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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 11/04/2025, n. 774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 774 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
La giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Valentina Ricchezza, lette le note in sostituzione ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n.° 7622/2023 R. G. TRA
LA CH, rappresentata e difesa dall' avv. V. Pasquarella ed elett. dom. come in atti ricorrente
E
INPS, in persona del legale rapp.te p.t., rappr. e dif. come in atti resistente NONCHE'
PIU' MOVIMODA s.r.l., in persona del legale rapp. p.t., rappr. e dif. come in atti resistente
OGGETTO: indennità di maternità, NASPI, TFR
Con ricorso ritualmente notificato parte ricorrente in epigrafe, dedotto di aver lavorato alle dipendenze di una ditta con sede in Maddaloni dal 01.1.2018 al 30.09.2018, allegava che la lettera di assunzione recava quale datrice la società CHIC;
che, a far data dal 11.09.2018 ella si asteneva per maternità e, successivamente, presentava domanda per la NASPI (domanda n. 6036822200046); eccepiva il mancato pagamento delle prestazioni essendo in corso un accertamento ispettivo a carico dell'azienda, conclusosi con un verbale n. 2021006720/DDL del 30.11.2021, che attribuiva alla ricorrente per il periodo dal 01.01.2018 al 30.09.2018 un altro datore di lavoro, ovvero “IÙ MO RL”, con matricola Inps 5128505574; allegava di aver ripresentato la domanda a mezzo pec in data 18.05.2022 ma di non aver ricevuto riscontro;
eccepiva altresì la mancata corresponsione del TFR per un importo pari ad euro 1185,40 e concludeva chiedendo “accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'indennità di maternità per il periodo dal 11.09.2018 al mese di giugno 2019 e alla NA per il periodo dal mese di luglio 2019 al 26.05.2021 e, per l'effetto, b) condannare l'INPS, in persona del suo legale rapp.te pro tempore, al pagamento in favore dell'istante dell'indennità NA oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, dal giorno della maturazione del diritto al soddisfo;
c) in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui non dovesse essere accolta la domanda di pagamenti nei confronti dell'INPS, ritenere e dichiarare la responsabilità della IÙ MO RL per l'omessa percezione dell'indennità da parte della ricorrente e per l'effetto; d) condannare IÙ MO RL al risarcimento deli danni patrimoniali patiti dalla ricorrente parametrati all'importo dell'indennità di maternità e di NA che avrebbe percepito;
e) condannare in ogni caso IÙ MO RL al pagamento della somma di euro 1.185,40 a titolo di trattamento di fine rapporto, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
f) condannare i resistenti al pagamento delle spese e del compenso professionale con attribuzione in favore del sottoscritto procuratore antistatario». Si costituiva l'INPS che eccepiva la decadenza dall'azione e, quindi, dal diritto essendo la predetta una decadenza sostanziale. Nel merito evidenziava la prescrizione del diritto e concludeva chiedendo il rigetto del ricorso, spese vinte. Si costituiva anche la società IÙ MO che, in via preliminare e con articolate argomentazioni, eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva;
nel merito deduceva che l'accertamento ispettivo era stato oggetto di impugnazione e, comunque, non poteva essere posto a fondamento della sussistenza del rapporto di lavoro tra le parti al pari di un accertamento compiuto con sentenza passata in giudicato;
deduceva la carenza assertiva del ricorso in ordine ai profili fattuali fondanti la subordinazione e concludeva chiedendo, in via principale, l'estromissione dal giudizio e, in via gradata, il rigetto del ricorso spese vinte. Rinviata per la discussione, la causa veniva decisa con sentenza che si versa in atti, lette le note in sostituzione, ex art. 127 ter c.p.c.
******
Il ricorso è infondato e deve essere respinto per le ragioni di seguito esposte. Va, preliminarmente, esaminata l'eccezione di decadenza sollevata dall'INPS con riferimento sia alla domanda relativa all'indennità di maternità che alla NA. Secondo la prospettazione di parte ricorrente le domande inerenti le prestazioni anzidette, sarebbero state azionate dapprima nel 2019, come risulta dalla documentazione in atti acclusa al fascicolo di parte ricorrente (cfr. doc. 4 e 5 relativi alle istanze rispettive e datati il 03.07.2019) e, a seguito dell'accertamento ispettivo, ripresentate con pec del 18.05.2022 (cfr. doc. 8 prod. ric.). Osserva la giudicante che la pec inviata nel maggio del 2022, al di là della ritualità del canale comunicativo prescelto, non è una nuova domanda ma un riesame della precedente domanda inviata nel 2019; del resto, con riferimento alla NASPI, come emerge dalla documentazione versata in atti dal ricorrente l'INPS aveva proceduto al rigetto (cfr. doc. 6 prod. ric.) con atto del settembre 2019. E' opportuno, quindi, verificare se, come eccepito dall'Istituto previdenziale, la parte sia incorsa in decadenze. Come è noto l'art. 47 DPR 639/1970 così come modificato dal d.l. 384/1992, conv. in l. 438/1992, prevede che "per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione. Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma.". Si tratta di una norma dettata in funzione dell'interesse pubblico di tutelare la certezza delle determinazioni concernenti erogazioni di spesa gravanti sui bilanci pubblici e pertanto, attenendo ad un diritto indisponibile, non è modificabile ad opera delle parti ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo (tra le altre v. Cass.1 marzo 2010, n.4896). Venendo al computo del dies a quo della stessa, dal dato normativo emerge che esso può essere di tre distinte specie: a) data di comunicazione della decisione del ricorso amministrativo che, a norma dell'art. 46 co.5 l. 88 del 1989, deve essere presentato al Comitato provinciale dell'INPS entro 90 giorni dalla comunicazione del provvedimento impugnato o dalla formazione del silenzio – rifiuto sulla domanda ai sensi dell'art. 7 della l. n. 533 del 1973; b) data di scadenza del termine stabilito per la pronuncia della predetta decisione, ossia dei 90 giorni, a sua volta decorrente dalla data di presentazione del ricorso amministrativo al comitato provinciale, previsto dall'art. 46, co. 6, l. 88/1989 per la decisione del ricorso;
c) dalla scadenza dei termini previsti per l'esaurimento del procedimento amministrativo computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione, ossia decorsi 300 giorni dalla data della domanda amministrativa. Orbene nella specie, a fronte di due domande amministrative proposte nel mese di luglio 2019, parte ricorrente ha ricevuto il rigetto esclusivamente della domanda di NASPI nel settembre 2019 mentre ha proposto ricorso amministrativo nel maggio 2022 e, quindi, il giudizio nel novembre del 2023. Parte ricorrente ha dedotto di aver reiterato l'istanza nel maggio del 2022 a fronte dell'ispezione condotta dall'Inps ma l'allegazione non trova riscontro nella documentazione in atti atteso che la pec del maggio 2022 reca quale oggetto proprio il ricorso amministrativo avverso il provvedimento di reiezione sia della domanda di NASPI che di maternità. Ne consegue, quindi, che mentre per la domanda relativa all'indennità di maternità l'omessa risposta dell'Ente implica, quale dies a quo ai fini della decorrenza della decadenza, l'operatività della previsione di cui alla lett. b) summenzionata, per quella concernente la NASPI il dies a quo decorre secondo i criteri di cui alla lett. c). In entrambi i casi, comunque, la decadenza è pienamente maturata al momento della proposizione del ricorso nel novembre 2023 non potendo affatto la richiesta di revisione rimettere in termini la ricorrente. Del resto, al riguardo la S.C., con argomentazioni condivise dalla giudicante ha recentemente affermato che “In tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali, l'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970 (nel testo modificato dall'art. 4 del d.l. n. 384 del 1992, conv., con modif., dalla l. n. 438 del 1992), dopo avere enunciato due diverse decorrenze della decadenza (dalla data della comunicazione della decisione del ricorso amministrativo o da quella di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della detta decisione), individua - nella "scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo" - la soglia di trecento giorni (risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione, di cui all'art. 7 della l. n. 533 del 1973, e di centottanta giorni, previsto dall'art. 46, commi 5 e 6, della l. n. 88 del 1989), oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo
- pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria - non consente lo spostamento in avanti del "dies a quo" per l'inizio del computo del termine di decadenza (di tre anni o di un anno); tale disposizione, quale norma di chiusura volta ad evitare una incontrollabile dilatabilità del termine di una decadenza avente natura pubblica, deve trovare applicazione anche se il ricorso amministrativo, o la relativa decisione, siano intervenuti in ritardo rispetto al termine previsto.” (cfr. Cass. n. 15969/2017). Alla luce delle sopraesposte considerazioni essendo la decadenza maturata il ricorso è inammissibile nei confronti dell'Istituto. Peraltro, dal momento che i soggetti obbligati alla prestazione richiesta che in virtù dell'art. 1, l. 29 febbraio 1980, n. 33, sono il datore di lavoro e l'Inps quali coobbligati solidali, in caso di inadempimento del datore di lavoro sussiste comunque l'obbligazione dell'istituto che rimane soggetto passivo del rapporto giuridico previdenziale. La giurisprudenza di legittimità, con orientamento granitico al riguardo ha precisato che "in caso d'inadempimento del datore di lavoro, tenuto alla relativa anticipazione come delegato ovvero come adiectus solutionis causa, la lavoratrice ha il diritto di pretendere direttamente dall'I.N.P.S. la corresponsione dell'indennità di maternità riconosciutale dalla legge n. 1204/71, ed il suo interesse a munirsi di un titolo esecutivo contro l'istituto previdenziale non viene meno, nella persistenza dell'inadempimento di detta obbligazione, per la circostanza che la lavoratrice medesima abbia già ottenuto nello stesso giudizio instaurato contro l'I.N.P.S. la sentenza di condanna richiesta in via subordinata a carico del datore di lavoro" (cfr. Cass. n.2389, 11 marzo 2000). Nella specie va respinta anche la domanda azionata in via gradata nei confronti della società IÙ MO in quanto l'esistenza del rapporto di lavoro, presupposto per la genesi non solo di queste obbligazioni ma anche per il riconoscimento del TFR, non solo non è stata adeguatamente provata ma non è nemmeno dedotta puntualmente. Parte ricorrente, infatti, si limita a produrre l'esito dell'accertamento ispettivo non definitivo. Come evidenziato dalla società IÙ MO mancano le deduzioni fondanti la subordinazione e, in presenza di un'impugnativa in sede giudiziale degli esiti ispettivi, deve escludersi che l'accertamento condotto possa ritenersi “definitivo” e confermare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti. L'omessa compiuta allegazione del rapporto e la carenza anche di richieste istruttorie sul punto non può che determinare il rigetto della domanda azionata in via gradata nei confronti della società. Alla luce delle sopraesposte considerazioni la domanda non può che essere respinta. Le spese di lite considerata la qualità delle parti e gli esiti del giudizio giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede: a) Rigetta il ricorso;
b) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Si comunichi. Santa Maria Capua Vetere, 11.04.2025
La giudice dr.ssa Valentina Ricchezza
La giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Valentina Ricchezza, lette le note in sostituzione ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n.° 7622/2023 R. G. TRA
LA CH, rappresentata e difesa dall' avv. V. Pasquarella ed elett. dom. come in atti ricorrente
E
INPS, in persona del legale rapp.te p.t., rappr. e dif. come in atti resistente NONCHE'
PIU' MOVIMODA s.r.l., in persona del legale rapp. p.t., rappr. e dif. come in atti resistente
OGGETTO: indennità di maternità, NASPI, TFR
Con ricorso ritualmente notificato parte ricorrente in epigrafe, dedotto di aver lavorato alle dipendenze di una ditta con sede in Maddaloni dal 01.1.2018 al 30.09.2018, allegava che la lettera di assunzione recava quale datrice la società CHIC;
che, a far data dal 11.09.2018 ella si asteneva per maternità e, successivamente, presentava domanda per la NASPI (domanda n. 6036822200046); eccepiva il mancato pagamento delle prestazioni essendo in corso un accertamento ispettivo a carico dell'azienda, conclusosi con un verbale n. 2021006720/DDL del 30.11.2021, che attribuiva alla ricorrente per il periodo dal 01.01.2018 al 30.09.2018 un altro datore di lavoro, ovvero “IÙ MO RL”, con matricola Inps 5128505574; allegava di aver ripresentato la domanda a mezzo pec in data 18.05.2022 ma di non aver ricevuto riscontro;
eccepiva altresì la mancata corresponsione del TFR per un importo pari ad euro 1185,40 e concludeva chiedendo “accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'indennità di maternità per il periodo dal 11.09.2018 al mese di giugno 2019 e alla NA per il periodo dal mese di luglio 2019 al 26.05.2021 e, per l'effetto, b) condannare l'INPS, in persona del suo legale rapp.te pro tempore, al pagamento in favore dell'istante dell'indennità NA oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, dal giorno della maturazione del diritto al soddisfo;
c) in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui non dovesse essere accolta la domanda di pagamenti nei confronti dell'INPS, ritenere e dichiarare la responsabilità della IÙ MO RL per l'omessa percezione dell'indennità da parte della ricorrente e per l'effetto; d) condannare IÙ MO RL al risarcimento deli danni patrimoniali patiti dalla ricorrente parametrati all'importo dell'indennità di maternità e di NA che avrebbe percepito;
e) condannare in ogni caso IÙ MO RL al pagamento della somma di euro 1.185,40 a titolo di trattamento di fine rapporto, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
f) condannare i resistenti al pagamento delle spese e del compenso professionale con attribuzione in favore del sottoscritto procuratore antistatario». Si costituiva l'INPS che eccepiva la decadenza dall'azione e, quindi, dal diritto essendo la predetta una decadenza sostanziale. Nel merito evidenziava la prescrizione del diritto e concludeva chiedendo il rigetto del ricorso, spese vinte. Si costituiva anche la società IÙ MO che, in via preliminare e con articolate argomentazioni, eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva;
nel merito deduceva che l'accertamento ispettivo era stato oggetto di impugnazione e, comunque, non poteva essere posto a fondamento della sussistenza del rapporto di lavoro tra le parti al pari di un accertamento compiuto con sentenza passata in giudicato;
deduceva la carenza assertiva del ricorso in ordine ai profili fattuali fondanti la subordinazione e concludeva chiedendo, in via principale, l'estromissione dal giudizio e, in via gradata, il rigetto del ricorso spese vinte. Rinviata per la discussione, la causa veniva decisa con sentenza che si versa in atti, lette le note in sostituzione, ex art. 127 ter c.p.c.
******
Il ricorso è infondato e deve essere respinto per le ragioni di seguito esposte. Va, preliminarmente, esaminata l'eccezione di decadenza sollevata dall'INPS con riferimento sia alla domanda relativa all'indennità di maternità che alla NA. Secondo la prospettazione di parte ricorrente le domande inerenti le prestazioni anzidette, sarebbero state azionate dapprima nel 2019, come risulta dalla documentazione in atti acclusa al fascicolo di parte ricorrente (cfr. doc. 4 e 5 relativi alle istanze rispettive e datati il 03.07.2019) e, a seguito dell'accertamento ispettivo, ripresentate con pec del 18.05.2022 (cfr. doc. 8 prod. ric.). Osserva la giudicante che la pec inviata nel maggio del 2022, al di là della ritualità del canale comunicativo prescelto, non è una nuova domanda ma un riesame della precedente domanda inviata nel 2019; del resto, con riferimento alla NASPI, come emerge dalla documentazione versata in atti dal ricorrente l'INPS aveva proceduto al rigetto (cfr. doc. 6 prod. ric.) con atto del settembre 2019. E' opportuno, quindi, verificare se, come eccepito dall'Istituto previdenziale, la parte sia incorsa in decadenze. Come è noto l'art. 47 DPR 639/1970 così come modificato dal d.l. 384/1992, conv. in l. 438/1992, prevede che "per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione. Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma.". Si tratta di una norma dettata in funzione dell'interesse pubblico di tutelare la certezza delle determinazioni concernenti erogazioni di spesa gravanti sui bilanci pubblici e pertanto, attenendo ad un diritto indisponibile, non è modificabile ad opera delle parti ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo (tra le altre v. Cass.1 marzo 2010, n.4896). Venendo al computo del dies a quo della stessa, dal dato normativo emerge che esso può essere di tre distinte specie: a) data di comunicazione della decisione del ricorso amministrativo che, a norma dell'art. 46 co.5 l. 88 del 1989, deve essere presentato al Comitato provinciale dell'INPS entro 90 giorni dalla comunicazione del provvedimento impugnato o dalla formazione del silenzio – rifiuto sulla domanda ai sensi dell'art. 7 della l. n. 533 del 1973; b) data di scadenza del termine stabilito per la pronuncia della predetta decisione, ossia dei 90 giorni, a sua volta decorrente dalla data di presentazione del ricorso amministrativo al comitato provinciale, previsto dall'art. 46, co. 6, l. 88/1989 per la decisione del ricorso;
c) dalla scadenza dei termini previsti per l'esaurimento del procedimento amministrativo computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione, ossia decorsi 300 giorni dalla data della domanda amministrativa. Orbene nella specie, a fronte di due domande amministrative proposte nel mese di luglio 2019, parte ricorrente ha ricevuto il rigetto esclusivamente della domanda di NASPI nel settembre 2019 mentre ha proposto ricorso amministrativo nel maggio 2022 e, quindi, il giudizio nel novembre del 2023. Parte ricorrente ha dedotto di aver reiterato l'istanza nel maggio del 2022 a fronte dell'ispezione condotta dall'Inps ma l'allegazione non trova riscontro nella documentazione in atti atteso che la pec del maggio 2022 reca quale oggetto proprio il ricorso amministrativo avverso il provvedimento di reiezione sia della domanda di NASPI che di maternità. Ne consegue, quindi, che mentre per la domanda relativa all'indennità di maternità l'omessa risposta dell'Ente implica, quale dies a quo ai fini della decorrenza della decadenza, l'operatività della previsione di cui alla lett. b) summenzionata, per quella concernente la NASPI il dies a quo decorre secondo i criteri di cui alla lett. c). In entrambi i casi, comunque, la decadenza è pienamente maturata al momento della proposizione del ricorso nel novembre 2023 non potendo affatto la richiesta di revisione rimettere in termini la ricorrente. Del resto, al riguardo la S.C., con argomentazioni condivise dalla giudicante ha recentemente affermato che “In tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali, l'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970 (nel testo modificato dall'art. 4 del d.l. n. 384 del 1992, conv., con modif., dalla l. n. 438 del 1992), dopo avere enunciato due diverse decorrenze della decadenza (dalla data della comunicazione della decisione del ricorso amministrativo o da quella di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della detta decisione), individua - nella "scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo" - la soglia di trecento giorni (risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione, di cui all'art. 7 della l. n. 533 del 1973, e di centottanta giorni, previsto dall'art. 46, commi 5 e 6, della l. n. 88 del 1989), oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo
- pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria - non consente lo spostamento in avanti del "dies a quo" per l'inizio del computo del termine di decadenza (di tre anni o di un anno); tale disposizione, quale norma di chiusura volta ad evitare una incontrollabile dilatabilità del termine di una decadenza avente natura pubblica, deve trovare applicazione anche se il ricorso amministrativo, o la relativa decisione, siano intervenuti in ritardo rispetto al termine previsto.” (cfr. Cass. n. 15969/2017). Alla luce delle sopraesposte considerazioni essendo la decadenza maturata il ricorso è inammissibile nei confronti dell'Istituto. Peraltro, dal momento che i soggetti obbligati alla prestazione richiesta che in virtù dell'art. 1, l. 29 febbraio 1980, n. 33, sono il datore di lavoro e l'Inps quali coobbligati solidali, in caso di inadempimento del datore di lavoro sussiste comunque l'obbligazione dell'istituto che rimane soggetto passivo del rapporto giuridico previdenziale. La giurisprudenza di legittimità, con orientamento granitico al riguardo ha precisato che "in caso d'inadempimento del datore di lavoro, tenuto alla relativa anticipazione come delegato ovvero come adiectus solutionis causa, la lavoratrice ha il diritto di pretendere direttamente dall'I.N.P.S. la corresponsione dell'indennità di maternità riconosciutale dalla legge n. 1204/71, ed il suo interesse a munirsi di un titolo esecutivo contro l'istituto previdenziale non viene meno, nella persistenza dell'inadempimento di detta obbligazione, per la circostanza che la lavoratrice medesima abbia già ottenuto nello stesso giudizio instaurato contro l'I.N.P.S. la sentenza di condanna richiesta in via subordinata a carico del datore di lavoro" (cfr. Cass. n.2389, 11 marzo 2000). Nella specie va respinta anche la domanda azionata in via gradata nei confronti della società IÙ MO in quanto l'esistenza del rapporto di lavoro, presupposto per la genesi non solo di queste obbligazioni ma anche per il riconoscimento del TFR, non solo non è stata adeguatamente provata ma non è nemmeno dedotta puntualmente. Parte ricorrente, infatti, si limita a produrre l'esito dell'accertamento ispettivo non definitivo. Come evidenziato dalla società IÙ MO mancano le deduzioni fondanti la subordinazione e, in presenza di un'impugnativa in sede giudiziale degli esiti ispettivi, deve escludersi che l'accertamento condotto possa ritenersi “definitivo” e confermare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti. L'omessa compiuta allegazione del rapporto e la carenza anche di richieste istruttorie sul punto non può che determinare il rigetto della domanda azionata in via gradata nei confronti della società. Alla luce delle sopraesposte considerazioni la domanda non può che essere respinta. Le spese di lite considerata la qualità delle parti e gli esiti del giudizio giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede: a) Rigetta il ricorso;
b) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Si comunichi. Santa Maria Capua Vetere, 11.04.2025
La giudice dr.ssa Valentina Ricchezza