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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 15/09/2025, n. 897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 897 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Silvana Ferriero Presidente
Dott. Biagio Politano Consigliere
Dott. Pietro Scuteri Consigliere Rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n.1625/2019 R.G.A.C., trattenuta in decisione allo scadere del termine per il deposito di note scritte di trattazione assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 23 aprile 2025, vertente
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di Parte_1 appello, dall'Avv. Silvia Gulisano, presso il cui studio, sito in Lamezia Terme, Via Cristoforo
Colombo n.9, è elettivamente domiciliato;
APPELLANTE
E
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore amministratore unico sig. rappresentata e CP_2 difesa dall'avv. Antonio Carlei in forza di procura a margine della comparsa di costituzione
1
Corte di Appello di Catanzaro – Seconda Sezione Civile ____________________________________________________________
in appello, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in via Mons. G.T. Perrone n. 15, di Lamezia Terme;
APPELLATA
CONCLUSIONI:
Per l'appellante: Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, rigettare la sollevata eccezione di inammissibilità e NEL MERITO
1)accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva dell'impresa in persona del legale r.p.t., Controparte_1 per l'esecuzione non a regola d'arte dei lavori di ordinaria ma conservativo del fabbricato denominato “La Piramide” di cui al contratto di appalto del 18.05.2011 e dei lavori oggetto dei “Patti Aggiunti al contratto di appalto del 18.05.2011” stipulati in data 6.5.2013”;
2) accertare e dichiarare che la causa delle infiltrazioni d' acqua che interessano l' appartamento di proprietà dell' attore sito in Lamezia Terme, Via Fabio Filzi snc, al terzo piano del Condominio “La Piramide”, individuato in catasto fabbricati del Comune di Lamezia Terme, sezione Nicastro, al foglio di mappa 16, part.882, sub 27, prospiciente lato Nord e lato Ovest, è da imputare in via esclusiva ai lavori eseguiti non a regola d'arte dall' impresa
[...]Controparte_
, in persona del legale r.p.t.; accertare e dichiarare che le infiltrazioni d' acqua che i i proprietà del Sig. ne pregiudicano la salubrità, la fruibilità e l'abitabilità; Parte_1
3) condannare l'appellata società in persona del legale r.p.t., al pagamento delle spese Controparte_1 necessarie per eseguire gli interventi di ripristino dello status quo ante dell'appartamento suddetto che sono state quantificate dal CT di parte Ingegnere in Euro 6.700,00 (seimilasettecento/00) oltre IVA, o quella somma Per_1 accertata dal CTU in primo grado ovv 134,24 (novemilacentotrentaquattro/00) oltre IVA, o quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi come per legge;
4) condannare l'appellata impresa in persona del legale r.p.t, in favore dell'appellante, al Controparte_1 risarcimento dei danni subiti e su via equitativa e comunque nei limiti dello scaglione di riferimento per il C.U., quale conseguenza del mancato godimento dell'appartamento per esclusiva responsabilità della società convenuta, oltre interessi come per legge.
5) Condannare l'impresa in persona del legale r.p.t., al pagamento delle spese di CTU. Controparte_1
6)Condannare l in persona del legale rappresentante p.t., alle spese e competenze di Controparte_3 entrambi i gradi del procuratore anticipatario ex art. 93 c.p.c., e al rimborso del contributo unificato versato.” Per l'appellato: “Voglia l'ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro dichiarare inammissibile e/o infondato l'appello con vittoria di spese e competenze di lite.”
FATTO E DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 la in persona del legale rappresentante pro tempore, al fine di far Controparte_1 accertare la responsabilità esclusiva di quest'ultima per l'esecuzione non a regola d'arte dei lavori di ordinaria manutenzione e di risanamento conservativo del fabbricato denominato
“La Piramide”, nonché la condanna della stessa al pagamento delle spese necessarie al
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ripristino dello status quo ante nell'appartamento di sua proprietà, interessato da infiltrazioni d'acqua.
In particolare, l'attore, premesso di essere proprietario di una unità immobiliare sita in
Lamezia Terme, alla via Fabio Filzi, facente parte del Condominio “La Piramide”, ha dedotto che in data 18.5.2011, l'amministratore del condominio stipulava con la ditta D'Auria
Costruzioni srl un contratto di appalto, commissionandole l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria e di risanamento conservativo dell'intero fabbricato.
Successivamente all'esecuzione dei predetti lavori, in diverse unità immobiliari insorgevano dei fenomeni di infiltrazioni d'acqua talmente cospicui che, in data 6.5.2013, le parti stipulavano dei patti aggiuntivi al contratto di appalto originario, con i quali si statuiva sull'eliminazione dei difetti esistenti. Nonostante l'esecuzione di tali ulteriori lavori, le infiltrazioni di acqua continuavano a persistere, di talché, a seguito della denuncia del fatto da parte del durante il corso dell'assemblea condominiale, l'amministratore Pt_1 provvedeva a inoltrare formale diffida alla società appaltatrice, la quale, tuttavia, rimaneva inerte.
Infine, con raccomandata A.R. del 6 marzo 2014 e con comunicazione via PEC del 9 aprile Con 2014, l'attore invitava la società a prendere visione della relazione Controparte_1 peritale nel frattempo eseguita e a provvedere ad eseguire ulteriori interventi edilizi risolutivi e a risarcire i danni causati.
Respinto qualsiasi addebito di responsabilità da parte della convenuta società, l'attore ha, pertanto, agito in giudizio chiedendone la condanna al pagamento delle spese necessarie per eseguire gli interventi di ripristino dello status quo ante, quantificate dal Ctp Ing. in Per_1
€6.700,00, oltre iva, nonché al risarcimento dei danni subiti e subendi, consistenti nel mancato godimento del bene e dell'impossibilità, altresì, di concederlo in locazione, da quantificare in via equitativa.
Instaurato correttamente il contraddittorio, si è costituita in giudizio la in CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore, eccependo, in via preliminare, la decadenza ex art. 1667 c.c. e, nel merito, l'infondatezza della domanda attorea, osservando che i lavori erano stati eseguiti a regola d'arte.
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Istruita la causa mediante prova testimoniale e Consulenza Tecnica d'Ufficio, all'udienza del
31.10.2018, precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Con la sentenza n. 517/2019, pubblicata il 30/05/2019, il Tribunale di Lamezia Terme ha rigettato la domanda, condannando l'attore al pagamento delle spese di lite e di CTU.
In estrema sintesi, il Giudice di primo grado, dopo aver rigettato l'eccezione di decadenza avanzata dalla convenuta in ragione della tempestività della denuncia delle infiltrazioni da parte dell'attrice, ha poi dichiarato l'infondatezza della domanda in quanto non risulta in atti la prova che i lavori realizzati siano conseguenti ai danni lamentati dall'attore.
Il CTU difatti, dopo aver accertato che le infiltrazioni lamentate traevano origine dall'errata o non idonea posa in opera della guaina impermeabilizzante, ha specificato che sia l'intervento di impermeabilizzazione che la pendenza del solaio del terrazzo sono lavori eseguiti, il primo, al momento dell'edificazione dello stabile e, il secondo in autonomia dalla parte attrice. Tali opere, pertanto, non sono state realizzate in virtù del contratto di appalto intercorso con la convenuta.
§ 2. L'appello
Con atto di citazione in appello regolarmente notificato in data 25.07.2019,
[...]
ha proposto appello avverso la sentenza in parola per i motivi che si Parte_1 esamineranno.
Si è costituito in giudizio , in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
03/01/2020, eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e, nel merito, la sua infondatezza, chiedendone l'integrale rigetto.
Con ordinanza dell'11/02/2020 la Corte ha rigettato l'istanza inibitoria e ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 24/01/2023.
Con successivo decreto presidenziale n. 57 del 25 ottobre 2024 di variazione urgente riguardante la soppressione della Terza Sezione Civile e la ripartizione dei relativi carichi di lavori e dei magistrati ad essa assegnata tra le altre due Sezioni Civili, nonché con decreto di riassegnazione delle cause dell'ex Terza Sezione Civile del 29 ottobre 2024, la causa è passata alla competenza della Seconda Sezione.
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È stata quindi fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 23 aprile 2025, poi sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. Indi, la Corte – viste le note – ha trattenuto la causa in decisione con ordinanza del 24 aprile 2025, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorrenti dalla comunicazione della suddetta ordinanza, avvenuta in data 28 aprile 2025.
Entrambe le parti hanno depositato la comparsa conclusionale e la memoria di replica.
§ 3. Le questioni preliminari
3.1 Preliminarmente va rigettata, poiché infondata, l'eccezione d'inammissibilità dell'appello formulata da parte appellata.
Invero, nella fattispecie, il gravame risponde ai requisiti di cui all'art. 342 c.p.c. alla luce dei principi chiarificatori espressi dalle Sezioni Unite n. 27199/20171. L'atto di appello, infatti, risulta motivato e simmetrico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata: gli appellanti hanno specificatamente individuato i punti della pronuncia di cui auspica la riforma ed ha indicato gli errori che avrebbe commesso il giudice di prime cure, contrapponendo alla tesi spesa dal tribunale quella che, a suo dire, avrebbe dovuto condurre il giudice a una decisione di segno diametralmente opposto.
§ 4. Le valutazioni della Corte
4.1 Con il primo motivo di appello l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha dichiarato l'infondatezza della domanda sull'erroneo presupposto che il CTU avesse affermato che “sia l'intervento di impermeabilizzazione che la pendenza del solaio del terrazzo sono lavori eseguiti, il primo al momento dell'edificazione dello stabile ed il secondo in autonomia dalla parte attrice”.
Al riguardo, il Giudice avrebbe commesso un errore nell'attribuire tali conclusioni al CTU, laddove, invece, si tratterebbe di parole espresse dal Consulente di parte - Arch. - in Per_2
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sede di osservazioni alla perizia, alle quali, peraltro, il ctu ha ritenuto di non dover rispondere alla luce della completezza del suo elaborato.
Con il secondo motivo di appello l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha sostenuto l'insussistenza di prove che potessero dimostrare l'assunto attoreo quali il contratto di appalto o i patti aggiuntivi.
Invero, tali atti sarebbero stati da lui prodotti, in quanto allegati alla relazione tecnica di parte a firma dell'Ing. , depositata all'atto di iscrizione a ruolo del giudizio di prime cure. Per_1
Con il terzo motivo di appello l'appellante si duole dell'erroneità della sentenza laddove il
Giudice ha ritenuto che le opere di impermeabilizzazione e di pendenza del solaio del terrazzo, da cui sono derivate le infiltrazioni, non siano state realizzate in virtù del contratto di appalto.
Contrariamente a ciò, è stato invece dimostrato - mediante documentazione, altresì fotografica, allegata alla CTP - che l'impresa è intervenuta sull'intero prospetto CP_1
Ovest del fabbricato, ove precisamente è ubicato l'appartamento dell'appellante.
D'altra parte, nel caso di specie, a fronte della contestazione del Direttore dei Lavori circa l'esecuzione non a regola d'arte delle opere e della contestuale assunzione da parte dell'impresa dell'ulteriore obbligazione di procedere a lavori aggiuntivi, nonché dell'assenza di un'accettazione dell'opera da parte del committente, stante altresì la produzione della ctp dalla quale emerge la presenza dei vizi e dei danni provocati, era onere inderogabile dell'appaltatore dimostrare la corretta esecuzione dell'opera.
Infine, con lo stesso motivo l'appellante lamenta altresì un'errata valutazione delle dichiarazioni dei testi escussi. In particolare, i testi e , dipendenti Tes_1 Tes_2 Tes_3 di che ha il suo ufficio al piano di sotto ed in corrispondenza dell'appartamento CP_4 del hanno confermato che la ditta ha eseguito i lavori di ristrutturazione e che, con Pt_1 riferimento ai soli locali di , a causa della persistenza delle infiltrazioni d'acqua CP_4 la ditta è intervenuta per effettuare delle riparazioni ma il problema non è stato risolto.
La prova della responsabilità dell'impresa è da rinvenire, soprattutto, nelle dichiarazioni del teste la quale ha affermato di essere entrata nella casa del di aver Testimone_4 Pt_1 visto le infiltrazioni.
4.2 I motivi di appello possono essere esaminati congiuntamente.
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In estrema sintesi, l'appellante si duole della circostanza che il Giudice di prime cure abbia negato l'esistenza in giudizio di prove a fondamento della domanda attorea – a suo avviso esistenti, con riferimento a tutta la documentazione fornita, nonché alla prova per testi – limitandosi solo a riportare acriticamente le osservazioni del consulente di parte convenuta, attribuendole erroneamente al CTU.
Ebbene, l'appello si ritiene fondato per le ragioni che seguono.
Appare evidente l'errore in cui è incorso il Giudice di primo grado, il quale pur volendo palesemente porre a fondamento della propria decisione la consulenza tecnica d'ufficio, ha invece fatto riferimento, probabilmente per una mera svista, alle parole del consulente di controparte rese in sede di osservazioni alla perizia, le quali, invece, contrastano apertamente con le conclusioni del ctu.
Invero quest'ultimo, dopo aver accertato che le lamentate infiltrazioni sono derivate dall'errata posa in opera della guaina impermeabilizzante e dall'inadeguata pendenza del solaio del terrazzo, ha concluso ascrivendone la responsabilità alla ditta per CP_1
l'esecuzione non a regola d'arte dei lavori dalla stessa eseguiti.
In particolare, di seguito si riporta quanto specificatamente sostenuto nell'elaborato peritale:
“…A parere della scrivente, le cause da cui dipende il fenomeno dell'infiltrazione di acqua derivano dall'errata, o comunque non idonea, posa in opera della guaina impermeabilizzante detta anche (tegola canadese).
…Tutti gli elementi finora analizzati permettono di sostenere la possibile infiltrazione dell'acqua meteorica dai punti di giunzione tra la scossalina e la guaina impermeabilizzante poiché proprio in corrispondenza di tale giunzione si manifesta l'umidità all'interno dell'appartamento.
…l'errata posa in opera della guaina impermeabilizzante in prossimità della parte muraria su cui alloggia la scossalina metallica ha permesso l'infiltrazione dell'acqua; a conferma di ciò si riporta un ulteriore allegato fotografico dal quale si evince la presenza di una pianta infestante che inequivocabilmente indica la presenza di infiltrazioni d'acqua.
Inoltre, sempre sul lato ovest vi è un'ulteriore causa di infiltrazione dell'acqua meteorica che deriva dall'arata impermeabilizzazione e inadeguata pendenza del solaio del terrazzo, Infatti, come le fotografie dimostrano di seguito allegate, l'acqua meteorica batte alla base del muro e si deposita infiltrandosi sotto la soglia del balcone proprio a causa dell'errata pendenza del solaio.
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… … Sulla base delle indagini effettuate attraverso il sopralluogo peritale del 20 novembre 2017 è possibile concludere che le cause di infiltrazione dell'acqua, che interessano il vano 1 dell'appartamento, sono imputabili ad un'esecuzione dei lavori inidonea rispetto ai criteri che la regola d'arte impone. Pertanto ai fini della dell'abitabilità dell'appartamento oggetto di causa è necessario procedere con il ripristino dei luoghi per come indicato nelle fasi del computo metrico estimativo allegato alla presente.”
Alle osservazioni del consulente tecnico di parte convenuta – erroneamente riportate dal
Tribunale in sentenza – secondo cui Dall'esame dell'elaborato non emerge una responsabilità della
in quanto sia l'intervento di impermeabilizzazione (tegola canadese) che la Controparte_5 pendenza del solaio del terrazzo sono lavori eseguiti, il primo, al momento della edificazione dell'edificio ed, il secondo, in autonomia dalla parte attrice e pertanto entrambi esulano dal contratto di appalto sottoscritto dal condominio con l'impresa convenuta, il CTU ha prontamente risposto ritenendo di non dover aggiungere null'altro alla propria perizia non avendo tali contestazioni natura tecnica.
Sebbene, dunque, la consulenza possa considerarsi dirimente nella risoluzione del caso di specie, va in ogni caso precisata l'infondatezza delle deduzioni di parte avversa, esposte anche dal Giudice nella sentenza impugnata, in merito all'assenza di prove sulla circostanza che le cause delle infiltrazioni individuate dal consulente rientrassero tra i lavori che la ditta si era obbligata ad eseguire.
Al riguardo, da un attento esame delle risultanze istruttorie e, più in particolare, dalla documentazione prodotta dall'odierno appellante, emerge chiaramente la responsabilità della invero, pur in mancanza del contratto di appalto, in effetti non Controparte_1 prodotto in giudizio ma comunque mai contestato, i patti ad esso aggiunti così come i Libretti delle misure nn.1,2,3, allegati alla ctp redatta dal Dott. , si ritengono ugualmente idonei Per_1
a dimostrare quanto sopra detto.
Nella specie, proprio nei suddetti patti è dato leggere: “…in aggiunta al contratto di appalto del
18.5.2011 si stipulano e convengono i seguenti patti aggiunti : A) la premessa costituisce parte integrante del presente accordo;
B) L'impresa si impegna a realizzare, in aggiunta alle opere già Controparte_1 oggetto del contratto di appalto i seguenti lavori: 1) impermeabilizzazione di tutti i canali di scolo, altrimenti detti fioriere, presenti nei vari piani del palazzo mediante rimozione dell' attuale guaina e messa in opera di doppia guaina di cui quella visibile di consistenza e colore identico a quella rimossa (rossa); 2) siliconatura trasparente di tutti gli infissi dei balconi e sistemazione dei relativi gocciolatoi;
3) siliconatura trasparente o rossa di tutti gli inserti metallici presenti sui balconi con funzione di scorrimento dell' acqua piovana;
4)
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ripristino dell' intonaco nel frattempo ammaloratosi e pitturazione;
5) copertura con impermeabilizzazione trasparente di tutte le soglie in pietra serena dei balconi;
6) controllo ed eventuale sostituzione di tutte le tegoline canadesi scollate;
7) esecuzione di ogni altro lavoro idoneo ad evitare le infiltrazioni di acqua sino ad oggi verificatesi”.
Non solo, dunque, è stato previsto che la ditta dovesse controllare e, eventualmente, sostituire le tegole canadesi scollate (rispetto alle quali il ctu ricollega principalmente il fenomeno infiltrativo), ma anche che dovesse eseguire qualsiasi altro lavoro finalizzato ad evitare infiltrazioni d'acqua.
Ed allora, appurata, anche mediante prova per testi, la persistenza di tali infiltrazioni, alla luce delle prove documentali fornite e delle conclusioni a cui è giunto il CTU, non può che ascriversi la responsabilità dei fatti alla in ragione dell'esecuzione Controparte_1 non a regola d'arte dei lavori ad essa appaltati;
di conseguenza, quest'ultima dev'essere condannata al pagamento delle spese necessarie per eseguire gli interventi di ripristino dello status quo ante dell'appartamento oggetto di causa, quantificate dal CTU in €9.139,24, oltre interessi come per legge.
L'accoglimento dell'appello rende, altresì, necessario l'esame della domanda risarcitoria avanzata dal per i danni consistiti nel mancato godimento del bene. Pt_1
Ebbene, la domanda dev'essere rigettata in quanto genericamente allegata e non dimostrata:
l'appellante avrebbe dovuto, quantomeno, allegare puntualmente i danni subiti e fornire, al riguardo, elementi presuntivi fondati su circostanze serie e concrete.
Nulla di tutto ciò.
§ 5. Le spese processuali
5.1 L'accoglimento dell'appello impone alla Corte di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della riforma parziale della decisione impugnata, in quanto il relativo onere deve essere distribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite (Cass. civ.,29 ottobre 2019, n. 27606).
Di conseguenza, le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo applicando lo scaglione di valore compreso tra €5.200,01 e €26.000,00 e alla tariffa media prevista dal D.M. n. 147 del 13 agosto 2022 in vigore dal 23 ottobre 2022 per tutte le fasi della controversia.
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P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., con atto di citazione Controparte_1 notificato in data 25/07/2019, avverso la sentenza n.517/2019 del Tribunale di Lamezia
Terme, pubblicata il 30/05/2019 e non notificata, così provvede:
1) Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna la di € 9.139,24, a titolo di spese necessarie per eseguire gli Controparte_1 interventi di ripristino dello status quo ante dell'appartamento oggetto di causa;
2) Condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 al pagamento delle spese di lite che liquida in € 5.077,00, quanto al primo grado, e in
€ 5.809,00, quanto all'appello, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, CPA e
IVA, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio del 04.09.2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
dott. Pietro Scuteri dott.ssa Silvana Ferriero
10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1Cass. Sez. U., 16 novembre 2017, n. 27199: “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (conf. Cass. civ., 23 marzo 2018, n. 7332).
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Silvana Ferriero Presidente
Dott. Biagio Politano Consigliere
Dott. Pietro Scuteri Consigliere Rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n.1625/2019 R.G.A.C., trattenuta in decisione allo scadere del termine per il deposito di note scritte di trattazione assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 23 aprile 2025, vertente
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di Parte_1 appello, dall'Avv. Silvia Gulisano, presso il cui studio, sito in Lamezia Terme, Via Cristoforo
Colombo n.9, è elettivamente domiciliato;
APPELLANTE
E
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore amministratore unico sig. rappresentata e CP_2 difesa dall'avv. Antonio Carlei in forza di procura a margine della comparsa di costituzione
1
Corte di Appello di Catanzaro – Seconda Sezione Civile ____________________________________________________________
in appello, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in via Mons. G.T. Perrone n. 15, di Lamezia Terme;
APPELLATA
CONCLUSIONI:
Per l'appellante: Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, rigettare la sollevata eccezione di inammissibilità e NEL MERITO
1)accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva dell'impresa in persona del legale r.p.t., Controparte_1 per l'esecuzione non a regola d'arte dei lavori di ordinaria ma conservativo del fabbricato denominato “La Piramide” di cui al contratto di appalto del 18.05.2011 e dei lavori oggetto dei “Patti Aggiunti al contratto di appalto del 18.05.2011” stipulati in data 6.5.2013”;
2) accertare e dichiarare che la causa delle infiltrazioni d' acqua che interessano l' appartamento di proprietà dell' attore sito in Lamezia Terme, Via Fabio Filzi snc, al terzo piano del Condominio “La Piramide”, individuato in catasto fabbricati del Comune di Lamezia Terme, sezione Nicastro, al foglio di mappa 16, part.882, sub 27, prospiciente lato Nord e lato Ovest, è da imputare in via esclusiva ai lavori eseguiti non a regola d'arte dall' impresa
[...]Controparte_
, in persona del legale r.p.t.; accertare e dichiarare che le infiltrazioni d' acqua che i i proprietà del Sig. ne pregiudicano la salubrità, la fruibilità e l'abitabilità; Parte_1
3) condannare l'appellata società in persona del legale r.p.t., al pagamento delle spese Controparte_1 necessarie per eseguire gli interventi di ripristino dello status quo ante dell'appartamento suddetto che sono state quantificate dal CT di parte Ingegnere in Euro 6.700,00 (seimilasettecento/00) oltre IVA, o quella somma Per_1 accertata dal CTU in primo grado ovv 134,24 (novemilacentotrentaquattro/00) oltre IVA, o quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi come per legge;
4) condannare l'appellata impresa in persona del legale r.p.t, in favore dell'appellante, al Controparte_1 risarcimento dei danni subiti e su via equitativa e comunque nei limiti dello scaglione di riferimento per il C.U., quale conseguenza del mancato godimento dell'appartamento per esclusiva responsabilità della società convenuta, oltre interessi come per legge.
5) Condannare l'impresa in persona del legale r.p.t., al pagamento delle spese di CTU. Controparte_1
6)Condannare l in persona del legale rappresentante p.t., alle spese e competenze di Controparte_3 entrambi i gradi del procuratore anticipatario ex art. 93 c.p.c., e al rimborso del contributo unificato versato.” Per l'appellato: “Voglia l'ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro dichiarare inammissibile e/o infondato l'appello con vittoria di spese e competenze di lite.”
FATTO E DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 la in persona del legale rappresentante pro tempore, al fine di far Controparte_1 accertare la responsabilità esclusiva di quest'ultima per l'esecuzione non a regola d'arte dei lavori di ordinaria manutenzione e di risanamento conservativo del fabbricato denominato
“La Piramide”, nonché la condanna della stessa al pagamento delle spese necessarie al
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ripristino dello status quo ante nell'appartamento di sua proprietà, interessato da infiltrazioni d'acqua.
In particolare, l'attore, premesso di essere proprietario di una unità immobiliare sita in
Lamezia Terme, alla via Fabio Filzi, facente parte del Condominio “La Piramide”, ha dedotto che in data 18.5.2011, l'amministratore del condominio stipulava con la ditta D'Auria
Costruzioni srl un contratto di appalto, commissionandole l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria e di risanamento conservativo dell'intero fabbricato.
Successivamente all'esecuzione dei predetti lavori, in diverse unità immobiliari insorgevano dei fenomeni di infiltrazioni d'acqua talmente cospicui che, in data 6.5.2013, le parti stipulavano dei patti aggiuntivi al contratto di appalto originario, con i quali si statuiva sull'eliminazione dei difetti esistenti. Nonostante l'esecuzione di tali ulteriori lavori, le infiltrazioni di acqua continuavano a persistere, di talché, a seguito della denuncia del fatto da parte del durante il corso dell'assemblea condominiale, l'amministratore Pt_1 provvedeva a inoltrare formale diffida alla società appaltatrice, la quale, tuttavia, rimaneva inerte.
Infine, con raccomandata A.R. del 6 marzo 2014 e con comunicazione via PEC del 9 aprile Con 2014, l'attore invitava la società a prendere visione della relazione Controparte_1 peritale nel frattempo eseguita e a provvedere ad eseguire ulteriori interventi edilizi risolutivi e a risarcire i danni causati.
Respinto qualsiasi addebito di responsabilità da parte della convenuta società, l'attore ha, pertanto, agito in giudizio chiedendone la condanna al pagamento delle spese necessarie per eseguire gli interventi di ripristino dello status quo ante, quantificate dal Ctp Ing. in Per_1
€6.700,00, oltre iva, nonché al risarcimento dei danni subiti e subendi, consistenti nel mancato godimento del bene e dell'impossibilità, altresì, di concederlo in locazione, da quantificare in via equitativa.
Instaurato correttamente il contraddittorio, si è costituita in giudizio la in CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore, eccependo, in via preliminare, la decadenza ex art. 1667 c.c. e, nel merito, l'infondatezza della domanda attorea, osservando che i lavori erano stati eseguiti a regola d'arte.
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Istruita la causa mediante prova testimoniale e Consulenza Tecnica d'Ufficio, all'udienza del
31.10.2018, precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Con la sentenza n. 517/2019, pubblicata il 30/05/2019, il Tribunale di Lamezia Terme ha rigettato la domanda, condannando l'attore al pagamento delle spese di lite e di CTU.
In estrema sintesi, il Giudice di primo grado, dopo aver rigettato l'eccezione di decadenza avanzata dalla convenuta in ragione della tempestività della denuncia delle infiltrazioni da parte dell'attrice, ha poi dichiarato l'infondatezza della domanda in quanto non risulta in atti la prova che i lavori realizzati siano conseguenti ai danni lamentati dall'attore.
Il CTU difatti, dopo aver accertato che le infiltrazioni lamentate traevano origine dall'errata o non idonea posa in opera della guaina impermeabilizzante, ha specificato che sia l'intervento di impermeabilizzazione che la pendenza del solaio del terrazzo sono lavori eseguiti, il primo, al momento dell'edificazione dello stabile e, il secondo in autonomia dalla parte attrice. Tali opere, pertanto, non sono state realizzate in virtù del contratto di appalto intercorso con la convenuta.
§ 2. L'appello
Con atto di citazione in appello regolarmente notificato in data 25.07.2019,
[...]
ha proposto appello avverso la sentenza in parola per i motivi che si Parte_1 esamineranno.
Si è costituito in giudizio , in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
03/01/2020, eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e, nel merito, la sua infondatezza, chiedendone l'integrale rigetto.
Con ordinanza dell'11/02/2020 la Corte ha rigettato l'istanza inibitoria e ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 24/01/2023.
Con successivo decreto presidenziale n. 57 del 25 ottobre 2024 di variazione urgente riguardante la soppressione della Terza Sezione Civile e la ripartizione dei relativi carichi di lavori e dei magistrati ad essa assegnata tra le altre due Sezioni Civili, nonché con decreto di riassegnazione delle cause dell'ex Terza Sezione Civile del 29 ottobre 2024, la causa è passata alla competenza della Seconda Sezione.
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È stata quindi fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 23 aprile 2025, poi sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. Indi, la Corte – viste le note – ha trattenuto la causa in decisione con ordinanza del 24 aprile 2025, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorrenti dalla comunicazione della suddetta ordinanza, avvenuta in data 28 aprile 2025.
Entrambe le parti hanno depositato la comparsa conclusionale e la memoria di replica.
§ 3. Le questioni preliminari
3.1 Preliminarmente va rigettata, poiché infondata, l'eccezione d'inammissibilità dell'appello formulata da parte appellata.
Invero, nella fattispecie, il gravame risponde ai requisiti di cui all'art. 342 c.p.c. alla luce dei principi chiarificatori espressi dalle Sezioni Unite n. 27199/20171. L'atto di appello, infatti, risulta motivato e simmetrico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata: gli appellanti hanno specificatamente individuato i punti della pronuncia di cui auspica la riforma ed ha indicato gli errori che avrebbe commesso il giudice di prime cure, contrapponendo alla tesi spesa dal tribunale quella che, a suo dire, avrebbe dovuto condurre il giudice a una decisione di segno diametralmente opposto.
§ 4. Le valutazioni della Corte
4.1 Con il primo motivo di appello l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha dichiarato l'infondatezza della domanda sull'erroneo presupposto che il CTU avesse affermato che “sia l'intervento di impermeabilizzazione che la pendenza del solaio del terrazzo sono lavori eseguiti, il primo al momento dell'edificazione dello stabile ed il secondo in autonomia dalla parte attrice”.
Al riguardo, il Giudice avrebbe commesso un errore nell'attribuire tali conclusioni al CTU, laddove, invece, si tratterebbe di parole espresse dal Consulente di parte - Arch. - in Per_2
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sede di osservazioni alla perizia, alle quali, peraltro, il ctu ha ritenuto di non dover rispondere alla luce della completezza del suo elaborato.
Con il secondo motivo di appello l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha sostenuto l'insussistenza di prove che potessero dimostrare l'assunto attoreo quali il contratto di appalto o i patti aggiuntivi.
Invero, tali atti sarebbero stati da lui prodotti, in quanto allegati alla relazione tecnica di parte a firma dell'Ing. , depositata all'atto di iscrizione a ruolo del giudizio di prime cure. Per_1
Con il terzo motivo di appello l'appellante si duole dell'erroneità della sentenza laddove il
Giudice ha ritenuto che le opere di impermeabilizzazione e di pendenza del solaio del terrazzo, da cui sono derivate le infiltrazioni, non siano state realizzate in virtù del contratto di appalto.
Contrariamente a ciò, è stato invece dimostrato - mediante documentazione, altresì fotografica, allegata alla CTP - che l'impresa è intervenuta sull'intero prospetto CP_1
Ovest del fabbricato, ove precisamente è ubicato l'appartamento dell'appellante.
D'altra parte, nel caso di specie, a fronte della contestazione del Direttore dei Lavori circa l'esecuzione non a regola d'arte delle opere e della contestuale assunzione da parte dell'impresa dell'ulteriore obbligazione di procedere a lavori aggiuntivi, nonché dell'assenza di un'accettazione dell'opera da parte del committente, stante altresì la produzione della ctp dalla quale emerge la presenza dei vizi e dei danni provocati, era onere inderogabile dell'appaltatore dimostrare la corretta esecuzione dell'opera.
Infine, con lo stesso motivo l'appellante lamenta altresì un'errata valutazione delle dichiarazioni dei testi escussi. In particolare, i testi e , dipendenti Tes_1 Tes_2 Tes_3 di che ha il suo ufficio al piano di sotto ed in corrispondenza dell'appartamento CP_4 del hanno confermato che la ditta ha eseguito i lavori di ristrutturazione e che, con Pt_1 riferimento ai soli locali di , a causa della persistenza delle infiltrazioni d'acqua CP_4 la ditta è intervenuta per effettuare delle riparazioni ma il problema non è stato risolto.
La prova della responsabilità dell'impresa è da rinvenire, soprattutto, nelle dichiarazioni del teste la quale ha affermato di essere entrata nella casa del di aver Testimone_4 Pt_1 visto le infiltrazioni.
4.2 I motivi di appello possono essere esaminati congiuntamente.
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In estrema sintesi, l'appellante si duole della circostanza che il Giudice di prime cure abbia negato l'esistenza in giudizio di prove a fondamento della domanda attorea – a suo avviso esistenti, con riferimento a tutta la documentazione fornita, nonché alla prova per testi – limitandosi solo a riportare acriticamente le osservazioni del consulente di parte convenuta, attribuendole erroneamente al CTU.
Ebbene, l'appello si ritiene fondato per le ragioni che seguono.
Appare evidente l'errore in cui è incorso il Giudice di primo grado, il quale pur volendo palesemente porre a fondamento della propria decisione la consulenza tecnica d'ufficio, ha invece fatto riferimento, probabilmente per una mera svista, alle parole del consulente di controparte rese in sede di osservazioni alla perizia, le quali, invece, contrastano apertamente con le conclusioni del ctu.
Invero quest'ultimo, dopo aver accertato che le lamentate infiltrazioni sono derivate dall'errata posa in opera della guaina impermeabilizzante e dall'inadeguata pendenza del solaio del terrazzo, ha concluso ascrivendone la responsabilità alla ditta per CP_1
l'esecuzione non a regola d'arte dei lavori dalla stessa eseguiti.
In particolare, di seguito si riporta quanto specificatamente sostenuto nell'elaborato peritale:
“…A parere della scrivente, le cause da cui dipende il fenomeno dell'infiltrazione di acqua derivano dall'errata, o comunque non idonea, posa in opera della guaina impermeabilizzante detta anche (tegola canadese).
…Tutti gli elementi finora analizzati permettono di sostenere la possibile infiltrazione dell'acqua meteorica dai punti di giunzione tra la scossalina e la guaina impermeabilizzante poiché proprio in corrispondenza di tale giunzione si manifesta l'umidità all'interno dell'appartamento.
…l'errata posa in opera della guaina impermeabilizzante in prossimità della parte muraria su cui alloggia la scossalina metallica ha permesso l'infiltrazione dell'acqua; a conferma di ciò si riporta un ulteriore allegato fotografico dal quale si evince la presenza di una pianta infestante che inequivocabilmente indica la presenza di infiltrazioni d'acqua.
Inoltre, sempre sul lato ovest vi è un'ulteriore causa di infiltrazione dell'acqua meteorica che deriva dall'arata impermeabilizzazione e inadeguata pendenza del solaio del terrazzo, Infatti, come le fotografie dimostrano di seguito allegate, l'acqua meteorica batte alla base del muro e si deposita infiltrandosi sotto la soglia del balcone proprio a causa dell'errata pendenza del solaio.
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… … Sulla base delle indagini effettuate attraverso il sopralluogo peritale del 20 novembre 2017 è possibile concludere che le cause di infiltrazione dell'acqua, che interessano il vano 1 dell'appartamento, sono imputabili ad un'esecuzione dei lavori inidonea rispetto ai criteri che la regola d'arte impone. Pertanto ai fini della dell'abitabilità dell'appartamento oggetto di causa è necessario procedere con il ripristino dei luoghi per come indicato nelle fasi del computo metrico estimativo allegato alla presente.”
Alle osservazioni del consulente tecnico di parte convenuta – erroneamente riportate dal
Tribunale in sentenza – secondo cui Dall'esame dell'elaborato non emerge una responsabilità della
in quanto sia l'intervento di impermeabilizzazione (tegola canadese) che la Controparte_5 pendenza del solaio del terrazzo sono lavori eseguiti, il primo, al momento della edificazione dell'edificio ed, il secondo, in autonomia dalla parte attrice e pertanto entrambi esulano dal contratto di appalto sottoscritto dal condominio con l'impresa convenuta, il CTU ha prontamente risposto ritenendo di non dover aggiungere null'altro alla propria perizia non avendo tali contestazioni natura tecnica.
Sebbene, dunque, la consulenza possa considerarsi dirimente nella risoluzione del caso di specie, va in ogni caso precisata l'infondatezza delle deduzioni di parte avversa, esposte anche dal Giudice nella sentenza impugnata, in merito all'assenza di prove sulla circostanza che le cause delle infiltrazioni individuate dal consulente rientrassero tra i lavori che la ditta si era obbligata ad eseguire.
Al riguardo, da un attento esame delle risultanze istruttorie e, più in particolare, dalla documentazione prodotta dall'odierno appellante, emerge chiaramente la responsabilità della invero, pur in mancanza del contratto di appalto, in effetti non Controparte_1 prodotto in giudizio ma comunque mai contestato, i patti ad esso aggiunti così come i Libretti delle misure nn.1,2,3, allegati alla ctp redatta dal Dott. , si ritengono ugualmente idonei Per_1
a dimostrare quanto sopra detto.
Nella specie, proprio nei suddetti patti è dato leggere: “…in aggiunta al contratto di appalto del
18.5.2011 si stipulano e convengono i seguenti patti aggiunti : A) la premessa costituisce parte integrante del presente accordo;
B) L'impresa si impegna a realizzare, in aggiunta alle opere già Controparte_1 oggetto del contratto di appalto i seguenti lavori: 1) impermeabilizzazione di tutti i canali di scolo, altrimenti detti fioriere, presenti nei vari piani del palazzo mediante rimozione dell' attuale guaina e messa in opera di doppia guaina di cui quella visibile di consistenza e colore identico a quella rimossa (rossa); 2) siliconatura trasparente di tutti gli infissi dei balconi e sistemazione dei relativi gocciolatoi;
3) siliconatura trasparente o rossa di tutti gli inserti metallici presenti sui balconi con funzione di scorrimento dell' acqua piovana;
4)
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ripristino dell' intonaco nel frattempo ammaloratosi e pitturazione;
5) copertura con impermeabilizzazione trasparente di tutte le soglie in pietra serena dei balconi;
6) controllo ed eventuale sostituzione di tutte le tegoline canadesi scollate;
7) esecuzione di ogni altro lavoro idoneo ad evitare le infiltrazioni di acqua sino ad oggi verificatesi”.
Non solo, dunque, è stato previsto che la ditta dovesse controllare e, eventualmente, sostituire le tegole canadesi scollate (rispetto alle quali il ctu ricollega principalmente il fenomeno infiltrativo), ma anche che dovesse eseguire qualsiasi altro lavoro finalizzato ad evitare infiltrazioni d'acqua.
Ed allora, appurata, anche mediante prova per testi, la persistenza di tali infiltrazioni, alla luce delle prove documentali fornite e delle conclusioni a cui è giunto il CTU, non può che ascriversi la responsabilità dei fatti alla in ragione dell'esecuzione Controparte_1 non a regola d'arte dei lavori ad essa appaltati;
di conseguenza, quest'ultima dev'essere condannata al pagamento delle spese necessarie per eseguire gli interventi di ripristino dello status quo ante dell'appartamento oggetto di causa, quantificate dal CTU in €9.139,24, oltre interessi come per legge.
L'accoglimento dell'appello rende, altresì, necessario l'esame della domanda risarcitoria avanzata dal per i danni consistiti nel mancato godimento del bene. Pt_1
Ebbene, la domanda dev'essere rigettata in quanto genericamente allegata e non dimostrata:
l'appellante avrebbe dovuto, quantomeno, allegare puntualmente i danni subiti e fornire, al riguardo, elementi presuntivi fondati su circostanze serie e concrete.
Nulla di tutto ciò.
§ 5. Le spese processuali
5.1 L'accoglimento dell'appello impone alla Corte di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della riforma parziale della decisione impugnata, in quanto il relativo onere deve essere distribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite (Cass. civ.,29 ottobre 2019, n. 27606).
Di conseguenza, le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo applicando lo scaglione di valore compreso tra €5.200,01 e €26.000,00 e alla tariffa media prevista dal D.M. n. 147 del 13 agosto 2022 in vigore dal 23 ottobre 2022 per tutte le fasi della controversia.
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P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., con atto di citazione Controparte_1 notificato in data 25/07/2019, avverso la sentenza n.517/2019 del Tribunale di Lamezia
Terme, pubblicata il 30/05/2019 e non notificata, così provvede:
1) Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna la di € 9.139,24, a titolo di spese necessarie per eseguire gli Controparte_1 interventi di ripristino dello status quo ante dell'appartamento oggetto di causa;
2) Condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 al pagamento delle spese di lite che liquida in € 5.077,00, quanto al primo grado, e in
€ 5.809,00, quanto all'appello, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, CPA e
IVA, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio del 04.09.2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
dott. Pietro Scuteri dott.ssa Silvana Ferriero
10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1Cass. Sez. U., 16 novembre 2017, n. 27199: “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (conf. Cass. civ., 23 marzo 2018, n. 7332).