Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 24/11/2025, n. 21016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21016 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21016/2025 REG.PROV.COLL.
N. 09891/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9891 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
SA EL S.P.A, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Luisa Torchia, Gabriele Sabato, Federico Tedeschini, Nicolle Purificati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Luisa Torchia in Roma, viale Bruno Buozzi;
contro
Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberta Barone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Lazio, Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria, non costituito in giudizio;
nei confronti
Anzio Servizi Assistenziali S.r.l., Merinvest S.r.l., Fallimento Merinvest S.r.l., non costituiti in giudizio;
Anzio Servizi Assistenziali S.r.l. Società con Socio Unico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Pasquale Frisina, Caterina Mercurio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Pasquale Frisina in Roma, via G. Donizetti;
Merinvest S.r.l. in Fallimento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Botto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via di SA Nicola Da Tolentino, 67;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
Annullamento parziale della Determinazione della Regione Lazio, Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria, 18 giugno 2021, n. G07512, recante in oggetto “Adozione del Documento Tecnico recante ‘Programmazione della rete ospedaliera 2021-2023 in conformità agli standard previsti nel DM 70/2015”, pubblicata sul BURL n. 66 del 1.7.2021, con la quale l'amministrazione ha estromesso la Casa di cura SA EL Rocca di Papa dalla mappatura delle strutture sanitarie coinvolte nell'ambito della programmazione della rete ospedaliera regionale, nonché per l'annullamento di ogni altro atto e provvedimento ad essa allegato, presupposto, conseguenziale e/o connesso; e per il contestuale accertamento del diritto della struttura ricorrente a vedersi inserita nell'ambito della rete ospedaliera regionale e nella relativa mappatura.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da SA EL S.P.A il 12/4/2022:
per l'annullamento parziale
- della Determinazione della Regione Lazio, Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria, 18 giugno 2021, n. G07512, recante in oggetto “Adozione del Documento Tecnico recante ‘Programmazione della rete ospedaliera 2021-2023 in conformità agli standard previsti nel DM 70/2015”, pubblicata sul BURL n. 66 del 1.7.2021 (All. A), con la quale l'amministrazione ha estromesso la Casa di cura Rocca di Papa dalla mappatura delle strutture sanitarie coinvolte nell'ambito della programmazione della rete ospedaliera regionale, nonché per l'annullamento di ogni altro atto e provvedimento ad essa allegato, presupposto, conseguenziale e/o connesso;
e per il contestuale accertamento
del diritto della struttura ricorrente a vedersi inserita nell'ambito della rete ospedaliera regionale e nella relativa mappatura.
nonché per l'annullamento, con il presente atto di motivi aggiunti
- della determinazione n. G01328 del 10/02/2022, avente ad oggetto: “Modifica della determinazione n. G.07512 del 18 giugno 2021, limitatamente all'allegato tecnico, recante “Adozione del Documento Tecnico “Programmazione della rete ospedaliera 2021-2023 in conformità agli standard previsti dal DM 70/2015”, pubblicata sul BURL della Regione Lazio n. 18 del 24/02/2022, nella parte in cui non si tiene conto e non viene riportata la Casa di Cura SA EL Rocca di Papa nella mappatura delle strutture sanitarie coinvolte nell'ambito della pianificazione e programmazione della rete ospedaliera (per le attività ospedaliere di medicina, riabilitazione e lungodegenza) per le quali la struttura risultava autorizzata e accreditata (doc. 14);
- dell'allegato tecnico denominato “programmazione della rete ospedaliera 2021-2023 in conformità agli standard previsti nel DM 70/2015” alla determinazione n. G01328 del 10/02/2022, avente ad oggetto: “Adozione del documento tecnico recante “programmazione della rete ospedaliera 2021-2023 in conformità agli standard previsti nel DM 70/2015”, pubblicata sul BURL della Regione Lazio n. 18 del 24/02/2022, nella parte in cui non si tiene conto e non viene riportata la Casa di Cura SA EL Rocca di Papa nella mappatura delle strutture sanitarie coinvolte nell'ambito della pianificazione e programmazione della rete ospedaliera (per le attività ospedaliere di medicina, riabilitazione e lungodegenza) per le quali la struttura risultava autorizzata e accreditata e relative: appendice 1, appendice 2 e appendice 3 (doc. 15);
- della determinazione n. G01328 del 10/02/2022, avente ad oggetto: “Modifica della determinazione n. G.07512 del 18 giugno 2021, limitatamente all'allegato tecnico, recante “Adozione del Documento Tecnico “Programmazione della rete ospedaliera 2021-2023 in conformità agli standard previsti dal DM 70/2015”, pubblicata sul BURL della Regione Lazio n. 20 del 3/03/2022, nella parte in cui non si tiene conto e non viene riportata la Casa di Cura SA EL Rocca di Papa nella mappatura delle strutture sanitarie coinvolte nell'ambito della pianificazione e programmazione della rete ospedaliera (per le attività ospedaliere di medicina, riabilitazione e lungodegenza) per le quali la struttura risultava autorizzata e accreditata (doc. 16);
- dell'allegato tecnico denominato “programmazione della rete ospedaliera 2021-2023 in conformità agli standard previsti nel DM 70/2015” alla determinazione n. G01328 del 10/02/2022, avente ad oggetto: “Adozione del documento tecnico recante “programmazione della rete ospedaliera 2021-2023 in conformità agli standard previsti nel DM 70/2015”, pubblicata sul BURL della Regione Lazio n. 20 del 3/03/2022, nella parte in cui non si tiene conto e non viene riportata la Casa di Cura SA EL Rocca di Papa nella mappatura delle strutture sanitarie coinvolte nell'ambito della pianificazione e programmazione della rete ospedaliera (per le attività ospedaliere di medicina, riabilitazione e lungodegenza) per le quali la struttura risultava autorizzata e accreditata e relative: appendice 1, appendice 2 e appendice 3 (doc. 17);
- di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente nella sfera giuridico-patrimoniale della ricorrente.
e per il contestuale accertamento
del diritto della struttura ricorrente a vedersi inserita nell'ambito della rete ospedaliera regionale e nella relativa mappatura.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Lazio e di Anzio Servizi Assistenziali S.r.l. Società con Socio Unico e di Merinvest S.r.l. in Fallimento;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 ottobre 2025 la dott.ssa LA AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente ha impugnato la determinazione del 18 giugno 2021, avente ad oggetto: “ Adozione del documento tecnico recante “programmazione della rete ospedaliera 2021-2023 in conformità agli standard previsti nel DM 70/2015 ”, con la quale l’amministrazione ha estromesso la Casa di cura SA EL Rocca di Papa dalla mappatura delle strutture sanitarie coinvolte nell’ambito della programmazione della rete ospedaliera regionale.
La ricorrente, rileva in fatto, che la Regione, con decreto del Commissario ad acta n. 91 dell’8.7.2020 è stata sanzionata con la sospensione dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria e con la revoca dell’accreditamento istituzionale, sulla base di presunte irregolarità commesse dalla medesima struttura nella fase di gestione della c.d. “prima ondata” dell’emergenza da Covid-19, le quali avrebbero determinato l’insorgenza e la diffusione di un focolaio infettivo al suo interno.
Il citato DCA n. 91/20 è stato impugnato dalla ricorrente davanti questo Tribunale, con ricorso recante n.r.g. 6479/20, al fine di ottenerne l’integrale annullamento, previa sospensione dell’efficacia.
La ricorrente ha dedotto i seguenti motivi: 1. Illegittimità della Determinazione regionale 18 giugno 2021, n. G07512 per ingiustizia manifesta. Difetto di istruttoria. Disparità di trattamento.
Deduce la ricorrente:
- che la revoca dell’accreditamento è stata impugnata davanti a questo Tribunale;
- che la determinazione è illegittima anche per la palese disparità di trattamento operata in pregiudizio della SA EL Rocca di Papa, tenuto conto di quanto deciso dalla stessa Regione nei confronti e a favore di altre strutture.
Si sono costituite la Regione, la Anzio Servizi Assistenziali e la Merinvest S.r.l. con meri atti formali.
La ricorrente ha proposto motivi aggiunti avverso la determinazione n. G01328 del 10/02/2022, avente ad oggetto: “Modifica della determinazione n. G.07512 del 18 giugno 2021, limitatamente all’allegato tecnico, recante “Adozione del Documento Tecnico “Programmazione della rete ospedaliera 2021-2023 in conformità agli standard previsti dal DM 70/2015”.
All’udienza di smaltimento del 17 ottobre 2025 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
Il ricorso è infondato.
È anzitutto da rilevare che questo Tribunale, con sentenza n. 2921/2023 ha respinto il ricorso proposto dalla ricorrente avverso la revoca dell’accreditamento.
In particolare la sentenza in questione ha rilevato che “ - il provvedimento impugnato con il ricorso principale ha sospeso l’autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria ed ha revocato l’accreditamento. Ha natura sanzionatoria in quanto emesso all’esito di un sopralluogo presso la struttura SA EL;
- il C di St, in sede di appello cautelare, ha invitato l’Amministrazione a “riesaminare, entro 30 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, la possibilità di riattivare l’accreditamento di SA EL s.p.a. in Rocca di Papa quantomeno per fronteggiare la grave situazione emergenziale in atto”;
- l’Amministrazione in data 21 dicembre 2020 ha adottato un nuovo provvedimento formulando le seguenti conclusioni: “ All’esito della valutazione discrezionale richiesta dal CDS, compiuta considerando le azioni di intervento già messe in atto a livello regionale in ragione della vocazione della struttura e rivalutando le stesse, anche in ragione dei dati aggiornati fino al 19 dicembre 2020, questa amministrazione non ravvisa né la necessità né l’utilità di riattivare – neppure temporaneamente e nelle more della sollecita fissazione dell’udienza per l’esame del merito a cura del TAR ai sensi dell’art. 55 comma 10 c.p.a. - l’accreditamento della struttura Rocca di Papa, quantomeno per fronteggiare l’emergenza, in ragione della valutata sufficienza sul piano territoriale (regionale e aziendale) del bisogno di assistenza, sia in termini di offerta ospedaliera che di offerta territoriale ”;
- il SA EL ha impugnato questo provvedimento sia in sede di giudizio di ottemperanza innanzi al Consiglio di Stato che in sede di giudizio cognitorio innanzi al TAR prima e al Consiglio di Stato in appello. Dunque si sono innescati (e sono stati portati a termine dai rispettivi giudici) due procedimenti giurisdizionali, rispettivamente di esecuzione e di cognizione, avverso lo stesso provvedimento regionale del 21 dicembre 2020 che si sono conclusi rispettivamente con l’ordinanza n. 2472 del 10 maggio 2021 e con la sentenza n. 3917/2022 che hanno ritenuto legittimo l’operato della Regione;
- l’ordinanza n. 2472 del 10 maggio 2021 con cui è stato respinto il ricorso del SA EL per l’ottemperanza dell’ordinanza n. 6706/2020 ha accertato in particolare che: “ i dati forniti dalla Regione e dall’Azienda, su impulso istruttorio del Collegio, dimostrano, sia quanto alla lungodegenza per persone non autosufficienti Covid negativizzate che per i posti di hospice, che l’assetto assistenziale sul territorio, tenuto conto della pandemia in corso, è sufficiente a soddisfare le attuali esigenze di assistenza. 4.1. Quanto alla lungodegenza, le strutture sul territorio hanno subito un’inflessione tra il 38% e il 41% nell’occupazione dei posti letto, come risulta dalla tabella a p. 7 della relazione della Regione, e ad oggi vi è una bassissimo tasso di occupazione delle strutture, come risulta pure dalla tabella a p. 3 della relazione dell’Azienda. 4.2. Quanto all’hospice, nel 2021 è stata registrata una inflazione notevole, pari addirittura a meno del 50% in una delle strutture presenti nel territorio aziendale, come pure risulta dai dati a p. 9 della relazione dell’Azienda e, più, in generale dalla complessiva situazione dei posti letto a livello regionale rappresentata a p. 10. 4.3. La valutata sufficienza, sul piano territoriale, del bisogno di assistenza, sia in termini di offerta ospedaliera che di offerta territoriale (regionale e aziendale), sia per la lungodegenza che per l’hospice, è dunque supportata da convincenti elementi istruttori, che dimostrano la copertura, anche nell’attuale fase epidemiologica, del fabbisogno, giustificando la ragionevolezza della valutazione discrezionale, demandata alla Regione, nel denegare, almeno allo stato degli atti e ferma ogni ulteriore evoluzione della situazione sanitaria, l’accreditamento anche al solo limitato fine di fronteggiare l’emergenza epidemiologica. 4.4. La flessione della domanda sanitaria, al di là delle molteplici, e mutevoli, ragioni che possono esserne la causa, costituisce un dato obiettivo, di sicura affidabilità, che confuta l’assunto di una persistente, o impellente, necessità di implementare i posti letto e accreditare altre strutture per soddisfare un fabbisogno, al momento, ampiamente intercettato dalle strutture esistenti a livello aziendale e regionale. 4.5. È vero che l’occupazione dei posti letto non può e non deve essere l’unico elemento da considerare per valutare il fabbisogno, come assume la ricorrente, ma è indubbio che detta occupazione costituisce, anche nell’attuale fase emergenziale, un indice sufficiente a fotografare, per così dire, una situazione che, per quanto in fieri, appare regolata da una programmazione territoriale ampiamente satisfattiva della domanda sanitaria e del fabbisogno, avuto riguardo anche a tutte le delicatissime necessità implicate, vieppiù in questa fase emergenziale, dalla lungodegenza di persone non autosufficienti negativizzate o, per le cure palliative di cui alla l. n. 30 del 2010, per i pazienti accolti in hospice. 4.6. Né possono essere valorizzati i dati registrati in fase pre-pandemica, in un momento, cioè, in cui la situazione sanitaria era totalmente diversa da quella attuale, segnata da esigenze e priorità assolutamente non confrontabili con il passato, anche recente, sia sul piano fattuale che normativo. 5. Conclusivamente, dunque, il Collegio non ravvisa profili di illegittimità o, comunque, di elusione della ordinanza cautelare n. 6706 del 2020 nell’attività amministrativa svolta dalla Regione in attuazione del dictum di questo Consiglio di Stato né errori metodologici, sul piano tecnico, nell’analisi dell’attuale fabbisogno svolta rispettivamente dalla Regione e dall’Azienda, fermi gli ulteriori sviluppi della situazione sanitaria nell’attuale fase pandemica ”.
8. In ragione di quanto fin qui evidenziato, in relazione agli sviluppi del processo amministrativo che tende sempre più - ove possibile - verso un giudizio anche “sul rapporto”, tenuto conto delle risultanze istruttorie del giudizio di esecuzione svoltosi dinanzi al Consiglio di Stato per ragioni di economia processuale, si ritiene che la valutazione regionale circa l’insussistenza dei presupposti per confermare l’accreditamento è corretta e pertanto il ricorso introduttivo del giudizio ed i primi due ricorsi per motivi aggiunti devono essere rigettati per la parte relativa all’accreditamento ”.
Acclarata la legittimità della revoca a dell’accreditamento nell’ambito del Servizio sanitario, risulta l’impossibilità per la Regione inserire la casa di cura all’interno della programmazione sanitaria.
Infatti, rimane incontestato che al momento dell’adozione della determinazione impugnata, con la quale è stato adottato il documento tecnico recante “programmazione della rete ospedaliera 2021-2023, la ricorrente non aveva i requisiti, quali l’autorizzazione e l’accreditamento, necessari per essere inserita.
In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
Le spese sono compensate stante le costituzioni della Regione del la Anzio Servizi Assistenziali e della Merinvest con mero atto di stile.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IA IS IG, Presidente
LA AN, Consigliere, Estensore
Silvio Giancaspro, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LA AN | IA IS IG |
IL SEGRETARIO