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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 15/01/2025, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 2380/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico dr.ssa Lucia Faltoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2380/2020 R.G., promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
DONATA PASQUINI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Arezzo, Via Guido
Monaco n. 100;
RICORRENTE contro
(C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
FRANCESCO MACCARI ed elettivamente domiciliato presso la sua casella di posta elettronica certificata;
RESISTENTE
e
(C.F./P.IVA , in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, dall'avv. STRAFFI GIACOMO e dall'avv. GILARDONI RICCARDO ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in
Arezzo, via Teofilo Torri n. 20;
RESISTENTE nonché
(C.F./P.IVA ), in persona del legale Controparte_3 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, dall'avv.
FRANCESSO PANNI, DAVIDE OLIVA e LAURA FALCINELLI ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Arezzo, Via Ristoro d'Arezzo n. 166;
TERZA CHIAMATA
OGGETTO: Responsabilità sanitaria
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Arezzo, accertato tutto quanto in premessa dedotto e prodotto, contrariis rejectis, condannare il Dr. e , Controparte_1 Controparte_2 in solido fra loro, a risarcire al Sig. la somma complessiva di € 108.437,50, oltre Parte_1
spese mediche sostenende, ovvero quella maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa
o che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi al saggio legale dal dì del fatto sino al soddisfo. Con vittoria di spese e compensi, comprensivi altresì delle spese di CTU e CTP,
e rimborso forfettario del procedimento N. 2061/2019 R.G. promosso ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c.
e del presente giudizio.”.
Per parte resistente : “nel merito - rigettare la domanda proposta nei suoi Controparte_1
confronti dal sig. perché infondata in fatto e in diritto, per i motivi di cui in Parte_1
premessa. nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda - condannare il terzo
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore a Parte_2
tener indenne il dott. dal risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non Controparte_1
patrimoniali e dalle spese legali liquidate a favore del sig. . In ogni caso con Parte_1 vittoria di spese e compensi di causa”.
Per parte resistente : “nel merito - accertare e dichiarare la parziale infondatezza Controparte_2
della domanda del ricorrente;
- accertata e dichiarata la responsabilità in via esclusiva del co- convenuto Dott. relativamente al pregiudizio riconosciuto in capo al ricorrente Controparte_1 in ragione dell'intervento chirurgico de quo, condannare lo stesso Dott. a rilevare indenne CP_1
la società esponente di tutto quanto sarà tenuta a versare al ricorrente medesimo a fronte dell'accoglimento della domanda. Comunque, con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre alle spese generali (15%), IVA e CNA come per legge, da liquidarsi in favore degli scriventi procuratori”.
Per la terza chiamata: “con riferimento alla domanda proposta dal NO : - in via Parte_1
principale respingerla, perché infondata in fatto e diritto;
- in via subordinata, e per la denegata ipotesi in cui la domanda dovesse trovare accoglimento, disporre un'equa riduzione del danno, riconoscendo dovuto il pagamento del solo minor importo risultante di giustizia ad istruttoria ultimata;
con riferimento alla domanda di regresso/rivalsa proposta da Controparte_4
nei confronti del Dottor : - in via pregiudiziale dichiarale
[...] Controparte_1
inammissibile; - in via principale respingerla, perché infondata in fatto e diritto;
- in via subordinata, e per la denegata ipotesi in cui la domanda dovesse trovare accoglimento, disporre un'equa riduzione del danno, riconoscendo dovuto il pagamento del solo minor importo risultante di giustizia ad istruttoria ultimata;
con riferimento alla domanda di garanzia proposta dal Dottor CP_1
nei confronti di - in via principale respingere la domanda,
[...] Controparte_3 previo accertamento e dichiarazione dell'inesistenza dell'obbligo di indennizzo e/o del difetto di copertura assicurativa e/o della inoperatività della garanzia assicurativa in relazione ai fatti per cui
è causa per tutti i motivi esposti in atti;
- in via subordinata, disporre un'equa riduzione degli importi eventualmente riconosciuti dovuti a titolo di indennizzo in favore dell'assicurato e condannare la esponente compagnia assicurativa in manleva al pagamento del solo minor importo risultante di giustizia ad istruttoria ultimata, nei limiti dell'effettivo grado di colpa ascrivibile all'assicurato e di quelli di massimale;
- in ogni caso con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre rimborso spese generali, c.p.a. ed i.v.a. come per legge.”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex articolo 702 bis c.p.c. ritualmente notificato, e successivo al procedimento ex art. 696- bis c.p.c. R.G. n. 2061/2019, ha convenuto in giudizio il dott. Parte_1 Controparte_1
e chiedendo il ristoro di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali Controparte_2
asseritamente subiti a seguito di un intervento chirurgico di stabilizzazione vertebrale, effettuato presso la casa di cura gestita dalla società convenuta, quantificando la propria Controparte_4 domanda risarcitoria in complessivi € 108.437,50, a titolo di danno biologico, con aumento personalizzato, a cui aggiungere il ristoro dei danni patrimoniali per le spese mediche future.
Il ricorrente, in particolare, ha rappresentato che: - a seguito di esame rx, eseguito il 22.11.2013, gli era diagnosticata una “Deviazione sn convessa del rachide lombare. Spondilosi dei metameri in esame con riduzione in ampiezza degli spazi interosomatici L4/L5 ed L5/S1. Nelle manovre di flesso- estensione del rachide non alterazione dell'allineamento dei metameri in esame in particolare non segni di spondilolisi e spondilolistesi. Si segnalano calcificazioni di parete dell'aorta addominale”;
- successivamente il dott. , dopo averlo visitato presso il proprio ambulatorio e Controparte_1 valutati gli esiti dell'esame rx, gli consigliava un intervento di artrodesi L4- S1; - in data 27.02.2014, era ricoverato presso la casa di cura di Arezzo e il medesimo giorno era Controparte_4
sottoposto ad intervento di artrodesi, eseguito dal dott. ; - l'intervento era mirato Controparte_1
ad ottenere la stabilizzazione del tratto vertebrale mediante “inserimento di gabbia in peek nello spazio L4-5, riempita con osso autologo. Stessa procedura in L5-S1 dove viene inserita gabbia da sinistra. (…) Inserimento di viti peduncolari e connessione con barre.”; - una volta dimesso in data 1.03.2014, effettuava dapprima un esame rx il 28.3.2014 e successivamente una visita di controllo presso il dott. , ove nella circostanza evidenziava al medico ancora la presenza di forti dolori CP_1
ed un mancato miglioramento rispetto alla situazione preoperatoria;
- in quella sede il dott. CP_1
non gli prescriveva alcun tipo di terapia né percorso riabilitativo;
- data la persistenza dei fastidi sofferti, nel corso degli anni aveva eseguito numerosi esami diagnostici che evidenziavano la riduzione degli spazi intersomatici L5-S1 ed iniziali segni di spondilo disco-artrosi a carico del rachide dorsale e lombosacrale;
- attualmente le sue condizioni starebbero gradualmente peggiorando, come evidenziato dall'esame Rm dell'8.05.2019, da cui sarebbe apprezzabile una sopraggiunta instabilità vertebrale nei segmenti superiori alla zona trattata con artrodesi;
- allo stato può solo sottoporsi a terapia antidolorifica e a costosi cicli di FKT;
- le su indicate complicanze sarebbero state determinate causalmente dall'intervento del 27.02.2014; - all'epoca dei fatti, non soltanto non vi sarebbero stati i presupposti per l'esecuzione di un intervento così invasivo, senza alcuna prova
(clinica e radiologica) di instabilità segmentaria lombare, ma l'inserimento di spaziatori, viti e barre avrebbe determinato un eccessivo irrigidimento della colonna vertebrale e dunque un esacerbamento della sintomatologia dolorosa e una rapida faticabilità posturale;
- inoltre, la comparsa di un'ernia L2-
L3 a distanza di anni sarebbe eziologicamente riconducibile all'intervento del 27.02.2014 secondo il
“ben noto fenomeno di maggior sollecitazione dei dischi soprastanti un blocco vertebrale, detto patologia giunzionale. In altri termini l'ernia è conseguenza del precedente intervento non necessario”.
In ragione di quanto sopra, ha dedotto di aver subito quale conseguenza iatrogena Parte_1 dell'intervento del 27.02.2014 un danno non patrimoniale quantificabile nella misura di una invalidità permanente del 25%, oltre ad un periodo di invalidità temporanea totale per 60 giorni e parziale al
50% per ulteriori 60 giorni. Non avendo avuto esito positivo le trattative stragiudiziali tese ad una definizione bonaria della controversia, il ricorrente ha esperito ricorso ex art. 696 bis c.p.c. nei confronti del dott. e di iscritto al n. 2061/2019 R.G. del Tribunale di CP_1 Controparte_2
Arezzo. All'esito del ricorso, le parti hanno esperito un tentativo di conciliazione che ha avuto esito negativo. Parte ricorrente ha, quindi, promosso il presente giudizio di merito, al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente subiti sulla base della quantificazione medico-legale fornita dal collegio peritale in sede di A.T.P., oltre alla refusione delle spese anticipate per C.T.U., al rimborso per le spese mediche sostenute e sostenende ed al pagamento delle spese di lite della fase A.T.P e di quelle afferenti al presente procedimento.
Si è costituito in giudizio , contestando la domanda avversaria ed invocandone il Controparte_1
rigetto. Il medico ha dedotto che la patologia di cui era affetto il paziente prima dei ricoveri era particolarmente complessa, ma tuttavia l'intervento chirurgico era stato condotto con modalità adeguate e rispettose delle linee guida di riferimento. In particolare, ha allegato che: - il paziente risultava affetto già dal 2011 da una discopatia degenerativa dei distretti L4-L5 e L5-S1, come evidenziato dall'indagine RMN del rachide lombare sacrale eseguita il 18.11.2011 (“Discopatia degenerativa in L4-L5 con modesta protrusione discale posteriore ad ampio raggio che contatta il sacco durale con minimo coinvolgimento di entrambi i canali di coniugazione, più significativo a destra. Discopatia degenerativa anche in L5-S1 con focalità erniaria posterolaterale sinistra che impronta il sacco durale con contatto della porzione prossimale della tasca radicolare S1 di sinistra.
Infine discopatia degenerativa anche in L1-L2 con modesta protrusione discale posteriore mediana che contatta appena il sacco durale…”); - inoltre, a quest'ultimo livello coesisteva un'ernia discale paramediana sinistra in contatto con la radice S1 omolaterale;
- nella visita del 2013, il paziente esibiva anche una recente radiografia del 22.11.2013 del rachide lombare che confermava la riduzione degli spazi discali L4-5 ed L5-S1 per progressione della degenerazione spondilotica ed era corredata da prove dinamiche che non mostravano disallineamenti dei metameri;
- a questo punto, spiegava al paziente che le opzioni terapeutiche erano essenzialmente due: proseguire in via conservativa con terapia fisica e farmacoterapia oppure l'opzione chirurgica;
- considerato che il problema era presente da vari anni e resisteva a tutte le possibili cure conservative, il paziente optava per l'opzione chirurgica;
- vista l'impossibilità di evidenziare con strumenti diagnostici quale dei due segmenti, se non entrambi, fossero responsabili del dolore discogenico e della microinstabilità, spiegava al paziente che una stabilizzazione monosegmentaria, ovvero solamente L4-5 o L5-S1, avrebbe comportato la possibilità di dover eventualmente reintervenire sul segmento non operato;
- in ogni caso, specificava al paziente che l'intervento non avrebbe comunque avuto una probabilità di successo certa, perché il trattamento di stabilizzazione in lombalgia, secondo la letteratura scientifica di riferimento, nella migliore delle ipotesi aveva una possibilità di risoluzione del dolore del 70 – 80
%; - il paziente si determinava per la stabilizzazione di entrambi i segmenti L4-5 e L5-S1; -
l'intervento si svolgeva normalmente con piccola fistola durale durante la procedura, che veniva prontamente riparata senza conseguenze cliniche o strutturali;
- il decorso postoperatorio era regolare con risoluzione delle irradiazioni algiche negli arti inferiori, ma non aveva apportato il miglioramento in termini di risoluzione del dolore lombare atteso dal paziente;
- in base alle linee guida SIMLA del
2016, l'attuale percentuale di invalidità del ricorrente può essere valutata dal 13 al 20 % a fronte di una sintomatologia algica recidivante o continua al distretto interessato, scarsamente responsiva alla terapia;
- la perdita della capacità lavorativa specifica è, invece, sovrapponibile a quella di un soggetto non operato che presenta una lombalgia e sciatalgia cronica invalidante.
Deducendo di essere assicurato per la responsabilità professionale con polizza stipulata con il dott. ha chiesto di essere autorizzato a chiamare in causa la Controparte_3 CP_1 propria compagnia assicurativa, al fine di essere tenuto indenne dalle conseguenze economiche pregiudizievoli derivanti dall'eventuale accoglimento della domanda.
Si è altresì costituita in giudizio resistendo alla domanda e chiedendo, in via Controparte_2
pregiudiziale, che venisse disposto il mutamento di rito, da sommario ad ordinario, con conseguente concessione dei termini di cui all'art. 183 c.p.c. Nel merito, la struttura convenuta ha eccepito: -
l'assenza di responsabilità in quanto avrebbe assolto correttamente tutti gli obblighi derivanti dal contratto di spedalità intercorso con la parte ricorrente, nel rispetto delle procedure previste per il ricovero, la degenza e la dimissione del paziente;
- il rispetto delle linee guida di riferimento e delle buone pratiche mediche previste per il trattamento dell'artrodesi, dotando il professionista della strumentazione occorrente per la corretta esecuzione dell'intervento; - che il paziente era affetto, già dal 2011, da una discopatia degenerativa dei distretti L4-L5 e L5-S1; - che anche la sintomatologia riferita dal paziente in sede di anamnesi riportava non soltanto un quadro sintomatologico di grave sofferenza algica, ma anche la rappresentazione, corredata dalle indagini prodotte, di una lombosciatalgia in stenos ed instabilità L4/S1.
Inoltre, la domanda sarebbe da considerarsi destituita di fondamento anche sotto il profilo del quantum richiesto, infatti secondo linee guida SIMLA la “artrodesi di 2-4 corpi vertebrali” è valutata nella misura del 12-20% e pertanto attualmente la percentuale di invalidità permanente del ricorrente non è superiore al 20%. Quanto alla richiesta di risarcimento per la “cenestesi lavorativa”, il ricorrente soffriva di una patologia degenerativa che gli impediva di svolgere le proprie ordinarie mansioni lavorative anche prima dell'intervento chirurgico in questione, tanto da essere già stato destinato a mansioni differenti dalle originarie. Pertanto, la perdita della capacità lavorativa specifica sarebbe riferibile esclusivamente all'invalidità comunque derivante dalla lombosciatalgia degenerativa, a prescindere dell'aggravamento imputabile all'intervento chirurgico.
Ha infine richiesto, in ipotesi di accoglimento della domanda, di accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del dott. con condanna dello stesso a tenere indenne la casa di cura CP_1
convenuta.
Si è poi costituita contestando le pretese attoree e associandosi, nel Controparte_3 merito, alle difese dell'assicurato. Quanto al rapporto assicurativo, la compagnia ha confermato di prestare copertura assicurativa al dott. per la responsabilità civile derivante dall'attività CP_1
chirurgica, in forza del contratto di assicurazione n. 360029525828. Tuttavia, ha evidenziato che, in caso di accoglimento della domanda risarcitoria, e la propria compagnia assicurativa CP_2
sarebbero tenute a rispondere in via diretta delle eventuali obbligazioni ascritte al dott. , CP_1 eccependo la natura “a secondo rischio” della garanzia assicurativa prestata. Infatti, ai sensi dell'art. 16 n. 2) del contratto: “qualora l'attività del Medico assicurato sia svolta all'interno di A.S.L., Casa di Cura, Ente Ospedaliero o altra Struttura Sanitaria, tenuti egualmente in responsabilità, la presente garanzia si intende operante in secondo rischio, oltre il massimale assicurato dall'Ente stesso ovvero, in mancanza di copertura assicurativa dell'Ente, per la sola ipotesi di insolvenza del medesimo
Ente”.
Con ordinanza del 3.05.2022, veniva avanzata una proposta conciliativa fondata sulle indicazioni fornite dalla CTU disposta nel procedimento sommario, la quale non veniva accettata da parte ricorrente, mentre accettava la proposta con la riserva che la metà dell'importo Controparte_3
proposto venisse versato da Controparte_2
Con successiva ordinanza del 27.03.2023, veniva disposto il mutamento del rito da sommario a ordinario di cognizione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c..
All'esito delle istanze formulate nelle memorie istruttorie, il Giudice disponeva l'acquisizione del fascicolo relativo al procedimento di ATP n. 2061/2019 R.G., nonché invitava i nominati consulenti d'ufficio, dott. e prof. a fornire chiarimenti rispetto al proprio Persona_1 Persona_2
elaborato peritale, sottoponendo loro i quesiti articolati dalle parti.
Esaurita l'istruttoria, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 24.09.2024, sulle conclusioni delle parti in epigrafe riportate, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
***
Occorre, innanzitutto, rigettare le richieste istruttorie come rinnovate dalle parti all'udienza di precisazione delle conclusioni, atteso che, sul punto, i chiarimenti forniti al termine della consulenza disposta nel procedimento ex art. 696-bis c.p.c., nonché quelli della relazione integrativa in risposta alle osservazioni pervenute dalle parti, per quanto si dirà oltre, appaiono il risultato di un'indagine analitica, completa, suffragata di riscontri bibliografici e scientifici, supportata da argomentazioni logiche e coerenti, rese nel contraddittorio tra le parti.
La domanda risarcitoria va parzialmente accolta nei termini che seguono.
Il collegio peritale nominato, in particolare, dopo aver ricostruito la vicenda clinica del paziente evincibile dalla documentazione in atti, ha accertato “una sostanziale assenza di indicazione al trattamento chirurgico ed in particolare ad un trattamento così tanto invasivo quale quello effettuato dal Dott. .”. In termini generali, ha evidenziato come l'approccio a patologie del tratto CP_1 lombare “prevede solitamente e prevalentemente un approccio medico-fisiatrico che peraltro ha finalità sintomatiche cercando di risolvere il processo infiammatorio che sottende al quadro doloroso disfunzionale. Quando la terapia conservativa non consente più di contenere i sintomi, allora è consentito anche quale “ultima spiaggia” il trattamento chirurgico di stabilizzazione vertebrale, ma la Letteratura non prevede “Evidences” o Linee Guida significative a sostegno di tale protocollo, segnalando i principali Studi in materia che i risultati del trattamento chirurgico della lombalgia sono incerti e la percentuale degli esiti positivi non è superiore alla percentuale dei trattamenti non chirurgici (American Academy of Orthopaedic Surgeon;
Ortopedia Syllabus, James H. Beaty, Ed.
CIC Edizioni).” (pagg. 13-14 della CTU). Poi, ritornando al caso in esame, i consulenti hanno precisato che: “prima dell'intervento chirurgico il p.te si era sottoposto ad un esame Rx. del rachide in data 23.11.2013 che, come correttamente recita il referto, da un lato evidenziava una duplice iniziale sofferenza discale a livello L4/L5 ed L5/S1 senza patologie erniarie e dall'altro escludeva la presenza di anomalie articolari (spondilolisi o spondilolistesi) a livello lombo-sacrale. A conforto di tale rilievo oggettivo vi sono poi le notizie contenute nella cartella clinica ove la diagnosi di ammissione riporta testualmente: “Lombalgia cronica da discopatia L4/S1” e nel contempo l'esame obiettivo Neurologico che escludeva la presenza di deficit stenici o della sensibilità.” (pagg. 17-18 della CTU).
Secondo la consulenza, in altri termini, non c'erano i presupposti anatomo-patologici per un approccio chirurgico estremamente invasivo, qual è la stabilizzazione con barre e viti che venne effettuata il 27.02.2014.
Ciò sarebbe ulteriormente confermato dal resto del contenuto della cartella clinica: “(…) che in due
“passaggi”, precisamente nella “scheda di dimissione ospedaliera” e nella “diagnosi all'ingresso” viene segnalata la presenza di: “Lombosciatalgia in stenosi ed instabilità L4/S1” due patologie che nel caso del p.te non trovano alcuna conferma, né anamnestica, né diagnostica, né clinica Pt_1
o obiettiva. Infatti l'unico esame effettuato in prossimità del trattamento chirurgico è una radiografia del tratto lombare che non ha messo in evidenza alcuna instabilità dei somi vertebrali, né tanto meno una stenosi del canale midollare. Da ultimo neppure la obiettività clinica al ricovero mostra o è suggestiva per la presenza di una sofferenza del nervo sciatico o per una instabilità articolare, infatti
l'esame obiettivo così descrive le condizioni del p.te: “E.O.N.: Non deficit stenici o di sensibilità”
(pagg. 19-20 della CTU).
Tale specifico aspetto è stato oggetto di più attento vaglio anche nel successivo scambio dialettico avuto con i consulenti di parte del dott. , i quali hanno sostenuto l'assoluta correttezza CP_1 dell'operato del medico chirurgo in piena conformità agli indirizzi indicati dalla comunità scientifica e dalle buone pratiche mediche per il trattamento della patologia di “lombosciatalgia cronica in discopatia degenerativa”. Secondo i consulenti di parte, il paziente risultava infatti gravato già dall'anno 2011 da una discopatia degenerativa dei distretti L4 -L5 e L5 -S1. Pertanto, nel caso di specie ci troveremmo difronte ad una lombalgia cronica invalidante e resistente da tre anni ai trattamenti conservativi, tale da giustificare l'approccio chirurgico.
Le repliche dei consulenti d'ufficio appaiono però al Tribunale assolutamente ineccepibili. Ed infatti “il p.te al momento del ricovero non presentasse deficit stenici o della sensibilità. A tal proposito va rilevato che un corretto approccio pre-operatorio comporta per l'operatore un attento esame clinico del p.te, attento nel rilevare sia i sintomi sia i segni della malattia in essere. Nella fattispecie, al contrario, l'indicazione all'intervento chirurgico fu posta basandosi soltanto sulla presenza di una lombalgia cronica, considerato che uno studio RMN “vecchio” di oltre due anni ed una semplice Rx. non avevano evidenziato alcuna stenosi del canale e tanto meno alcuna instabilità vertebrale.” (pag.
43 della CTU).
Sul punto, i consulenti d'ufficio sono ritornati anche nella relazione integrativa a chiarimenti richiesta dalle parti resistenti. Il collegio ha analizzato in maniera analitica le osservazioni dei ctp, osservando che, come riferito dai consulenti del dott. , nella cartella clinica è presente una pagina di CP_1 anamnesi che recita: “Da c/a tre anni riferite sciatalgie bilaterali sia in ortostatismo che seduto eseguite terapie antidolorifiche. A visita specialistica ed es. strumentali, lombosciatalgia in stenosi e instabilità L5/S1 consigliato intervento chirurgico. Si ricovera per il trattamento del caso.” (cfr. pag.
34 della CTU). I consulenti hanno, tuttavia, chiarito che: “esaminando criticamente quanto sopra, è da rilevare come gli accertamenti radiografici (Rx. del 22.11.2013 e lo studio RMN del 18.11.2011) consentano di escludere con certezza l'esistenza da un lato della stenosi del canale vertebrale e dall'altro la instabilità dei somi vertebrali. Questi esami dimostrano semplicemente una condizione di sofferenza discale, oltre ad oggettivare la trascuratezza di indagine dell'operatore che non intese in alcun modo nel pre-operatorio approfondire adeguatamente lo stato anatomo-funzionale del rachide. Per quanto attiene poi la condizione di sofferenza neurologica, al di là del verificarsi o meno di episodi di acuzie sintomatiche con risentimento sciatalgico, certo è che al momento del ricovero per l'intervento le condizioni del p.te a livello vertebrale lombare erano assolutamente Pt_1
“fisiologiche”, non era presente alcun deficit stenico degli arti inferiori e neppure emergevano segni di sofferenza radicolare lombare;
le dimensioni del canale erano normali e non vi erano segni radiografici di malformazione o di instabilità dei somi vertebrali.” (pagg.
5-6 della relazione integrativa a chiarimenti).
Ancora, il collegio ha precisato che: “Patologie come queste sono quotidianamente trattate a migliaia negli ambulatori fisioterapici senza bisogno di ricorrere al trattamento chirurgico ed in particolare ad uno così invasivo come quello praticato sul p.te . (…) era intanto necessario aspettare un Pt_1
eventuale peggioramento della malattia attraverso il controllo dei sintomi con farmaci e fisioterapia
e poi si potevano aggiungere altri presidi terapeutici, quali ad esempio il “blocco antalgico” che poteva anche costituire una vera e propria cura risolvendo la problematica sintomatologica, ma anche quella infiammatoria. (…) Non risulta che tale terapia sia stata effettuata sul p.te , né Pt_1 che sia stata prospettata al p.te come opzione all'intervento da parte del Dott. .” (pagg. 10- CP_1 12 della relazione integrativa a chiarimenti).
I consulenti d'ufficio hanno altresì adeguatamente motivato in ordine alla ritenuta non condivisibilità delle differenti indicazioni riportate in alcuni articoli di letteratura medica segnalati dalla parte resistente dott. , con riferimento in particolare a “National trends in the surgical treatment CP_1 for lumbar degenerative disc disease: United States, 2000 to 2009” (Yoshihara, 2015), alle linee guida pubblicate nel Journal Neurosurgery Spine nel 2005 (Resnick) e alle linee guida pubblicate sempre nel Journal Neurosurgery Spine nel 2014 (Eck).
Ebbene, il collegio ha argomentato in senso contrario ai ctp: “leggendo le pubblicazioni cui riferisce parte Convenuta può facilmente notare come nella prima (The Spine Journal 15 del 2015), CP_1 contrariamente a quanto asserito dal Convenuto, gli AA. della pubblicazione scrivono nell'Abstract
a pag.265 che: “Il trattamento chirurgico per la degenerazione dei dischi lombari rimane controverso” (…..) e che comunque la eventuale scelta tra le varie tecniche chirurgiche possibili rimane incerta. Nella Introduzione della pubblicazione ripetono ancora una volta che: “Il trattamento chirurgico per la malattia degenerativa lombare rimane controverso. Il tipo principale di trattamento è quello conservativo come il cambiamento delle attività, le cure mediche e la terapia fisica e molti studi hanno osservato risultati a distanza negativi dopo il trattamento chirurgico”.
Nella seconda pubblicazione citata dal convenuto ( . Spine 21 del 2014. CP_5 CP_6
Guideline update…) riguardante le Linee Guida di aggiornamento sull'artrodesi lombare senza stenosi o spondilolistesi, gli AA. sostengono che: “Stabilire una appropriata strategia di trattamento per pazienti affetti da lombalgia in assenza di stenosi o di spondilolistesi rimane un argomento controverso”. Nel sommario della stessa pubblicazione sostengono che: “I risultati di questa revisione mostrano la mancanza di sufficiente evidenza di supporto di un singolo trattamento alternativo: la riabilitazione intensiva con una componente cognitiva oppure l'artrodesi” ed aggiungono: “Che non sono state osservate differenze cliniche significative nei risultati a distanza tra queste due opzioni”. Ma vi è di più, infatti gli AA. si pongono anche la domanda se l'artrodesi per casi di lomboartrosi senza instabilità porterà ad un recupero funzionale e se vale il “costo”, tenuto conto della mancanza di consistenti evidenze di supporto rispetto al rischio di serie complicazioni e degli alti costi per la società. Gli stessi AA. concludono che il loro studio offre dati di livello 2 riguardo alla equivalenza tra l'artrodesi lombare e la terapia riabilitativa fisica e cognitiva nei pazienti affetti da lombalgia.” (pagg.
8-9 della relazione integrativa a chiarimenti).
In proposito, i consulenti hanno riportato anche alcuni passi significativi delle linee guida più accreditate per l'esecuzione di procedure di fusione per malattie degenerative della colonna lombare:
“Stabilire una strategia di trattamento adeguata per i pazienti che presentano lombalgia, in assenza di stenosi e spondilolistesi (come nel caso del p.te n.d.r.) rimane un argomento controverso. Pt_1 Inerente a questa situazione è spesso l'incapacità di identificare adeguatamente la fonte della lombalgia per giustificare varie raccomandazioni terapeutiche, come la fusione lombare). Sulla base di una serie di studi prospettici randomizzati, sono stati dimostrati risultati sovrapponibili, per i pazienti che presentano una malattia degenerativa del disco di 1 o 2 livelli dopo fusione lombare o un programma di riabilitazione completo con un elemento cognitivo. (assistenza psicologica) I limiti di questi studi precludono la capacità di presentare la raccomandazione più solida a supporto della fusione lombare. ( C. Eck et al.: PMID: 24980584 DOI;
10.3171/2014.4. SPINE14270)” e Tes_1 ancora “Il ruolo della fusione, in assenza di deformità, degenerative, è incerto;
pertanto, in assenza di deformità o instabilità, si sconsiglia l'inclusione di una fusione”. (EL k: et altri: Per_3
PMID:24980587DOI: 10.3171/2014.4. SPINE14275)” (pagg. 16-17 della relazione integrativa a chiarimenti).
La consulenza ha, infine, consentito di provare come l'artrodesi abbia indotto un severo aggravamento delle condizioni del Sig. : “(…) quanto meno gran parte del quadro clinico Pt_1
attuale sia da considerare diretta conseguenza del trattamento di artrodesi chirurgica e dunque dell'applicazione degli spaziatori, delle viti e delle barre metalliche che hanno inevitabilmente irrigidito oltre misura la colonna vertebrale del p.te favorendo la sintomatologia dolorosa e la facile faticabilità posturale. Sono questi i rilievi patologici che trovano come elemento causalmente rilevante il trattamento chirurgico effettuato il 27.02.2014. Una ultima osservazione è necessaria relativamente a quanto emerso alla diretta osservazione del p.te e degli esami strumentali anche recentemente effettuati, che mostrano quella che viene comunemente chiamata “patologia giunzionale” cioè quel fenomeno che si verifica dopo i trattamenti di artrodesi, che comportando maggiori sollecitazioni dei dischi intersomatici soprastanti al blocco vertebrale, ingenerano sofferenze discali più o meno sintomatiche. Giungendo dunque alle conclusioni valutative, si evidenzia oggi un quadro caratterizzato da una disfunzionalità dolorosa vertebrale sostenuta da una maggior rigidità dei movimenti del tronco ed una minor resistenza e maggiore faticabilità del soggetto alle posture coatte. Coesiste poi una modesta reattività ansioso-depressiva in buon compenso farmacologico.” (CTU pagg. 20 e 21).
Quanto alle ulteriori osservazioni critiche mosse alla CTU dalle parti resistenti nelle comparse conclusionali e nelle memorie di replica, secondo cui avrebbe dovuto disporsi una rinnovazione della consulenza con sostituzione dei consulenti d'ufficio in quanto le conseguenze cui sarebbe giunto il collegio peritale sarebbero differenti da quelle prospettate dai propri CTP, le stesse debbono essere disattese, in quanto trattasi di censure relative al merito delle conclusioni, espressione di un mero dissenso diagnostico e non tali da inficiare la validità scientifica ed il rigore metodologico delle conclusioni medico-legali cui è giunto il collegio. Non si riscontrano quindi elementi obiettivi per accogliere la richiesta di rinnovazione ed integrazione della CTU, non ravvisandosi né profili di nullità dell'elaborato peritale, né quesiti sui quali i consulenti d'ufficio non abbiano adeguatamente fornito risposta. Infatti, come già ampiamente rilevato, occorre evidenziare che nel corso delle operazioni peritali si è esplicato un concreto contraddittorio tecnico, avendo il collegio risposto e tenuto in adeguata considerazione le osservazioni dei consulenti di parte. Sul punto è utile riportare un ultimo estratto della ctu: “A tal proposito alfine di esaurire l'argomento relativo alla indicazione al trattamento e rispondere alle osservazioni poste dai Consulenti è utile chiarire che oltre alla instabilità che potremmo definire “macroscopica” cioè quella derivante dallo scivolamento tra loro dei corpi vertebrali (olistesi) che deriva da molteplici fattori (traumatici o degenerativi), attualmente si riconosce anche una micro-instabilità in cui il rachide conserva un corretto allineamento, ma il disco è gravemente degenerato a causa di micro- movimenti anomali con conseguente usura dei piatti cartilaginei dei somi e delle articolazioni intervertebrali posteriori. Per accertare queste alterazioni e porre quindi la diagnosi di “instabilità”, più precisamente di “micro-instabilità”, non si può prescindere da un accurato studio di imaging, che prevede l'indispensabile necessità di eseguire: a) Radiografie dinamiche per rilevare eventuali spondilolisi e spondilolistesi (macro-instabilità) e radiografie in ortostatismo ed a paziente supino per rilevare piccole modificazioni dei rapporti dei somi vertebrali, assenti fuori carico, ma presenti in carico ("microinstabilità") b) RMN che consente di ottenere informazioni precise sullo stato del/dei dischi intersomatici e del loro grado di degenerazione e sullo stato dei legamenti c) TC per valutare le condizioni delle vertebre (deformità, osteoporosi, stenosi del canale midollare e/o dei canali radicolari, ecc). Nella fattispecie del p.te nulla vi è di tutto questo al di fuori di un Pt_1 esame RMN effettuato oltre due anni prima dell'intervento ed una Rx. del rachide con proiezioni dinamiche: entrambe escludono la presenza di instabilità vertebrale sia macroscopica che microscopica.” (pag. 49 della CTU).
Nei termini sopra precisati, può dirsi quindi raggiunta la prova sull'an della responsabilità per la quale il ricorrente ha fondato la propria domanda risarcitoria. Al riguardo preme sottolineare come “in tema di responsabilità contrattuale per inadempimento delle obbligazioni professionali (tra le quali si collocano quelle di responsabilità medica, anteriormente alla l. n. 24 del 2017), è onere del creditore- danneggiato provare, oltre alla fonte del suo credito (contratto o contatto sociale), il nesso di causalità, secondo il criterio del "più probabile che non", tra la condotta del professionista e il danno lamentato, mentre spetta al professionista dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento,
l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile, da intendersi nel senso oggettivo della sua inimputabilità all'agente.” (cfr., tra le tante, Cass. 10050/2022). Ciò posto, non vi è dubbio che, nella fattispecie, alla luce delle risultanze peritali sopra riportate, debba ritenersi sussistere una correlazione causale in termini di preponderanza causale tra l'intervento chirurgico del
27.02.2014 e l'aggravamento delle condizioni della parte ricorrente.
***
Circa il quantum soccorre ancora l'espletata CTU: “Si tratta appunto di un aggravamento del quadro clinico pre-esistente al trattamento chirurgico del Dott. che oggi comporta negative CP_1 ripercussioni invalidanti nei confronti della efficienza fisica e dell'applicabilità operativa del p.te tali da configurare un maggior danno biologico in misura del 15% su un danno complessivo nell'ordine del 25%.”. Mentre “le conseguenze di ordine temporaneo della malattia jatrogena sono identificabili in mesi 2 di inabilità totale, mesi 1 di inabilità temporanea al 75% e mesi 2 di inabilità temporanea al 25%.” (pag. 54 della CTU).
Quanto al criterio di liquidazione del danno differenziale, giova richiamare quanto chiarito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 8551/2017, secondo cui il risarcimento è pari all'importo stabilito per la percentuale d'invalidità complessiva al quale va sottratto l'importo per la percentuale di invalidità che sarebbe comunque residuata nel paziente anche in caso di intervento ottimale e corretto del medico.
La liquidazione va compiuta applicando le tabelle del Tribunale di NO (aggiornate al 2024), condividendosi le considerazioni svolte dalla Corte di Cassazione in ordine all'idoneità di dette tabelle ad attuare il concetto di equità valutativa e a prevenire ingiustificate disparità di trattamento
(cfr. Cass. n. 12408/2011; Cass. n. 2167/2016). Il “punto” utilizzato per la liquidazione sarà comprensivo anche dell'aumento previsto dalle anzidette tabelle per la sofferenza soggettiva (c.d. danno morale), corrispondendo all'id quod plerumque accidit (cfr. Cass. n. 23146/2019; Cass. n.
6443/2023) che conseguenze lesive quali quelle subite dall'odierno ricorrente siano idonee sul piano causale a provocare significativi riflessi negativi nella sfera soggettiva della persona interessata.
Pertanto, in applicazione dei parametri risarcitori indicati dalle suddette tabelle milanesi relative all'anno 2024, occorre sottrarre dall'importo liquidabile a titolo di danno non patrimoniale in relazione al grado di invalidità permanente effettivamente riscontrato nella parte ricorrente (€
116.559,00 per un'invalidità permanente pari al 25%, comprensiva della percentuale per sofferenza, in soggetto di anni 51 alla data del 27.02.2014), l'importo relativo alla percentuale di invalidità non attribuibile, dal punto di vista causale, alla condotta colposa del resistente (€ 24.687,00 per un'invalidità permanente pari al 10%, comprensiva della percentuale per sofferenza, in soggetto di anni 51 alla data del 27.02.2014), così ottenendo l'importo di € 91.872,00.
Pertanto, l'entità complessiva del pregiudizio non patrimoniale risulta pari ad € 103.084,50 (€
91.872,00 per il danno biologico + € 11.212,50 per l'invalidità temporanea). La somma in questione, espressa in moneta attuale, deve essere devalutata alla data della condotta colposa che ha determinato il danno (27.02.2014) e sull'importo che ne deriva (€ 85.903,75) devono essere calcolati gli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata fino al 30 novembre 2024, ultimo aggiornamento ISTAT disponibile, secondo i noti principi espressi dalle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione con la sentenza n. 1712/1995, ottenendo così la somma di € 114.243,57. Su tale ultima somma, inoltre, decorrono gli interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al saldo effettivo.
Non resta che esaminare la richiesta di risarcimento del danno derivante dalle maggiori difficoltà riscontrate dal ricorrente nell'esercizio della propria attività lavorativa. In particolare, il ricorrente ha precisato che “prima dell'intervento di artrodesi lavorava alle dipendenze di CFT - Cooperativa facchinaggio e trasporto - in qualità di autotrasportatore, attività che, a causa delle sollecitazioni derivanti dalla guida e della necessità di mantenere a lungo la posizione seduta, è risultata del tutto inibita. Invero, dopo i fatti per cui è causa il Sig. , collocato in malattia per circa due anni, Pt_1
ha fortunatamente mantenuto il posto di lavoro ed il pregresso livello retributivo con assegnazione alla diversa mansione di addetto alle pulizie. Tale diversa mansione, l'unica per la quale sia stato espresso un giudizio di idoneità, comporta pur sempre un impegno fisico, nel sostenere il quale il
Sig. , proprio a causa della “minore resistenza e maggiore faticabilità… alle posture coatte” Pt_1
riscontrata dai CTU per effetto della disfunzionalità dolorosa vertebrale e della maggiore rigidità dei movimenti del tronco, sopporta maggiore dolore e fatica” (cfr. pag. 14 del ricorso). Il ricorrente ha altresì dedotto che la lesione alla cd. “cenestesi lavorativa” dovrebbe essere ristorata “mediante un appesantimento del risarcimento del danno biologico in via, per l'appunto, di personalizzazione”.
Deve tuttavia rilevarsi che, sul punto, la Suprema Corte ha avuto modo di evidenziare che “In presenza di un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. Va ribadito che la perduta possibilità di continuare a svolgere una qualsiasi attività, in conseguenza d'una lesione della salute, o costituisce una conseguenza “normale” del danno (cioè indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica), ed allora sarà compensata con la liquidazione del danno biologico;
ovvero è una conseguenza peculiare, ed allora dovrà essere risarcita, adeguatamente aumentando la stima del danno biologico (c.d.
“personalizzazione”: così già Sez. 3, Sentenza n. 17219 del 29.7.2014)” (cfr. Cass. n. 28988/2019). Nello specifico, non vi è alcuna prova, né la parte ricorrente ha articolato richieste istruttorie in tal senso, che i danni lamentati abbiano inciso negativamente sulla vita del ricorrente in misura superiore rispetto ai postumi di un pregiudizio della medesima tipologia ed intensità sofferto da una qualsiasi persona della medesima età del ricorrente. Pertanto, non può essere accolta la domanda volta ad ottenere un aumento dell'importo stabilito in favore del ricorrente a titolo di personalizzazione del pregiudizio non patrimoniale (cfr. Cass. n. 25164/2020, per cui “la personalizzazione del danno deve trovare giustificazione nel positivo accertamento di specifiche conseguenze eccezionali, ulteriori rispetto a quelle ordinariamente conseguenti la menomazione, e non può quindi costituire lo strumento per ovviare alla carenza di prova in punto di danno alla capacità lavorativa, tanto più che la lesione alla capacità di lavoro generica è ricompresa nell'ambito delle conseguenze ordinarie del danno alla salute e quella relativa alla capacità lavorativa specifica, da valutarsi nell'ambito del danno patrimoniale, esula dalla sfera del danno biologico.”).
Per quanto invece attiene al pregiudizio di carattere patrimoniale, si evidenzia che il collegio peritale ha ritenuto congrue le spese mediche sostenute e documentate pari ad € 1.831,00, ma tuttavia ha precisato che “in misura del 50% sarebbero state comunque necessarie per il trattamento della patologia che affliggeva il p.te anche in assenza del trattamento chirurgico.” (cfr. pag. 55 Pt_1 della CTU). Pertanto, solo metà di tali somme, ovverosia € 915,50, costituiscono esborsi che il ricorrente ha sostenuto per riparare il danno cagionato dalla condotta del resistente e, pertanto, rappresentano una voce di danno patrimoniale risarcibile.
Non può, invece, trovare accoglimento la domanda di risarcimento delle spese sanitarie future. Sul punto, si richiamano le osservazioni svolte dai consulenti d'ufficio a pag. 3 della relazione integrativa:
“In relazione alle osservazioni formulate da parte Ricorrente riguardanti in particolare l'ammontare delle spese di cura che il p.te dovrà affrontare in futuro a causa della patologia che lo Pt_1
affligge va considerato intanto che comunque, indipendentemente dal trattamento chirurgico o meno, il p.te avrebbe con certezza praticato cure fisiche e massoterapia a causa della patologia degenerativa che lo affliggeva, destinata a fisiologiche riacutizzazioni nel tempo. Oltre a ciò, è da rilevare che le cure mediche e fisiche che il p.te è opportuno ed utile pratichi nel tempo per minimizzare la fisiologica evoluzione peggiorativa del quadro clinico, sono possibili anche in regime di convenzione senza significativo impegno economico.”.
Non risulta quindi fornita la prova che la necessità di sostenere ulteriori spese in futuro, non garantite dal Servizio sanitario nazionale, dipenda dall'aggravamento della patologia riconducibile alla condotta iatrogena e non invece al progredire ingravescente della patologia, difettando, pertanto, il nesso causale tra l'inadempimento dei resistenti e detti esborsi.
Per quanto attiene alle voci di danno consistenti nel ristoro delle spese sostenute in relazione al procedimento ex art. 696-bis c.p.c. RG n. 2061/2019, si osserva quanto segue.
Quanto alle spese poste a carico della parte richiedente a seguito della conclusione del procedimento di ATP, e cioè i compensi del collegio peritale, la più recente giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “le spese dell'accertamento tecnico preventivo "ante causam" devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, in virtù dell'onere di anticipazione e del principio di causalità, e devono essere prese in considerazione, nell'eventuale successivo giudizio di merito, come spese giudiziali, da regolare in base agli ordinari criteri di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c.” (cfr.
Cass. ord. n. 9735/2020). Pertanto, in ragione di tale principio, considerato che la CTU esperita nel procedimento ex art. 696-bis c.p.c. ha accertato la responsabilità risarcitoria dei resistenti, confermando la fondatezza della domanda risarcitoria del ricorrente, le spese di CTU, già liquidate con decreto del 5.09.2020 in € 3.081,28, oltre accessori di legge, e poste provvisoriamente a carico della parte ricorrente, vanno definitivamente poste a carico dei resistenti.
Al contrario, non può essere riconosciuto il ristoro del pregiudizio patrimoniale consistente nei compensi del consulente di parte ricorrente, poiché non vi è prova documentale del pagamento delle somme portate dal preavviso di parcella emesso dal prof. (doc. 28 di parte Persona_4
ricorrente).
***
Occorre ora verificare in quale misura gli oneri economici correlati al suddetto risarcimento debbano gravare sulle parti resistenti.
In primo luogo, bisogna soffermarsi sulla domanda riconvenzionale trasversale dispiegata da CP_2
nei confronti del dott. .
[...] CP_1
Giova premettere che, come chiarito dalla pronuncia della Cassazione n. 28987/2019 in ordine alle fattispecie, come quella in esame, verificatesi anteriormente all'entrata in vigore della legge n.
24/2017, il danno da “malpractice” viene ripartito tra struttura e medico, anche in ipotesi di colpa esclusiva di quest'ultimo, salvo i casi del tutto eccezionali, imprevedibili e oggettivamente improbabili di devianza dal programma di tutela della salute condiviso tra medico e struttura.
Tale ricostruzione trova fondamento nelle disposizioni di cui agli articoli 1298 e 2055 c.c., in virtù dei quali il condebitore in solido che adempia all'intera obbligazione vanta il diritto di rivalersi, con lo strumento del regresso, sugli altri corresponsabili, secondo la misura della rispettiva responsabilità.
Infatti il medico opera pur sempre nel contesto dei servizi resi dalla struttura presso cui svolge l'attività, per cui la sua condotta negligente non può essere agevolmente “isolata” dal più ampio complesso delle scelte organizzative, di politica sanitaria e di realizzazione dei servizi operati dalla struttura di cui il medico è parte integrante, mentre l'articolo 1228 c.c. fonda l'imputazione al debitore degli illeciti commessi dai suoi ausiliari sulla libertà del titolare dell'obbligazione di decidere come provvedere all'adempimento, accettando il rischio connesso alla modalità scelta, secondo la struttura di responsabilità da rischio di impresa, oppure secondo la struttura della responsabilità organizzativa nell'esecuzione di prestazioni complesse (cfr. Cass. n. 29001/2021 “in tema di responsabilità medica, nel regime anteriore alla legge n. 24 del 2017, la responsabilità della struttura sanitaria, integra, ai sensi dell'art. 1228 c.c., una fattispecie di responsabilità diretta per fatto proprio, fondata sull'elemento soggettivo dell'ausiliario, la quale trova fondamento nell'assunzione del rischio per i danni che al creditore possono derivare dall'utilizzazione di terzi nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale, e che deve essere distinta dalla responsabilità indiretta per fatto altrui, di natura oggettiva, in base alla quale l'imprenditore risponde, per i fatti dei propri dipendenti, a norma dell'art.2049 c.c.; pertanto, nel rapporto interno tra la struttura e il medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c., atteso che, diversamente opinando, la concessione di un diritto di regresso integrale ridurrebbe il rischio di impresa, assunto dalla struttura, al solo rischio di insolvibilità del medico convenuto con l'azione di rivalsa, e salvo che, nel relativo giudizio, la struttura dimostri, oltre alla colpa esclusiva del medico rispetto allo specifico evento di danno sofferto dal paziente, da un lato, la derivazione causale di quell'evento da una condotta del sanitario del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità e, dall'altro, l'evidenza di un difetto di correlate trascuratezze, da parte sua, nell'adempimento del relativo contratto, comprensive di omissioni di controlli atti ad evitare rischi dei propri incaricati.”).
Premessi tali principi generali, nella fattispecie in esame soccorre ancora una volta la consulenza tecnica d'ufficio che ha escluso ogni responsabilità in capo alla struttura sanitaria nella causazione dell'evento (cfr. pag. 54 della CTU: “la scelta del trattamento chirurgico e la sua corretta esecuzione sono ascrivibili esclusivamente all'attività del Dott. .”). CP_1
Dalla lettura della cartella clinica del danneggiato non si evincono, infatti, carenze organizzative e/o strutturali della casa di cura che possono avere in qualche modo contribuito, anche indirettamente, al verificarsi dell'evento.
A tal proposito, l'elaborato peritale ha evidenziato il corretto adempimento, da parte della struttura, delle obbligazioni sue proprie, avendo la stessa effettuato tutti i riscontri in ordine alla completezza formale della diagnosi formulata dal chirurgo. In particolare, durante la fase di accettazione al ricovero, il paziente era sottoposto agli accertamenti clinici e strumentali preoperatori di routine, risultati tutti compatibili con l'intervento eseguito.
D'altra parte, nel caso di specie la malpractice è da collegarsi esclusivamente all'errata diagnosi del dott. , che decise di intervenire chirurgicamente in un paziente che soffriva di una mera CP_1 lombalgia cronica, senza evidenza di stenosi e/o listesi.
La consulenza ha quindi provato che il danno iatrogeno sofferto dal ricorrente è stato conseguenza di una scelta del dott. , imprevedibile e del tutto dissonante dall'ordinaria prestazione medica, CP_1
nonché non giustificata secondo la letteratura scientifica in materia (cfr. pag. 18 e ss. della CTU: “la scelta chirurgica del Dott. lascia francamente perplessi non potendosi individuare, ad una CP_1
disamina critica, i presupposti anatomo-patologici che giustificassero appieno l'approccio chirurgico e tanto meno un approccio chirurgico particolarmente invasivo quale quello praticato nella fattispecie. Invero in assenza di compressioni radicolo-midollari franche;
in assenza di una evidente instabilità articolare vertebrale, a che scopo siano stati introdotti ben due distanziatori ed una serie di viti e due barre che hanno inevitabilmente irrigidito la colonna vertebrale è cosa difficile da giustificare, risultando neppure proponibile uno studio del rapporto rischio-beneficio. Infatti, come si è già sopra segnalato, non vi è in Letteratura menzione di “Evidences” che mostrino una preponderante efficacia del trattamento di stabilizzazione rispetto alla terapia conservativa in caso di lombalgie, anzi caso mai è il contrario!”).
Ne consegue che mentre nei confronti del danneggiato deve essere sancita la responsabilità solidale sia del dott. che di i quali sono dunque entrambi tenuti, in solido, al ristoro CP_1 CP_2
del pregiudizio come in precedenza quantificato, nei rapporti interni tra medico e struttura, in accoglimento della domanda riconvenzionale trasversale, deve essere sancito il diritto della società resistente ad ottenere un regresso integrale dal professionista convenuto, e non solo nella misura del
50%, ossia pro quota ex art. 2055 c.c., delle somme eventualmente versate dalla stessa al ricorrente.
***
Va ora esaminata la domanda di manleva esperita dal dott. nei confronti della propria CP_1
compagnia assicurativa.
Il professionista convenuto ha escusso nei confronti di il contrato assicurativo Controparte_3
individuato dal codice numerico 360029525828, valevole a decorrere dal 31 ottobre 2013, a copertura dell'attività di neurochirurgo in una struttura sanitaria, privata accreditata o pubblica (doc. 2 parte resistente ). Ciò posto, la polizza assicurativa all'art. 16 rubricato “oggetto CP_1 dell'assicurazione” prevede testualmente: “1) L'assicurazione vale per la sola quota di responsabilità diretta dell' con esclusione di ogni responsabilità derivantegli in via Parte_3 solidale. 2) Qualora l'attività del Medico assicurato sia svolta in regime di dipendenza e/o intramoenia allargata all'interno di ASL, Casa di Cura, Ente Ospedaliero o altra struttura sanitaria, tenuti egualmente in responsabilità, la presente garanzia si intende operante in secondo rischio, oltre il massimale assicurato dall'ente stesso, ovvero, in mancanza di copertura assicurativa dell'Ente, per la sola ipotesi di insolvenza del medesimo Ente. 3) In caso risultino stipulate altre assicurazioni con altri Assicuratori dall'Assicurato e/o da strutture pubbliche o private abilitate all'erogazione della prestazione sanitaria, la presente polizza opera in eccedenza ai massimali pagati dalle altre assicurazioni e sino a concorrenza dei massimali garantiti dalla presente polizza. 4) Nel caso la ASL, la Casa di Cura o l'Ente Ospedaliero, ovvero i relativi assicuratori, agiscano in rivalsa nei confronti del medico assicurato per danni da questi involontariamente cagionati per colpa grave, la presente assicurazione si intende operante in primo rischio limitatamente alla rivalsa azionata.”.
Va preliminarmente esaminato il tema dell'operatività della garanzia solo “a secondo rischio” e quindi solo all'esito della preventiva escussione della garanzia contratta dalla struttura sanitaria.
In via generale, non pare inutile ricordare che l'assicurazione della responsabilità civile è un'assicurazione di patrimoni, non di cose. Ciò significa che il “rischio” oggetto del contratto è
l'impoverimento dell'assicurato e non già il danno eventualmente patito dal terzo e causato dall'assicurato. Partendo da questo assunto, la Cassazione con sentenza n. 4936/2015 ha affermato che, poiché un'assicurazione personale della responsabilità civile del medico copre per definizione il rischio di depauperamento del patrimonio di quest'ultimo e un'assicurazione della responsabilità civile della struttura sanitaria, invece, copre il rischio di depauperamento del patrimonio della struttura stessa, “i due contratti sono diversi, i due rischi sono diversi, i due soggetti assicurati sono diversi: e a nulla rileva che tanto la responsabilità della clinica, quanto quella del medico, possano trovare fondamento nel medesimo fatto illecito, che abbia causato in capo al terzo il medesimo danno.
Se due contratti assicurativi garantiscono rischi diversi, non può mai sussistere per definizione né una coassicurazione, né una assicurazione plurima, né una copertura “a secondo rischio”.
Quest'ultima, infatti presuppone che il rischio dedotto nel contratto sia già stato assicurato da un'altra polizza. Ma poiché il rischio cui è esposto il medico è ben diverso dal rischio cui è esposta la struttura (tali rischi, infatti, minacciano patrimoni diversi), una assicurazione stipulata dalla clinica “per conto proprio” non potrebbe mai garantire anche la responsabilità del medico. Ne consegue che una polizza stipulata a copertura della responsabilità civile della clinica (tanto per il fatto proprio, quanto per il fatto altrui) non può mai “operare in eccesso alle assicurazioni personali dei medici”, perché non vi è coincidenza di rischio assicurato tra i due contratti.” (cfr. anche Cass.
n. 3204/2017).
Orbene, se un medico operante all'interno di una struttura sanitaria ha stipulato un'assicurazione personale, come nel caso di specie, questa non può che coprire la responsabilità civile del medico stesso. L'assicurazione della responsabilità civile del medico operante all'interno di una struttura sanitaria, infatti, ha ad oggetto un rischio del tutto diverso rispetto a quello coperto dall'assicurazione della responsabilità civile della struttura (eventualmente anche per fatto altrui).
Alla luce dei principi sopra richiamati, deve concludersi che la polizza stipulata a copertura della responsabilità civile del medico deve operare in “primo rischio”, proprio perché non vi è coincidenza di rischio assicurato tra i due contratti.
Le considerazioni sopra esposte assorbono le ulteriori questioni in ordine alla estensione della garanzia assicurativa di e alla operatività della garanzia prestata dalla terza chiamata CP_2 nei confronti dell'assicurato.
In conclusione, va ritenuta operante, nei limiti di massimali e con la franchigia prevista e per quanto l'assicurato sarà tenuto a pagare in virtù della presente sentenza, la garanzia assicurativa stipulata dal medico, garanzia che copre non solo quanto da questo tenuto a corrispondere al danneggiato - e al condebitore solidale che avesse pagato l'intero ed agisse in regresso - a titolo di risarcimento del danno, ma anche a titolo di spese di lite. Infatti, queste ultime sono state rese necessarie dalle plurime eccezioni di operatività della polizza, che hanno reso necessario l'esborso in capo all'assicurato.
In considerazione dell'esito del giudizio, le spese di lite seguono la soccombenza e devono pertanto essere poste a carico solidale delle parti resistenti.
Stante la soccombenza del dott. rispetto sia alla domanda principale che alla domanda di CP_1
regresso azionata da saranno poste a suo carico le spese legali di tali parti, mentre, CP_2
stante la soccombenza di rispetto alla domanda di garanzia azionata dal Controparte_3
professionista resistente, saranno poste a suo carico le spese legali del dott. e in via di CP_1
regresso quelle del ricorrente e di CP_2
Le spese sono liquidate in dispositivo alla luce dei parametri di cui al DM 55/2014 e modifiche successive, prendendo come riferimento i valori medi dello scaglione relativo a cause dal valore compreso tra € 52.001 ed € 260.000 (sulla base del decisum e non al disputatum ex art. 5 DM
55/2014), oltre spese generali, IVA e CAP come per legge.
Devono essere definitivamente poste a carico solidale delle parti resistente, stante l'accoglimento della domanda risarcitoria, le spese di CTU già liquidate in corso del procedimento ex art. 696-bis c.p.c. R.G. n. 2061/2019.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, definitivamente pronunciando ogni diversa domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
a) condanna le parti convenute in solido tra loro, a risarcire alla parte attrice la somma di €
114.243,57 a titolo di danno non patrimoniale, oltre interessi legali dalla presente decisione sino al saldo effettivo;
b) condanna le parti convenute, in solido tra loro, a risarcire alla parte attrice la somma di €
915,50 a titolo di danno patrimoniale, oltre interessi legali dalla presente decisione sino al saldo effettivo;
c) pone definitivamente a carico delle parti convenute, in solido tra loro, le spese del procedimento ex art. 696-bis c.p.c. n. RG 2061/2019, così come liquidate con decreto del
5.09.2020;
d) condanna le parti convenute, in solido tra loro, a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite del presente procedimento, liquidate in complessivi € 14.103,00, oltre spese generali al
15%, IVA e CPA come per legge;
e) accoglie la domanda di regresso formulata da nei confronti di Controparte_2 CP_1
e, per l'effetto, condanna a tenere indenne in forma integrale
[...] Controparte_1 di quanto quest'ultima dovesse versare alla parte ricorrente a titolo di Controparte_2
risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali;
f) condanna a rimborsare ad le spese di lite del presente Controparte_1 Controparte_2 procedimento, liquidate in complessivi € 14.103,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
g) in accoglimento della domanda di manleva svolta da dispone che Controparte_1 sia tenuta a manlevare l'assicurato di quanto da questi versato Controparte_3
in relazione alla presente sentenza, anche in sede di rivalsa, nei limiti del massimale e con la franchigia prevista;
h) condanna a rimborsare a le spese Controparte_3 Controparte_1 processuali relative all'azione di garanzia, liquidate in € 14.103,00, oltre spese generali al
15%, IVA e CPA come per legge.
Arezzo, 15.01.2025
Il Giudice
Lucia Faltoni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico dr.ssa Lucia Faltoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2380/2020 R.G., promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
DONATA PASQUINI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Arezzo, Via Guido
Monaco n. 100;
RICORRENTE contro
(C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
FRANCESCO MACCARI ed elettivamente domiciliato presso la sua casella di posta elettronica certificata;
RESISTENTE
e
(C.F./P.IVA , in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, dall'avv. STRAFFI GIACOMO e dall'avv. GILARDONI RICCARDO ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in
Arezzo, via Teofilo Torri n. 20;
RESISTENTE nonché
(C.F./P.IVA ), in persona del legale Controparte_3 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, dall'avv.
FRANCESSO PANNI, DAVIDE OLIVA e LAURA FALCINELLI ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Arezzo, Via Ristoro d'Arezzo n. 166;
TERZA CHIAMATA
OGGETTO: Responsabilità sanitaria
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Arezzo, accertato tutto quanto in premessa dedotto e prodotto, contrariis rejectis, condannare il Dr. e , Controparte_1 Controparte_2 in solido fra loro, a risarcire al Sig. la somma complessiva di € 108.437,50, oltre Parte_1
spese mediche sostenende, ovvero quella maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa
o che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi al saggio legale dal dì del fatto sino al soddisfo. Con vittoria di spese e compensi, comprensivi altresì delle spese di CTU e CTP,
e rimborso forfettario del procedimento N. 2061/2019 R.G. promosso ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c.
e del presente giudizio.”.
Per parte resistente : “nel merito - rigettare la domanda proposta nei suoi Controparte_1
confronti dal sig. perché infondata in fatto e in diritto, per i motivi di cui in Parte_1
premessa. nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda - condannare il terzo
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore a Parte_2
tener indenne il dott. dal risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non Controparte_1
patrimoniali e dalle spese legali liquidate a favore del sig. . In ogni caso con Parte_1 vittoria di spese e compensi di causa”.
Per parte resistente : “nel merito - accertare e dichiarare la parziale infondatezza Controparte_2
della domanda del ricorrente;
- accertata e dichiarata la responsabilità in via esclusiva del co- convenuto Dott. relativamente al pregiudizio riconosciuto in capo al ricorrente Controparte_1 in ragione dell'intervento chirurgico de quo, condannare lo stesso Dott. a rilevare indenne CP_1
la società esponente di tutto quanto sarà tenuta a versare al ricorrente medesimo a fronte dell'accoglimento della domanda. Comunque, con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre alle spese generali (15%), IVA e CNA come per legge, da liquidarsi in favore degli scriventi procuratori”.
Per la terza chiamata: “con riferimento alla domanda proposta dal NO : - in via Parte_1
principale respingerla, perché infondata in fatto e diritto;
- in via subordinata, e per la denegata ipotesi in cui la domanda dovesse trovare accoglimento, disporre un'equa riduzione del danno, riconoscendo dovuto il pagamento del solo minor importo risultante di giustizia ad istruttoria ultimata;
con riferimento alla domanda di regresso/rivalsa proposta da Controparte_4
nei confronti del Dottor : - in via pregiudiziale dichiarale
[...] Controparte_1
inammissibile; - in via principale respingerla, perché infondata in fatto e diritto;
- in via subordinata, e per la denegata ipotesi in cui la domanda dovesse trovare accoglimento, disporre un'equa riduzione del danno, riconoscendo dovuto il pagamento del solo minor importo risultante di giustizia ad istruttoria ultimata;
con riferimento alla domanda di garanzia proposta dal Dottor CP_1
nei confronti di - in via principale respingere la domanda,
[...] Controparte_3 previo accertamento e dichiarazione dell'inesistenza dell'obbligo di indennizzo e/o del difetto di copertura assicurativa e/o della inoperatività della garanzia assicurativa in relazione ai fatti per cui
è causa per tutti i motivi esposti in atti;
- in via subordinata, disporre un'equa riduzione degli importi eventualmente riconosciuti dovuti a titolo di indennizzo in favore dell'assicurato e condannare la esponente compagnia assicurativa in manleva al pagamento del solo minor importo risultante di giustizia ad istruttoria ultimata, nei limiti dell'effettivo grado di colpa ascrivibile all'assicurato e di quelli di massimale;
- in ogni caso con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre rimborso spese generali, c.p.a. ed i.v.a. come per legge.”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex articolo 702 bis c.p.c. ritualmente notificato, e successivo al procedimento ex art. 696- bis c.p.c. R.G. n. 2061/2019, ha convenuto in giudizio il dott. Parte_1 Controparte_1
e chiedendo il ristoro di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali Controparte_2
asseritamente subiti a seguito di un intervento chirurgico di stabilizzazione vertebrale, effettuato presso la casa di cura gestita dalla società convenuta, quantificando la propria Controparte_4 domanda risarcitoria in complessivi € 108.437,50, a titolo di danno biologico, con aumento personalizzato, a cui aggiungere il ristoro dei danni patrimoniali per le spese mediche future.
Il ricorrente, in particolare, ha rappresentato che: - a seguito di esame rx, eseguito il 22.11.2013, gli era diagnosticata una “Deviazione sn convessa del rachide lombare. Spondilosi dei metameri in esame con riduzione in ampiezza degli spazi interosomatici L4/L5 ed L5/S1. Nelle manovre di flesso- estensione del rachide non alterazione dell'allineamento dei metameri in esame in particolare non segni di spondilolisi e spondilolistesi. Si segnalano calcificazioni di parete dell'aorta addominale”;
- successivamente il dott. , dopo averlo visitato presso il proprio ambulatorio e Controparte_1 valutati gli esiti dell'esame rx, gli consigliava un intervento di artrodesi L4- S1; - in data 27.02.2014, era ricoverato presso la casa di cura di Arezzo e il medesimo giorno era Controparte_4
sottoposto ad intervento di artrodesi, eseguito dal dott. ; - l'intervento era mirato Controparte_1
ad ottenere la stabilizzazione del tratto vertebrale mediante “inserimento di gabbia in peek nello spazio L4-5, riempita con osso autologo. Stessa procedura in L5-S1 dove viene inserita gabbia da sinistra. (…) Inserimento di viti peduncolari e connessione con barre.”; - una volta dimesso in data 1.03.2014, effettuava dapprima un esame rx il 28.3.2014 e successivamente una visita di controllo presso il dott. , ove nella circostanza evidenziava al medico ancora la presenza di forti dolori CP_1
ed un mancato miglioramento rispetto alla situazione preoperatoria;
- in quella sede il dott. CP_1
non gli prescriveva alcun tipo di terapia né percorso riabilitativo;
- data la persistenza dei fastidi sofferti, nel corso degli anni aveva eseguito numerosi esami diagnostici che evidenziavano la riduzione degli spazi intersomatici L5-S1 ed iniziali segni di spondilo disco-artrosi a carico del rachide dorsale e lombosacrale;
- attualmente le sue condizioni starebbero gradualmente peggiorando, come evidenziato dall'esame Rm dell'8.05.2019, da cui sarebbe apprezzabile una sopraggiunta instabilità vertebrale nei segmenti superiori alla zona trattata con artrodesi;
- allo stato può solo sottoporsi a terapia antidolorifica e a costosi cicli di FKT;
- le su indicate complicanze sarebbero state determinate causalmente dall'intervento del 27.02.2014; - all'epoca dei fatti, non soltanto non vi sarebbero stati i presupposti per l'esecuzione di un intervento così invasivo, senza alcuna prova
(clinica e radiologica) di instabilità segmentaria lombare, ma l'inserimento di spaziatori, viti e barre avrebbe determinato un eccessivo irrigidimento della colonna vertebrale e dunque un esacerbamento della sintomatologia dolorosa e una rapida faticabilità posturale;
- inoltre, la comparsa di un'ernia L2-
L3 a distanza di anni sarebbe eziologicamente riconducibile all'intervento del 27.02.2014 secondo il
“ben noto fenomeno di maggior sollecitazione dei dischi soprastanti un blocco vertebrale, detto patologia giunzionale. In altri termini l'ernia è conseguenza del precedente intervento non necessario”.
In ragione di quanto sopra, ha dedotto di aver subito quale conseguenza iatrogena Parte_1 dell'intervento del 27.02.2014 un danno non patrimoniale quantificabile nella misura di una invalidità permanente del 25%, oltre ad un periodo di invalidità temporanea totale per 60 giorni e parziale al
50% per ulteriori 60 giorni. Non avendo avuto esito positivo le trattative stragiudiziali tese ad una definizione bonaria della controversia, il ricorrente ha esperito ricorso ex art. 696 bis c.p.c. nei confronti del dott. e di iscritto al n. 2061/2019 R.G. del Tribunale di CP_1 Controparte_2
Arezzo. All'esito del ricorso, le parti hanno esperito un tentativo di conciliazione che ha avuto esito negativo. Parte ricorrente ha, quindi, promosso il presente giudizio di merito, al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente subiti sulla base della quantificazione medico-legale fornita dal collegio peritale in sede di A.T.P., oltre alla refusione delle spese anticipate per C.T.U., al rimborso per le spese mediche sostenute e sostenende ed al pagamento delle spese di lite della fase A.T.P e di quelle afferenti al presente procedimento.
Si è costituito in giudizio , contestando la domanda avversaria ed invocandone il Controparte_1
rigetto. Il medico ha dedotto che la patologia di cui era affetto il paziente prima dei ricoveri era particolarmente complessa, ma tuttavia l'intervento chirurgico era stato condotto con modalità adeguate e rispettose delle linee guida di riferimento. In particolare, ha allegato che: - il paziente risultava affetto già dal 2011 da una discopatia degenerativa dei distretti L4-L5 e L5-S1, come evidenziato dall'indagine RMN del rachide lombare sacrale eseguita il 18.11.2011 (“Discopatia degenerativa in L4-L5 con modesta protrusione discale posteriore ad ampio raggio che contatta il sacco durale con minimo coinvolgimento di entrambi i canali di coniugazione, più significativo a destra. Discopatia degenerativa anche in L5-S1 con focalità erniaria posterolaterale sinistra che impronta il sacco durale con contatto della porzione prossimale della tasca radicolare S1 di sinistra.
Infine discopatia degenerativa anche in L1-L2 con modesta protrusione discale posteriore mediana che contatta appena il sacco durale…”); - inoltre, a quest'ultimo livello coesisteva un'ernia discale paramediana sinistra in contatto con la radice S1 omolaterale;
- nella visita del 2013, il paziente esibiva anche una recente radiografia del 22.11.2013 del rachide lombare che confermava la riduzione degli spazi discali L4-5 ed L5-S1 per progressione della degenerazione spondilotica ed era corredata da prove dinamiche che non mostravano disallineamenti dei metameri;
- a questo punto, spiegava al paziente che le opzioni terapeutiche erano essenzialmente due: proseguire in via conservativa con terapia fisica e farmacoterapia oppure l'opzione chirurgica;
- considerato che il problema era presente da vari anni e resisteva a tutte le possibili cure conservative, il paziente optava per l'opzione chirurgica;
- vista l'impossibilità di evidenziare con strumenti diagnostici quale dei due segmenti, se non entrambi, fossero responsabili del dolore discogenico e della microinstabilità, spiegava al paziente che una stabilizzazione monosegmentaria, ovvero solamente L4-5 o L5-S1, avrebbe comportato la possibilità di dover eventualmente reintervenire sul segmento non operato;
- in ogni caso, specificava al paziente che l'intervento non avrebbe comunque avuto una probabilità di successo certa, perché il trattamento di stabilizzazione in lombalgia, secondo la letteratura scientifica di riferimento, nella migliore delle ipotesi aveva una possibilità di risoluzione del dolore del 70 – 80
%; - il paziente si determinava per la stabilizzazione di entrambi i segmenti L4-5 e L5-S1; -
l'intervento si svolgeva normalmente con piccola fistola durale durante la procedura, che veniva prontamente riparata senza conseguenze cliniche o strutturali;
- il decorso postoperatorio era regolare con risoluzione delle irradiazioni algiche negli arti inferiori, ma non aveva apportato il miglioramento in termini di risoluzione del dolore lombare atteso dal paziente;
- in base alle linee guida SIMLA del
2016, l'attuale percentuale di invalidità del ricorrente può essere valutata dal 13 al 20 % a fronte di una sintomatologia algica recidivante o continua al distretto interessato, scarsamente responsiva alla terapia;
- la perdita della capacità lavorativa specifica è, invece, sovrapponibile a quella di un soggetto non operato che presenta una lombalgia e sciatalgia cronica invalidante.
Deducendo di essere assicurato per la responsabilità professionale con polizza stipulata con il dott. ha chiesto di essere autorizzato a chiamare in causa la Controparte_3 CP_1 propria compagnia assicurativa, al fine di essere tenuto indenne dalle conseguenze economiche pregiudizievoli derivanti dall'eventuale accoglimento della domanda.
Si è altresì costituita in giudizio resistendo alla domanda e chiedendo, in via Controparte_2
pregiudiziale, che venisse disposto il mutamento di rito, da sommario ad ordinario, con conseguente concessione dei termini di cui all'art. 183 c.p.c. Nel merito, la struttura convenuta ha eccepito: -
l'assenza di responsabilità in quanto avrebbe assolto correttamente tutti gli obblighi derivanti dal contratto di spedalità intercorso con la parte ricorrente, nel rispetto delle procedure previste per il ricovero, la degenza e la dimissione del paziente;
- il rispetto delle linee guida di riferimento e delle buone pratiche mediche previste per il trattamento dell'artrodesi, dotando il professionista della strumentazione occorrente per la corretta esecuzione dell'intervento; - che il paziente era affetto, già dal 2011, da una discopatia degenerativa dei distretti L4-L5 e L5-S1; - che anche la sintomatologia riferita dal paziente in sede di anamnesi riportava non soltanto un quadro sintomatologico di grave sofferenza algica, ma anche la rappresentazione, corredata dalle indagini prodotte, di una lombosciatalgia in stenos ed instabilità L4/S1.
Inoltre, la domanda sarebbe da considerarsi destituita di fondamento anche sotto il profilo del quantum richiesto, infatti secondo linee guida SIMLA la “artrodesi di 2-4 corpi vertebrali” è valutata nella misura del 12-20% e pertanto attualmente la percentuale di invalidità permanente del ricorrente non è superiore al 20%. Quanto alla richiesta di risarcimento per la “cenestesi lavorativa”, il ricorrente soffriva di una patologia degenerativa che gli impediva di svolgere le proprie ordinarie mansioni lavorative anche prima dell'intervento chirurgico in questione, tanto da essere già stato destinato a mansioni differenti dalle originarie. Pertanto, la perdita della capacità lavorativa specifica sarebbe riferibile esclusivamente all'invalidità comunque derivante dalla lombosciatalgia degenerativa, a prescindere dell'aggravamento imputabile all'intervento chirurgico.
Ha infine richiesto, in ipotesi di accoglimento della domanda, di accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del dott. con condanna dello stesso a tenere indenne la casa di cura CP_1
convenuta.
Si è poi costituita contestando le pretese attoree e associandosi, nel Controparte_3 merito, alle difese dell'assicurato. Quanto al rapporto assicurativo, la compagnia ha confermato di prestare copertura assicurativa al dott. per la responsabilità civile derivante dall'attività CP_1
chirurgica, in forza del contratto di assicurazione n. 360029525828. Tuttavia, ha evidenziato che, in caso di accoglimento della domanda risarcitoria, e la propria compagnia assicurativa CP_2
sarebbero tenute a rispondere in via diretta delle eventuali obbligazioni ascritte al dott. , CP_1 eccependo la natura “a secondo rischio” della garanzia assicurativa prestata. Infatti, ai sensi dell'art. 16 n. 2) del contratto: “qualora l'attività del Medico assicurato sia svolta all'interno di A.S.L., Casa di Cura, Ente Ospedaliero o altra Struttura Sanitaria, tenuti egualmente in responsabilità, la presente garanzia si intende operante in secondo rischio, oltre il massimale assicurato dall'Ente stesso ovvero, in mancanza di copertura assicurativa dell'Ente, per la sola ipotesi di insolvenza del medesimo
Ente”.
Con ordinanza del 3.05.2022, veniva avanzata una proposta conciliativa fondata sulle indicazioni fornite dalla CTU disposta nel procedimento sommario, la quale non veniva accettata da parte ricorrente, mentre accettava la proposta con la riserva che la metà dell'importo Controparte_3
proposto venisse versato da Controparte_2
Con successiva ordinanza del 27.03.2023, veniva disposto il mutamento del rito da sommario a ordinario di cognizione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c..
All'esito delle istanze formulate nelle memorie istruttorie, il Giudice disponeva l'acquisizione del fascicolo relativo al procedimento di ATP n. 2061/2019 R.G., nonché invitava i nominati consulenti d'ufficio, dott. e prof. a fornire chiarimenti rispetto al proprio Persona_1 Persona_2
elaborato peritale, sottoponendo loro i quesiti articolati dalle parti.
Esaurita l'istruttoria, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 24.09.2024, sulle conclusioni delle parti in epigrafe riportate, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
***
Occorre, innanzitutto, rigettare le richieste istruttorie come rinnovate dalle parti all'udienza di precisazione delle conclusioni, atteso che, sul punto, i chiarimenti forniti al termine della consulenza disposta nel procedimento ex art. 696-bis c.p.c., nonché quelli della relazione integrativa in risposta alle osservazioni pervenute dalle parti, per quanto si dirà oltre, appaiono il risultato di un'indagine analitica, completa, suffragata di riscontri bibliografici e scientifici, supportata da argomentazioni logiche e coerenti, rese nel contraddittorio tra le parti.
La domanda risarcitoria va parzialmente accolta nei termini che seguono.
Il collegio peritale nominato, in particolare, dopo aver ricostruito la vicenda clinica del paziente evincibile dalla documentazione in atti, ha accertato “una sostanziale assenza di indicazione al trattamento chirurgico ed in particolare ad un trattamento così tanto invasivo quale quello effettuato dal Dott. .”. In termini generali, ha evidenziato come l'approccio a patologie del tratto CP_1 lombare “prevede solitamente e prevalentemente un approccio medico-fisiatrico che peraltro ha finalità sintomatiche cercando di risolvere il processo infiammatorio che sottende al quadro doloroso disfunzionale. Quando la terapia conservativa non consente più di contenere i sintomi, allora è consentito anche quale “ultima spiaggia” il trattamento chirurgico di stabilizzazione vertebrale, ma la Letteratura non prevede “Evidences” o Linee Guida significative a sostegno di tale protocollo, segnalando i principali Studi in materia che i risultati del trattamento chirurgico della lombalgia sono incerti e la percentuale degli esiti positivi non è superiore alla percentuale dei trattamenti non chirurgici (American Academy of Orthopaedic Surgeon;
Ortopedia Syllabus, James H. Beaty, Ed.
CIC Edizioni).” (pagg. 13-14 della CTU). Poi, ritornando al caso in esame, i consulenti hanno precisato che: “prima dell'intervento chirurgico il p.te si era sottoposto ad un esame Rx. del rachide in data 23.11.2013 che, come correttamente recita il referto, da un lato evidenziava una duplice iniziale sofferenza discale a livello L4/L5 ed L5/S1 senza patologie erniarie e dall'altro escludeva la presenza di anomalie articolari (spondilolisi o spondilolistesi) a livello lombo-sacrale. A conforto di tale rilievo oggettivo vi sono poi le notizie contenute nella cartella clinica ove la diagnosi di ammissione riporta testualmente: “Lombalgia cronica da discopatia L4/S1” e nel contempo l'esame obiettivo Neurologico che escludeva la presenza di deficit stenici o della sensibilità.” (pagg. 17-18 della CTU).
Secondo la consulenza, in altri termini, non c'erano i presupposti anatomo-patologici per un approccio chirurgico estremamente invasivo, qual è la stabilizzazione con barre e viti che venne effettuata il 27.02.2014.
Ciò sarebbe ulteriormente confermato dal resto del contenuto della cartella clinica: “(…) che in due
“passaggi”, precisamente nella “scheda di dimissione ospedaliera” e nella “diagnosi all'ingresso” viene segnalata la presenza di: “Lombosciatalgia in stenosi ed instabilità L4/S1” due patologie che nel caso del p.te non trovano alcuna conferma, né anamnestica, né diagnostica, né clinica Pt_1
o obiettiva. Infatti l'unico esame effettuato in prossimità del trattamento chirurgico è una radiografia del tratto lombare che non ha messo in evidenza alcuna instabilità dei somi vertebrali, né tanto meno una stenosi del canale midollare. Da ultimo neppure la obiettività clinica al ricovero mostra o è suggestiva per la presenza di una sofferenza del nervo sciatico o per una instabilità articolare, infatti
l'esame obiettivo così descrive le condizioni del p.te: “E.O.N.: Non deficit stenici o di sensibilità”
(pagg. 19-20 della CTU).
Tale specifico aspetto è stato oggetto di più attento vaglio anche nel successivo scambio dialettico avuto con i consulenti di parte del dott. , i quali hanno sostenuto l'assoluta correttezza CP_1 dell'operato del medico chirurgo in piena conformità agli indirizzi indicati dalla comunità scientifica e dalle buone pratiche mediche per il trattamento della patologia di “lombosciatalgia cronica in discopatia degenerativa”. Secondo i consulenti di parte, il paziente risultava infatti gravato già dall'anno 2011 da una discopatia degenerativa dei distretti L4 -L5 e L5 -S1. Pertanto, nel caso di specie ci troveremmo difronte ad una lombalgia cronica invalidante e resistente da tre anni ai trattamenti conservativi, tale da giustificare l'approccio chirurgico.
Le repliche dei consulenti d'ufficio appaiono però al Tribunale assolutamente ineccepibili. Ed infatti “il p.te al momento del ricovero non presentasse deficit stenici o della sensibilità. A tal proposito va rilevato che un corretto approccio pre-operatorio comporta per l'operatore un attento esame clinico del p.te, attento nel rilevare sia i sintomi sia i segni della malattia in essere. Nella fattispecie, al contrario, l'indicazione all'intervento chirurgico fu posta basandosi soltanto sulla presenza di una lombalgia cronica, considerato che uno studio RMN “vecchio” di oltre due anni ed una semplice Rx. non avevano evidenziato alcuna stenosi del canale e tanto meno alcuna instabilità vertebrale.” (pag.
43 della CTU).
Sul punto, i consulenti d'ufficio sono ritornati anche nella relazione integrativa a chiarimenti richiesta dalle parti resistenti. Il collegio ha analizzato in maniera analitica le osservazioni dei ctp, osservando che, come riferito dai consulenti del dott. , nella cartella clinica è presente una pagina di CP_1 anamnesi che recita: “Da c/a tre anni riferite sciatalgie bilaterali sia in ortostatismo che seduto eseguite terapie antidolorifiche. A visita specialistica ed es. strumentali, lombosciatalgia in stenosi e instabilità L5/S1 consigliato intervento chirurgico. Si ricovera per il trattamento del caso.” (cfr. pag.
34 della CTU). I consulenti hanno, tuttavia, chiarito che: “esaminando criticamente quanto sopra, è da rilevare come gli accertamenti radiografici (Rx. del 22.11.2013 e lo studio RMN del 18.11.2011) consentano di escludere con certezza l'esistenza da un lato della stenosi del canale vertebrale e dall'altro la instabilità dei somi vertebrali. Questi esami dimostrano semplicemente una condizione di sofferenza discale, oltre ad oggettivare la trascuratezza di indagine dell'operatore che non intese in alcun modo nel pre-operatorio approfondire adeguatamente lo stato anatomo-funzionale del rachide. Per quanto attiene poi la condizione di sofferenza neurologica, al di là del verificarsi o meno di episodi di acuzie sintomatiche con risentimento sciatalgico, certo è che al momento del ricovero per l'intervento le condizioni del p.te a livello vertebrale lombare erano assolutamente Pt_1
“fisiologiche”, non era presente alcun deficit stenico degli arti inferiori e neppure emergevano segni di sofferenza radicolare lombare;
le dimensioni del canale erano normali e non vi erano segni radiografici di malformazione o di instabilità dei somi vertebrali.” (pagg.
5-6 della relazione integrativa a chiarimenti).
Ancora, il collegio ha precisato che: “Patologie come queste sono quotidianamente trattate a migliaia negli ambulatori fisioterapici senza bisogno di ricorrere al trattamento chirurgico ed in particolare ad uno così invasivo come quello praticato sul p.te . (…) era intanto necessario aspettare un Pt_1
eventuale peggioramento della malattia attraverso il controllo dei sintomi con farmaci e fisioterapia
e poi si potevano aggiungere altri presidi terapeutici, quali ad esempio il “blocco antalgico” che poteva anche costituire una vera e propria cura risolvendo la problematica sintomatologica, ma anche quella infiammatoria. (…) Non risulta che tale terapia sia stata effettuata sul p.te , né Pt_1 che sia stata prospettata al p.te come opzione all'intervento da parte del Dott. .” (pagg. 10- CP_1 12 della relazione integrativa a chiarimenti).
I consulenti d'ufficio hanno altresì adeguatamente motivato in ordine alla ritenuta non condivisibilità delle differenti indicazioni riportate in alcuni articoli di letteratura medica segnalati dalla parte resistente dott. , con riferimento in particolare a “National trends in the surgical treatment CP_1 for lumbar degenerative disc disease: United States, 2000 to 2009” (Yoshihara, 2015), alle linee guida pubblicate nel Journal Neurosurgery Spine nel 2005 (Resnick) e alle linee guida pubblicate sempre nel Journal Neurosurgery Spine nel 2014 (Eck).
Ebbene, il collegio ha argomentato in senso contrario ai ctp: “leggendo le pubblicazioni cui riferisce parte Convenuta può facilmente notare come nella prima (The Spine Journal 15 del 2015), CP_1 contrariamente a quanto asserito dal Convenuto, gli AA. della pubblicazione scrivono nell'Abstract
a pag.265 che: “Il trattamento chirurgico per la degenerazione dei dischi lombari rimane controverso” (…..) e che comunque la eventuale scelta tra le varie tecniche chirurgiche possibili rimane incerta. Nella Introduzione della pubblicazione ripetono ancora una volta che: “Il trattamento chirurgico per la malattia degenerativa lombare rimane controverso. Il tipo principale di trattamento è quello conservativo come il cambiamento delle attività, le cure mediche e la terapia fisica e molti studi hanno osservato risultati a distanza negativi dopo il trattamento chirurgico”.
Nella seconda pubblicazione citata dal convenuto ( . Spine 21 del 2014. CP_5 CP_6
Guideline update…) riguardante le Linee Guida di aggiornamento sull'artrodesi lombare senza stenosi o spondilolistesi, gli AA. sostengono che: “Stabilire una appropriata strategia di trattamento per pazienti affetti da lombalgia in assenza di stenosi o di spondilolistesi rimane un argomento controverso”. Nel sommario della stessa pubblicazione sostengono che: “I risultati di questa revisione mostrano la mancanza di sufficiente evidenza di supporto di un singolo trattamento alternativo: la riabilitazione intensiva con una componente cognitiva oppure l'artrodesi” ed aggiungono: “Che non sono state osservate differenze cliniche significative nei risultati a distanza tra queste due opzioni”. Ma vi è di più, infatti gli AA. si pongono anche la domanda se l'artrodesi per casi di lomboartrosi senza instabilità porterà ad un recupero funzionale e se vale il “costo”, tenuto conto della mancanza di consistenti evidenze di supporto rispetto al rischio di serie complicazioni e degli alti costi per la società. Gli stessi AA. concludono che il loro studio offre dati di livello 2 riguardo alla equivalenza tra l'artrodesi lombare e la terapia riabilitativa fisica e cognitiva nei pazienti affetti da lombalgia.” (pagg.
8-9 della relazione integrativa a chiarimenti).
In proposito, i consulenti hanno riportato anche alcuni passi significativi delle linee guida più accreditate per l'esecuzione di procedure di fusione per malattie degenerative della colonna lombare:
“Stabilire una strategia di trattamento adeguata per i pazienti che presentano lombalgia, in assenza di stenosi e spondilolistesi (come nel caso del p.te n.d.r.) rimane un argomento controverso. Pt_1 Inerente a questa situazione è spesso l'incapacità di identificare adeguatamente la fonte della lombalgia per giustificare varie raccomandazioni terapeutiche, come la fusione lombare). Sulla base di una serie di studi prospettici randomizzati, sono stati dimostrati risultati sovrapponibili, per i pazienti che presentano una malattia degenerativa del disco di 1 o 2 livelli dopo fusione lombare o un programma di riabilitazione completo con un elemento cognitivo. (assistenza psicologica) I limiti di questi studi precludono la capacità di presentare la raccomandazione più solida a supporto della fusione lombare. ( C. Eck et al.: PMID: 24980584 DOI;
10.3171/2014.4. SPINE14270)” e Tes_1 ancora “Il ruolo della fusione, in assenza di deformità, degenerative, è incerto;
pertanto, in assenza di deformità o instabilità, si sconsiglia l'inclusione di una fusione”. (EL k: et altri: Per_3
PMID:24980587DOI: 10.3171/2014.4. SPINE14275)” (pagg. 16-17 della relazione integrativa a chiarimenti).
La consulenza ha, infine, consentito di provare come l'artrodesi abbia indotto un severo aggravamento delle condizioni del Sig. : “(…) quanto meno gran parte del quadro clinico Pt_1
attuale sia da considerare diretta conseguenza del trattamento di artrodesi chirurgica e dunque dell'applicazione degli spaziatori, delle viti e delle barre metalliche che hanno inevitabilmente irrigidito oltre misura la colonna vertebrale del p.te favorendo la sintomatologia dolorosa e la facile faticabilità posturale. Sono questi i rilievi patologici che trovano come elemento causalmente rilevante il trattamento chirurgico effettuato il 27.02.2014. Una ultima osservazione è necessaria relativamente a quanto emerso alla diretta osservazione del p.te e degli esami strumentali anche recentemente effettuati, che mostrano quella che viene comunemente chiamata “patologia giunzionale” cioè quel fenomeno che si verifica dopo i trattamenti di artrodesi, che comportando maggiori sollecitazioni dei dischi intersomatici soprastanti al blocco vertebrale, ingenerano sofferenze discali più o meno sintomatiche. Giungendo dunque alle conclusioni valutative, si evidenzia oggi un quadro caratterizzato da una disfunzionalità dolorosa vertebrale sostenuta da una maggior rigidità dei movimenti del tronco ed una minor resistenza e maggiore faticabilità del soggetto alle posture coatte. Coesiste poi una modesta reattività ansioso-depressiva in buon compenso farmacologico.” (CTU pagg. 20 e 21).
Quanto alle ulteriori osservazioni critiche mosse alla CTU dalle parti resistenti nelle comparse conclusionali e nelle memorie di replica, secondo cui avrebbe dovuto disporsi una rinnovazione della consulenza con sostituzione dei consulenti d'ufficio in quanto le conseguenze cui sarebbe giunto il collegio peritale sarebbero differenti da quelle prospettate dai propri CTP, le stesse debbono essere disattese, in quanto trattasi di censure relative al merito delle conclusioni, espressione di un mero dissenso diagnostico e non tali da inficiare la validità scientifica ed il rigore metodologico delle conclusioni medico-legali cui è giunto il collegio. Non si riscontrano quindi elementi obiettivi per accogliere la richiesta di rinnovazione ed integrazione della CTU, non ravvisandosi né profili di nullità dell'elaborato peritale, né quesiti sui quali i consulenti d'ufficio non abbiano adeguatamente fornito risposta. Infatti, come già ampiamente rilevato, occorre evidenziare che nel corso delle operazioni peritali si è esplicato un concreto contraddittorio tecnico, avendo il collegio risposto e tenuto in adeguata considerazione le osservazioni dei consulenti di parte. Sul punto è utile riportare un ultimo estratto della ctu: “A tal proposito alfine di esaurire l'argomento relativo alla indicazione al trattamento e rispondere alle osservazioni poste dai Consulenti è utile chiarire che oltre alla instabilità che potremmo definire “macroscopica” cioè quella derivante dallo scivolamento tra loro dei corpi vertebrali (olistesi) che deriva da molteplici fattori (traumatici o degenerativi), attualmente si riconosce anche una micro-instabilità in cui il rachide conserva un corretto allineamento, ma il disco è gravemente degenerato a causa di micro- movimenti anomali con conseguente usura dei piatti cartilaginei dei somi e delle articolazioni intervertebrali posteriori. Per accertare queste alterazioni e porre quindi la diagnosi di “instabilità”, più precisamente di “micro-instabilità”, non si può prescindere da un accurato studio di imaging, che prevede l'indispensabile necessità di eseguire: a) Radiografie dinamiche per rilevare eventuali spondilolisi e spondilolistesi (macro-instabilità) e radiografie in ortostatismo ed a paziente supino per rilevare piccole modificazioni dei rapporti dei somi vertebrali, assenti fuori carico, ma presenti in carico ("microinstabilità") b) RMN che consente di ottenere informazioni precise sullo stato del/dei dischi intersomatici e del loro grado di degenerazione e sullo stato dei legamenti c) TC per valutare le condizioni delle vertebre (deformità, osteoporosi, stenosi del canale midollare e/o dei canali radicolari, ecc). Nella fattispecie del p.te nulla vi è di tutto questo al di fuori di un Pt_1 esame RMN effettuato oltre due anni prima dell'intervento ed una Rx. del rachide con proiezioni dinamiche: entrambe escludono la presenza di instabilità vertebrale sia macroscopica che microscopica.” (pag. 49 della CTU).
Nei termini sopra precisati, può dirsi quindi raggiunta la prova sull'an della responsabilità per la quale il ricorrente ha fondato la propria domanda risarcitoria. Al riguardo preme sottolineare come “in tema di responsabilità contrattuale per inadempimento delle obbligazioni professionali (tra le quali si collocano quelle di responsabilità medica, anteriormente alla l. n. 24 del 2017), è onere del creditore- danneggiato provare, oltre alla fonte del suo credito (contratto o contatto sociale), il nesso di causalità, secondo il criterio del "più probabile che non", tra la condotta del professionista e il danno lamentato, mentre spetta al professionista dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento,
l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile, da intendersi nel senso oggettivo della sua inimputabilità all'agente.” (cfr., tra le tante, Cass. 10050/2022). Ciò posto, non vi è dubbio che, nella fattispecie, alla luce delle risultanze peritali sopra riportate, debba ritenersi sussistere una correlazione causale in termini di preponderanza causale tra l'intervento chirurgico del
27.02.2014 e l'aggravamento delle condizioni della parte ricorrente.
***
Circa il quantum soccorre ancora l'espletata CTU: “Si tratta appunto di un aggravamento del quadro clinico pre-esistente al trattamento chirurgico del Dott. che oggi comporta negative CP_1 ripercussioni invalidanti nei confronti della efficienza fisica e dell'applicabilità operativa del p.te tali da configurare un maggior danno biologico in misura del 15% su un danno complessivo nell'ordine del 25%.”. Mentre “le conseguenze di ordine temporaneo della malattia jatrogena sono identificabili in mesi 2 di inabilità totale, mesi 1 di inabilità temporanea al 75% e mesi 2 di inabilità temporanea al 25%.” (pag. 54 della CTU).
Quanto al criterio di liquidazione del danno differenziale, giova richiamare quanto chiarito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 8551/2017, secondo cui il risarcimento è pari all'importo stabilito per la percentuale d'invalidità complessiva al quale va sottratto l'importo per la percentuale di invalidità che sarebbe comunque residuata nel paziente anche in caso di intervento ottimale e corretto del medico.
La liquidazione va compiuta applicando le tabelle del Tribunale di NO (aggiornate al 2024), condividendosi le considerazioni svolte dalla Corte di Cassazione in ordine all'idoneità di dette tabelle ad attuare il concetto di equità valutativa e a prevenire ingiustificate disparità di trattamento
(cfr. Cass. n. 12408/2011; Cass. n. 2167/2016). Il “punto” utilizzato per la liquidazione sarà comprensivo anche dell'aumento previsto dalle anzidette tabelle per la sofferenza soggettiva (c.d. danno morale), corrispondendo all'id quod plerumque accidit (cfr. Cass. n. 23146/2019; Cass. n.
6443/2023) che conseguenze lesive quali quelle subite dall'odierno ricorrente siano idonee sul piano causale a provocare significativi riflessi negativi nella sfera soggettiva della persona interessata.
Pertanto, in applicazione dei parametri risarcitori indicati dalle suddette tabelle milanesi relative all'anno 2024, occorre sottrarre dall'importo liquidabile a titolo di danno non patrimoniale in relazione al grado di invalidità permanente effettivamente riscontrato nella parte ricorrente (€
116.559,00 per un'invalidità permanente pari al 25%, comprensiva della percentuale per sofferenza, in soggetto di anni 51 alla data del 27.02.2014), l'importo relativo alla percentuale di invalidità non attribuibile, dal punto di vista causale, alla condotta colposa del resistente (€ 24.687,00 per un'invalidità permanente pari al 10%, comprensiva della percentuale per sofferenza, in soggetto di anni 51 alla data del 27.02.2014), così ottenendo l'importo di € 91.872,00.
Pertanto, l'entità complessiva del pregiudizio non patrimoniale risulta pari ad € 103.084,50 (€
91.872,00 per il danno biologico + € 11.212,50 per l'invalidità temporanea). La somma in questione, espressa in moneta attuale, deve essere devalutata alla data della condotta colposa che ha determinato il danno (27.02.2014) e sull'importo che ne deriva (€ 85.903,75) devono essere calcolati gli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata fino al 30 novembre 2024, ultimo aggiornamento ISTAT disponibile, secondo i noti principi espressi dalle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione con la sentenza n. 1712/1995, ottenendo così la somma di € 114.243,57. Su tale ultima somma, inoltre, decorrono gli interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al saldo effettivo.
Non resta che esaminare la richiesta di risarcimento del danno derivante dalle maggiori difficoltà riscontrate dal ricorrente nell'esercizio della propria attività lavorativa. In particolare, il ricorrente ha precisato che “prima dell'intervento di artrodesi lavorava alle dipendenze di CFT - Cooperativa facchinaggio e trasporto - in qualità di autotrasportatore, attività che, a causa delle sollecitazioni derivanti dalla guida e della necessità di mantenere a lungo la posizione seduta, è risultata del tutto inibita. Invero, dopo i fatti per cui è causa il Sig. , collocato in malattia per circa due anni, Pt_1
ha fortunatamente mantenuto il posto di lavoro ed il pregresso livello retributivo con assegnazione alla diversa mansione di addetto alle pulizie. Tale diversa mansione, l'unica per la quale sia stato espresso un giudizio di idoneità, comporta pur sempre un impegno fisico, nel sostenere il quale il
Sig. , proprio a causa della “minore resistenza e maggiore faticabilità… alle posture coatte” Pt_1
riscontrata dai CTU per effetto della disfunzionalità dolorosa vertebrale e della maggiore rigidità dei movimenti del tronco, sopporta maggiore dolore e fatica” (cfr. pag. 14 del ricorso). Il ricorrente ha altresì dedotto che la lesione alla cd. “cenestesi lavorativa” dovrebbe essere ristorata “mediante un appesantimento del risarcimento del danno biologico in via, per l'appunto, di personalizzazione”.
Deve tuttavia rilevarsi che, sul punto, la Suprema Corte ha avuto modo di evidenziare che “In presenza di un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. Va ribadito che la perduta possibilità di continuare a svolgere una qualsiasi attività, in conseguenza d'una lesione della salute, o costituisce una conseguenza “normale” del danno (cioè indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica), ed allora sarà compensata con la liquidazione del danno biologico;
ovvero è una conseguenza peculiare, ed allora dovrà essere risarcita, adeguatamente aumentando la stima del danno biologico (c.d.
“personalizzazione”: così già Sez. 3, Sentenza n. 17219 del 29.7.2014)” (cfr. Cass. n. 28988/2019). Nello specifico, non vi è alcuna prova, né la parte ricorrente ha articolato richieste istruttorie in tal senso, che i danni lamentati abbiano inciso negativamente sulla vita del ricorrente in misura superiore rispetto ai postumi di un pregiudizio della medesima tipologia ed intensità sofferto da una qualsiasi persona della medesima età del ricorrente. Pertanto, non può essere accolta la domanda volta ad ottenere un aumento dell'importo stabilito in favore del ricorrente a titolo di personalizzazione del pregiudizio non patrimoniale (cfr. Cass. n. 25164/2020, per cui “la personalizzazione del danno deve trovare giustificazione nel positivo accertamento di specifiche conseguenze eccezionali, ulteriori rispetto a quelle ordinariamente conseguenti la menomazione, e non può quindi costituire lo strumento per ovviare alla carenza di prova in punto di danno alla capacità lavorativa, tanto più che la lesione alla capacità di lavoro generica è ricompresa nell'ambito delle conseguenze ordinarie del danno alla salute e quella relativa alla capacità lavorativa specifica, da valutarsi nell'ambito del danno patrimoniale, esula dalla sfera del danno biologico.”).
Per quanto invece attiene al pregiudizio di carattere patrimoniale, si evidenzia che il collegio peritale ha ritenuto congrue le spese mediche sostenute e documentate pari ad € 1.831,00, ma tuttavia ha precisato che “in misura del 50% sarebbero state comunque necessarie per il trattamento della patologia che affliggeva il p.te anche in assenza del trattamento chirurgico.” (cfr. pag. 55 Pt_1 della CTU). Pertanto, solo metà di tali somme, ovverosia € 915,50, costituiscono esborsi che il ricorrente ha sostenuto per riparare il danno cagionato dalla condotta del resistente e, pertanto, rappresentano una voce di danno patrimoniale risarcibile.
Non può, invece, trovare accoglimento la domanda di risarcimento delle spese sanitarie future. Sul punto, si richiamano le osservazioni svolte dai consulenti d'ufficio a pag. 3 della relazione integrativa:
“In relazione alle osservazioni formulate da parte Ricorrente riguardanti in particolare l'ammontare delle spese di cura che il p.te dovrà affrontare in futuro a causa della patologia che lo Pt_1
affligge va considerato intanto che comunque, indipendentemente dal trattamento chirurgico o meno, il p.te avrebbe con certezza praticato cure fisiche e massoterapia a causa della patologia degenerativa che lo affliggeva, destinata a fisiologiche riacutizzazioni nel tempo. Oltre a ciò, è da rilevare che le cure mediche e fisiche che il p.te è opportuno ed utile pratichi nel tempo per minimizzare la fisiologica evoluzione peggiorativa del quadro clinico, sono possibili anche in regime di convenzione senza significativo impegno economico.”.
Non risulta quindi fornita la prova che la necessità di sostenere ulteriori spese in futuro, non garantite dal Servizio sanitario nazionale, dipenda dall'aggravamento della patologia riconducibile alla condotta iatrogena e non invece al progredire ingravescente della patologia, difettando, pertanto, il nesso causale tra l'inadempimento dei resistenti e detti esborsi.
Per quanto attiene alle voci di danno consistenti nel ristoro delle spese sostenute in relazione al procedimento ex art. 696-bis c.p.c. RG n. 2061/2019, si osserva quanto segue.
Quanto alle spese poste a carico della parte richiedente a seguito della conclusione del procedimento di ATP, e cioè i compensi del collegio peritale, la più recente giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “le spese dell'accertamento tecnico preventivo "ante causam" devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, in virtù dell'onere di anticipazione e del principio di causalità, e devono essere prese in considerazione, nell'eventuale successivo giudizio di merito, come spese giudiziali, da regolare in base agli ordinari criteri di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c.” (cfr.
Cass. ord. n. 9735/2020). Pertanto, in ragione di tale principio, considerato che la CTU esperita nel procedimento ex art. 696-bis c.p.c. ha accertato la responsabilità risarcitoria dei resistenti, confermando la fondatezza della domanda risarcitoria del ricorrente, le spese di CTU, già liquidate con decreto del 5.09.2020 in € 3.081,28, oltre accessori di legge, e poste provvisoriamente a carico della parte ricorrente, vanno definitivamente poste a carico dei resistenti.
Al contrario, non può essere riconosciuto il ristoro del pregiudizio patrimoniale consistente nei compensi del consulente di parte ricorrente, poiché non vi è prova documentale del pagamento delle somme portate dal preavviso di parcella emesso dal prof. (doc. 28 di parte Persona_4
ricorrente).
***
Occorre ora verificare in quale misura gli oneri economici correlati al suddetto risarcimento debbano gravare sulle parti resistenti.
In primo luogo, bisogna soffermarsi sulla domanda riconvenzionale trasversale dispiegata da CP_2
nei confronti del dott. .
[...] CP_1
Giova premettere che, come chiarito dalla pronuncia della Cassazione n. 28987/2019 in ordine alle fattispecie, come quella in esame, verificatesi anteriormente all'entrata in vigore della legge n.
24/2017, il danno da “malpractice” viene ripartito tra struttura e medico, anche in ipotesi di colpa esclusiva di quest'ultimo, salvo i casi del tutto eccezionali, imprevedibili e oggettivamente improbabili di devianza dal programma di tutela della salute condiviso tra medico e struttura.
Tale ricostruzione trova fondamento nelle disposizioni di cui agli articoli 1298 e 2055 c.c., in virtù dei quali il condebitore in solido che adempia all'intera obbligazione vanta il diritto di rivalersi, con lo strumento del regresso, sugli altri corresponsabili, secondo la misura della rispettiva responsabilità.
Infatti il medico opera pur sempre nel contesto dei servizi resi dalla struttura presso cui svolge l'attività, per cui la sua condotta negligente non può essere agevolmente “isolata” dal più ampio complesso delle scelte organizzative, di politica sanitaria e di realizzazione dei servizi operati dalla struttura di cui il medico è parte integrante, mentre l'articolo 1228 c.c. fonda l'imputazione al debitore degli illeciti commessi dai suoi ausiliari sulla libertà del titolare dell'obbligazione di decidere come provvedere all'adempimento, accettando il rischio connesso alla modalità scelta, secondo la struttura di responsabilità da rischio di impresa, oppure secondo la struttura della responsabilità organizzativa nell'esecuzione di prestazioni complesse (cfr. Cass. n. 29001/2021 “in tema di responsabilità medica, nel regime anteriore alla legge n. 24 del 2017, la responsabilità della struttura sanitaria, integra, ai sensi dell'art. 1228 c.c., una fattispecie di responsabilità diretta per fatto proprio, fondata sull'elemento soggettivo dell'ausiliario, la quale trova fondamento nell'assunzione del rischio per i danni che al creditore possono derivare dall'utilizzazione di terzi nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale, e che deve essere distinta dalla responsabilità indiretta per fatto altrui, di natura oggettiva, in base alla quale l'imprenditore risponde, per i fatti dei propri dipendenti, a norma dell'art.2049 c.c.; pertanto, nel rapporto interno tra la struttura e il medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c., atteso che, diversamente opinando, la concessione di un diritto di regresso integrale ridurrebbe il rischio di impresa, assunto dalla struttura, al solo rischio di insolvibilità del medico convenuto con l'azione di rivalsa, e salvo che, nel relativo giudizio, la struttura dimostri, oltre alla colpa esclusiva del medico rispetto allo specifico evento di danno sofferto dal paziente, da un lato, la derivazione causale di quell'evento da una condotta del sanitario del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità e, dall'altro, l'evidenza di un difetto di correlate trascuratezze, da parte sua, nell'adempimento del relativo contratto, comprensive di omissioni di controlli atti ad evitare rischi dei propri incaricati.”).
Premessi tali principi generali, nella fattispecie in esame soccorre ancora una volta la consulenza tecnica d'ufficio che ha escluso ogni responsabilità in capo alla struttura sanitaria nella causazione dell'evento (cfr. pag. 54 della CTU: “la scelta del trattamento chirurgico e la sua corretta esecuzione sono ascrivibili esclusivamente all'attività del Dott. .”). CP_1
Dalla lettura della cartella clinica del danneggiato non si evincono, infatti, carenze organizzative e/o strutturali della casa di cura che possono avere in qualche modo contribuito, anche indirettamente, al verificarsi dell'evento.
A tal proposito, l'elaborato peritale ha evidenziato il corretto adempimento, da parte della struttura, delle obbligazioni sue proprie, avendo la stessa effettuato tutti i riscontri in ordine alla completezza formale della diagnosi formulata dal chirurgo. In particolare, durante la fase di accettazione al ricovero, il paziente era sottoposto agli accertamenti clinici e strumentali preoperatori di routine, risultati tutti compatibili con l'intervento eseguito.
D'altra parte, nel caso di specie la malpractice è da collegarsi esclusivamente all'errata diagnosi del dott. , che decise di intervenire chirurgicamente in un paziente che soffriva di una mera CP_1 lombalgia cronica, senza evidenza di stenosi e/o listesi.
La consulenza ha quindi provato che il danno iatrogeno sofferto dal ricorrente è stato conseguenza di una scelta del dott. , imprevedibile e del tutto dissonante dall'ordinaria prestazione medica, CP_1
nonché non giustificata secondo la letteratura scientifica in materia (cfr. pag. 18 e ss. della CTU: “la scelta chirurgica del Dott. lascia francamente perplessi non potendosi individuare, ad una CP_1
disamina critica, i presupposti anatomo-patologici che giustificassero appieno l'approccio chirurgico e tanto meno un approccio chirurgico particolarmente invasivo quale quello praticato nella fattispecie. Invero in assenza di compressioni radicolo-midollari franche;
in assenza di una evidente instabilità articolare vertebrale, a che scopo siano stati introdotti ben due distanziatori ed una serie di viti e due barre che hanno inevitabilmente irrigidito la colonna vertebrale è cosa difficile da giustificare, risultando neppure proponibile uno studio del rapporto rischio-beneficio. Infatti, come si è già sopra segnalato, non vi è in Letteratura menzione di “Evidences” che mostrino una preponderante efficacia del trattamento di stabilizzazione rispetto alla terapia conservativa in caso di lombalgie, anzi caso mai è il contrario!”).
Ne consegue che mentre nei confronti del danneggiato deve essere sancita la responsabilità solidale sia del dott. che di i quali sono dunque entrambi tenuti, in solido, al ristoro CP_1 CP_2
del pregiudizio come in precedenza quantificato, nei rapporti interni tra medico e struttura, in accoglimento della domanda riconvenzionale trasversale, deve essere sancito il diritto della società resistente ad ottenere un regresso integrale dal professionista convenuto, e non solo nella misura del
50%, ossia pro quota ex art. 2055 c.c., delle somme eventualmente versate dalla stessa al ricorrente.
***
Va ora esaminata la domanda di manleva esperita dal dott. nei confronti della propria CP_1
compagnia assicurativa.
Il professionista convenuto ha escusso nei confronti di il contrato assicurativo Controparte_3
individuato dal codice numerico 360029525828, valevole a decorrere dal 31 ottobre 2013, a copertura dell'attività di neurochirurgo in una struttura sanitaria, privata accreditata o pubblica (doc. 2 parte resistente ). Ciò posto, la polizza assicurativa all'art. 16 rubricato “oggetto CP_1 dell'assicurazione” prevede testualmente: “1) L'assicurazione vale per la sola quota di responsabilità diretta dell' con esclusione di ogni responsabilità derivantegli in via Parte_3 solidale. 2) Qualora l'attività del Medico assicurato sia svolta in regime di dipendenza e/o intramoenia allargata all'interno di ASL, Casa di Cura, Ente Ospedaliero o altra struttura sanitaria, tenuti egualmente in responsabilità, la presente garanzia si intende operante in secondo rischio, oltre il massimale assicurato dall'ente stesso, ovvero, in mancanza di copertura assicurativa dell'Ente, per la sola ipotesi di insolvenza del medesimo Ente. 3) In caso risultino stipulate altre assicurazioni con altri Assicuratori dall'Assicurato e/o da strutture pubbliche o private abilitate all'erogazione della prestazione sanitaria, la presente polizza opera in eccedenza ai massimali pagati dalle altre assicurazioni e sino a concorrenza dei massimali garantiti dalla presente polizza. 4) Nel caso la ASL, la Casa di Cura o l'Ente Ospedaliero, ovvero i relativi assicuratori, agiscano in rivalsa nei confronti del medico assicurato per danni da questi involontariamente cagionati per colpa grave, la presente assicurazione si intende operante in primo rischio limitatamente alla rivalsa azionata.”.
Va preliminarmente esaminato il tema dell'operatività della garanzia solo “a secondo rischio” e quindi solo all'esito della preventiva escussione della garanzia contratta dalla struttura sanitaria.
In via generale, non pare inutile ricordare che l'assicurazione della responsabilità civile è un'assicurazione di patrimoni, non di cose. Ciò significa che il “rischio” oggetto del contratto è
l'impoverimento dell'assicurato e non già il danno eventualmente patito dal terzo e causato dall'assicurato. Partendo da questo assunto, la Cassazione con sentenza n. 4936/2015 ha affermato che, poiché un'assicurazione personale della responsabilità civile del medico copre per definizione il rischio di depauperamento del patrimonio di quest'ultimo e un'assicurazione della responsabilità civile della struttura sanitaria, invece, copre il rischio di depauperamento del patrimonio della struttura stessa, “i due contratti sono diversi, i due rischi sono diversi, i due soggetti assicurati sono diversi: e a nulla rileva che tanto la responsabilità della clinica, quanto quella del medico, possano trovare fondamento nel medesimo fatto illecito, che abbia causato in capo al terzo il medesimo danno.
Se due contratti assicurativi garantiscono rischi diversi, non può mai sussistere per definizione né una coassicurazione, né una assicurazione plurima, né una copertura “a secondo rischio”.
Quest'ultima, infatti presuppone che il rischio dedotto nel contratto sia già stato assicurato da un'altra polizza. Ma poiché il rischio cui è esposto il medico è ben diverso dal rischio cui è esposta la struttura (tali rischi, infatti, minacciano patrimoni diversi), una assicurazione stipulata dalla clinica “per conto proprio” non potrebbe mai garantire anche la responsabilità del medico. Ne consegue che una polizza stipulata a copertura della responsabilità civile della clinica (tanto per il fatto proprio, quanto per il fatto altrui) non può mai “operare in eccesso alle assicurazioni personali dei medici”, perché non vi è coincidenza di rischio assicurato tra i due contratti.” (cfr. anche Cass.
n. 3204/2017).
Orbene, se un medico operante all'interno di una struttura sanitaria ha stipulato un'assicurazione personale, come nel caso di specie, questa non può che coprire la responsabilità civile del medico stesso. L'assicurazione della responsabilità civile del medico operante all'interno di una struttura sanitaria, infatti, ha ad oggetto un rischio del tutto diverso rispetto a quello coperto dall'assicurazione della responsabilità civile della struttura (eventualmente anche per fatto altrui).
Alla luce dei principi sopra richiamati, deve concludersi che la polizza stipulata a copertura della responsabilità civile del medico deve operare in “primo rischio”, proprio perché non vi è coincidenza di rischio assicurato tra i due contratti.
Le considerazioni sopra esposte assorbono le ulteriori questioni in ordine alla estensione della garanzia assicurativa di e alla operatività della garanzia prestata dalla terza chiamata CP_2 nei confronti dell'assicurato.
In conclusione, va ritenuta operante, nei limiti di massimali e con la franchigia prevista e per quanto l'assicurato sarà tenuto a pagare in virtù della presente sentenza, la garanzia assicurativa stipulata dal medico, garanzia che copre non solo quanto da questo tenuto a corrispondere al danneggiato - e al condebitore solidale che avesse pagato l'intero ed agisse in regresso - a titolo di risarcimento del danno, ma anche a titolo di spese di lite. Infatti, queste ultime sono state rese necessarie dalle plurime eccezioni di operatività della polizza, che hanno reso necessario l'esborso in capo all'assicurato.
In considerazione dell'esito del giudizio, le spese di lite seguono la soccombenza e devono pertanto essere poste a carico solidale delle parti resistenti.
Stante la soccombenza del dott. rispetto sia alla domanda principale che alla domanda di CP_1
regresso azionata da saranno poste a suo carico le spese legali di tali parti, mentre, CP_2
stante la soccombenza di rispetto alla domanda di garanzia azionata dal Controparte_3
professionista resistente, saranno poste a suo carico le spese legali del dott. e in via di CP_1
regresso quelle del ricorrente e di CP_2
Le spese sono liquidate in dispositivo alla luce dei parametri di cui al DM 55/2014 e modifiche successive, prendendo come riferimento i valori medi dello scaglione relativo a cause dal valore compreso tra € 52.001 ed € 260.000 (sulla base del decisum e non al disputatum ex art. 5 DM
55/2014), oltre spese generali, IVA e CAP come per legge.
Devono essere definitivamente poste a carico solidale delle parti resistente, stante l'accoglimento della domanda risarcitoria, le spese di CTU già liquidate in corso del procedimento ex art. 696-bis c.p.c. R.G. n. 2061/2019.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, definitivamente pronunciando ogni diversa domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
a) condanna le parti convenute in solido tra loro, a risarcire alla parte attrice la somma di €
114.243,57 a titolo di danno non patrimoniale, oltre interessi legali dalla presente decisione sino al saldo effettivo;
b) condanna le parti convenute, in solido tra loro, a risarcire alla parte attrice la somma di €
915,50 a titolo di danno patrimoniale, oltre interessi legali dalla presente decisione sino al saldo effettivo;
c) pone definitivamente a carico delle parti convenute, in solido tra loro, le spese del procedimento ex art. 696-bis c.p.c. n. RG 2061/2019, così come liquidate con decreto del
5.09.2020;
d) condanna le parti convenute, in solido tra loro, a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite del presente procedimento, liquidate in complessivi € 14.103,00, oltre spese generali al
15%, IVA e CPA come per legge;
e) accoglie la domanda di regresso formulata da nei confronti di Controparte_2 CP_1
e, per l'effetto, condanna a tenere indenne in forma integrale
[...] Controparte_1 di quanto quest'ultima dovesse versare alla parte ricorrente a titolo di Controparte_2
risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali;
f) condanna a rimborsare ad le spese di lite del presente Controparte_1 Controparte_2 procedimento, liquidate in complessivi € 14.103,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
g) in accoglimento della domanda di manleva svolta da dispone che Controparte_1 sia tenuta a manlevare l'assicurato di quanto da questi versato Controparte_3
in relazione alla presente sentenza, anche in sede di rivalsa, nei limiti del massimale e con la franchigia prevista;
h) condanna a rimborsare a le spese Controparte_3 Controparte_1 processuali relative all'azione di garanzia, liquidate in € 14.103,00, oltre spese generali al
15%, IVA e CPA come per legge.
Arezzo, 15.01.2025
Il Giudice
Lucia Faltoni