Sentenza breve 15 settembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 15/09/2021, n. 1098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1098 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 15/09/2021
N. 01098/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00666/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il TO
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 666 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Caterina Bozzoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno - Questura -OMISSIS- in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza S. Marco, 63;
per l'annullamento
del provvedimento di rigetto del rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, emesso dal Questore di -OMISSIS- il 3 marzo 2021 e notificato al ricorrente in data 1° aprile 2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno - Questura -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2021 la dott.ssa Mara Spatuzzi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, cittadino marocchino, impugna il provvedimento del 3 marzo 2021, notificato il 1°aprile 2021, con cui la Questura di -OMISSIS- gli ha negato il rinnovo del permesso ordinario di soggiorno, sulla base, in sostanza, di una valutazione di insufficienza del requisito reddituale.
Il ricorrente lamenta l’illegittimità del diniego per violazione e falsa applicazione degli artt. 5, comma 5, e 29 d.gls. 286/98 e per difetto di istruttoria e di motivazione, in quanto la Questura non avrebbe tenuto in alcun conto la durata del periodo di soggiorno del ricorrente sul territorio nazionale, l’esistenza dei vincoli familiari dell’interessato, e il fatto che comunque il ricorrente lavorerebbe dal -OMISSIS-. Inoltre, non sarebbero state adeguatamente valutate le sue condizioni di salute, che, da un lato, sarebbero incompatibili con un’attività lavorativa pesante, e dall’altro con un suo rimpatrio, che non gli consentirebbe di beneficiare delle cure necessarie.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, contrastando le avverse pretese.
Alla camera di consiglio dell’8 settembre 2021, il ricorso è stato trattenuto in decisione per la definizione con sentenza in forma semplificata, sussistendone i relativi presupposti.
Il ricorso è infondato e va respinto, secondo quanto segue.
Si rileva, innanzitutto, che la Questura, a seguito della sent. n. -OMISSIS-, con cui questo Tar ha disposto l’annullamento del provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico impugnato e del sotteso provvedimento questorile di diniego, precisando che l’Amministrazione doveva “procedere ad una completa rivalutazione della posizione del ricorrente alla luce dell’aggiornata situazione reddituale e lavorativa dello straniero, tenendo conto anche della nuova attività intrapresa”, ha proceduto ad una nuova istruttoria al fine di verificare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso in questione, chiedendo ulteriore documentazione aggiornata all’interessato e chiedendo alla Guardia di Finanza di procedere ad accertamenti sulla posizione lavorativa e reddituale del ricorrente. Sulla base di tali accertamenti (cfr. la relazione della Guardia di Finanza, doc. 2 in atti deposito Ministero dell’Interno), ha valutato non attendibile la documentazione lavorativa e reddituale prodotta dal ricorrente, e ha altresì valutato, per le motivazioni indicate nelle premesse del provvedimento, che la promessa di assunzione depositata in corso di procedimento dal ricorrente non era comunque idonea ad una prognosi reddituale favorevole.
Orbene, tali valutazioni della Questura relative alla non attendibilità della situazione lavorativa e reddituale del ricorrente e all’insufficienza del requisito del reddito anche in chiave prognostica, non sono state oggetto di specifica contestazione con il presente ricorso, anzi nello stesso si afferma che “Il sig. -OMISSIS- non si vuol negare che abbia lavorato poco, negli ultimi anni…”, mentre ci si limita a censurare l'asserita mancata valutazione da parte della Questura della durata della presenza del ricorrente in Italia e della sua situazione familiare, ad affermare in maniera del tutto generica che il ricorrente lavorerebbe dal -OMISSIS-, e a lamentare la mancata considerazione delle sue condizioni di salute.
Tanto premesso, si rileva che l’incontestata valutazione di insufficienza del requisito reddituale, anche in chiave prognostica, operata dalla Questura, sulla base anche di appositi accertamenti della Guardia di Finanza, è ragione di per sé sufficiente a sorreggere il diniego impugnato, in quanto, come da costante giurisprudenza in materia, “ ai fini del rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno, sulla base degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del d.lgs. 286/1998, costituisce condizione soggettiva non eludibile il possesso di un reddito minimo, in quanto attiene alla sostenibilità dell'ingresso dello straniero nella comunità nazionale, essendo finalizzato ad evitare l'inserimento di soggetti che non siano in grado di offrire un'adeguata contropartita in termini di lavoro e di partecipazione fiscale alla spesa pubblica ” e “ d’altra parte, la dimostrazione di un reddito di lavoro o di altra fonte lecita di sostentamento è garanzia che il cittadino extracomunitario non si dedichi ad attività illecite o criminose (cfr. tra le tante, Cons. Stato, III, n. 2227/2016; n. 2335/2015; n. 3596/2014) e - per tali motivi, in assenza di detto requisito reddituale, l’art. 5, comma 5, cit., non consente di attribuire una rilevanza prevalente alla durata del soggiorno, al livello di integrazione sociale, alla mancanza di pregiudizi penali e di polizia ” (così C.d.S., sent. n. 1524/2017), con l'avvertenza che in sede di rinnovo, il requisito reddituale va valutato in maniera non rigida e in chiave prospettica (cfr., da ultimo, C.d.S., sent. n. 3448 del 2020).
Per cui, in presenza di una valutazione di insufficienza reddituale anche in chiave prognostica, operata dalla Questura a seguito anche degli approfondimenti richiesti alla Guardia di Finanza, e non oggetto di specifica contestazione in sede del presente ricorso, non potrebbe comunque rilevare a favore dello straniero il suo periodo di soggiorno sul territorio nazionale, aspetto peraltro considerato dalla Questura, nè la sola presenza in Italia della-OMISSIS-, in relazione alla quale, in ogni caso, la Questura ha evidenziato che “ la-OMISSIS- del richiedente, facente parte del nucleo familiare, non ha mai percepito reddito in Italia, tale da poter supportare l'economia familiare” e ha dato atto dello stato del contenzioso pendente davanti al giudice ordinario contro il diniego di permesso di soggiorno adottato nei confronti di quest’ultima.
Né, secondo il principio tempus regit actum , possono rilevare, ai fini della verifica di legittimità del provvedimento impugnato, le condizioni di salute del ricorrente, non risultando le stesse dedotte e documentate in sede procedimentale ma solo in sede del presente ricorso (sul punto si richiama l'interpretazione ormai consolidata del Consiglio di Stato sull' art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998, secondo cui “ la norma indicata, nel dare rilevanza ai nuovi elementi sopravvenuti favorevoli allo straniero, «si riferisce a quelli esistenti e formalmente rappresentati o comunque conosciuti dall'Amministrazione al momento dell'adozione del provvedimento (anche se successivamente alla presentazione della domanda)» (cfr., tra le tante, Cons. Stato, Sez. III n. 5466/2015) ” Consiglio di Stato, sent. 5433/2018; cfr. anche Consiglio di Stato, sentt. nn. 4416 e 4417 del -OMISSIS-), e potendo, al più, essere oggetto di specifica istanza di rilascio del diverso permesso di soggiorno per “cure mediche”, ai sensi dell'art. 19 comma 2 lett. d-bis) del d.lgs. n. 286 del 1998.
Per quanto sopra, pertanto, il ricorso va respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il TO (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente a rifondere le spese di lite, che liquida in euro 1.500,00(millecinquecento/00), oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
Mara Spatuzzi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mara Spatuzzi | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.