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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 06/06/2025, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E O R D I N A R I O D I U D I N E
seconda sezione civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Anna FASAN presidente dott.ssa Annalisa BARZAZI giudice relatore dott. Gianmarco CALIENNO giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
di apertura della liquidazione giudiziale di:
1) (C.F. Controparte_1
), con sede a Manzano (Udine), Via San Giovanni n. 98/A, in persona della liquidatrice P.IVA_1
sig.ra ; Controparte_1
2) ( ), residente a [...](Udine), Controparte_1 C.F._1
Via San Giovanni n. 98/A;
(R.G. P.U. 52-1/2025)
sentita la relazione del giudice delegato;
letta l'istanza di apertura della propria liquidazione giudiziale proposta da
[...]
, società in liquidazione dal 22.4.2024; Controparte_1
dato atto che la società debitrice e la socia accomandataria sig.ra hanno Controparte_1
rinunciato alla convocazione avanti al Tribunale, prevista dagli artt. 41 e 256 c. 3 CCII;
rilevato che la debitrice espone di aver, da ultimo, svolto attività di laboratorio di tappezzeria,
di non essere impresa minore, di versare in un irreversibile stato di insolvenza, attesa l'insufficienza delle ridotte disponibilità liquide e dei prospettabili incassi dei crediti commerciali e dei corrispettivi della vendita delle giacenze di magazzino e dei beni aziendali a soddisfare i debiti scaduti,
ammontanti a complessivi € 351.646,98;
rilevato che dalla documentazione fiscale depositata risulta provato che, negli esercizi 2021,
2022, 2023, la società debitrice ha sempre conseguito ricavi di importo superiore a limite di €
200.000,00 di cui all'art. 2 c. 1 lett. d) CCII e che non può, pertanto, qualificarsi impresa minore;
rilevato che la stessa debitrice indica sussistente il presupposto di cui all'art. 49 c. 5 CCII,
atteso il sopra ricordato ammontare dei debiti scaduti;
rilevato che l'incapacità della società debitrice di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni è dalla stessa ammessa e illustrata;
rilevato che, ai sensi degli artt. 2291, 256 CCII, l'apertura della liquidazione giudiziale della società in accomandita semplice determina l'apertura della procedura anche nei confronti della socia accomandataria illimitatamente responsabile;
P.Q.M.
visti gli artt. 2, 40, 41, 49, 121, 256 CCII:
-dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale di: 1) Controparte_1
(C.F. ), con sede a Manzano (Udine), Via San
[...] P.IVA_1
Giovanni n. 98/A; 2) ( ), residente a [...]Controparte_1 C.F._1
(Udine), Via San Giovanni n. 98/A, quale socia accomandataria;
-nomina quale giudice delegato la dott.ssa Annalisa Barzazi;
-nomina curatore la dott.ssa ( ), con studio a Persona_1 C.F._2
Buttrio (Udine), in Via Divisione Julia 60 D-E;
-ordina al legale rappresentante della debitrice e a chiunque ne abbia il materiale possesso di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nel caso in cui la documentazione sia tenuta a norma dell'art. 2215 bis cod. civ.), dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale;
-dispone che il curatore, ai sensi dell'art. 193 CCII, provveda all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni della debitrice, secondo le norme del codice di procedura civile, se non sia possibile procedere immediatamente al loro inventario;
-fissa, ex art. 49 c. 3 lett. d) CCII, l'udienza del 13 ottobre 2025, ore 12.30, per lo svolgimento dell'esame dello stato passivo della società e della socia illimitatamente responsabile, che avrà luogo davanti al predetto giudice delegato;
-assegna ai creditori e ai terzi, che vantino diritti reali o personali su cose in possesso della società debitrice o della socia, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui sopra per l'invio all'indirizzo di posta certificata del curatore del ricorso e dei relativi documenti, secondo le modalità di cui all'art. 201 CCII, avvertendoli che le domande presentate dopo la scadenza del suddetto termine saranno considerate tardive, ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 CCII;
-avverte che il termine massimo per la presentazione delle domande tardive è quello di sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo;
-autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies, 155 sexies
disp. att. c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati all'imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal D.Lgs. 5.8.2015, n. 127; 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice
-dispone, ai sensi dell'art. 49 CCII, che la presente sentenza sia comunicata alla società
debitrice e alla socia accomandataria, al pubblico ministero, comunicata per estratto al curatore, nonché trasmessa per estratto, anche per via telematica, all'ufficio del registro delle imprese della camera di commercio di Pordenone-Udine.
Udine, 5 giugno 2025.
Il giudice estensore Il presidente dott.ssa Annalisa Barzazi dott.ssa Anna Fasan
seconda sezione civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Anna FASAN presidente dott.ssa Annalisa BARZAZI giudice relatore dott. Gianmarco CALIENNO giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
di apertura della liquidazione giudiziale di:
1) (C.F. Controparte_1
), con sede a Manzano (Udine), Via San Giovanni n. 98/A, in persona della liquidatrice P.IVA_1
sig.ra ; Controparte_1
2) ( ), residente a [...](Udine), Controparte_1 C.F._1
Via San Giovanni n. 98/A;
(R.G. P.U. 52-1/2025)
sentita la relazione del giudice delegato;
letta l'istanza di apertura della propria liquidazione giudiziale proposta da
[...]
, società in liquidazione dal 22.4.2024; Controparte_1
dato atto che la società debitrice e la socia accomandataria sig.ra hanno Controparte_1
rinunciato alla convocazione avanti al Tribunale, prevista dagli artt. 41 e 256 c. 3 CCII;
rilevato che la debitrice espone di aver, da ultimo, svolto attività di laboratorio di tappezzeria,
di non essere impresa minore, di versare in un irreversibile stato di insolvenza, attesa l'insufficienza delle ridotte disponibilità liquide e dei prospettabili incassi dei crediti commerciali e dei corrispettivi della vendita delle giacenze di magazzino e dei beni aziendali a soddisfare i debiti scaduti,
ammontanti a complessivi € 351.646,98;
rilevato che dalla documentazione fiscale depositata risulta provato che, negli esercizi 2021,
2022, 2023, la società debitrice ha sempre conseguito ricavi di importo superiore a limite di €
200.000,00 di cui all'art. 2 c. 1 lett. d) CCII e che non può, pertanto, qualificarsi impresa minore;
rilevato che la stessa debitrice indica sussistente il presupposto di cui all'art. 49 c. 5 CCII,
atteso il sopra ricordato ammontare dei debiti scaduti;
rilevato che l'incapacità della società debitrice di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni è dalla stessa ammessa e illustrata;
rilevato che, ai sensi degli artt. 2291, 256 CCII, l'apertura della liquidazione giudiziale della società in accomandita semplice determina l'apertura della procedura anche nei confronti della socia accomandataria illimitatamente responsabile;
P.Q.M.
visti gli artt. 2, 40, 41, 49, 121, 256 CCII:
-dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale di: 1) Controparte_1
(C.F. ), con sede a Manzano (Udine), Via San
[...] P.IVA_1
Giovanni n. 98/A; 2) ( ), residente a [...]Controparte_1 C.F._1
(Udine), Via San Giovanni n. 98/A, quale socia accomandataria;
-nomina quale giudice delegato la dott.ssa Annalisa Barzazi;
-nomina curatore la dott.ssa ( ), con studio a Persona_1 C.F._2
Buttrio (Udine), in Via Divisione Julia 60 D-E;
-ordina al legale rappresentante della debitrice e a chiunque ne abbia il materiale possesso di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nel caso in cui la documentazione sia tenuta a norma dell'art. 2215 bis cod. civ.), dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale;
-dispone che il curatore, ai sensi dell'art. 193 CCII, provveda all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni della debitrice, secondo le norme del codice di procedura civile, se non sia possibile procedere immediatamente al loro inventario;
-fissa, ex art. 49 c. 3 lett. d) CCII, l'udienza del 13 ottobre 2025, ore 12.30, per lo svolgimento dell'esame dello stato passivo della società e della socia illimitatamente responsabile, che avrà luogo davanti al predetto giudice delegato;
-assegna ai creditori e ai terzi, che vantino diritti reali o personali su cose in possesso della società debitrice o della socia, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui sopra per l'invio all'indirizzo di posta certificata del curatore del ricorso e dei relativi documenti, secondo le modalità di cui all'art. 201 CCII, avvertendoli che le domande presentate dopo la scadenza del suddetto termine saranno considerate tardive, ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 CCII;
-avverte che il termine massimo per la presentazione delle domande tardive è quello di sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo;
-autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies, 155 sexies
disp. att. c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati all'imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal D.Lgs. 5.8.2015, n. 127; 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice
-dispone, ai sensi dell'art. 49 CCII, che la presente sentenza sia comunicata alla società
debitrice e alla socia accomandataria, al pubblico ministero, comunicata per estratto al curatore, nonché trasmessa per estratto, anche per via telematica, all'ufficio del registro delle imprese della camera di commercio di Pordenone-Udine.
Udine, 5 giugno 2025.
Il giudice estensore Il presidente dott.ssa Annalisa Barzazi dott.ssa Anna Fasan