Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 28/05/2025, n. 1056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1056 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Messina Prima Sezione Civile
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 28 Maggio 2025 davanti al G.I. dott. Mauro Mirenna, chiamato il procedimento n. R.G. 5223/2024, alle ore 11,12 sono comparsi il Procuratore dello
Stato per parte appellante e l'Avv. Fabio Contarino in sostituzione Persona_1 dell'Avv. PARISI NATALE per parte appellata, che discutono oralmente la causa precisando le conclusioni, riportandosi agli atti ed alle note in cui insistono e chiedono la decisione
Il G.I. dato atto di quanto sopra, ritiratosi in camera di consiglio per deliberare, ha emesso la seguente sentenza contestuale, dando lettura in aula del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I SEZIONE CIVILE in persona del giudice unico, dott. Mauro Mirenna, all'udienza del 28.05.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa civile, iscritta nel registro generale degli affari contenziosi al n.
5223/2024
TRA
(c.f. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA DELLO STATO DI P.IVA_1
MESSINA ed elettivamente domiciliata in Via dei Mille, is. 221, n. 65, Pt_1 giusta procura in atti;
- APPELLANTE –
CONTRO
nato il [...] a (c.f. ), CP_1 Pt_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. PARISI NATALE ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Via Cavalluccio n. 28, giusta procura in atti;
Pt_1
- APPELLATO –
(violazione codice strada) - fase di appello.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 28.05.2025, i procuratori delle parti discutono oralmente la causa precisando le conclusioni, riportandosi ai propri atti, e la causa è stata decisa con la presente sentenza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 18.12.2024 la proponeva appello Parte_1 avverso la sentenza n. 764/2024, emessa dal Giudice di Pace di in data Pt_1
02.07.2024 e notificata il 02.12.2024, con cui era stata accolta l'opposizione sollevata avverso il verbale di contestazione n. 365134630, elevato il 26.02.2023 dai Carabinieri della Stazione di S. Stefano Medio.
In particolare, l'appellante esponeva che con il verbale suddetto era stata contestata a la violazione dell'art. 186 c.2/A del Codice della Strada, CP_1 per essere risultato positivo al tasso alcolemico, mentre era alla guida dell'autoveicolo targato DL623RR, con applicazione della sanzione pecuniaria di euro 543,00 e della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da tre a sei mesi.
Il provvedimento, oggetto del giudizio, è stato adottato in seguito alla trasmissione, da parte della Legione Carabinieri Sicilia – Stazione di S. Stefano
Medio, della comunicazione prot. n. 37/19-0/2023 del 27.2.2023 con la quale si segnalava la contestazione dell'illecito amministrativo di guida in stato di ebbrezza ex artt. 186 c.2 lett. a) del C.d.S..
Il Giudice di Pace aveva preliminarmente constatato la contumacia della e annullato il verbale oggetto di contestazione, poiché non era risultato Parte_1 allegato in atti il libretto metrologico dell'etilometro, nè era stato indicato in verbale che il ricorrente fosse stato ritualmente informato dagli agenti operanti della facoltà di farsi assistere da un difensore ex art. 114 att. c.p.p..
La presentava, quindi, appello affidandolo a quattro motivi. Parte_1
Preliminarmente, con il motivo sub 1) rilevava la nullità della sentenza per erronea dichiarazione della contumacia in violazione dell'art. 291 c.p.c.
Invero, la , a suo dire, si sarebbe regolarmente costituita nel giudizio Parte_1 incardinato da dinanzi al Giudice di Pace di recante il n. CP_1 Pt_1
R.G. 791/2023, ed infatti, avrebbe inviato il proprio atto di costituzione tramite pec al Giudice di Pace.
Con il motivo sub 2) lamentava la nullità della sentenza di primo grado per omessa pronuncia. Ebbene, il Giudice di Pace di non si sarebbe pronunciato sui Pt_1 fatti e le eccezioni poste a fondamento della difesa svolta dall'Amministrazione per dimostrare la legittimità del verbale impugnato dal , cagionando una CP_1 grave violazione del diritto di difesa dell'odierno appellante. Con il motivo sub 3) lamentava l'omessa valutazione di fatti e prove decisive ai fini del giudizio e, la violazione del D.M. 22 maggio 1990 n. 196, nonché la falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. A tal proposito, distingueva due diverse questioni, innanzitutto la contestazione circa il regolare funzionamento dell'etilometro e la sua omologazione. Invero, l'Amministrazione avrebbe assolto correttamente all'onere di provare il regolare funzionamento dell'etilometro, la sua omologazione e la sua sottoposizione a revisione, poiché, nel verbale di contestazione sottoscritto dal
, sarebbero stati riportati tutti i dati riguardanti l'etilometro adoperato per la CP_1 misurazione.
In secondo luogo, con riferimento all'avviso di assistenza legale nelle operazioni di controllo del tasso alcolemico, la evidenziava che la facoltà di farsi Parte_1 assistere da un difensore sarebbe stata rappresentata al , come infatti, CP_1 confermerebbe la relazione di servizio redatta contestualmente all'accertamento.
Infine, con il motivo sub 4) lamentava la condanna al pagamento delle spese stante la fondatezza e la legittimità del verbale di contestazione oggetto del giudizio.
Si costituiva regolarmente , il quale chiedeva il rigetto dell'appello CP_1 proposto dalla e la conferma della sentenza di primo grado Parte_1 con conseguente condanna alle spese del giudizio.
La causa, sulle conclusioni in epigrafe indicate, veniva decisa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il principale motivo di appello la lamenta la nullità Parte_1 della sentenza di prime cure, che accogliendo l'opposizione ha annullato il verbale n. 365134630 elevato il 26.02.2023 e dichiarato, altresì, la contumacia dell'odierna appellante. Ai fini della decisione va preliminarmente rilevato che unitamente all'atto di citazione in appello la ha omesso di depositare nei termini e modalità Parte_1 previste dal codice di rito, il provvedimento impugnato in violazione dell'art. 347, comma 2, c.p.c.
Ebbene, con riferimento al mancato deposito della sentenza oggetto di impugnazione la Cassazione ha affermato che “l'art. 347, comma 2, c.p.c. stabilisce che l'appellante deve inserire nel proprio fascicolo copia della sentenza impugnata, ma, in caso di omissione, non commina la sanzione dell'improcedibilità come previsto, invece, dall'art. 348 c.p.c. per la mancata costituzione nei termini o per l'omessa comparizione dell'appellante alla prima udienza ed a quella successiva all'uopo fissata, sicché la mancanza in atti della sentenza impugnata non preclude al giudice la possibilità di decidere nel merito qualora, sulla base degli atti, egli disponga di elementi sufficienti ( cfr. Cass.
Ordinanza n. 20849/2021; Cass. n. 23713/2016; conforme a Cass. N. 27536/2013
e a Cass. n. 24461/2020).
Nell'ipotesi in cui tale possibilità non sussista oppure se il contenuto della sentenza impugnata non sia desumibile in modo inequivoco dall'atto di appello, l'esito del giudizio, però, non potrà essere quello dell'improcedibilità, bensì quello della “inammissibilità per carenza degli elementi essenziali di tale atto e, specificamente della specificità dei motivi sotto il profilo della loro pertinenza alle “rationes decidendi“” (Cass. Ordinanza n. 20849/2021; Cass. n. 238/2010; conforme Cass. n. 2728/2004).
Nel caso di specie, però è stato possibile risalire alla sentenza impugnata tramite la trasmissione a questo Tribunale del fascicolo di ufficio del giudizio di primo grado, pertanto, ne discende l'ammissibilità e l'esame nel merito del presente giudizio.
Ciò posto, deve essere ora esaminata la principale e assorbente doglianza avanzata dall'appellante, concernente l'asserita erronea dichiarazione di contumacia in primo grado nell'ipotesi in cui la costituzione della avvenga tramite Parte_1
Pec.
A tal proposito, va richiamata la recentissima giurisprudenza che in tema di costituzione telematica ha accolto l'orientamento, condiviso anche da questo Giudice, in base al quale “nel procedimento di opposizione ad ordinanza- ingiunzione dinanzi al giudice di pace, è ammissibile l'uso della PEC per l'invio degli atti relativi alla costituzione della P.A., trattandosi di una delle ipotesi speciali (insieme al giudizio di cassazione ed a quello tributario) in deroga al principio generale che considera irrituale, in quanto non previsto dalla legge, il deposito dell'atto non effettuato di persona” (cfr. Cass. Civ. ordinanza n.
14281/2023 del 24.05.2023).
Chiarito, dunque, che la costituzione in giudizio potesse avvenire, altresì, tramite posta elettronica certificata, bisogna ora verificare se tale circostanza nel caso di specie si sia verificata o meno.
Ora, vertendosi in giudizio in fase di appello, sulla base dell'onere probatorio e delle disposizioni del Codice di procedura civile di cui all'art 347 c.p.c. e ss., sarebbe stato onere della allegare prova della propria pretesa, ovvero Parte_1 nel caso specifico della propria costituzione nel giudizio di primo grado, in uno con la documentazione a supporto. Dunque, passando all'esame della fattispecie de qua bisogna rilevare che questo
Giudice non può verificare se ciò sia effettivamente avvenuto.
Invero, nonostante le doglianze dell'appellante articolate nell'atto introduttivo non è risultato possibile verificare l'effettiva notifica tramite pec dell'atto di costituzione al Giudice di Pace di considerata l'insufficienza e l'assenza Pt_1 di allegazioni dell'appellante sul punto.
Ebbene, le affermazioni della non risultano supportate da alcun Parte_1 documento che attesti la sua condotta e dunque sia posto a fondamento della pretesa azionata.
Più segnatamente, la produzione documentale oltre che tardiva e, dunque, inammissibile, è comunque insufficiente a ritenere avvenuta la costituzione dinanzi al Giudice di Pace considerato che si tratta di atti di formazione unilaterale e, pertanto, notoriamente inidonei a costituire prova a favore di chi li ha prodotti.
Con riferimento al riparto dell'onere della prova, anche nel giudizio di appello, assume particolare rilievo la disposizione generale fissata dall'art. 2697 c.c. il quale prevede che “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”. Più segnatamente, la giurisprudenza ha affermato, in tema di sanzioni amministrative, che nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa,
l'onere di allegazione è a carico dell'opponente, mentre quello probatorio soggiace alla regola ordinaria ex art. 2697 c.c.; pertanto, grava sulla P.A., quale attore sostanziale, la prova dei fatti costitutivi della sua pretesa, e non sull'opponente, che li abbia contestati, quella della loro inesistenza, dovendo, invece, quest'ultimo dimostrare le sole circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'amministrazione (cfr. Cass. Sez. 2 – ordinanza n. 30148 del 22/11/2024).
Infine, occorre precisare, per completezza, che neppure dall'esame del fascicolo d'ufficio del Giudice di Pace è emersa l'effettiva costituzione in giudizio dell'odierna appellante. Pertanto, rilevata la mancanza di prova dell'effettiva costituzione nel giudizio di primo grado, il Giudice di Pace di ha correttamente dichiarato la Pt_1 contumacia della . Parte_1
Ne discende che, nel caso di specie si verte in un'ipotesi di appello proposto dalla parte contumace nel giudizio di prime cure e, dunque, ciò implica l'applicazione dell'ordinaria disciplina in materia di preclusioni in caso di appello. Ciò posto, ne discende che in applicazione dell'art. 345, comma 3, c.p.c., il quale recita che “Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti”, le allegazioni svolte nel presente grado dalla ed Parte_1 inerenti la legittimità della pretesa sanzionatoria sono inammissibili, in quanto si tratta di documenti nuovi non prodotti in primo grado stante l'accertata contumacia dell'appellante. Ed infatti, nel giudizio di appello l'art. 345 c.p.c. pone il divieto assoluto di ammissione di nuovi mezzi di prova in appello, senza che assuma rilevanza l'"indispensabilità" degli stessi, e ferma per la parte la possibilità di dimostrare di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile (cfr. Cass. Sentenza n. 26522 del 09/11/2017).
Considerato altresì che, in ogni caso, tali documenti devono essere considerati inammissibili poiché prodotti in violazione della forma e dei termini previsti dalla legge, ovvero nelle note conclusive.
Conclusivamente l'appello avanzato dal Parte_1
va rigettato in quanto infondato.
[...]
Assorbita ogni altra questione.
Le spese del presente grado del giudizio, liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/14 e ss. modifiche, tenuto conto della non particolare complessità, seguono la soccombenza e gravano sul Parte_1
e in favore di .
[...] CP_1
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma
1 quater, del D.P.R. n. 155/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, in persona del giudice unico dott. Mauro Mirenna, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- Rigetta l'appello proposto dal Parte_1
e per l'effetto conferma la sentenza n. 764/2024, emessa dal Giudice
[...] di Pace di in data 02.07.2024; Pt_1
- Condanna il alla rifusione Parte_1 in favore di delle spese del presente grado del processo che si CP_1 liquidano in complessivi € 662,00, oltre oneri e accessori, spese generali, come per legge, distratte in favore del procuratore dello stesso, Avv. Natale Parisi che ha reso la dichiarazione di legge.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma
1 quater, del D.P.R. n. 155/2002.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa
Clarissa Nania, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di Messina. Così deciso in Messina, 28 Maggio 2025
IL GIUDICE
Dott. Mauro Mirenna