudenza prevalente, la comunione de residuo ha natura obbligatoria: nel momento in cui si scioglie la comunione legale, il coniuge acquista un diritto di credito concernente la metà dei beni assoggettati alla comunione differita. L'art. 191 c.c. elenca le cause dello scioglimento della comunione legale fra i coniugi, e, dunque, anche degli effetti della comunione de residuo. Esse sono: • dichiarazione di assenza o di morte presunta di uno dei coniugi;
• annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
• separazione personale;
• separazione giudiziale dei beni;
• mutamento convenzionale del regime patrimoniale;
• fallimento di uno dei coniugi. Per quanto concerne il momento di apertura della comunione differita, occorre precisare che in caso di separazione giudiziale, la comunione de residuo ha inizio dall'emissione dell'ordinanza con la quale il Presidente del Tribunale autorizza i coniugi a vivere separati. In caso di separazione consensuale, la comunione differita si apre il giorno dell'omologa del processo verbale di separazione, tuttavia i suoi effetti retroagiscono quando viene sottoscritto il verbale. In merito alla natura giuridica della c.d. comunione de residuo in dottrina e in giurisprudenza si contendono il campo due tesi, una prima che attribuisce al coniuge non imprenditore un diritto di credito, pari alla metà del valore del bene al momento dello scioglimento della comunione. L'altra che, invece, opta per il riconoscimento di un diritto di compartecipazione alla titolarità dei singoli beni individuali. In ogni caso, l'individuazione dei beni oggetto della comunione de residuo testimonia lo sforzo del legislatore di raggiungere un bilanciamento tra il principio solidaristico che dovrebbe informare la vita coniugale e la tutela della proprietà privata e della remunerazione del lavoro. Cass. Sez. Un. 17 maggio 2022, n. 15889 ha chiarito che “Nel caso di impresa riconducibile ad uno solo dei coniugi costituita dopo il matrimonio, e ricadente nella cd. comunione de residuo, al momento dello scioglimento della comunione legale, all'altro coniuge spetta un diritto di credito pari al 50% del valore dell'azienda, quale complesso organizzato, determinato al momento della cessazione del regime patrimoniale legale, ed al netto delle eventuali passività esistenti alla medesima data”. Ritiene il tribunale che nel caso di specie non ricorra nessuna delle ipotesi integranti la fattispecie della comunione de residuo.
pagina 3 di 4 Deve infatti rammentarsi che ai sensi dell'art. 179 c.c., ultimo comma, “l'acquisto di beni immobili, o di beni mobili elencati nell'articolo 2683, effettuato dopo il matrimonio, è escluso dalla comunione, ai sensi delle lettere c), d) ed f) del precedente comma, quando tale esclusione risulti dall'atto di acquisto se di esso sia stato parte anche l'altro coniuge”.
Nel caso di specie, ricorre con evidenza l'ipotesi di cui all'art. 179, comma 1, lett. d), dal momento che il bene oggetto di causa serve all'esercizio della professione del coniuge, avendo lo stesso ricorrente esposto che l'immobile acquistato dalla coniuge è stato destinato a laboratorio di analisi cliniche e microbiologiche di cui la resistente ha assunto il ruolo di direttore tecnico.
L'interpretazione per cui, non svolgendo la medesima precisamente il ruolo di biologa, non potrebbe dirsi soddisfatto il criterio di cui alla norma citata, appare francamente irragionevolmente restrittiva, e, ove accolta, condurrebbe alla assurda conclusione per cui anche qualsiasi ampliamento dell'attività che non comporti la prestazione di lavoro in prima persona, comporterebbe l'esclusione dell'immobile dal novero dei beni personali.
La conclusione, non consentita dal dato normativo, si rivelerebbe, oltre che contraria allo spirito della legge che tende a preservare i beni che il coniuge, con il consenso dell'altro, destini all'esercizio della propria professione, qualunque sia l'organizzazione adottata, anche in contrasto anche con l'attuale organizzazione dei laboratori di analisi e la complessità organizzativa che li caratterizza, in relazione alla quale il titolare ben può limitarsi a svolgere compiti di direzione, senza che sia tradito il fine perseguito dal legislatore.
2. Spese di lite.
Nulla sulle spese, stante la contumacia della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
• Rigetta la domanda;
• Nulla sulle spese.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., ultimo comma.
Foggia, 5 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mariangela Martina Carbonelli ha pronunciato ex art. 281 sexies, co.3 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4204/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LATELLA Parte_1 C.F._1
GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in VIALE VITTORIO VENETO N. 7 76015 TRINITAPOLI presso il difensore avv. LATELLA GIUSEPPE
ATTORE contro
(C.F. Controparte_1 C.F._2
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Agendo con ricorso ex art. 281 decies cpc ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1 chiedendo: in via principale, la divisione del bene immobile sito in Cerignola alla Via F.lli
[...]
Rosselli n.16, oggetto della compravendita perfezionata in data 10.04.2015, a mezzo della dott.ssa
, notaio in Orta Nova, rep. n. 5930, racc. n.4172, previo accertamento della comproprietà Persona_1 tra le parti, nella misura della giusta metà, e determinazione della sua consistenza attuale;
in subordine, laddove dovesse accertarsi l'indivisibilità del bene, la vendita dell'immobile ai sensi dell'art. 788 cpc e la distribuzione della somma ricavata in proporzione delle rispettive quote (50% a testa); in ogni caso, la condanna della resistente al pagamento delle spese e compensi di causa.
Ha premesso il ricorrente, ai fini dell'accoglimento della domanda, di aver contratto matrimonio civile con in San Ferdinando di Puglia, optando per il regime della comunione legale;
Controparte_1
pagina 1 di 4 che con atto di compravendita del 10.04.2015, a mezzo della dott.ssa , notaio in Orta Persona_1
Nova, rep. n.5930, racc. n.4172, la menzionata resistente acquistava dal sig. , nato a CP_2 Cerignola il 12.12.1966, l'immobile sito in abitato di Cerignola, in angolo tra la Via Liguria e la Via F.lli Rosselli, riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di Cerignola al foglio 202, p.lla 3276, subalterno 24(ex sub. 23, ex subb. 19 e 20), z. c. 1, cat. A/10, cl. 4, vani 3,5, Via F.lli Rosselli n.16, piano: T-1-2, superficie catastale totale:87 mq, rendita catastale €1.066,48; che su detto bene immobile non risultano trascrizioni e iscrizioni pregiudizievoli nel ventennio;
che il prezzo della vendita veniva convenuto ed accettato nella complessiva somma di € 135.000,00, da corrispondersi secondo le modalità e i termini meglio descritti nell'articolo sub 8) di detto atto di compravendita;
che in quest'ultimo atto, e, precisamente, all'articolo sub 10), di seguito fedelmente ritrascritto, si legge: “I coniugi e concordemente dichiarano che quanto oggetto del Controparte_1 Parte_1 presente atto è stato acquistato dalla sig.ra quale bene destinato all'esercizio della Controparte_1 sua professione;
pertanto, l'acquisto in oggetto è escluso dalla comunione dei beni a norma della lettera dell'art.179 c.c.”, si conveniva che il bene acquistato restasse escluso dalla comunione legale per le ragioni indicate in detta clausola;
che la sig.ra è iscritta dal 29.04.1993, come data Parte_2 prima iscrizione, e dal 05.12.2022, come data iscrizione ordine, presso l'Ordine dei Biologi della Puglia e della Basilicata con numero di iscrizione che il predetto immobile benché Parte_3 destinato all'esercizio della professione della sig.ra e, cioè, della professione di Controparte_1 biologa, secondo la succitata e ritrascritta previsione contrattuale, in realtà ed effettivamente è stato destinato a sede legale della società CERERE srl, esercente l'attività di laboratorio di analisi cliniche e microbiologiche, sin dal 04.05.2016, ove la resistente, prima ancora di tale data, nelle diverse trasformazioni subite nel corso degli anni dalla menzionata società sino all'attuale, ha assunto il ruolo di direttore tecnico, poi è stata titolare di quote societarie, ed, infine, in data 07.01.2021 veniva nominata amministratrice unica di detta società, oltre ad essere titolare delle quote sociali nei termini indicati in atti;
che, per giunta, l'odierna resistente non ha mai esercitato come libera professionista, nell'accezione voluta dalla richiamata norma del codice civile, l'attività di biologa, non essendo stata mai, peraltro, titolare di partita iva;
che tra le succitate parti pende giudizio di separazione personale giudiziale iscritto al n.4419/2021 R.G. della prefata Curia, ove sono stati già emessi in data 21.10.2021
i provvedimenti presidenziali, con ogni conseguenza di legge anche in ordine al regime patrimoniale della famiglia;
che, stando così le cose, il precitato bene immobile acquistato dalla sig.ra CP_1 effettivamente non è stato mai destinato alla “professione” della medesima, nel senso voluto dal legislatore, che ha limitato la portata applicativa dell'art.179 c.c. alle sole professioni liberali e non all'attività d'impresa in senso stretto (v., Cass. civ. 28.09.2015 n.19204); che, in altri termini, il citato dato normativo si occupa di beni soggettivamente qualificati, in quanto strumenti di formazione ed espressione della personalità dell'individuo, facendoli rientrare nella proprietà del singolo coniuge, quale espressione dell'irrinunciabile diritto al patrimonio individuale che pervade la disciplina dei regimi patrimoniali della famiglia (v. cit. sent.); che, nel caso in esame, non è sufficiente, di per sé, ad escludere dalla comunione l'intervento adesivo del ricorrente, coniuge non acquirente, nel menzionato atto di acquisto, e sarà, comunque, l'effettività della destinazione del bene di che trattasi dichiarata nella compravendita a determinarne la esclusione dalla comunione e non certo la pur condivisa dichiarazione di intenti dei coniugi sulla sua futura destinazione.
è rimasta contumace nonostante la regolarità della notifica. Controparte_1
Con ordinanza del 26.01.2024 la causa è stata ritenuta matura per la decisione senza necessità di attività istruttoria ulteriore e rinviata ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. all'udienza cartolare del
07.05.2025 ed infine decisa in data odierna ai sensi dell'art. 281 sexies cpc co. 3 c.p.c.
*****
1. La domanda di merito.
pagina 2 di 4 Costituisce oggetto della presente controversia la qualificabilità del bene in relazione al quale il ricorrente ha richiesto il riconoscimento in suo capo della proprietà nella misura del 50% come rientrante nella comunione de residuo. Giova anticipare e chiarire che per comunione de residuo si intende quella comunione residuale e differita che viene a formarsi fra i coniugi nel momento in cui si scioglie il regime patrimoniale legale, purché i beni che vi rientrano non siano stati consumati prima di detto momento. Per disposto codicistico (art. 177 c.c. e ss.), costituiscono oggetto della comunione de residuo: i beni mobili o diritti di credito verso terzi;
stipendi e redditi professionali;
utili netti ricavati dall'esercizio di un'impresa; canoni di locazione di beni personali;
quote di società di persone;
quote di società a responsabilità limitata ove l'acquisto sia connesso ad una effettiva partecipazione alla vita sociale;
risparmi liquidi su conti correnti bancari e libretti di risparmio;
dividendi derivati da partecipazioni sociali. Contrariamente, non rientrano nella comunione de residuo i beni che vengono considerati
“strettamente personali” (lettere c) e d) art. 179 c.c.), vale a dire: i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro accessori;
i beni che servono all'esercizio della professione del coniuge, eccetto quelli destinati alla conduzione di un'azienda facente parte della comunione. Secondo la giurisprudenza prevalente, la comunione de residuo ha natura obbligatoria: nel momento in cui si scioglie la comunione legale, il coniuge acquista un diritto di credito concernente la metà dei beni assoggettati alla comunione differita. L'art. 191 c.c. elenca le cause dello scioglimento della comunione legale fra i coniugi, e, dunque, anche degli effetti della comunione de residuo. Esse sono: • dichiarazione di assenza o di morte presunta di uno dei coniugi;
• annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
• separazione personale;
• separazione giudiziale dei beni;
• mutamento convenzionale del regime patrimoniale;
• fallimento di uno dei coniugi. Per quanto concerne il momento di apertura della comunione differita, occorre precisare che in caso di separazione giudiziale, la comunione de residuo ha inizio dall'emissione dell'ordinanza con la quale il Presidente del Tribunale autorizza i coniugi a vivere separati. In caso di separazione consensuale, la comunione differita si apre il giorno dell'omologa del processo verbale di separazione, tuttavia i suoi effetti retroagiscono quando viene sottoscritto il verbale. In merito alla natura giuridica della c.d. comunione de residuo in dottrina e in giurisprudenza si contendono il campo due tesi, una prima che attribuisce al coniuge non imprenditore un diritto di credito, pari alla metà del valore del bene al momento dello scioglimento della comunione. L'altra che, invece, opta per il riconoscimento di un diritto di compartecipazione alla titolarità dei singoli beni individuali. In ogni caso, l'individuazione dei beni oggetto della comunione de residuo testimonia lo sforzo del legislatore di raggiungere un bilanciamento tra il principio solidaristico che dovrebbe informare la vita coniugale e la tutela della proprietà privata e della remunerazione del lavoro. Cass. Sez. Un. 17 maggio 2022, n. 15889 ha chiarito che “Nel caso di impresa riconducibile ad uno solo dei coniugi costituita dopo il matrimonio, e ricadente nella cd. comunione de residuo, al momento dello scioglimento della comunione legale, all'altro coniuge spetta un diritto di credito pari al 50% del valore dell'azienda, quale complesso organizzato, determinato al momento della cessazione del regime patrimoniale legale, ed al netto delle eventuali passività esistenti alla medesima data”. Ritiene il tribunale che nel caso di specie non ricorra nessuna delle ipotesi integranti la fattispecie della comunione de residuo.
pagina 3 di 4 Deve infatti rammentarsi che ai sensi dell'art. 179 c.c., ultimo comma, “l'acquisto di beni immobili, o di beni mobili elencati nell'articolo 2683, effettuato dopo il matrimonio, è escluso dalla comunione, ai sensi delle lettere c), d) ed f) del precedente comma, quando tale esclusione risulti dall'atto di acquisto se di esso sia stato parte anche l'altro coniuge”.
Nel caso di specie, ricorre con evidenza l'ipotesi di cui all'art. 179, comma 1, lett. d), dal momento che il bene oggetto di causa serve all'esercizio della professione del coniuge, avendo lo stesso ricorrente esposto che l'immobile acquistato dalla coniuge è stato destinato a laboratorio di analisi cliniche e microbiologiche di cui la resistente ha assunto il ruolo di direttore tecnico.
L'interpretazione per cui, non svolgendo la medesima precisamente il ruolo di biologa, non potrebbe dirsi soddisfatto il criterio di cui alla norma citata, appare francamente irragionevolmente restrittiva, e, ove accolta, condurrebbe alla assurda conclusione per cui anche qualsiasi ampliamento dell'attività che non comporti la prestazione di lavoro in prima persona, comporterebbe l'esclusione dell'immobile dal novero dei beni personali.
La conclusione, non consentita dal dato normativo, si rivelerebbe, oltre che contraria allo spirito della legge che tende a preservare i beni che il coniuge, con il consenso dell'altro, destini all'esercizio della propria professione, qualunque sia l'organizzazione adottata, anche in contrasto anche con l'attuale organizzazione dei laboratori di analisi e la complessità organizzativa che li caratterizza, in relazione alla quale il titolare ben può limitarsi a svolgere compiti di direzione, senza che sia tradito il fine perseguito dal legislatore.
2. Spese di lite.
Nulla sulle spese, stante la contumacia della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
• Rigetta la domanda;
• Nulla sulle spese.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., ultimo comma.
Foggia, 5 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli
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