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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 09/04/2025, n. 296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 296 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Martino CASAVOLA Presidente rel.
Patrizia NIGRI Giudice
Anna CARBONARA Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 510 del R.G. 2025, avente ad oggetto
separazione consensuale e divorzio congiunto (scioglimento matrimonio),
T R A
, rappresentata e difesa dall'avv. FRANCESCA TOMMASEI Parte_1
come da mandato in atti,
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. FRANCESCA TOMMASEI, come CP_1
da mandato in atti
RESISTENTE
NONCHÈ
il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto, INTERVENUTO
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato il 13/02/2025 e Parte_1 CP_1
, premesso di aver contratto matrimonio in data 04.06.2018 in Ndroq (TI-
[...]
ALBANIA) e che dalla loro unione era nata la figlia in data 28.07.2023 Per_1
chiedevano pronunziarsi la separazione e la successiva sentenza di scioglimento del matrimonio civile alle condizioni di cui al ricorso.
Con note depositate per l'udienza a trattazione scritta del 25.03.2025, le parti insistevano per la pronunzia di separazione e successiva sentenza di scioglimento del matrimonio civile alle condizioni di cui al ricorso
L'articolo 151 c.c., statuendo che “la separazione può essere chiesta quando si
verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti
tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave
pregiudizio alla educazione della prole”, dispone che il Giudice pronunzia la separazione e, ove ne sussistano le condizioni, dichiara a quale dei coniugi essa sia addebitabile in ragione di condotte contrarie ai doveri derivanti dal matrimonio.
Dalle deduzioni difensive delle parti si evince che nel rapporto coniugale in oggetto, non più connotato dalla comunione materiale e spirituale tipica della relazione matrimoniale,
si è creata una frattura insanabile, che non ha consentito e che non consente la prosecuzione del rapporto familiare.
Il distacco coniugale ha, evidentemente, assunto i caratteri della gravità e dell'insuperabilità, insuscettibili di attenuazione con la prosecuzione della convivenza ed anzi destinati a compromettere ulteriormente la relazione tra i coniugi.
Per quanto riguarda i provvedimenti di natura accessoria, occorre dare atto che con note depositate per l'udienza a trattazione scritta del 25.03.2025 le parti hanno insistito per la
2 pronunzia di separazione e successiva sentenza di divorzio, alle condizioni indicate nel ricorso.
Non resta al tribunale che prendere atto della volontà dei coniugi, non ravvisandosi alcuna ragione ostativa alla condivisione ed alla ratifica delle convenzioni innanzi indicate.
La causa dovrà proseguire in istruttoria per la richiesta pronunzia di divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunziando nella causa tra e Parte_1
, così provvede: CP_1
1) omologa la separazione conensuale dei coniugi , nata Parte_1
TI (ALBANIA) il 05.10.1994, e , nato a [...] CP_1
(ALBANIA) il 29.03.1989 , uniti in matrimonio ND (ALBANIA) il 04.06.2018
con atto trascritto nell'apposito registro al n. 012453233, anno 2018;
2) ordina la trasmissione di copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile competente per le annotazioni e le incombenze di legge;
3) disciplina le condizioni della separazione in conformità a quelle concordate nel ricorso, qui da intendersi come integralmente trascritte e riportate;
4) rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza
Così deciso il 04/04/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale di Taranto.
Il Presidente est.
Dott. Martino Casavola
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