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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 13/06/2025, n. 1975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1975 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 9112/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9112/2017 promossa da:
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.to CICALA GIUSEPPE;
Parte_1
RICORRENTE contro
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.to RAZZANO Controparte_1
MODESTINO;
RESISTENTE
PM SEDE
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 20.12.2024. Con ricorso, ritualmente depositato, il ricorrente, premesso di essere sposato con la resistente, adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere perché fosse pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in AD (CE) l'11.05.2002 con parte resistente, dalla cui unione sono Per_ nate le figlie (il 9/12/2003) e (il 22/04/2008). Per_2
A sostegno della domanda deduceva che fra i coniugi era intervenuta separazione fin dall'epoca in cui i medesimi erano comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nel procedimento di separazione giudiziale conclusosi con sentenza n. 2250/2012 del 21.05.2012 e che dal momento in cui i coniugi erano stati autorizzati a vivere separatamente era cessata l'effettiva convivenza, perdurando tuttora lo stato di separazione.
Chiedeva, pertanto, la cessazione degli effetti civili del matrimonio intervenuto tra le parti;
la revoca dell'assegnazione in favore della resistente della casa coniugale;
l'affido condiviso delle figlie;
l'obbligo per il ricorrente di contribuire al solo mantenimento delle figlie nella misura di euro 400,00 mensili (euro 200,00 per ciascuna figlia) oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si costituiva la resistente, la quale, non si opponeva alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ma chiedeva pronunciarsi sentenza alle condizioni della separazione ovvero disporre l'affido condiviso delle figlie con collocazione presso la madre;
l'assegnazione della casa coniugale a sé; l'obbligo per il ricorrente di versare a titolo di mantenimento in favore delle figlie la somma di euro 400,00 mensili (euro 200,00 per ciascuna figlia) ; l'obbligo per il ricorrente di versare a titolo di mantenimento in favore della resistente la somma di euro 200,00 mensili.
All'udienza presidenziale del 6.03.2018 il Presidente, sentite le parti, si riservava;
con successiva ordinanza, preso atto del fallito tentativo di conciliazione e verificata l'indisponibilità delle parti a pervenire ad una soluzione conciliativa della controversia, confermava in via provvisoria la disciplina della separazione.
Con memoria integrativa, il difensore, per parte ricorrente, rappresentava un peggioramento delle condizioni economiche del sig. e in ragione di ciò chiedeva la revoca dell'assegno di Parte_1
mantenimento in favore della resistente nonché dell'assegnazione della casa coniugale alla stessa.
Rappresentava, altresì, che il ricorrente era costretto a vivere con la madre mentre la resistente era proprietaria di una casa in AD, concessa in locazione, dalla quale percepiva un fitto di almeno euro 300,00 mensili.
Con memoria integrativa, il difensore, per parte resistente, contestava quanto dedotto dal ricorrente e rappresentava che anche controparte era proprietaria di un immobile dal quale percepiva una rendita che da dopo la separazione, con la complicità dei suoi familiari, era incassata dalla di lui madre quale usufruttuaria dell'immobile.
All'udienza del 30.09.2020 il difensore di parte ricorrente rappresentava un peggioramento delle condizioni economiche del proprio assistito in quanto, a seguito di una crisi aziendale, dal primo marzo 2019 aveva subito una trasformazione del contratto lavorativo da full time a part time con conseguente riduzione salariale;
chiedeva, pertanto, ridursi l'assegno di mantenimento in favore delle figlie e la revoca dell'assegno di mantenimento in favore della moglie. Il difensore di parte resistente si opponeva e chiedeva la conferma dei provvedimenti di separazione. Il giudice, preso atto dell'intervenuto peggioramento delle condizioni del ricorrente, disponeva la riduzione del mantenimento per la moglie ad euro 100,00 mensili in luogo dei già fissati euro 200,00, confermando l'assegno di mantenimento in euro 400,00 in favore delle figlie.
Era espletata l'istruttoria con l'interrogatorio formale di parte resistente.
Con note di trattazione scritta per l'udienza cd. Cartolare di precisazione delle conclusioni del
20.12.2024, il difensore, per parte ricorrente, concludeva come da ricorso introduttivo insistendo per l'accoglimento di tutte le richieste formulate.
Con note di trattazione scritta per l'udienza cd. Cartolare di precisazione delle conclusioni del
20.12.2024, il difensore, per parte resistente, si riportava ai propri atti chiedendone l'integrale accoglimento con vittoria di spese e competenze con attribuzione.
All'udienza di precisazione delle conclusioni il giudice, lette le note, riservava la causa al Collegio per la decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La domanda è fondata e, pertanto, merita accoglimento.
Ed invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n. 74 e dalla L. n. 55 del 2015, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere nel procedimento di separazione giudiziale, terminato con sentenza n.2250/2012, atteso che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Per_ Nessun provvedimento deve essere adottato in ordine all'affido e al diritto di visita della figlia atteso il raggiungimento della maggiore età da parte della stessa.
Quanto alla figlia minore rilevato che non sussistono i presupposti per derogare alla regola Per_2
generale dell'affido condiviso, tra l'altro non contestato, e che la stessa è sempre stata collocata presso la residenza materna, questo Collegio ritiene opportuno confermare la disciplina della separazione, ovvero, la minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_2
collocazione prevalente presso la madre.
In ordine al diritto di visita, fermo restando la possibilità delle parti di adeguare i tempi ed i modi di frequentazione della figlia minore con il padre alle esigenze di vita e di relazione della minore, il
Tribunale ritiene di confermare la disciplina della separazione. Pertanto, la minore starà con il padre il martedì e il giovedì dalle ore 17.00 alle ore 20.00 nonché un intero fine settimana dalle ore 12.00 del sabato alle ore 19.00 della domenica a settimane alterne e giorni 15 consecutivi nel periodo estivo;
il padre, inoltre, potrà tenere con sé la figlia alternativamente per il periodo 24/12-29/12 o
31/12-5/1 di ogni anno e, sempre in modo alternato, anno per anno, il giorno di Pasqua o il lunedì in Albis.
Quanto alla casa coniugale, parte ricorrente chiedeva revocarsi l'assegnazione della casa coniugale a parte resistente in quanto lo stesso non possedeva altra abitazione dove poter alloggiare. La domanda avanzata dal ricorrente non può essere accolta in quanto la collocazione delle figlie presso la madre determina l'assegnazione della casa coniugale alla stessa attesa la ratio sottesa che è quella di tutelare l'interesse dei figli minori o maggiorenni non autosufficienti economicamente a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti.
Per quanto concerne il mantenimento delle figlie, parte ricorrente si dimostrava disponibile a versare in favore delle stesse la somma mensile di euro 400,00 (euro 200,00 per ciascuna figlia) così come stabilito in sede di separazione;
parte resistente non si opponeva e chiedeva confermarsi le condizioni della separazione. Orbene, atteso che le parti non hanno prodotto alcuna documentazione reddituale aggiornata e che parte ricorrente ha più volte rappresentato di aver subito un peggioramento delle condizioni economiche a causa della trasformazione del contratto di Per_ lavoro da full-time in part-time; rilevato, inoltre, che non è contestato che la figlia , oramai maggiorenne, non abbia ancora raggiunto l'indipendenza economica, questo Collegio ritiene di Per_ confermare a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie e , Per_2
versando alla resistente, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di euro 400,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat. Il padre dovrà, altresì, contribuire al pagamento del 50% delle spese straordinarie necessarie per le figlie.
Quanto all'assegno divorzile, parte ricorrente ha chiesto revocarsi l'assegno di mantenimento in favore della moglie così come disposto in sede di separazione mentre parte resistente, sin dall'atto introduttivo, ha chiesto solo e soltanto la conferma delle condizioni della separazione, tra le quali è contemplato l'assegno di mantenimento a carico del marito. Sul punto occorre rilevare che parte resistente non ha assolto l'onere della prova a proprio carico in quanto nulla ha provato, né chiesto di provare, in ordine alla disparità reddituale tra i coniugi e nulla ha dedotto in ordine al contributo fornito dalla stessa nella cura della casa e dei figli con rinuncia alle proprie aspettative professionali;
elementi, questi, indispensabili per il riconoscimento dell'assegno divorzile. Le parti, inoltre, non hanno provveduto ad allegare le dichiarazioni reddituali aggiornate ma dall'istruttoria svolta è emerso che il ricorrente ha subito un peggioramento delle condizioni economiche mentre parte resistente, oltre ad essere assegnataria della casa coniugale di esclusiva proprietà del ricorrente, svolge anche lavori saltuari ed è proprietaria di un immobile dal quale percepisce un canone di locazione di euro 300,00 mensili. Pertanto, rilevata l'inesistenza di uno squilibrio economico tra i coniugi e il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte della richiedente, rigetta la richiesta di assegno divorzile formulata da parte resistente.
La natura del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile sopra indicata, così provvede:
• dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in AD (CE) il giorno
11/05/2002 tra , nato a [...] l'[...] e Parte_1 CP_1
, nata a [...] il [...];
[...]
• Dispone l'affido condiviso della figlia ad entrambi i genitori con collocazione Per_2
privilegiata presso la madre;
• Disciplina il diritto di visita del padre come indicato in parte motiva;
• Assegna la casa coniugale alla madre;
• Pone a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento in favore Per_ delle figlie e pari ad euro 400,00 mensili (euro 200,00 per ciascuna figlia) da Per_2
versare alla resistente, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese;
somma da rivalutarsi automaticamente ed annualmente secondo gli indici Istat;
• Pone a carico di entrambe le parti l'obbligo di contribuire al pagamento del 50% delle spese Per_ straordinarie necessarie per le figlie e (si richiama il Protocollo del Tribunale di Per_2
Santa Maria Capua Vetere);
• Spese di lite compensate;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AD (CE) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett.g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; (atto n.43, parte II, serie A, reg. atti matrimonio anno 2002);
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere in camera di consiglio il 13/05/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott. Giovanni D'Onofrio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9112/2017 promossa da:
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.to CICALA GIUSEPPE;
Parte_1
RICORRENTE contro
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.to RAZZANO Controparte_1
MODESTINO;
RESISTENTE
PM SEDE
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 20.12.2024. Con ricorso, ritualmente depositato, il ricorrente, premesso di essere sposato con la resistente, adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere perché fosse pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in AD (CE) l'11.05.2002 con parte resistente, dalla cui unione sono Per_ nate le figlie (il 9/12/2003) e (il 22/04/2008). Per_2
A sostegno della domanda deduceva che fra i coniugi era intervenuta separazione fin dall'epoca in cui i medesimi erano comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nel procedimento di separazione giudiziale conclusosi con sentenza n. 2250/2012 del 21.05.2012 e che dal momento in cui i coniugi erano stati autorizzati a vivere separatamente era cessata l'effettiva convivenza, perdurando tuttora lo stato di separazione.
Chiedeva, pertanto, la cessazione degli effetti civili del matrimonio intervenuto tra le parti;
la revoca dell'assegnazione in favore della resistente della casa coniugale;
l'affido condiviso delle figlie;
l'obbligo per il ricorrente di contribuire al solo mantenimento delle figlie nella misura di euro 400,00 mensili (euro 200,00 per ciascuna figlia) oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si costituiva la resistente, la quale, non si opponeva alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ma chiedeva pronunciarsi sentenza alle condizioni della separazione ovvero disporre l'affido condiviso delle figlie con collocazione presso la madre;
l'assegnazione della casa coniugale a sé; l'obbligo per il ricorrente di versare a titolo di mantenimento in favore delle figlie la somma di euro 400,00 mensili (euro 200,00 per ciascuna figlia) ; l'obbligo per il ricorrente di versare a titolo di mantenimento in favore della resistente la somma di euro 200,00 mensili.
All'udienza presidenziale del 6.03.2018 il Presidente, sentite le parti, si riservava;
con successiva ordinanza, preso atto del fallito tentativo di conciliazione e verificata l'indisponibilità delle parti a pervenire ad una soluzione conciliativa della controversia, confermava in via provvisoria la disciplina della separazione.
Con memoria integrativa, il difensore, per parte ricorrente, rappresentava un peggioramento delle condizioni economiche del sig. e in ragione di ciò chiedeva la revoca dell'assegno di Parte_1
mantenimento in favore della resistente nonché dell'assegnazione della casa coniugale alla stessa.
Rappresentava, altresì, che il ricorrente era costretto a vivere con la madre mentre la resistente era proprietaria di una casa in AD, concessa in locazione, dalla quale percepiva un fitto di almeno euro 300,00 mensili.
Con memoria integrativa, il difensore, per parte resistente, contestava quanto dedotto dal ricorrente e rappresentava che anche controparte era proprietaria di un immobile dal quale percepiva una rendita che da dopo la separazione, con la complicità dei suoi familiari, era incassata dalla di lui madre quale usufruttuaria dell'immobile.
All'udienza del 30.09.2020 il difensore di parte ricorrente rappresentava un peggioramento delle condizioni economiche del proprio assistito in quanto, a seguito di una crisi aziendale, dal primo marzo 2019 aveva subito una trasformazione del contratto lavorativo da full time a part time con conseguente riduzione salariale;
chiedeva, pertanto, ridursi l'assegno di mantenimento in favore delle figlie e la revoca dell'assegno di mantenimento in favore della moglie. Il difensore di parte resistente si opponeva e chiedeva la conferma dei provvedimenti di separazione. Il giudice, preso atto dell'intervenuto peggioramento delle condizioni del ricorrente, disponeva la riduzione del mantenimento per la moglie ad euro 100,00 mensili in luogo dei già fissati euro 200,00, confermando l'assegno di mantenimento in euro 400,00 in favore delle figlie.
Era espletata l'istruttoria con l'interrogatorio formale di parte resistente.
Con note di trattazione scritta per l'udienza cd. Cartolare di precisazione delle conclusioni del
20.12.2024, il difensore, per parte ricorrente, concludeva come da ricorso introduttivo insistendo per l'accoglimento di tutte le richieste formulate.
Con note di trattazione scritta per l'udienza cd. Cartolare di precisazione delle conclusioni del
20.12.2024, il difensore, per parte resistente, si riportava ai propri atti chiedendone l'integrale accoglimento con vittoria di spese e competenze con attribuzione.
All'udienza di precisazione delle conclusioni il giudice, lette le note, riservava la causa al Collegio per la decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La domanda è fondata e, pertanto, merita accoglimento.
Ed invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n. 74 e dalla L. n. 55 del 2015, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere nel procedimento di separazione giudiziale, terminato con sentenza n.2250/2012, atteso che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Per_ Nessun provvedimento deve essere adottato in ordine all'affido e al diritto di visita della figlia atteso il raggiungimento della maggiore età da parte della stessa.
Quanto alla figlia minore rilevato che non sussistono i presupposti per derogare alla regola Per_2
generale dell'affido condiviso, tra l'altro non contestato, e che la stessa è sempre stata collocata presso la residenza materna, questo Collegio ritiene opportuno confermare la disciplina della separazione, ovvero, la minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_2
collocazione prevalente presso la madre.
In ordine al diritto di visita, fermo restando la possibilità delle parti di adeguare i tempi ed i modi di frequentazione della figlia minore con il padre alle esigenze di vita e di relazione della minore, il
Tribunale ritiene di confermare la disciplina della separazione. Pertanto, la minore starà con il padre il martedì e il giovedì dalle ore 17.00 alle ore 20.00 nonché un intero fine settimana dalle ore 12.00 del sabato alle ore 19.00 della domenica a settimane alterne e giorni 15 consecutivi nel periodo estivo;
il padre, inoltre, potrà tenere con sé la figlia alternativamente per il periodo 24/12-29/12 o
31/12-5/1 di ogni anno e, sempre in modo alternato, anno per anno, il giorno di Pasqua o il lunedì in Albis.
Quanto alla casa coniugale, parte ricorrente chiedeva revocarsi l'assegnazione della casa coniugale a parte resistente in quanto lo stesso non possedeva altra abitazione dove poter alloggiare. La domanda avanzata dal ricorrente non può essere accolta in quanto la collocazione delle figlie presso la madre determina l'assegnazione della casa coniugale alla stessa attesa la ratio sottesa che è quella di tutelare l'interesse dei figli minori o maggiorenni non autosufficienti economicamente a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti.
Per quanto concerne il mantenimento delle figlie, parte ricorrente si dimostrava disponibile a versare in favore delle stesse la somma mensile di euro 400,00 (euro 200,00 per ciascuna figlia) così come stabilito in sede di separazione;
parte resistente non si opponeva e chiedeva confermarsi le condizioni della separazione. Orbene, atteso che le parti non hanno prodotto alcuna documentazione reddituale aggiornata e che parte ricorrente ha più volte rappresentato di aver subito un peggioramento delle condizioni economiche a causa della trasformazione del contratto di Per_ lavoro da full-time in part-time; rilevato, inoltre, che non è contestato che la figlia , oramai maggiorenne, non abbia ancora raggiunto l'indipendenza economica, questo Collegio ritiene di Per_ confermare a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie e , Per_2
versando alla resistente, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di euro 400,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat. Il padre dovrà, altresì, contribuire al pagamento del 50% delle spese straordinarie necessarie per le figlie.
Quanto all'assegno divorzile, parte ricorrente ha chiesto revocarsi l'assegno di mantenimento in favore della moglie così come disposto in sede di separazione mentre parte resistente, sin dall'atto introduttivo, ha chiesto solo e soltanto la conferma delle condizioni della separazione, tra le quali è contemplato l'assegno di mantenimento a carico del marito. Sul punto occorre rilevare che parte resistente non ha assolto l'onere della prova a proprio carico in quanto nulla ha provato, né chiesto di provare, in ordine alla disparità reddituale tra i coniugi e nulla ha dedotto in ordine al contributo fornito dalla stessa nella cura della casa e dei figli con rinuncia alle proprie aspettative professionali;
elementi, questi, indispensabili per il riconoscimento dell'assegno divorzile. Le parti, inoltre, non hanno provveduto ad allegare le dichiarazioni reddituali aggiornate ma dall'istruttoria svolta è emerso che il ricorrente ha subito un peggioramento delle condizioni economiche mentre parte resistente, oltre ad essere assegnataria della casa coniugale di esclusiva proprietà del ricorrente, svolge anche lavori saltuari ed è proprietaria di un immobile dal quale percepisce un canone di locazione di euro 300,00 mensili. Pertanto, rilevata l'inesistenza di uno squilibrio economico tra i coniugi e il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte della richiedente, rigetta la richiesta di assegno divorzile formulata da parte resistente.
La natura del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile sopra indicata, così provvede:
• dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in AD (CE) il giorno
11/05/2002 tra , nato a [...] l'[...] e Parte_1 CP_1
, nata a [...] il [...];
[...]
• Dispone l'affido condiviso della figlia ad entrambi i genitori con collocazione Per_2
privilegiata presso la madre;
• Disciplina il diritto di visita del padre come indicato in parte motiva;
• Assegna la casa coniugale alla madre;
• Pone a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento in favore Per_ delle figlie e pari ad euro 400,00 mensili (euro 200,00 per ciascuna figlia) da Per_2
versare alla resistente, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese;
somma da rivalutarsi automaticamente ed annualmente secondo gli indici Istat;
• Pone a carico di entrambe le parti l'obbligo di contribuire al pagamento del 50% delle spese Per_ straordinarie necessarie per le figlie e (si richiama il Protocollo del Tribunale di Per_2
Santa Maria Capua Vetere);
• Spese di lite compensate;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AD (CE) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett.g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; (atto n.43, parte II, serie A, reg. atti matrimonio anno 2002);
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere in camera di consiglio il 13/05/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott. Giovanni D'Onofrio