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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. I, sentenza 13/02/2026, n. 871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 871 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 871/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 1, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
TRIDICO ANTONIO BRUNO, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6946/2024 depositato il 04/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Fagnano LO - Ufficio Tributi 87013 Fagnano LO CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 22105785 TASI 2017
- INVITO AL PAGAMENTO n. 22105787 IMU 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 185/2026 depositato il
13/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto nei confronti di Area e del Comune di Fagnano LO , la sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato sollecito di pagamento n.22105785 sollecito n. 22105787 nonchè avviso di accertamento TASI anno 2017 n. 1358 notificato il 12.12.2022 per un importo dovuto pari ad euro 823,66 ed ancora avviso di accertamento IMU anno 2017 n. 4390 notificato il 12.12.2022 per un importo complessivo di €.5.527,55
Il ricorrente deduce la mancata notifica degli atti presupposti e il vizio di sottoscrizione del ruolo nonché la prescrizione del credito
Si è costituita Area producendo la notifica degli presupposti ai solleciti di pagamento chiedendo il rigetto del ricorso
La Corte all'udienza dell'11 febbraio 2026 tratteneva la causa in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Infatti, non avendo il ricorrente proposto ricorso giurisdizionale avverso gli atti impositivi emessi in precedenza, che pertanto sono divenuti irrevocabili, ogni questione attinenti al merito della pretesa creditoria
è preclusa in questa sede.
Quanto al dedotto vizio di prescrizione le notifiche degli atti presupposti e non impugnati sono atti interruttivi del termine di prescrizione quinquennale operante per i tributi in discorso, pertanto, nessuna prescrizione si è verificata nel caso di specie.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza, Sezione I, definitivamente decidendo nel contraddittorio tra le parti sul ricorso proposto, così provvede: rigetta il ricorso Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite e competenze del giudizio, che liquida in complessivi € 150,00 oltre accessori come per legge da distrarsi a favore del procuratore antistatario ex art 93 c.p.c.
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 1, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
TRIDICO ANTONIO BRUNO, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6946/2024 depositato il 04/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Fagnano LO - Ufficio Tributi 87013 Fagnano LO CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 22105785 TASI 2017
- INVITO AL PAGAMENTO n. 22105787 IMU 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 185/2026 depositato il
13/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto nei confronti di Area e del Comune di Fagnano LO , la sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato sollecito di pagamento n.22105785 sollecito n. 22105787 nonchè avviso di accertamento TASI anno 2017 n. 1358 notificato il 12.12.2022 per un importo dovuto pari ad euro 823,66 ed ancora avviso di accertamento IMU anno 2017 n. 4390 notificato il 12.12.2022 per un importo complessivo di €.5.527,55
Il ricorrente deduce la mancata notifica degli atti presupposti e il vizio di sottoscrizione del ruolo nonché la prescrizione del credito
Si è costituita Area producendo la notifica degli presupposti ai solleciti di pagamento chiedendo il rigetto del ricorso
La Corte all'udienza dell'11 febbraio 2026 tratteneva la causa in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Infatti, non avendo il ricorrente proposto ricorso giurisdizionale avverso gli atti impositivi emessi in precedenza, che pertanto sono divenuti irrevocabili, ogni questione attinenti al merito della pretesa creditoria
è preclusa in questa sede.
Quanto al dedotto vizio di prescrizione le notifiche degli atti presupposti e non impugnati sono atti interruttivi del termine di prescrizione quinquennale operante per i tributi in discorso, pertanto, nessuna prescrizione si è verificata nel caso di specie.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza, Sezione I, definitivamente decidendo nel contraddittorio tra le parti sul ricorso proposto, così provvede: rigetta il ricorso Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite e competenze del giudizio, che liquida in complessivi € 150,00 oltre accessori come per legge da distrarsi a favore del procuratore antistatario ex art 93 c.p.c.