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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 10/09/2025, n. 649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 649 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRENTO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE
DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
in composizione monocratica, in persona del dott. Benedetto Sieff, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 814 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2025, promossa da:
(c.f. cod. cui ), Parte_1 C.F._1 P.IVA_1
(c.f. ), Parte_2 C.F._2
con l'avv. DOMENICO ANTONIO ROVITO;
RICORRENTI - ATTORI
contro
(c.f. , Controparte_1 P.IVA_2
con l'AVVOCATURA DELLO STATO DI TRENTO;
RESISTENTE - CONVENUTA
trattenuta in decisione a seguito di discussione orale ai sensi dell'art. 281 terdecies c.p.c., sulle seguenti conclusioni delle parti.
Per i ricorrenti.
“insiste nell'accoglimento del ricorso richiamandosi anche alle note depositate il 08.07.2025”,
e quindi:
“nel merito, accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare il diritto del sig.
[...]
, nato in Egitto il [...], ad [...] un permesso di soggiorno Parte_1 per motivi familiari ai sensi degli articoli 5, 19, 29 e 30 del Testo Unico Immigrazione”.
pag. 1 di 6 Per la resistente amministrazione.
“[…] dichiarare il difetto di legittimazione passiva (o la carenza di titolarità del rapporto dedotto in causa) di e in ogni caso respingere le domande di Parte_2 controparte in quanto inammissibili e comunque infondate, con vittoria di spese e competenze”.
* * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso introduttivo si chiede l'accertamento del diritto del sig. Parte_1 di ottenere un permesso di soggiorno per motivi familiari, ai sensi degli artt. 5, 19,
[...]
29 e 30 del Testo Unico Immigrazione, muovendo opposizione, ex art. 20, d. lgs. n. 150 del
2011, al provvedimento negativo del Questore di Bolzano del 03.02.2025.
In estrema sintesi, nel ricorso si allega che il ricorrente : è un anziano di 75 anni, affetto Pt_1 da gravi patologie (cardiopatia, diabete, ipertensione, ecc.): vive stabilmente in Italia dal
2019 con il figlio che lo mantiene;
ha tre figli regolarmente soggiornanti in Italia, Pt_2 una nuora italiana e tre nipoti;
ha altre figlie rimaste in Arabia Saudita, le quali non possono occuparsi di lui, come da dichiarazioni notarili.
2. La resistente amministrazione eccepisce preliminarmente il difetto di legittimazione sostanziale del ricorrente osservando che il provvedimento Parte_2 impugnato non riguarda tale soggetto, e che le conclusioni formulate nel ricorso (“dichiarare il diritto del sig. (…) ad ottenere un permesso di soggiorno Parte_1 per motivi famigliari (…)”) riguardano esclusivamente il signor Parte_1
[...]
L'eccezione, proprio perché riferita ad una carenza di legittimazione sul piano sostanziale, è certamente meritevole di seguito. Del resto, l'eventuale accoglimento della domanda non potrebbe che operare in favore del solo , atteso che il diritto Parte_1 fatto valere è affermato nella sua titolarità, come del resto pacifico.
Ciò induce altresì a dubitare che possa dirsi munito di Parte_2 legittimazione processuale, facendo egli valere, in nome proprio, un diritto altrui, con ciò tendendo a scontrarsi con il divieto di sostituzione processuale di cui all'art. 81 c.p.c..
In tal senso, la carenza di legittimazione processuale andrebbe certamente affermata nei suoi confronti nell'ipotetico caso in cui egli avesse agito da solo.
La circostanza che egli abbia agito congiuntamente con colui che si afferma titolare del diritto consente, tuttavia, di recuperare una sua legittimazione processuale sotto altro profilo,
pag. 2 di 6 assumendo egli la veste di familiare presso il quale l'immigrato vanta il diritto al ricongiungimento. In tal senso, egli vanta un interesse giuridicamente qualificato a sostenere le ragioni del parente immigrato, con quest'ultimo condividendo il più generale e generico – in quanto frutto di una petizione di principio – diritto all'unità familiare, nella misura in cui rinvenga una concreta tutela nelle più specifiche previsioni di legge, ricorrendone i relativi presupposti, avuto preciso riguardo, per quanto qui interessa, alle fattispecie di cui agli artt. 29
e 30 del TUI qui invocate.
3. Ciò detto, conviene subito dire che, nel merito, il ricorso è destinato al rigetto, assumendo rilevanza assorbente il fatto, già messo in rilievo nel provvedimento impugnato e poi valorizzato dalla difesa erariale, che il ricorrente non ha dato dimostrazione della situazione familiare rilevante ai sensi dell'art. 29 TUI – dunque delle relazioni familiari considerate dalla fattispecie legislativa – con i mezzi previsti dalla legge, e precisamente mediante la “documentazione comprovante i presupposti di parentela, coniugo, minore età o stato di salute” corredata dall'effettivo accertamento della loro autenticità da parte dell'autorità consolare italiana (art. 29, comma 7, TUI).
Tale documentazione non può che provenire dallo Stato straniero di origine o di provenienza del richiedente, mentre non possono in alcun modo sopperire alla mancanza di detta documentazione le dichiarazioni sostitutive prodotte dal ricorrente, occorrendo ricordare che l'art. 3, d.P.R. n. 445 del 2000 stabilisce: al comma 2, che “I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili
o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero”, non constando norme di deroga al riguardo;
al comma 3, che “Al di fuori dei casi previsti al comma 2, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e
47 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante”, non constando convenzioni internazionali di rilievo al riguardo;
al comma 4, che “Al di fuori dei casi di cui ai commi 2 e 3 gli stati, le qualità personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di
pag. 3 di 6 atti o documenti non veritieri”, con ciò ulteriormente confermando la necessità di verifica di autenticità da parte dell'autorità consolare italiana, per di più rafforzandola in relazione ai documenti di traduzione.
Giova inoltre ricordare che le firme apposte sui documenti provenienti dallo Stato straniero di origine o provenienza devono essere legalizzate ai sensi dell'art. 33, comma 2, d.P.R. n. 445 del 2000, il quale stabilisce che “Le firme sugli atti e documenti formati da autorità estere e da valere nello Stato sono legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero. Le firme apposte su atti e documenti dai competenti organi delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane o dai funzionari da loro delegati non sono soggette a legalizzazione”.
Va altresì ricordato che, alternativamente, secondo quanto stabilito nella Convezione dell'Aja del 5 ottobre 1961 a dispensa della legalizzazione, gli atti pubblici stranieri devono essere corredati di apposita Apostille, apposta dall'autorità designata dallo Stato di formazione dell'atto sull'atto stesso, o su un suo foglio di allungamento, secondo il modello allegato alla convenzione.
Orbene, i documenti prodotti dal ricorrente sono privi dei suddetti, alternativi, requisiti di forma, e nulla pertanto possono dimostrare in ordine ai rapporti di parentela che costituiscono il presupposto per il riconoscimento del diritto di ricongiungimento familiare.
4. Preme aggiuntivamente osservare che, anche stando alle allegazioni del ricorrente, comunque non ricorre la situazione di cui alla prima parte dell'art. 29, lett. d), TUI, ossia l'essere genitore a carico privo di altri figli nel paese di origine o di provenienza, atteso che il ricorrente stesso afferma che due figlie sono rimaste nel paese di provenienza, ossia l'Arabia
Saudita.
Sotto altro profilo, e valorizzando l'età del ricorrente, ultrasessantacinquenne, nemmeno è data Contr riscontrare la ricorrenza della situazione di cui alla seconda parte dell'art. 29, lett. d), mancando in particolare evidenza che le altre due figlie presenti nel Paese di provenienza, ossia l'Arabia Saudita, siano impossibilitate al sostentamento del ricorrente per documentati gravi motivi di salute.
Non può soccorrere, in tal senso, la dichiarazione resa dalle figlie medesime (doc. 18 ricorrente), per un verso perché la documentazione dei gravi motivi di salute impeditivi al sostentamento del genitore deve, naturalmente, provenire da soggetti sanitari terzi, e per altro pag. 4 di 6 verso perché, comunque, le figlie più semplicemente dichiarano di non disporre di mezzi economici sufficienti per provvedere al sostentamento del padre.
In punto, priva di pregio è la deduzione del ricorrente secondo cui il requisito di legge dell'assenza di altri figli nel Paese di origine o di provenienza non potrebbe operare – asseritamente perché egli da lì mancherebbe “da oltre sei anni”, non avrebbe “alcun diritto di soggiorno” e la sua situazione di salute sarebbe “incompatibile con la vita in tale Paese” – atteso che nessuna previsione di legge stabilisce una deroga per le ragioni indicate dal ricorrente, le quali peraltro non afferiscono in alcun modo alla fattispecie indicata, occorrendo semmai interrogarsi se esse possano assumere rilevanza in relazione all'eventuale possibilità di invocare una diversa fattispecie permissiva del soggiorno.
Va altresì detto che l'art. 5, comma 5, TUI, nella parte in cui stabilisce che “[n]ell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale”, non soccorre nel senso auspicato dal ricorrente, trattandosi di norma che espressamente indica i criteri valutativi da adottare, orientando la motivazione da assumere, senza tuttavia introdurre alcuna deroga rispetto ai requisiti richiesti dalla legge per il riconoscimento della posizione che dà accesso al permesso di soggiorno.
A nulla vale mettere in evidenza aspetti che, in termini generici, attengono al rispetto della vita privata e familiare del ricorrente, ritenendoli assistiti dalla copertura di cui all'art. 8 CEDU, atteso che detto rispetto, nei livelli normativi inferiori alla suprema petizione di principio, viene appunto assicurato dalla legge, alle condizioni indicate dalla stessa.
Nemmeno può venire in soccorso del ricorrente la giurisprudenza della Corte di cassazione dal medesimo richiamata, che diversamente riguarda ipotesi di impugnazione di provvedimenti di espulsione di stranieri nelle quali possono valorizzarsi, caso per caso, circostanze che segnalino l'esigenza di assicurare il rispetto della vita privata e familiare, anche oltre le posizioni legislativamente previste per il rilascio di un permesso di soggiorno specifico, quale quella afferente al diritto al ricongiungimento familiare, qui appunto trattandosi di accertare se ricorra tale precisa posizione.
pag. 5 di 6 5. Non si vedono ragioni per fare applicazione della diversa disciplina di cui al d. lgs. n. 30 del
2007, come richiesto dal ricorrente sul presupposto che essa sarebbe più favorevole rispetto a quella del TUI, atteso che l'art. 23 bis, comma 1, cit. d. lgs. prevede che le sue disposizioni “se più favorevoli, si applicano ai familiari di cittadini italiani non aventi la cittadinanza italiana che hanno esercitato il diritto di libera circolazione in ambito europeo”, situazione che non risulta ricorrere nel caso di specie, né invero viene allegata dal ricorrente.
6. Le spese seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c.. I compensi di avvocato sono liquidati ai sensi del d.m. n. 55 del 2014 come segue: scaglione da euro 5.200,00 a euro 26.000,00, individuato secondo le norme del codice di procedura civile e del principio di effettività, in relazione agli interessi perseguiti dalle parti, e tenuto conto altresì della serialità della vertenza e dell'assenza di complesse questioni in fatto o in diritto, dovendosi ritenere eventuali previsioni di scaglioni inderogabili in contrasto con l'intervenuta abrogazione delle tariffe ad opera dell'art. 9, comma 1, d. l. n. 1 del 2012, conv. l. n. 27 del 2012, e ancor prima con l'art. 101
TFUE (cfr. anche Cass. Civ., Sez. 6, Ordinanza n. 22330 del 15/10/2020); tabella n. 10 per la fase cautelare, tabella n. 2 per la fase di merito;
misura minima, alla luce dell'attività in concreto espletata, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, non essendosi svolta attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, nella sopra riportata composizione, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda o eccezione:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna i ricorrenti al pagamento in favore dell'amministrazione resistente delle spese processuali, che liquida in euro 1.149,50 per compensi di avvocato per la fase cautelare ed euro 1.698,50 per compensi di avvocato per la fase di merito, oltre 15% per spese forfettarie e accessori di legge.
Trento, 9 settembre 2025
Il Giudice
Benedetto Sieff
pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRENTO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE
DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
in composizione monocratica, in persona del dott. Benedetto Sieff, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 814 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2025, promossa da:
(c.f. cod. cui ), Parte_1 C.F._1 P.IVA_1
(c.f. ), Parte_2 C.F._2
con l'avv. DOMENICO ANTONIO ROVITO;
RICORRENTI - ATTORI
contro
(c.f. , Controparte_1 P.IVA_2
con l'AVVOCATURA DELLO STATO DI TRENTO;
RESISTENTE - CONVENUTA
trattenuta in decisione a seguito di discussione orale ai sensi dell'art. 281 terdecies c.p.c., sulle seguenti conclusioni delle parti.
Per i ricorrenti.
“insiste nell'accoglimento del ricorso richiamandosi anche alle note depositate il 08.07.2025”,
e quindi:
“nel merito, accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare il diritto del sig.
[...]
, nato in Egitto il [...], ad [...] un permesso di soggiorno Parte_1 per motivi familiari ai sensi degli articoli 5, 19, 29 e 30 del Testo Unico Immigrazione”.
pag. 1 di 6 Per la resistente amministrazione.
“[…] dichiarare il difetto di legittimazione passiva (o la carenza di titolarità del rapporto dedotto in causa) di e in ogni caso respingere le domande di Parte_2 controparte in quanto inammissibili e comunque infondate, con vittoria di spese e competenze”.
* * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso introduttivo si chiede l'accertamento del diritto del sig. Parte_1 di ottenere un permesso di soggiorno per motivi familiari, ai sensi degli artt. 5, 19,
[...]
29 e 30 del Testo Unico Immigrazione, muovendo opposizione, ex art. 20, d. lgs. n. 150 del
2011, al provvedimento negativo del Questore di Bolzano del 03.02.2025.
In estrema sintesi, nel ricorso si allega che il ricorrente : è un anziano di 75 anni, affetto Pt_1 da gravi patologie (cardiopatia, diabete, ipertensione, ecc.): vive stabilmente in Italia dal
2019 con il figlio che lo mantiene;
ha tre figli regolarmente soggiornanti in Italia, Pt_2 una nuora italiana e tre nipoti;
ha altre figlie rimaste in Arabia Saudita, le quali non possono occuparsi di lui, come da dichiarazioni notarili.
2. La resistente amministrazione eccepisce preliminarmente il difetto di legittimazione sostanziale del ricorrente osservando che il provvedimento Parte_2 impugnato non riguarda tale soggetto, e che le conclusioni formulate nel ricorso (“dichiarare il diritto del sig. (…) ad ottenere un permesso di soggiorno Parte_1 per motivi famigliari (…)”) riguardano esclusivamente il signor Parte_1
[...]
L'eccezione, proprio perché riferita ad una carenza di legittimazione sul piano sostanziale, è certamente meritevole di seguito. Del resto, l'eventuale accoglimento della domanda non potrebbe che operare in favore del solo , atteso che il diritto Parte_1 fatto valere è affermato nella sua titolarità, come del resto pacifico.
Ciò induce altresì a dubitare che possa dirsi munito di Parte_2 legittimazione processuale, facendo egli valere, in nome proprio, un diritto altrui, con ciò tendendo a scontrarsi con il divieto di sostituzione processuale di cui all'art. 81 c.p.c..
In tal senso, la carenza di legittimazione processuale andrebbe certamente affermata nei suoi confronti nell'ipotetico caso in cui egli avesse agito da solo.
La circostanza che egli abbia agito congiuntamente con colui che si afferma titolare del diritto consente, tuttavia, di recuperare una sua legittimazione processuale sotto altro profilo,
pag. 2 di 6 assumendo egli la veste di familiare presso il quale l'immigrato vanta il diritto al ricongiungimento. In tal senso, egli vanta un interesse giuridicamente qualificato a sostenere le ragioni del parente immigrato, con quest'ultimo condividendo il più generale e generico – in quanto frutto di una petizione di principio – diritto all'unità familiare, nella misura in cui rinvenga una concreta tutela nelle più specifiche previsioni di legge, ricorrendone i relativi presupposti, avuto preciso riguardo, per quanto qui interessa, alle fattispecie di cui agli artt. 29
e 30 del TUI qui invocate.
3. Ciò detto, conviene subito dire che, nel merito, il ricorso è destinato al rigetto, assumendo rilevanza assorbente il fatto, già messo in rilievo nel provvedimento impugnato e poi valorizzato dalla difesa erariale, che il ricorrente non ha dato dimostrazione della situazione familiare rilevante ai sensi dell'art. 29 TUI – dunque delle relazioni familiari considerate dalla fattispecie legislativa – con i mezzi previsti dalla legge, e precisamente mediante la “documentazione comprovante i presupposti di parentela, coniugo, minore età o stato di salute” corredata dall'effettivo accertamento della loro autenticità da parte dell'autorità consolare italiana (art. 29, comma 7, TUI).
Tale documentazione non può che provenire dallo Stato straniero di origine o di provenienza del richiedente, mentre non possono in alcun modo sopperire alla mancanza di detta documentazione le dichiarazioni sostitutive prodotte dal ricorrente, occorrendo ricordare che l'art. 3, d.P.R. n. 445 del 2000 stabilisce: al comma 2, che “I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili
o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero”, non constando norme di deroga al riguardo;
al comma 3, che “Al di fuori dei casi previsti al comma 2, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e
47 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante”, non constando convenzioni internazionali di rilievo al riguardo;
al comma 4, che “Al di fuori dei casi di cui ai commi 2 e 3 gli stati, le qualità personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di
pag. 3 di 6 atti o documenti non veritieri”, con ciò ulteriormente confermando la necessità di verifica di autenticità da parte dell'autorità consolare italiana, per di più rafforzandola in relazione ai documenti di traduzione.
Giova inoltre ricordare che le firme apposte sui documenti provenienti dallo Stato straniero di origine o provenienza devono essere legalizzate ai sensi dell'art. 33, comma 2, d.P.R. n. 445 del 2000, il quale stabilisce che “Le firme sugli atti e documenti formati da autorità estere e da valere nello Stato sono legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero. Le firme apposte su atti e documenti dai competenti organi delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane o dai funzionari da loro delegati non sono soggette a legalizzazione”.
Va altresì ricordato che, alternativamente, secondo quanto stabilito nella Convezione dell'Aja del 5 ottobre 1961 a dispensa della legalizzazione, gli atti pubblici stranieri devono essere corredati di apposita Apostille, apposta dall'autorità designata dallo Stato di formazione dell'atto sull'atto stesso, o su un suo foglio di allungamento, secondo il modello allegato alla convenzione.
Orbene, i documenti prodotti dal ricorrente sono privi dei suddetti, alternativi, requisiti di forma, e nulla pertanto possono dimostrare in ordine ai rapporti di parentela che costituiscono il presupposto per il riconoscimento del diritto di ricongiungimento familiare.
4. Preme aggiuntivamente osservare che, anche stando alle allegazioni del ricorrente, comunque non ricorre la situazione di cui alla prima parte dell'art. 29, lett. d), TUI, ossia l'essere genitore a carico privo di altri figli nel paese di origine o di provenienza, atteso che il ricorrente stesso afferma che due figlie sono rimaste nel paese di provenienza, ossia l'Arabia
Saudita.
Sotto altro profilo, e valorizzando l'età del ricorrente, ultrasessantacinquenne, nemmeno è data Contr riscontrare la ricorrenza della situazione di cui alla seconda parte dell'art. 29, lett. d), mancando in particolare evidenza che le altre due figlie presenti nel Paese di provenienza, ossia l'Arabia Saudita, siano impossibilitate al sostentamento del ricorrente per documentati gravi motivi di salute.
Non può soccorrere, in tal senso, la dichiarazione resa dalle figlie medesime (doc. 18 ricorrente), per un verso perché la documentazione dei gravi motivi di salute impeditivi al sostentamento del genitore deve, naturalmente, provenire da soggetti sanitari terzi, e per altro pag. 4 di 6 verso perché, comunque, le figlie più semplicemente dichiarano di non disporre di mezzi economici sufficienti per provvedere al sostentamento del padre.
In punto, priva di pregio è la deduzione del ricorrente secondo cui il requisito di legge dell'assenza di altri figli nel Paese di origine o di provenienza non potrebbe operare – asseritamente perché egli da lì mancherebbe “da oltre sei anni”, non avrebbe “alcun diritto di soggiorno” e la sua situazione di salute sarebbe “incompatibile con la vita in tale Paese” – atteso che nessuna previsione di legge stabilisce una deroga per le ragioni indicate dal ricorrente, le quali peraltro non afferiscono in alcun modo alla fattispecie indicata, occorrendo semmai interrogarsi se esse possano assumere rilevanza in relazione all'eventuale possibilità di invocare una diversa fattispecie permissiva del soggiorno.
Va altresì detto che l'art. 5, comma 5, TUI, nella parte in cui stabilisce che “[n]ell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale”, non soccorre nel senso auspicato dal ricorrente, trattandosi di norma che espressamente indica i criteri valutativi da adottare, orientando la motivazione da assumere, senza tuttavia introdurre alcuna deroga rispetto ai requisiti richiesti dalla legge per il riconoscimento della posizione che dà accesso al permesso di soggiorno.
A nulla vale mettere in evidenza aspetti che, in termini generici, attengono al rispetto della vita privata e familiare del ricorrente, ritenendoli assistiti dalla copertura di cui all'art. 8 CEDU, atteso che detto rispetto, nei livelli normativi inferiori alla suprema petizione di principio, viene appunto assicurato dalla legge, alle condizioni indicate dalla stessa.
Nemmeno può venire in soccorso del ricorrente la giurisprudenza della Corte di cassazione dal medesimo richiamata, che diversamente riguarda ipotesi di impugnazione di provvedimenti di espulsione di stranieri nelle quali possono valorizzarsi, caso per caso, circostanze che segnalino l'esigenza di assicurare il rispetto della vita privata e familiare, anche oltre le posizioni legislativamente previste per il rilascio di un permesso di soggiorno specifico, quale quella afferente al diritto al ricongiungimento familiare, qui appunto trattandosi di accertare se ricorra tale precisa posizione.
pag. 5 di 6 5. Non si vedono ragioni per fare applicazione della diversa disciplina di cui al d. lgs. n. 30 del
2007, come richiesto dal ricorrente sul presupposto che essa sarebbe più favorevole rispetto a quella del TUI, atteso che l'art. 23 bis, comma 1, cit. d. lgs. prevede che le sue disposizioni “se più favorevoli, si applicano ai familiari di cittadini italiani non aventi la cittadinanza italiana che hanno esercitato il diritto di libera circolazione in ambito europeo”, situazione che non risulta ricorrere nel caso di specie, né invero viene allegata dal ricorrente.
6. Le spese seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c.. I compensi di avvocato sono liquidati ai sensi del d.m. n. 55 del 2014 come segue: scaglione da euro 5.200,00 a euro 26.000,00, individuato secondo le norme del codice di procedura civile e del principio di effettività, in relazione agli interessi perseguiti dalle parti, e tenuto conto altresì della serialità della vertenza e dell'assenza di complesse questioni in fatto o in diritto, dovendosi ritenere eventuali previsioni di scaglioni inderogabili in contrasto con l'intervenuta abrogazione delle tariffe ad opera dell'art. 9, comma 1, d. l. n. 1 del 2012, conv. l. n. 27 del 2012, e ancor prima con l'art. 101
TFUE (cfr. anche Cass. Civ., Sez. 6, Ordinanza n. 22330 del 15/10/2020); tabella n. 10 per la fase cautelare, tabella n. 2 per la fase di merito;
misura minima, alla luce dell'attività in concreto espletata, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, non essendosi svolta attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, nella sopra riportata composizione, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda o eccezione:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna i ricorrenti al pagamento in favore dell'amministrazione resistente delle spese processuali, che liquida in euro 1.149,50 per compensi di avvocato per la fase cautelare ed euro 1.698,50 per compensi di avvocato per la fase di merito, oltre 15% per spese forfettarie e accessori di legge.
Trento, 9 settembre 2025
Il Giudice
Benedetto Sieff
pag. 6 di 6