Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 25/06/2025, n. 1699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1699 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 5333/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa da:
, c.f. , nata in [...] in Parte_1 C.F._1
data 25/03/1992, residente in [...]7 ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Massimiliano Costamagna che la rappresenta e difende come da procura alle liti stesa su separato file allegato al deposito telematico del ricorso
- Attrice -
contro
, C.F. , nato in [...] il Controparte_1 C.F._2
10/01/1992, residente in [...]7, contumace
- Convenuto -
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni per la ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi, con addebito al marito per le ragioni esposte in atti e confermate dall'attività istruttoria svolta, alle seguenti condizioni:
2) assegnare alla ricorrente la casa coniugale sita in Genova, Via Ciro Menotti 1/7 (censita al N.C.E.U. del Comune di Genova alla Sez SEP, foglio 57, particella 292, sub 10, piano 4, classe 2, categoria A/2, consistenza 6 vani, zona censuaria 2, rendita catastale € 1.053,57) con tutto quanto l'arreda, la quale vi risiederà unitamente alla figlia minore;
Persona_1
3) affidare la figlia minore in via esclusiva alla madre con ogni conseguenza di Persona_1
legge, stabilendo che la frequentazione padre/figlia, debba essere concordata con la madre collocataria compatibilmente con la volontà della minore e i suoi impegni scolastici ed extrascolastici;
4) porre a carico del marito, sig. , l'obbligo di corrispondere Controparte_1
alla ricorrente, a titolo di contributo al mantenimento del coniuge, la somma mensile di €
300,00, rivalutabile annualmente nella misura della variazione dell'indice del costo della vita accertata dall'ISTAT, il tutto automaticamente e senza alcuna richiesta da parte della moglie, da versarsi entro il giorno dieci di ogni mese con decorrenza dalla data di deposito del ricorso introduttivo;
5) porre a carico del padre, sig. , l'obbligo di corrispondere Controparte_1
alla figlia e per essa direttamente alla ricorrente, a titolo di contributo al Persona_1 mantenimento indiretto della prole minore, la somma mensile di € 400,00 rivalutabile annualmente nella misura della variazione dell'indice del costo della vita accertata dall'ISTAT, il tutto automaticamente e senza alcuna richiesta da parte della moglie, sino al momento in cui la figlia avrà raggiunto la completa indipendenza economica e con decorrenza dalla data del deposito del ricorso introduttivo;
6) autorizzare la moglie a richiedere e quindi a percepire l'intero importo dell'assegno unico universale per i figli erogato dall' CP_2
7) porre a carico del padre, sig. , il 50% di tutte le spese Controparte_1
straordinarie sostenute per la figlia, così come indicazioni di cui al verbale ex art. 47 quater
O.G. sulle spese straordinarie, predisposto dalla Sezione Famiglia del Tribunale di Genova
e datato 15/09/2016 (depositato in cancelleria in data 10/10/2016), con obbligo di rimborso al genitore che le avrà anticipate, entro il termine essenziale di giorni quindici dall'esborso
e previa esibizione di copia del documento di spesa.
Con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Genova di trascrivere ed annotare l'emanando provvedimento di separazione sull'atto di matrimonio.
Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre oneri accessori di legge.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27/5/2024 e ritualmente notificato, la IG.ra Parte_1
ha chiesto la separazione personale dal IG. ,
[...] Controparte_1
con cui aveva contratto matrimonio in Perù in data 30/06/2014 (successivamente trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Genova) e dalla cui unione era nata la figlia
[...]
in data 15/09/2014, rappresentando una situazione di intervenuta Persona_2
intollerabilità della convivenza a causa del comportamento del marito, il quale aveva intrapreso una relazione extraconiugale con un'altra donna per poi abbandonare la casa coniugale disinteressandosi di moglie e figlia.
In tali premesse, la ricorrente ha chiesto che la separazione venisse addebitata al marito e che venisse disposto l'affidamento esclusivo a sé della figlia minore, con collocazione presso la stessa ed assegnazione della casa coniugale, e che venisse posto a carico del convenuto un contributo economico per il mantenimento della figlia pari ad € 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, e per il proprio mantenimento pari ad € 300,00 mensili.
Nonostante la regolarità della notifica perfezionatasi ai sensi dell'art. 140 c.p.c., il IG. non si è costituito in giudizio, rimanendo contumace, né è comparso Controparte_1
all'udienza del 15/10/2024, all'esito della quale il G.D., previa adozione dei provvedimenti provvisori e urgenti ex art. 473 bis.22 c.p.c., ha disposto l'acquisizione in giudizio delle ultime tre dichiarazioni dei redditi del convenuto da parte dell'Agenzia delle Entrate di Genova ed ha rinviato la causa all'udienza del 6/2/2025 (successivamente differita al 10/2/2025) per l'assunzione dei mezzi di prova orale ammessi.
All'esito dell'istruttoria, la causa, ritenuta sufficientemente matura per la decisione, è stata rinviata all'udienza cartolare dell'8/5/2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c. ed è stata infine rimessa al Collegio per la decisione. Ciò premesso, la domanda di separazione giudiziale deve certamente essere accolta, sussistendo le condizioni di cui all'art. 151 c.c.: parte ricorrente, nel totale disinteresse del convenuto, ha evidenziato l'insorgere di una crisi coniugale irreversibile a seguito della quale i coniugi vivono di fatto separati da tempo, come confermato dal fatto che il marito si sia trasferito altrove per intraprendere una nuova relazione sentimentale.
Pertanto, alla luce dell'evidente frattura affettiva non più ricomposta, sussiste quell'impossibilità nella prosecuzione della convivenza alla quale l'art. 151 c.c. riconduce la pronuncia di separazione.
Per quanto concerne la domanda di addebito della separazione al marito chiesta dalla moglie, giova brevemente ricordare che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità da cui questo giudice non intende discostarsi, in tema di separazione personale la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla mera violazione dei doveri coniugali che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, ma è necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale (in termini, ex multis, Cass. n.ri
15196/2023, 14840/2006, 23071/2005, 12130/2001, 279/2000, 2444/1999, 7817/1997).
In altre parole, la dichiarazione di addebito della separazione implica l'allegazione e la prova che l'irreversibilità della crisi coniugale sia ricollegabile in via esclusiva al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi e che sussista quindi un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza.
Orbene, nel caso di specie, la IG.ra ha imputato la causa del fallimento del Parte_1
matrimonio al comportamento del IG. il quale, dopo aver intrapreso una Controparte_1
relazione extraconiugale clandestina con un'altra donna, ha abbandonato il tetto coniugale disinteressandosi della moglie e della figlia.
Tali circostanze hanno trovato debito riscontro nelle dichiarazioni rese dai testimoni escussi,
i quali hanno confermato che il IG. ha improvvisamente abbandonato la Controparte_1
casa coniugale a seguito della scoperta, da parte della ricorrente, della relazione extraconiugale che il convenuto aveva intrapreso con un'altra donna, venendo meno ai propri obblighi di assistenza morale e materiale della moglie e della figlia. Si veda in particolare quanto riferito dai testi , Persona_3 Testimone_1
e , rispettivamente padre, zia e madre della ricorrente
[...] Testimone_2
che hanno vissuto in prima persona le vicende coniugali della coppia e le cui dichiarazioni precise, dettagliate e concordanti possono ritenersi attendibili.
Pertanto, a fronte delle gravi violazioni degli obblighi coniugali da parte del marito non solo nei confronti della moglie (obbligo di fedeltà) ma anche e soprattutto della figlia (obbligo di assistenza morale e materiale), la separazione va addebitata al IG. che con Controparte_1 le sue condotte ha determinato l'insorgere della crisi coniugale.
Quanto alle condizioni di separazione, a fronte del disinteresse mostrato da padre nei confronti della figlia minore, appare maggiormente conforme al superiore interesse della stessa disporne l'affidamento esclusivo alla madre, potendo ella far fronte anche da un punto di vista amministrativo e burocratico alle loro esigenze di vita, ferma la collocazione presso la casa ex coniugale sita in Genova, Via Ciro Menotti 1/7, ove di fatto vivono, che va per l'effetto assegnata ai sensi dell'art. 337 sexies c.c. alla IG.ra Parte_1
Ai sensi infatti dell'art. 337 quater c.c. l'affido dei figli ad un solo genitore può essere disposto qualora l'affido all'altro genitore sia contrario all'interesse dei minori, ossia nelle ipotesi in cui quest'ultimo assuma comportamenti pregiudizievoli per la cura e l'educazione della prole oppure laddove, per ragioni oggettive o soggettive, il genitore presenti carenze o incapacità ad occuparsene, abdicando di fatto la propria responsabilità genitoriale.
Alla luce poi dell'impossibilità di ottenere una proficua collaborazione dal padre, va attribuita alla madre, che di fatto costituisce ad oggi l'unico adulto di riferimento, la facoltà di assumere ai sensi dell'art. 337 quater c.c. ogni decisione di maggiore importanza inerente l'educazione,
l'istruzione e la salute dei figli, senza necessità del preventivo consenso del padre, il quale potrà comunque continuare a vigilare sull'educazione dei figli che potrà vedere e tenere con sé previo accordo con la madre affidataria e compatibilmente con la loro volontà ed i loro impegni scolastici ed extrascolastici.
Quanto invece contributo paterno per il mantenimento della figlia, come è noto la sua quantificazione ha natura prevalentemente equitativa ed ha come unico parametro di valutazione quello della “adeguatezza”, a mente del quale tale contributo va determinato non solo proporzionalmente alle capacità economiche del genitore tenuto al mantenimento, ma anche alle esigenze del figlio che si deve mantenere, anche in ragione della sua età, al tenore di vita del figlio in costanza di convivenza dei genitori, ai tempi di permanenza presso ciascun genitore e, non ultimo, alla valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore;
ciò in applicazione dei principi generali da sempre applicati in materia e sanciti ora in particolare dall'art. 337 ter, co. IV, c.c.
Nel caso in esame, dalle certificazioni uniche 2022, 2023 e 2024 del convenuto acquisite dall'Agenzia delle Entrate, è emerso che il IG. percepisce un reddito medio Controparte_1
lordo su base annuale pari a circa 20.242,02, corrispondente ad una disponibilità mensile pari a circa € 1.400,00 netti.
Di contro, la IG.ra percepisce un reddito annuo lordo nell'ordine di € Parte_1
10.500,00, corrispondente a circa € 730,00 netti al mese, oltre all'importo di euro 57,00 mensile, versatole dall' a titolo di assegno unico universale per la figlia minore. CP_2
Entrambe le parti sono tenute poi al pagamento delle rate del mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione familiare nonché del finanziamento assunto per fronteggiare i lavori di ristrutturazione della medesima abitazione.
Inoltre, il convenuto è tenuto ad assolvere al mantenimento della figlia minore Persona_4
nata in data [...] nell'ambito di una relazione extraconiugale.
[...]
In questo quadro, tenuto conto delle esigenze della figlia in ragione dell'età della stessa (che il prossimo 11/09/2025 compirà 11 anni), appare congruo confermare l'importo stabilito nell'ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. pari ad € 300,00 mensili, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese in favore della IG.ra oltre a rivalutazione Istat come Parte_1
per legge ed oltre al 50% delle spese straordinarie da individuarsi secondo il noto documento di orientamento di cui al verbale di riunione della Sezione IV del Tribunale di Genova del
15/09/2016.
Per quanto concerne infine il contributo al proprio mantenimento chiesto dalla moglie, giova brevemente ricordare che tale emolumento svolge una funzione puramente solidaristica in virtù dell'obbligo di assistenza materiale fra i coniugi che non viene meno in sede di separazione, attenuandosi unicamente i reciproci doveri di natura personale.
Infatti, ai sensi dell'art. 156 c.c. il coniuge a cui non sia addebitabile la separazione può richiedere all'altro coniuge un contributo al suo mantenimento laddove non abbia adeguati mezzi di sostentamento, valutate le circostanze e i redditi del coniuge obbligato e fermo in ogni caso l'obbligo di prestare gli alimenti.
Va da sé che tale contributo non costituisce un obbligo meramente alimentare, che presuppone lo stato di bisogno del coniuge economicamente più “debole”, ma risponde piuttosto all'esigenza di mitigare le conseguenze patrimoniali negative della separazione laddove questa comporti un rilevante squilibrio economico fra i coniugi.
In altre parole, tale emolumento ha la funzione di riequilibrare, nell'ambito della crisi famigliare, le posizioni economiche fra i coniugi consentendo al coniuge più debole di mantenere “tendenzialmente” il medesimo tenore di vita, in virtù di quella solidarietà coniugale derivante dal vincolo matrimoniale che persiste anche dopo la separazione.
Nel caso in esame, a fronte del sensibile squilibrio economico fra i coniugi sopra evidenziato, sussistono i presupposti per il riconoscimento a favore della IG.ra di un Parte_1
contributo al proprio mantenimento a carico del marito, che tuttavia alla luce dei redditi effettivamente accertati del marito si ritiene di dover determinare nell'importo mensile pari ad € 150,00, oltre rivalutazione Istat, inferiore rispetto a quanto determinato in via provvisoria in limine litis.
Al riguardo giova osservare che l'ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c., nella quale il contributo per il mantenimento della ricorrente è stato provvisoriamente determinato in euro 300,00 mensili, è stata adottata sulla scorta della prospettazione fattuale veicolata in giudizio dalla ricorrente nell'atto introduttivo nonché mediante le dichiarazioni rese nell'udienza del
15/10/2024, da cui era dato evincere che il convenuto percepisse un reddito annuo netto di circa € 23.000,00 ed una retribuzione mensile netta di circa 1.600,00 – 1.800,00.
All'esito dell'istruttoria è emerso invece che il convenuto percepisce un reddito netto pari a circa euro 1.400,00 mensili. Ne consegue che l'importo determinato in via provvisoria risulta oltremodo gravoso, se cumulato al mantenimento dovuto alla figlia minore e dell'altra figlia avuta dalla nuova unione, oltre al pagamento del mutuo della casa ex coniugale assegnata alla moglie che per quanto consta continua ad essere regolarmente versato pro quota dal convenuto.
Al contempo, il contributo così rideterminato risulta razionalmente coerente con le capacità di lavoro della ricorrente, peraltro di giovane età, suscettibili di implementazione in considerazione degli impegni scolastici della figlia minore. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico del convenuto nella misura liquidata come in dispositivo, secondo i parametri minimi (stante l'esiguità dell'istruttoria) previsti dalle tabelle allegate al D.M. 55/2014 e ss.mm.ii. per le cause dal valore indeterminato di complessità bassa, da distrarsi in favore dell'Erario stante l'ammissione della ricorrente al beneficio del Patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi IG.ri nata Parte_1
in Perù il 25/03/1992, e , nato in [...] il [...], con Controparte_1
addebito a quest'ultimo, autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
ORDINA al competente Ufficiale dello stato civile del Comune di Genova di procedere alle annotazioni della sentenza, passata in giudicato, a margine dell'atto di matrimonio trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune;
DISPONE l'affidamento super-esclusivo della figlia minore , Persona_2
nata a [...] il [...], alla madre IG.ra con Parte_1
collocazione presso la stessa, con diritto di visita come in parte motiva e con facoltà di firmare autonomamente ogni documentazione inerente alle seguenti questioni:
a) questioni mediche di ogni genere compresa l'espressione del consenso informato per qualunque pratica sanitaria;
b) questioni attinenti all'istruzione, alla iscrizione ai corsi di studio di qualunque grado e ordine, ai rapporti con le strutture scolastiche, alle autorizzazioni connesse alle attività scolastiche;
c) questioni attinenti ad attività ludiche e sportive, alla scelta degli sport da praticare, alla iscrizione a società sportive, ai rapporti con le strutture sportive, alla scelta e pratica di attività ludiche;
d) scelta della residenza dei figli e conseguente gestione di tutte le pratiche amministrative;
e) autorizzazione al rilascio dei documenti di identità dei figli validi anche per l'espatrio, nonché del passaporto, con facoltà di gestire tutte le pratiche amministrative e firmare ogni consenso o autorizzazione necessaria;
ASSEGNA la casa ex coniugale sita in Genova, Via Ciro Menotti 1/7, alla IG.ra
[...]
nell'interesse della figlia minore;
Parte_1
PONE a carico del IG. un contributo economico al Controparte_1
mantenimento della figlia minore pari ad € 300,00 mensili, oltre rivalutazione Istat, da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese in favore della IG.ra con Parte_1
decorrenza dalla domanda, ed oltre al 50% delle spese straordinarie relative alla figlia, da individuarsi secondo il noto documento di orientamento di cui al verbale di riunione della
Sezione IV del Tribunale di Genova del 15/09/2016;
PONE a carico del IG. un contributo al mantenimento della Controparte_1
moglie IG.ra pari ad euro 150,00 mensili, oltre rivalutazione Parte_1
Istat, da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese, con decorrenza dalla domanda;
CONDANNA il IG. al pagamento in favore della IG.ra Controparte_1
delle spese di lite del presente giudizio che liquida in € Parte_1
3.809,00, oltre spese generali al 15%, CPA ed IVA se dovuta, da distrarsi in favore dell'Erario.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 13/06/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott. Giovanni Maddaleni
Minuta redatta dal M.O.T. dott. Alessandro Stefano Morgante