TRIB
Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 01/07/2025, n. 3067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3067 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3455/2025
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in persona del giudice CO OL, ha pronunciato in nome del popolo italiano la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3455 del Ruolo Generale per l'anno 2025
TRA
, con l'avv. Annalisa Fuso e l'avv. Valentina Repice. Parte_1
OPPONENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Controparte_1
NG LA RT.
OPPOSTA
E
in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Mario Roberto Tarzia. CP_2
OPPOSTO
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 442 c.p.c. la parte opponente ha chiesto:
“In via preliminare, inaudita altera parte o, in via subordinata, previa fissazione di apposita udienza o, in via ulteriormente subordinata, all'udienza fissata per il merito, disporre la sospensione del provvedimento di rigetto impugnato
e/o degli avvisi di addebito, di competenza di questa giurisdizione, allo stesso sottesi.
Nel merito, in accoglimento della presente opposizione, accertare e dichiarare l'illegittimità della revoca della rateazione, riammettere il ricorrente alla procedura di dilazione a suo tempo richiesta, per quanto di competenza”.
Costituitesi con memorie difensive, le parti opposte in epigrafe hanno sostenuto l'infondatezza dell'opposizione.
***
1. La parte opponente ha impugnato il provvedimento di rigetto dell'istanza di rateizzazione n. A10078 dell'11.02.2025, sostenendone l'illegittimità per mancata notifica di un atto motivato contenente le ragioni della revoca della dilazione.
1 2. A sostegno delle sue ragioni, la difesa attorea ha richiamato la sentenza della CTP di Latina n. 1147 del 16 ottobre 2017.
In tale pronuncia la CTP di Latina ha affermato quanto segue:
“Il mancato pagamento di 5 o 8 rate anche non consecutive del piano concesso da comporta la decadenza dalla CP_3 rateazione, a seguito della quale può proseguire con la riscossione coattiva dei crediti. Il passo successivo alla CP_3 decadenza dalla rateazione è rappresentato dalla notifica di un'intimazione di pagamento: quest'ultima per essere valida deve essere motivata. In particolare, essa deve indicare in modo specifico i motivi della decadenza dal piano di rateazione con conseguente sollecito di pagamento dell'intero importo residuale, per cui la carenza di motivazione in tal senso comporta la nullità dell'atto di intimazione di pagamento. La ragione di ciò deve intendersi sussistente nel fatto che la motivazione dell'intimazione, consistente nel venir meno del beneficio del pagamento a rate, è essenziale per garantire il rispetto dei principi di trasparenza, collaborazione e correttezza degli atti tra le parti. La sua mancanza determina la nullità dell'atto
[Art. 7 L. 212/2000].
…
Dunque, è nulla l'intimazione di pagamento successiva al mancato pagamento di cinque rate del piano di rientro, qualora
non specifichi le motivazioni dell'atto, le ragioni della decadenza e il momento in cui essa si è verificata”. CP_3
3. Tuttavia, come può evincersi dalla lettura della sentenza citata, la questione affrontata dalla CTP di
Latina (intimazione di pagamento priva di motivazioni) è ben diversa dal caso in esame.
Ed invero, nella presente fattispecie non si discute di un'intimazione di pagamento, ma del provvedimento di rigetto di un'istanza di rateizzazione.
Inoltre, il provvedimento in controversia (cfr. all. n. 6 alla memoria di Controparte_4
) riporta esattamente le ragioni del venir meno del beneficio della dilazione, precisando
[...] come il debito non sia ulteriormente rateizzabile in forza di una norma di legge (art. 19, comma 3, lettera c), d.P.R. n. 602/73).
Del resto, non è contestato il mancato pagamento dela parte opponente di 8 rate anche non consecutive del piano concesso, che comportato la decadenza dalla rateazione.
4. Tanto deve bastare a ritenere motivato il provvedimento in controversia.
5. Neppure può discutersi dell'asserita non proporzionalità della sanzione indiretta della decadenza dalla rateazione, essendo la stessa prevista dalla legge (art. 19, comma 3, lettera a), d.P.R. n. 602/73).
6. L'opposizione va quindi respinta.
7. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
- RIGETTA il ricorso;
2 - DA la parte opponente al pagamento, in favore dell' , Controparte_1 delle spese processuali, che determina in complessivi euro 1.800,00 per compensi di avvocato oltre
IVA, CPA e rimborso ex art. 2 d.m. n. 55/2014;
- DA la parte opponente al pagamento, in favore dell' delle spese processuali, che CP_2 determina in complessivi euro 1.800,00 per compensi di avvocato oltre IVA, CPA e rimborso ex art. 2
d.m. n. 55/2014.
Milano, 01.07.2025
Il giudice
CO OL
3
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in persona del giudice CO OL, ha pronunciato in nome del popolo italiano la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3455 del Ruolo Generale per l'anno 2025
TRA
, con l'avv. Annalisa Fuso e l'avv. Valentina Repice. Parte_1
OPPONENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Controparte_1
NG LA RT.
OPPOSTA
E
in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Mario Roberto Tarzia. CP_2
OPPOSTO
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 442 c.p.c. la parte opponente ha chiesto:
“In via preliminare, inaudita altera parte o, in via subordinata, previa fissazione di apposita udienza o, in via ulteriormente subordinata, all'udienza fissata per il merito, disporre la sospensione del provvedimento di rigetto impugnato
e/o degli avvisi di addebito, di competenza di questa giurisdizione, allo stesso sottesi.
Nel merito, in accoglimento della presente opposizione, accertare e dichiarare l'illegittimità della revoca della rateazione, riammettere il ricorrente alla procedura di dilazione a suo tempo richiesta, per quanto di competenza”.
Costituitesi con memorie difensive, le parti opposte in epigrafe hanno sostenuto l'infondatezza dell'opposizione.
***
1. La parte opponente ha impugnato il provvedimento di rigetto dell'istanza di rateizzazione n. A10078 dell'11.02.2025, sostenendone l'illegittimità per mancata notifica di un atto motivato contenente le ragioni della revoca della dilazione.
1 2. A sostegno delle sue ragioni, la difesa attorea ha richiamato la sentenza della CTP di Latina n. 1147 del 16 ottobre 2017.
In tale pronuncia la CTP di Latina ha affermato quanto segue:
“Il mancato pagamento di 5 o 8 rate anche non consecutive del piano concesso da comporta la decadenza dalla CP_3 rateazione, a seguito della quale può proseguire con la riscossione coattiva dei crediti. Il passo successivo alla CP_3 decadenza dalla rateazione è rappresentato dalla notifica di un'intimazione di pagamento: quest'ultima per essere valida deve essere motivata. In particolare, essa deve indicare in modo specifico i motivi della decadenza dal piano di rateazione con conseguente sollecito di pagamento dell'intero importo residuale, per cui la carenza di motivazione in tal senso comporta la nullità dell'atto di intimazione di pagamento. La ragione di ciò deve intendersi sussistente nel fatto che la motivazione dell'intimazione, consistente nel venir meno del beneficio del pagamento a rate, è essenziale per garantire il rispetto dei principi di trasparenza, collaborazione e correttezza degli atti tra le parti. La sua mancanza determina la nullità dell'atto
[Art. 7 L. 212/2000].
…
Dunque, è nulla l'intimazione di pagamento successiva al mancato pagamento di cinque rate del piano di rientro, qualora
non specifichi le motivazioni dell'atto, le ragioni della decadenza e il momento in cui essa si è verificata”. CP_3
3. Tuttavia, come può evincersi dalla lettura della sentenza citata, la questione affrontata dalla CTP di
Latina (intimazione di pagamento priva di motivazioni) è ben diversa dal caso in esame.
Ed invero, nella presente fattispecie non si discute di un'intimazione di pagamento, ma del provvedimento di rigetto di un'istanza di rateizzazione.
Inoltre, il provvedimento in controversia (cfr. all. n. 6 alla memoria di Controparte_4
) riporta esattamente le ragioni del venir meno del beneficio della dilazione, precisando
[...] come il debito non sia ulteriormente rateizzabile in forza di una norma di legge (art. 19, comma 3, lettera c), d.P.R. n. 602/73).
Del resto, non è contestato il mancato pagamento dela parte opponente di 8 rate anche non consecutive del piano concesso, che comportato la decadenza dalla rateazione.
4. Tanto deve bastare a ritenere motivato il provvedimento in controversia.
5. Neppure può discutersi dell'asserita non proporzionalità della sanzione indiretta della decadenza dalla rateazione, essendo la stessa prevista dalla legge (art. 19, comma 3, lettera a), d.P.R. n. 602/73).
6. L'opposizione va quindi respinta.
7. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
- RIGETTA il ricorso;
2 - DA la parte opponente al pagamento, in favore dell' , Controparte_1 delle spese processuali, che determina in complessivi euro 1.800,00 per compensi di avvocato oltre
IVA, CPA e rimborso ex art. 2 d.m. n. 55/2014;
- DA la parte opponente al pagamento, in favore dell' delle spese processuali, che CP_2 determina in complessivi euro 1.800,00 per compensi di avvocato oltre IVA, CPA e rimborso ex art. 2
d.m. n. 55/2014.
Milano, 01.07.2025
Il giudice
CO OL
3