Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/04/2025, n. 1643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1643 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. Francesco MICELA Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 12940 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024
TRA
nata a [...] il [...] Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Elia Severino presso il cui C.F._1
studio a Palermo, via Pietro D'asaro n. 13, è elettivamente domiciliata ricorrente
E
, nato a [...] il [...] , Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Cinzia Cali' presso il cui studio a Palermo, via Palmerino
n. 18, è elettivamente domiciliato resistente e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da accordo del 08-09/04/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 25/10/2025 premettendo di aver Parte_1
contratto matrimonio concordatario con il 10/06/2009 e di aver generato Controparte_2
i figli (20/03/2010) e (06/01/2013), ha chiesto la pronuncia della separazione, Per_1 Per_2
l'affidamento congiunto dei minori con dimora prevalente presso di sé e diritto di visita del padre nonché l'onere per quest'ultimo di versare un contributo di euro 500,00 al mese per il mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie.
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domanda di separazione e di affidamento congiunto dei figli, ma ha chiesto la previsione di un assegno mensile di euro 350,00 per il mantenimento della prole, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con accordo sottoscritto in data 08/04/2025 e depositato telematicamente il giorno successivo, le parti hanno concordato le condizioni della separazione;
pertanto, la causa è stata posta in decisione.
Ricorrono le condizioni per pronunciare la separazione personale dei coniugi.
L'esito negativo del tentativo di conciliazione ed il tenore dei rispettivi atti difensivi inducono a ritenere che tra le parti si sia verificata una situazione di incompatibilità tale da provocare il deterioramento della loro comunione materiale e spirituale di vita.
Quanto ai rapporti conseguenti alla separazione, le parti hanno concordato quanto segue:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e con espresso impegno ad non interferire reciprocamente nella vita pubblica e privata di ciascuno di essi, restando esonerati dall'obbligo reciproco della coabitazione e dall'assistenza.
2. I figli minori e saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 domiciliazione prevalente presso l'abitazione di proprietà materna, sita in Palermo, via
Calogero Nicastro 6, prevedendo un ampio diritto di visita in favore del padre ed in particolare i figli minori trascorreranno con il padre l'intera giornata in cui quest'ultimo non sia impegnato lavorativamente, sin dal termine delle lezioni scolastiche con rientro presso la loro residenza dopo aver cenato, alle 22,00 circa. Inoltre nel corso della settimana, in funzione della turnazione lavorativa del Sig. quest'ultimo Pt_2
concorderà con la Sig.ra ulteriori due pomeriggi con rientro di e Pt_1 Per_1 Per_2
presso la dimora prevalente sempre dopo cena, alle 22,00 circa. Ancora nel corso delle vacanze estive i ragazzi trascorreranno con il padre quindici giorni, anche non consecutivi, compatibilmente con il periodo feriale concesso al Sig. Controparte_1
Ancora e trascorreranno alternativamente presso ciascun genitore le Per_1 Per_2
vacanze natalizie, di fine anno e pasquali, ntnché ogni festività annuale sia civile che religiosa.
3. Il Sig. si impegna a versare in favore della Sig.ra Controparte_2 Parte_1
l'importo mensile pari ad €. 400,00, al quale va aggiunto, con cadenza anch'essa
[...]
2 mensile, l'integrale assegno unico universale erogato dall' Tale superiore importo CP_3 pari ad €. 400,00 verrà corrisposto mediante bonifico bancario entro i primi cinque giorni di ogni mese e sarà oggetto di rivalutazione annuale secondo l'indice ISTAT.
4. Verranno poste a carico di entrambi i genitori — in ragione del 50% ciascuno — le spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli come da protocollo del Tribunale
Civile di Palermo. In linea con quanto dal suddetto protocollo di intesa, le parti concordano che sono voci di spesa da ritenersi ricomprese nell'assegno mensile forfettario di mantenimento “ordinario”, quelle per: vitto, abbigliamento, utenze domestiche, medicinali da banco (comprensivi di antibiotici, antipiretici e comunque di farmaci necessari per il trattamento di patologie comuni, ordinarie e/o stagionali), carburante, ricarica telefono cellulare, es. spese per parrucchiere o estetista, spese per attività ludiche o ricreative (cinema, feste, etc…).
Tra le spese straordinarie che dovranno essere rimborsate al coniuge, che le abbia integralmente sostenute anche in assenza di preventivo accordo, saranno ricomprese: le spese mediche relative a visite specialistiche prescritte dal medico curante, cure entistiche presso strutture pubbliche, trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale - tickets sanitari;
spese scolastiche relative a tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici, libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno, gite scolastiche senza pernottamento, trasporto pubblico e mensa;
spese extrascolastiche relative a tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola, centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
Tra le spese straordinarie il cui rimborso sarà invece condizionato al preventivo accordo tra i genitori dei minori, figurano le spese mediche relative a cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso strutture non pubbliche, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati ma erogati anche dal Servizio Sanitario
Nazionale, farmaci particolari;
Spese scolastiche relative a tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati, corsi di specializzazione, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private, alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche relative a corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, spese di custodia (baby sitter), viaggi e vacanze. In ogni caso il diritto al rimborso resterà condizionato all'esibizione di documentazione attestante il pagamento di dette spese.
3 5. 1 coniugi reciprocamente, fin d'ora, prestano il proprio consenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti per l'estero, sia per uso turistico che per lavoro, o della carta di identità valida per l'espatrio, e la presente potrà servire quale nulla osta per qualsiasi Autorità competente a rilasciati o a rinnovarti.
6. Le parti stabiliscono che i predetti accordi avranno validità sin dalla sottoscrizione del presente ricorso”.
Le condizioni dell'accordo non sono contrarie alla legge né all'ordine pubblico e sono conformi all'interesse della prole minorenne.
Stante l'esito del giudizio, le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
1) Pronunzia la separazione personale dei coniugi , Parte_1
nata a [...] il [...] ( ) e , C.F._1 Controparte_1
nato a [...] il [...] ( , i quali hanno contratto C.F._2
matrimonio a Palermo il 10/06/2009.
2) Omologa le condizioni della separazione indicate nell'accordo del 08-09/04/2025 e riportate in parte motiva.
3) Compensa interamente le spese processuali.
4) Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
396/00 (atto di matrimonio trascritto negli atti dello stato civile del Comune di
Palermo al n. 33, p. II, serie A, vol. 2466, dell'anno 2009).
Così deciso a Palermo nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 10/04/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
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