Articolo 18 della Legge 13 maggio 1975, n. 157
Articolo 17Articolo 19
Versione
18 giugno 1975
Art. 18.
L'operaio assente dal servizio per infortunio sul lavoro o per malattia professionale o per malattia contratta per causa di servizio, ha diritto, fino ad un massimo di diciotto mesi, ad un'indennita' giornaliera pari alla eventuale differenza fra le competenze percepite nelle giornate lavorative per stipendio, indennita' integrativa speciale, quote aggiunte di famiglia, assegno perequativo pensionabile o analoga indennita', e l'indennita' giornaliera corrisposta dall'ente assistenziale o dall'istituto assicuratore.
Per quanto concerne il riconoscimento e la concessione dell'equo indennizzo per la perdita dell'integrita' fisica eventualmente subita dall'operaio, se non coperta da altra forma previdenziale, si applicano le norme di cui all' articolo 68, ottavo e nono comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , e degli articoli 43 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 .
L' articolo 30 della legge 5 marzo 1961, n. 90 , e' abrogato.
Entrata in vigore il 18 giugno 1975
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