Decreto cautelare 1 luglio 2021
Ordinanza cautelare 16 luglio 2021
Decreto decisorio 11 novembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, decreto cautelare 01/07/2021, n. 286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 286 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 01/07/2021
N. 00669/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il VE
(Sezione Prima)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 669 del 2021, proposto da
TE CE, rappresentata e difesa dall'avvocato Danilo Granata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione VE, in persona del Presidente pro tempore, non costituita in giudizio;
Regione VE - Direzione Formazione e Istruzione, in persona del Dirigente pro tempore , non costituita in giudizio;
Istituto Suore della Riparazione, in persona del legale rappresentante pro tempore , quale ente gestore del Centro di formazione professionale “San Luigi Donà di Piave”, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia, anche con misura monocratica
1) della Nota della Regione VE – Direzione Formazione e Istruzione prot. 222337 del 14 maggio 2021, trasmessa a mezzo pec in pari data;
2) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, compresi tutti gli atti dell'istruttoria sottesa, sebbene, allo stato, non conosciuti.
Nonché per la conseguente condanna
delle parti intimate, ognuna per quanto di spettanza, a rilasciare formalmente certificato o altro documento equivalente attestante il conseguimento da parte della ricorrente della qualifica professionale di “Addetto alla contabilità generale ed analitica” a seguito della partecipazione ad un corso avente complessiva durata triennale espletato presso il Centro di formazione professionale “San Luigi Donà di Piave”;
In subordine, per la condanna
delle parti intimate al risarcimento dei danni per equivalente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche, proposta ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm., con cui la ricorrente chiede una misura che, oltre alla sospensione della nota impugnata, disponga “ l’ordine nei confronti delle resistenti di rilasciare una dichiarazione anche sostitutiva o provvisoria circa la frequenza del percorso professionale di durata complessiva triennale così da garantire la regolare inclusione della CE nella Graduatoria ATA o comunque la regolare inclusione nella stessa e in ogni caso una dichiarazione/attestazione valevole per ogni altro concorso pubblico ”;
Rilevato, in particolare, che l’estrema gravità e urgenza è prospettata in relazione alla circostanza che, essendo ormai completata la fase istruttoria, la pubblicazione della graduatoria ATA è prevista in una data antecedente alla prima camera di consiglio utile;
Rilevato altresì che l’intimata Direzione regionale Formazione e Istruzione – sentita ai sensi del comma 2 del richiamato articolo 56 cod. proc. amm. - ha rappresentato che, secondo le procedure del portale POLIS, la graduatoria viene formata sulla base delle autodichiarazioni degli interessati e tali autodichiarazioni saranno verificate dal competente Ufficio Scolastico Provinciale solo successivamente alla pubblicazione della graduatoria medesima;
Ritenuto pertanto – in relazione alla data fissata per la trattazione collegiale della domanda - che non sussistono i presupposti per l’accoglimento della richiesta misura cautelare monocratica;
P.Q.M.
Respinge la domanda e fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 14 luglio 2021.
Questo decreto è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso il giorno 1 luglio 2021
| Il Presidente |
| Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO