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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 18/11/2025, n. 4569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4569 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 10136/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Tribunale di Napoli Nord, nella persona della dott.ssa Federica Izzo, all'esito della trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 30.10.2025, lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa R.G. n. 10136/2024
Tra
, rapp.ta e difesa come in atti dall'avv. PASQUALE MIGLIACCIO e avv. Parte_1
DOMENICO MIRRA
Ricorrente
E in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso come in atti CP_1
Resistente
Oggetto: opposizione ad ATPO
Conclusioni come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 31.07.2024 parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., dott. , ha presentato rituale opposizione chiedendo riconoscersi la Per_1
sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa (indennità di accompagnamento).
L' si è costituito resistendo alla pretesa, come da memoria in atti. CP_1
Viste le censure alla perizia e la documentazione medica successiva depositata, ed attestante un aggravamento delle condizioni di salute della ricorrente, è stato disposto il rinnovo delle operazioni peritali e nominato nuovo ctu la dott.ssa , che, espletata la visita sulla persona della Persona_2
ricorrente ed esaminati gli atti, ha depositato la perizia e all'udienza allo scopo fissata la causa è decisa con la presente sentenza, a seguito di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. della causa.
1 Ciò posto brevemente in fatto, occorre, in primis, verificare la tempestività della presente opposizione in quanto, ai sensi dell'art. 445 bis comma 6, c.p.c. “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando,
a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Ebbene, nel caso in esame l'opposizione risulta instaurata nel rispetto del termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, atteso che il ricorso in opposizione
è stato depositato in data 31.07.2024, a seguito di atto di dissenso depositato in data 23.07.2024, e del decreto di fissazione dei termini notificato in data 27.06.2024.
Nel merito, il ricorso merita accoglimento nei limiti e per i motivi di seguito esposti.
La CTU nominata nella presente fase, dott.ssa , ha affermato che la sig.ra di anni Persona_2 Pt_1
82 al momento della visita, è affetta da: “Vasculopatia cerebrale cronica in soggetto con sindrome ansioso depressiva;
Artrosi diffusa in soggetto con osteoporosi;
Esiti di mastectomia sinistra e linfoadenectomia per ca infiltrante nst.”
Secondo la CTU la paziente presenta un quadro clinico di vasculopatia cerebrale cronica, che si manifesta in un contesto di sindrome ansioso-depressiva, con progressivo decadimento cognitivo attualmente in fase subacuta. Il deterioramento delle funzioni superiori, associato a una sintomatologia depressiva strutturata, si traduce – secondo la CTU - in una limitazione della capacità relazionale e nella riduzione dell'autonomia gestionale, pur in assenza, al momento della visita, di un disorientamento grave o di una perdita completa della coscienza ambientale.
Sotto il profilo osteoarticolare, poi, la ctu ha rilevato la presenza di artrosi diffusa, associata a osteoporosi conclamata, condizioni che concorrono a determinare una instabilità posturale marcata, riduzione della mobilità attiva e un aumentato rischio di cadute accidentali, già concretizzatosi in pregresso trauma contusivo al volto. Tali alterazioni muscoloscheletriche, osserva la ctu, aggravano significativamente il quadro clinico complessivo della ricorrente, soprattutto in relazione all'età avanzata e alla fragilità strutturale della paziente.
Quanto alla storia oncologica della con esiti di mastectomia sinistra e linfoadenectomia per Pt_1
carcinoma mammario infiltrante NST pT2G3N0, eseguite nel 2018, la dott.ssa ha Persona_2
rilevato l'assenza di segni clinici o strumentali di recidiva o progressione di malattia.
Alla luce di quanto personalmente constatato a seguito dell'esame peritale sulla persona della ricorrente e dell'esame degli atti, la ctu ha concluso ritenendo che il complesso morboso presentato dalla ricorrente determina sicuramente le “difficoltà gravi”, corrispondenti ad una percentuale complessiva di invalidità del 100%, con decorrenza da luglio 2024. Tuttavia, osserva la ctu, che, per
2 quanto concerne in dettaglio l'indennità di accompagnamento, la deambulazione è possibile in maniera autonoma e senza necessità di appoggio, mentre, in relazione alla capacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua, non tutte le attività alla base dei sette “momenti” essenziali dell'esistenza quotidiana (alimentazione, vestizione e svestizione, comunicazione, igiene personale, controllo sfinterico, spostamenti intramurari, spostamenti extramurari) possono essere effettuate in autosufficienza dalla secondo la ctu, essendo presente un grave deterioramento Pt_1
cognitivo della periziata.
Pertanto, la ctu ha ritenuto che il complesso morboso della sig.ra sia di entità tale da Pt_1 determinare i predetti requisiti sanitari per beneficiare dell'indennità di accompagnamento, in quanto trattasi di soggetto che necessita di assistenza continua per effettuare gli atti quotidiani della vita e non essendo in grado di deambulare in maniera autonoma.
Quanto alla decorrenza, avuto riguardo ai tempi medi di evoluzione delle infermità croniche in diagnosi, e considerato che all'epoca della visita da parte della commissione medico legale, oltre che della visita del ctu della fase atp, le condizioni cognitive non risultavano essere così scadute, la dott.ssa ha ritenuto di poter retrodatare l'epoca in cui il complesso menomativo Persona_2
determinava i requisiti per la concessione dell'indennità di accompagnamento al mese di Ottobre
2024, e cioè ad un'epoca di circa 6 mesi antecedenti la visita da lei effettuata.
La valutazione espressa dalla CTU appare ben motivata e coerente, oltre che giustificata dall'esame degli atti di causa, e ne viene pertanto qui integralmente condiviso il contenuto e fatto proprio.
Si osserva, infine, come la valutazione cui è pervenuta la CTU nominata nella presente fase non sia in contrasto con quella cui era pervenuto il CTU nominato nella fase ATP, dott. , atteso Per_1
l'aggravamento delle condizioni cliniche della ricorrente.
Il ricorso deve quindi essere accolto nei limiti esposti.
Deve infine ricordarsi il principio costantemente affermato dalla S.C. secondo cui “Qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice” (Cass. civ., sez. lav., n. 7341 del 17/04/2004).
3 Quanto alle spese di lite di entrambe le fasi, visto il riconoscimento del requisito da data successiva alla domanda amministrativa e al deposito del ricorso ex art. 445 bis c.p.c. (nonché al ricorso in opposizione), le stesse sono interamente compensate tra le parti.
Le spese di consulenza tecnica di ufficio si pongono a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, ogni avversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• dichiara concluso il procedimento di ATP R.G. n. 450/2024 e dispone l'archiviazione degli atti, provvedendo alla liquidazione della C.T.U. come da separato decreto;
• accoglie per quanto di ragione l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che la ricorrente è invalida al 100% a far data da Luglio 2024, con necessità di assistenza continua a far data da
Ottobre 2024;
• compensa le spese di lite di entrambe le fasi tra le parti;
• provvede alle spese di CTU come da separato decreto.
Aversa, 18.11.2025.
Si comunichi
Il giudice del lavoro
Dr.ssa Federica Izzo
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Tribunale di Napoli Nord, nella persona della dott.ssa Federica Izzo, all'esito della trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 30.10.2025, lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa R.G. n. 10136/2024
Tra
, rapp.ta e difesa come in atti dall'avv. PASQUALE MIGLIACCIO e avv. Parte_1
DOMENICO MIRRA
Ricorrente
E in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso come in atti CP_1
Resistente
Oggetto: opposizione ad ATPO
Conclusioni come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 31.07.2024 parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., dott. , ha presentato rituale opposizione chiedendo riconoscersi la Per_1
sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa (indennità di accompagnamento).
L' si è costituito resistendo alla pretesa, come da memoria in atti. CP_1
Viste le censure alla perizia e la documentazione medica successiva depositata, ed attestante un aggravamento delle condizioni di salute della ricorrente, è stato disposto il rinnovo delle operazioni peritali e nominato nuovo ctu la dott.ssa , che, espletata la visita sulla persona della Persona_2
ricorrente ed esaminati gli atti, ha depositato la perizia e all'udienza allo scopo fissata la causa è decisa con la presente sentenza, a seguito di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. della causa.
1 Ciò posto brevemente in fatto, occorre, in primis, verificare la tempestività della presente opposizione in quanto, ai sensi dell'art. 445 bis comma 6, c.p.c. “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando,
a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Ebbene, nel caso in esame l'opposizione risulta instaurata nel rispetto del termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, atteso che il ricorso in opposizione
è stato depositato in data 31.07.2024, a seguito di atto di dissenso depositato in data 23.07.2024, e del decreto di fissazione dei termini notificato in data 27.06.2024.
Nel merito, il ricorso merita accoglimento nei limiti e per i motivi di seguito esposti.
La CTU nominata nella presente fase, dott.ssa , ha affermato che la sig.ra di anni Persona_2 Pt_1
82 al momento della visita, è affetta da: “Vasculopatia cerebrale cronica in soggetto con sindrome ansioso depressiva;
Artrosi diffusa in soggetto con osteoporosi;
Esiti di mastectomia sinistra e linfoadenectomia per ca infiltrante nst.”
Secondo la CTU la paziente presenta un quadro clinico di vasculopatia cerebrale cronica, che si manifesta in un contesto di sindrome ansioso-depressiva, con progressivo decadimento cognitivo attualmente in fase subacuta. Il deterioramento delle funzioni superiori, associato a una sintomatologia depressiva strutturata, si traduce – secondo la CTU - in una limitazione della capacità relazionale e nella riduzione dell'autonomia gestionale, pur in assenza, al momento della visita, di un disorientamento grave o di una perdita completa della coscienza ambientale.
Sotto il profilo osteoarticolare, poi, la ctu ha rilevato la presenza di artrosi diffusa, associata a osteoporosi conclamata, condizioni che concorrono a determinare una instabilità posturale marcata, riduzione della mobilità attiva e un aumentato rischio di cadute accidentali, già concretizzatosi in pregresso trauma contusivo al volto. Tali alterazioni muscoloscheletriche, osserva la ctu, aggravano significativamente il quadro clinico complessivo della ricorrente, soprattutto in relazione all'età avanzata e alla fragilità strutturale della paziente.
Quanto alla storia oncologica della con esiti di mastectomia sinistra e linfoadenectomia per Pt_1
carcinoma mammario infiltrante NST pT2G3N0, eseguite nel 2018, la dott.ssa ha Persona_2
rilevato l'assenza di segni clinici o strumentali di recidiva o progressione di malattia.
Alla luce di quanto personalmente constatato a seguito dell'esame peritale sulla persona della ricorrente e dell'esame degli atti, la ctu ha concluso ritenendo che il complesso morboso presentato dalla ricorrente determina sicuramente le “difficoltà gravi”, corrispondenti ad una percentuale complessiva di invalidità del 100%, con decorrenza da luglio 2024. Tuttavia, osserva la ctu, che, per
2 quanto concerne in dettaglio l'indennità di accompagnamento, la deambulazione è possibile in maniera autonoma e senza necessità di appoggio, mentre, in relazione alla capacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua, non tutte le attività alla base dei sette “momenti” essenziali dell'esistenza quotidiana (alimentazione, vestizione e svestizione, comunicazione, igiene personale, controllo sfinterico, spostamenti intramurari, spostamenti extramurari) possono essere effettuate in autosufficienza dalla secondo la ctu, essendo presente un grave deterioramento Pt_1
cognitivo della periziata.
Pertanto, la ctu ha ritenuto che il complesso morboso della sig.ra sia di entità tale da Pt_1 determinare i predetti requisiti sanitari per beneficiare dell'indennità di accompagnamento, in quanto trattasi di soggetto che necessita di assistenza continua per effettuare gli atti quotidiani della vita e non essendo in grado di deambulare in maniera autonoma.
Quanto alla decorrenza, avuto riguardo ai tempi medi di evoluzione delle infermità croniche in diagnosi, e considerato che all'epoca della visita da parte della commissione medico legale, oltre che della visita del ctu della fase atp, le condizioni cognitive non risultavano essere così scadute, la dott.ssa ha ritenuto di poter retrodatare l'epoca in cui il complesso menomativo Persona_2
determinava i requisiti per la concessione dell'indennità di accompagnamento al mese di Ottobre
2024, e cioè ad un'epoca di circa 6 mesi antecedenti la visita da lei effettuata.
La valutazione espressa dalla CTU appare ben motivata e coerente, oltre che giustificata dall'esame degli atti di causa, e ne viene pertanto qui integralmente condiviso il contenuto e fatto proprio.
Si osserva, infine, come la valutazione cui è pervenuta la CTU nominata nella presente fase non sia in contrasto con quella cui era pervenuto il CTU nominato nella fase ATP, dott. , atteso Per_1
l'aggravamento delle condizioni cliniche della ricorrente.
Il ricorso deve quindi essere accolto nei limiti esposti.
Deve infine ricordarsi il principio costantemente affermato dalla S.C. secondo cui “Qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice” (Cass. civ., sez. lav., n. 7341 del 17/04/2004).
3 Quanto alle spese di lite di entrambe le fasi, visto il riconoscimento del requisito da data successiva alla domanda amministrativa e al deposito del ricorso ex art. 445 bis c.p.c. (nonché al ricorso in opposizione), le stesse sono interamente compensate tra le parti.
Le spese di consulenza tecnica di ufficio si pongono a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, ogni avversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• dichiara concluso il procedimento di ATP R.G. n. 450/2024 e dispone l'archiviazione degli atti, provvedendo alla liquidazione della C.T.U. come da separato decreto;
• accoglie per quanto di ragione l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che la ricorrente è invalida al 100% a far data da Luglio 2024, con necessità di assistenza continua a far data da
Ottobre 2024;
• compensa le spese di lite di entrambe le fasi tra le parti;
• provvede alle spese di CTU come da separato decreto.
Aversa, 18.11.2025.
Si comunichi
Il giudice del lavoro
Dr.ssa Federica Izzo
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