Rigetto
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 21/07/2025, n. 6441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6441 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06441/2025REG.PROV.COLL.
N. 04843/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4843 del 2022, proposto da UN Di SA, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Lo Pinto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Vittoria Colonna, 32;
contro
Comune di Pompei, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Fabrizio Zinno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Terza) n. 1713/2022, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pompei;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 4 giugno 2025 il Cons. Giovanni Tulumello e udito per la parte appellante l’avv. Paolo Giugliano su delega dell'avv. Giuseppe Lo Pinto;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La sentenza gravata ha respinto il ricorso proposto dall’odierno appellante per l’annullamento dell’ordinanza di demolizione adottata dal Comune di Pompei in relazione ad alcune opere abusive realizzate su proprietà esclusiva e su parti comune dell’immobile oggetto della proprietà del predetto (meglio descritte nell’impugnata ordinanza demolitoria).
L’indicata sentenza è stata impugnata con ricorso in appello dal ricorrente in primo grado.
Si è costituito in giudizio, per resistere al ricorso, il Comune di Pompei.
Il ricorso in appello è stato trattenuto in decisione all’udienza straordinaria del 4 giugno 2025.
2. Può prescindersi dall’esame dell’eccezione d’inammissibilità dell’appello sollevata dal Comune di Pompei in ragione dell’infondatezza, nel merito, del gravame.
3. Come accennato, oggetto del giudizio è l’ordinanza comunale che ha ordinato la demolizione in conseguenza di varie opere abusive eseguite sulle unità immobiliari di esclusiva proprietà nonché su alcune parti comuni dell’edificio, realizzato peraltro in zona paesaggisticamente vincolata.
Nell’ordine logico delle questioni deve esaminarsi prioritariamente quella concernente l’epoca di realizzazione degli abusi.
La tesi del ricorrente, sintetizzata anche in memoria di replica, funzionale a contestare l’affermazione del regime delle opere come ritenuta nel provvedimento impugnato, è anzitutto nel senso che siccome il Comune di Pompei non ha contestato in giudizio l’affermazione per cui che le opere in questione sono state realizzate prima del 1967, tale dato deve darsi per provato (così non è, evidentemente).
Tale argomento è infondato.
Per pacifica giurisprudenza ( ex multis , e da ultimo, Consiglio di Stato, sentenza n. 4487/2025) “ il principio di non contestazione (….) può operare in relazione a fatti, costitutivi, modificativi o estintivi del diritto azionato … e non anche rispetto a fattispecie giuridiche (….) a carattere fortemente valutativo, che devono essere necessariamente ricondotte al thema probandum come disciplinato dall’art. 2697 c.c. e la cui verificazione spetta al giudice ”.
La circostanza che da alcuni documenti risulti che le opere non siano di recente realizzazione (senza ulteriore precisazione sul piano temporale) non consente evidentemente di ritenere dimostrata la tesi dell’edificazione anteriore al 1967.
Non sussiste dunque alcun difetto di istruttoria del provvedimento impugnato in primo grado in punto di epoca di realizzazione delle opere abusive.
4. Proseguendo secondo un criterio di priorità logica delle censure ritiene il Collegio che al di là del richiamato profilo e di quelli, ulteriori, dedotti nei rimanenti motivi di gravame, risulti dirimente un elemento assolutamente ostativo all’accoglimento della pretesa del ricorrente, anch’esso oggetto di appello.
La sentenza di primo grado, al di là del rilievo dell’infondatezza delle singole questioni (distanza del tempo dalla commissione dell’abuso, applicabilità di sanzione non demolitoria, ed altro), ritenute tutte infondate, ha rilevato che “ E’ poi restato del tutto incontestato il profilo della mancanza dell'autorizzazione paesaggistica ex art. 146 D.lgs. 42/2004, evidenziato nel provvedimento impugnato, essendo peraltro pacifica l’incidenza del vincolo paesaggistico sull’intero territorio comunale, che da solo varrebbe a giustificare la misura sanzionatoria ”.
L’appellante osserva che “ quanto alla sussistenza di un vincolo paesaggistico, si rileva, anzitutto, che l’esistenza di un vincolo paesaggistico ex l. n. 1497/39 è affermata dal Comune di Pompei per la prima volta nella memoria di costituzione nel presente giudizio di appello (non essendo evocata nel provvedimento impugnato né negli scritti di primo grado) ed è in ogni caso indimostrata ”.
Tale affermazione è però smentita dalla documentazione in atti, come chiarito dalla sentenza di primo grado
5. Le ulteriori censure possono essere esaminate congiuntamente, pur avendo riguardo a ciascun distinto profilo, stante la stretta connessione fra le stesse ed il loro comune presupposto logico.
Questo è individuato dall’appellante nel fatto che “ l’edificazione risale ad epoca antecedente al 1967, quando non occorreva alcun titolo, e dunque ben prima che entrasse in vigore l’art. 146 del d.lgs. n. 42/04. Si osserva, peraltro, che il provvedimento non ha affatto argomentato circa la sussistenza di una incompatibilità paesaggistica, diversamente da quanto afferma l’amministrazione. Ad ogni modo, nel ricorso e nell’appello è stato anche rappresentato che l’eventuale presenza del vincolo paesaggistico non avrebbe comunque giustificato l’adozione dell’ordine di demolizione. Questo perché, qualora (quod non) fosse stato necessario acquisire un titolo edilizio, l’entità delle opere su cui si è soffermata l’amministrazione comunale avrebbe potuto tuttalpiù giustificare sanzioni meno severe rispetto all’ordine di riduzione in pristino ”.
Ma anche tale conclusione è infondata: sia perché parte da una premessa maggiore erronea in quanto indimostrata (avvenuta dimostrazione della costruzione in epoca anteriore al 1967); sia perché l’abuso edilizio in zona paesaggisticamente vincolata rende assolutamente insanabile l’opera, trattandosi di atto dovuto e di potere vincolato ( ex multis Cons. Stato, Sez. VI, Sent., 25/01/2024, n. 785).
6. Neppure ha rilievo il fatto che gli abusi riguardano solo alcune parti dello stabile e non lo stesso nella sua interezza: sia perché comunque, come ricordato, gli stessi sono stati realizzati in zona soggetta a vincolo paesaggistico; sia perché per pacifica giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, da ultimo richiamata dalla sentenza n. 515 del 2021, “ Nella ricostruzione del regime giuridico applicabile all'attività edilizia concretamente svolta, occorre, dunque, in via preliminare, verificare se si sia in presenza di un unitario intervento edilizio ovvero in una pluralità di interventi tra loro autonomi; all'esito, occorre accertare se tale intervento o tali interventi (in caso di una loro possibile considerazione atomistica), a prescindere dalla loro afferenza all'edificazione in senso stretto, abbiano comunque determinato una trasformazione urbanistico-edilizia del territorio, incidendo in modo significativo sui luoghi esterni, con conseguente loro qualificazione come nuova costruzione, necessitante del previo rilascio del permesso di costruire. Nel verificare l'unitarietà o la pluralità degli interventi edilizi, peraltro, non può tenersi conto del mero profilo strutturale, afferente alle tecniche costruttive del singolo manufatto, ma deve prendersi in esame anche l'elemento funzionale, al fine di verificare se le varie opere, pur strutturalmente separate, siano, tuttavia, strumentali al perseguimento del medesimo scopo pratico, consentendo la realizzazione dell'interesse sostanziale sotteso alla loro realizzazione. Come precisato dalla Sezione (16 marzo 2020, n. 1848), qualora le opere abusive siano tra loro connesse, dando luogo ad un intervento unitario, l'istante è tenuto a scegliere tra l'integrale ripristino dello stato dei luoghi, mediante la demolizione e rimozione di tutte le opere accertate come abusive dall'Amministrazione, ovvero la presentazione dell'istanza di accertamento di conformità riferita al complessivo intervento abuso, unitariamente considerato, sempre che lo stesso sia conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della sua realizzazione e al momento di presentazione della domanda. L'art. 36 D.P.R. n. 380 del 2001, del resto, regola la sanatoria avuto riguardo all'intervento abusivo e non alla singola opera abusiva; sicché, risultando l'intervento, anche alla stregua delle tipologie di intervento definite dall'art. 3 D.P.R. n. 380 del 2001, il risultato edilizio di una singola opera o di plurime opere funzionalmente connesse, la sanatoria dell'intervento non può non avere ad oggetto il complesso delle opere in cui lo stesso si sostanzia ”.
Il secondo motivo di appello, in particolare, al fine di censurare la valutazione generalizzata delle opere oggetto di ordinanza demolitoria, si sforza di operare una scomposizione analitica dei singoli abusi, che però è operazione logica in contrasto con la richiamata giurisprudenza.
Anche in questo caso, poi, non si tiene conto – nel sostenere la pretesa libertà edificatoria con riferimento ad alcune delle opere in questione, che ad avviso dell’appellante non necessiterebbero di titolo - del rilievo paesaggistico del sito.
7. Né il tempo trascorso dall'epoca di realizzazione del manufatto può comportare deviazioni dalla citata doverosità dell'intervento repressivo o fondare alcun legittimo affidamento in capo ai proprietari (Consiglio di Stato sez. II, 08/02/2024, n.1297).
In ogni caso, e ribadito – oltre a quanto appena chiarito - che nessun legittimo affidamento è ravvisabile nella fattispecie, la giurisprudenza assolutamente pacifica in materia ha da tempo precisato che “ l'ordinanza di demolizione, configurandosi quale atto dovuto e vincolato, non necessita di una motivazione ulteriore rispetto all'indicazione dei presupposti di fatto e all'individuazione e qualificazione degli abusi edilizi ” (in questo senso, da ultimo, Cons. di Stato, sez. VI, sentenza n. 1392/2022).
8. L’appellante sostiene poi che alcune delle opere in questione non potrebbero essere oggetto di ordinanza demolitoria, perché per le stesse non sarebbe previsto come titolo edilizio il permesso di costruire, ma un diverso titolo (d.i.a. o s.c.i.a.).
La censura è infondata in quanto, anche a voler accedere in tesi alla prospettazione dell’appellante, l’edificazione di un’opera senza il relativo titolo edilizio comporta l’operatività di un regime repressivo che prescinde dal titolo (mancante) medesimo.
Del resto gli istituti di semplificazione procedimentale e provvedimentale, sostituitivi del provvedimento autoritativo, producono gli stessi effetti di quest’ultimo, (vale a dire l’accertamento della compatibilità urbanistica dell’opera) e non autorizzano comunque l’affermazione per cui la condotta di chi realizzi un abuso edilizio sarebbe meno grave sol perché il titolo (in tesi) richiesto si formerebbe in forma semplificata.
In ogni caso, a dimostrare l’infondatezza di tutti i motivi in esame, giova ribadire che come precisato dalla giurisprudenza (Cons. Stato, Sez. VII, Sent., n. 8802(2023), “ (…) Nelle ipotesi in cui gli interventi edilizi abusivi siano stati realizzati in area vincolata in assenza della necessaria autorizzazione paesaggistica, la sanzione demolitoria non ammette alcun tipo di deroga e opera d'ufficio ancorché si tratti di opere che non avrebbero richiesto il previo rilascio del permesso di costruire. In tal senso, questa Sezione ha di recente ribadito che "l'art. 27, D.P.R. n. 380 del 2001, in presenza di un manufatto realizzato in zona sottoposta a vincolo paesaggistico rende, poi, doverosa la demolizione d'ufficio di tutti gli interventi realizzati sine titulo e non solamente degli interventi realizzati senza permesso di costruire" (così, Cons. St., Sez. VII, n. 237/2023) ”.
9. I superiori rilievi sono autosufficienti, stante l’illegittimità della pretesa della parte appellante, per respingere le relative censure e per accertare conseguentemente la legittimità del provvedimento comunale contestato.
Il ricorso in appello deve essere pertanto respinto perché infondato.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la regola della soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante al pagamento nei confronti del Comune di Pompei delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro tremila/00, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Daniela Di Carlo, Presidente FF
Davide Ponte, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere, Estensore
Annamaria Fasano, Consigliere
Massimo Santini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Tulumello | Daniela Di Carlo |
IL SEGRETARIO