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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/03/2025, n. 1456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1456 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
n. 999/2019 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Napoli
7° SEZ CIVILE
in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere
dott. Paolo Mariani Consigliere relatore estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 999/2019
promossa da:
CF: , rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1
dagli avv.ti GIUSEPPE DI MEGLIO e NATALIA CALISE
APPELLANTE
Contro
CF: rappresentata e difesa dagli avv.ti CP_1 P.IVA_2
FRANCESCO PAPANDREA e VALERIO STANISCI
APPELLATO
(già cf: rappresentata e difesa CP_2 Controparte_3 P.IVA_3
dall'avv. Roberto Bocchini
pagina 1 di 11
CONCLUSIONI: come da note ex art. 127 ter cpc sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 21.11.2024 e comparse conclusionali depositate in atti.
Con atto di citazione ritualmente notificato il 26.04.2006 società Parte_1
in liquidazione in persona del suo liquidatore , conveniva in CP_4
giudizio (d'ora innanzi per brevità chiamata solo Controparte_3 CP_3
”) dinanzi al Tribunale di Napoli – Sezione distaccata di Ischia - per sentirla
[...]
condannare al risarcimento dei danni che assumeva di aver subito in seguito alla mancata tempestiva attivazione delle linee telefoniche relative al contratto per servizi di telefonia concluso con la stessa convenuta.
La vicenda originava da un precedente contratto di abbonamento telefonico stipulato tra la con (d'ora innanzi denominata solo Parte_1 CP_1
“ ”) in data 31.05.2004 e disdetto dalla prima, a mezzo raccomandata CP_1
a/r, il 09.03.2005.
In data 11.03.2005, a seguito di nuovo contratto di telefonia, veniva inoltrata dalla alla richiesta di voltura avente ad oggetto i sei Pt_1 CP_3
numeri telefonici di cui al precedente contratto e tutti afferenti alla medesima struttura alberghiera “Hotel Terme Romantica” gestita dalla Parte_1
A seguito di detto nuovo contratto e conseguente richiesta di voltura delle utenze telefoniche, la società convenuta , quale nuovo gestore CP_3
subentrato a , provvedeva all'attivazione del numero “principale” (pbx) CP_1
solo in data 15.06.2005, mentre non erano resi operativi gli altri numeri telefonici secondari.
Si costituiva in giudizio che eccepiva l'infondatezza della CP_3
domanda attorea sul presupposto che l'operatore uscente, cioè , CP_1
avrebbe dovuto ottemperare all'obbligo di restituire all'operatore notificato pagina 2 di 11 entrante, cioè , il pieno controllo e la disponibilità del collegamento CP_3
di utenza, cosa che non sarebbe stata effettuata.
A fronte delle difese spiegate nel merito dalla convenuta, l'attrice chiedeva e otteneva di essere autorizzata, ex art. 269, comma terzo c.p.c., alla chiamata in causa di , che a sua volta si costituiva in giudizio ed eccepiva, in via CP_1
preliminare, l'improponibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione e l'incompetenza del Giudice adito;
nel merito, invece, deduceva di aver ottemperato ai suoi obblighi inviando alla la c.d. cessazione con rientro, e spiegava domanda CP_3
riconvenzionale nei confronti dell'attrice.
Sulla base di quanto sopra sinteticamente esposto il primo Giudice, superando le suddette questioni preliminari, accoglieva la domanda dell'attrice seppur per un importo minore rispetto a quanto richiesto, condannando convenuta e terza società, in solido, al pagamento della minore somma di complessivi euro
30.000,00, facendo applicazione della disposizione limitativa della responsabilità della debitrice di cui all'art. 1227 cpv c.c., oltre ad interessi e rivalutazione della data della messa in mora al saldo effettivo, nonché delle spese processuali, liquidate in Euro 7.000,00 per diritti, oltre il 15% per spese generali, oltre Euro
230,00 per spese vive, oltre IVA e CPA sul dovuto e spese di CTU.
Avverso detta sentenza proponeva appello la , Parte_1
articolando le seguenti censure:
1) Con un primo motivo di gravame deduceva l'erroneità della sentenza di primo grado in ordine alla applicazione della disposizione di cui all'art. 1227, secondo comma, c.c. Sul punto l'appellante sosteneva la natura di eccezione in senso stretto della stessa e pertanto la non rilevabilità d'ufficio da parte del giudice della ricorrenza di detta fattispecie stante la mancata deduzione della convenuta. Eccepiva, in subordine, che comunque le omissioni delle attività
pagina 3 di 11 evocate dal Giudice quali aggravanti del danno non imputabili alla convenuta attenessero a condotte per loro natura “straordinarie” e “gravose” per la società danneggiata e quindi non esigibili secondo la “ordinaria diligenza” richiesta dalla predetta disposizione di legge.
2) Con un secondo motivo di gravame veniva dedotta l'erroneità della sentenza di primo grado in ordine alla quantificazione dei danni nella misura in cui il
Tribunale si era acriticamente rimesso al risultato dell'elaborato peritale. Al riguardo si asseriva la illogicità e incongruenza del procedimento seguito dal
CTU e la conseguente erronea quantificazione effettuata dall'ausiliario, laddove veniva invece da questi trascurata la << soluzione più logica cioè la diretta valorizzazione dei dati differenziali certi, quali le 5308 presenze giornaliere in meno nel 2005 rispetto all'anno 2004 nonché una differenza media giornaliera di presenze nella struttura alberghiera di 70,77 unità (dati che emergono dagli atti tempestivamente esibiti dalla società attrice), che hanno portato ad una diminuzione dei ricavi di euro 367.799,52 >> (pagg.
9-10 dell'atto di appello).
3) Con un terzo motivo di gravame veniva dedotta il vizio della sentenza di primo grado laddove mancante di una valutazione e decisione in merito alla domanda di condanna al risarcimento del danno immateriale, sotto il profilo del danno all'immagine patito dalla società appellante.
Si costituiva in appello (già ), la quale eccepiva CP_2 Controparte_3
preliminarmente l'inammissibilità, ex art. 342 c.p.c., dell'appello proposto. Nel merito contestava le domande attoree ritenendo comunque errata la sussunzione della fattispecie nell'alveo del comma 2 dell'art 1227 c.c. e non del primo comma della medesima disposizione. Inoltre, chiedeva subordinatamente di operare una gradazione della responsabilità nei rapporti interni con la tenendo in considerazione l'apporto causale di ciascuna nella CP_1
produzione del danno.
pagina 4 di 11 Si costituiva in appello altresì la che in via preliminare eccepiva CP_1
anch'essa l'inammissibilità dell'appello proposto ex artt. 342 c.p.c.; nel merito, contestava le domande attoree e sottoponeva a critica le eccezioni avversarie in punto di quantificazione del danno operata dal CTU perché avanzata per la prima volta nell'atto di appello, nonché di liquidazione del danno immateriale, non fatto oggetto di specifica domanda in primo grado.
In via preliminare va detto che l'appello è da considerarsi rispettoso del disposto dell'art. 342 c.p.c.
Secondo giurisprudenza costante, “Gli articoli 342 e 434 del Cpc, nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del
2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (pt. Cass. 03/11/2020, n.24262). Ai fini dell'ammissibilità dell'appello, infatti, non è necessaria la trascrizione testuale delle parti di sentenza gravate, essendo sufficiente l'indicazione dei passaggi argomentativi che si intendono censurare unitamente alle ragioni di dissenso, in modo da sostenere l'idoneità di queste ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata.
Nella fattispecie “de quo”, dalla lettura complessiva dell'atto di appello, è possibile desumere quali siano i capi di sentenza che l'appellante ha inteso pagina 5 di 11 impugnare e soprattutto quali siano le motivazioni che, se condivise, dovrebbero condurre alla riforma della decisione di primo grado.
Passando al merito, il primo motivo di appello è fondato e va accolto.
Il Giudice di primo grado ha applicato di ufficio, in mancanza di eccezione di parte, la disposizione di cui all'art. 1227 c.c. cpv. (“il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza”) ritenendo che il creditore non avrebbe provveduto ad attivarsi utilmente, attraverso idonee condotte da esso indicate, al fine di limitare il danno incontestabilmente patito a causa del distacco delle line telefoniche, così mostrando una << inadeguata vocazione imprenditoriale >> e determinando un aggravamento del danno medesimo.
La giurisprudenza si mostra granitica sul diverso regime giuridico delle due fattispecie disciplinate dai commi primo e secondo dell'articolo 1227 c.c.
In particolare, l'ipotesi del fatto colposo del creditore che abbia concorso al verificarsi del fatto generatore del danno (1° comma) viene tenuta distinta, sul piano ontologico e causale, da quella in cui il contegno del creditore danneggiato abbia contribuito al solo aggravamento del danno medesimo (2° comma) con conseguente differenza anche per quanto riguarda il regime delle relative eccezioni: rispettivamente eccezione in senso lato quella di cui alla prima ipotesi (in quanto relativa ai fatti costitutivi del diritto risarcitorio) ed eccezione in senso stretto quella concernente la seconda fattispecie (attinente a condotte successive al verificarsi del fatto generatore aggravanti le conseguenze dannose del medesimo).
Nel caso de quo non vi è dubbio che l'evento generatore del danno, costituito dalla disattivazione e mancato funzionamento delle utenze telefoniche dopo l'effettuazione del cambio di gestore, è imputabile esclusivamente alle due compagnie telefoniche e non anche alla Ciascuna risulta infatti Parte_1
pagina 6 di 11 responsabile di tale accadimento per il periodo di relativa spettanza e competenza in cui rimaneva nella disponibilità delle linee in questione ovvero: il gestore uscente sino alla data (primi di maggio 2005) a questi CP_1
comunicata dal gestore entrante come quella di presa in carico da CP_3
parte sua delle linee telefoniche, il gestore entrante da detta data in CP_3
poi. Al riguardo è quindi chiaro che la condotta poco diligente della creditrice evidenziata dal Tribunale nella sentenza impugnata, potrebbe Parte_1
aver influito in un momento successivo sull'aggravamento dei danni ma non certo contribuito sul piano causale alla produzione del fatto generatore (stacco delle utenze).
Ne consegue, come innanzi detto, che tale condotta rientra nella ipotesi di cui al
2° comma dell'art. 1227 c.c. e non poteva quindi essere rilevata di ufficio dal giudice di primo grado in assenza di specifica e tempestiva eccezione della parte convenuta o chiamata in causa, come invece erroneamente avvenuto nel caso di specie.
Di tale circostanza (rectius: condotta colposa aggravante del creditore) non può quindi tenersi conto ai fini di una limitazione di responsabilità delle debitrici compagnie telefoniche, stante il divieto di cui all'art. 345 cpc di esame di eccezioni nuove, ovvero non sollevate tempestivamente in primo grado, da parte del giudice di appello.
2) Anche il secondo motivo di appello è fondato e va accolto.
All'esito di un attento esame della CTU risulta per questa Corte non comprensibile, incoerente, ed incongruente rispetto agli atti di causa ed alla prodotta documentazione, il procedimento logico-contabile seguito dal CTU per la determinazione del danno patrimoniale subito dalla parte attrice da questi, alla fine, stimato in € 81.525,82.
In vero a giudizio di questa Corte, data per acclarata la responsabilità di entrambe le compagnie telefoniche non risultando neppure contestati in appello pagina 7 di 11 i fatti generatori del danno innanzi illustrati (chiaramente riconducibili all'inadempimento da parte loro degli obblighi contrattuali), ai fini della quantificazione dei danni subiti dalla società alberghiera l'unico Parte_1
criterio di calcolo certo e ragionevole pare essere quello che tenga conto della differenza di fatturato registrata dalla struttura alberghiera tra l'anno 2005 (in cui si è verificato il danno) e l'anno precedente, in relazione allo stesso periodo temporale (II trimestre dell'anno).
In tal modo si evince dalla documentazione allegata in atti ed utilizzata dallo stesso CTU che il totale degli incassi della struttura alberghiera del secondo trimestre del 2005 ha subìto una diminuzione netta rispetto al secondo trimestre del 2004 di euro 367.799,52, per cui, allo stato degli atti, non può che essere questo il dato certo ed obiettivo da cui partire per detta liquidazione del danno.
Nondimeno, vale la pena rilevare che, ai fini di effettuare detta quantificazione finale, al predetto importo di base vanno detratte alcune somme.
In primo luogo, se è vero che la struttura alberghiera ha dovuto ugualmente farsi carico dei costi fissi di gestione, non si può affermare lo stesso in relazione ai costi variabili di gestione, definiti quale componente dei costi totali che varia al variare dei volumi di produzione. Al calo di tale volume di produzione per il secondo trimestre 2005 corrisponderà dunque inevitabilmente anche una riduzione dei costi in relazione a detta componente variabile, e l'ammontare di tale riduzione dei costi variabili deve essere naturalmente sottratto alla predetta diminuzione netta di fatturato per la quantificazione dell'effettivo danno patrimoniale da lucro cessante (mancato guadagno) subito dalla società alberghiera. Detta riduzione dei costi variabili può essere equitativamente stimata in una percentuale del 20 % della riduzione del fatturato registrata nel periodo del secondo semestre 2005.
In secondo luogo, una ulteriore diminuzione va operata anche con riguardo ad un'altra componente non trascurabile, ovvero alla diversa cadenza delle festività
pagina 8 di 11 pasquali nei due anni considerati. Queste ultime nell'anno 2005 si sono svolte in un periodo di parecchio anticipato (ovvero fine marzo, rientrante tra l'altro nel primo trimestre) rispetto all'anno 2004 (quasi metà aprile), per cui è verisimile ritenere che proprio a causa di detto anticipo della nell'anno 2005, Pt_2
nonché del fatto che essa veniva a cadere nel primo trimestre e non già nel secondo come nell'anno 2004, le prenotazioni nel secondo trimestre di tale anno 2005 (oggetto di comparazione) sarebbero state comunque in numero inferiore rispetto al secondo trimestre dell'anno precedente, con una conseguente fisiologica riduzione in ogni caso del fatturato per tale secondo trimestre del 2005 rispetto a quello del secondo trimestre 2004. Tale ulteriore diminuzione può essere equitativamente stimata in una ulteriore percentuale del
10 %.
Pertanto, applicando una riduzione globale del 30 % sulla diminuzione di fatturato registrata nel secondo trimestre dell'anno 2005, pari ad € 367.799,52, si perviene ad un importo da liquidare equitativamente in favore dell'appellante a titolo risarcitorio di complessivi € 257.459,66. Parte_1
Trattandosi di credito risarcitorio, e dunque di valore, su detta somma spettano la rivalutazione monetaria secondo indice istat foi generale e gli interessi legali codicistici sulla somma di anno in anno rivalutata, dal 15.06.2005 (data di ripristino della linea telefonica principale pbx riservata agli utenti esterni) al soddisfo.
3) Il terzo motivo di appello è infondato e va rigettato.
Questo Collegio non ritiene, in vero, che sussistano gli estremi per la risarcibilità del danno immateriale sotto il profilo del danno all'immagine ovvero alla reputazione commerciale della società alberghiera. Nel caso di specie, infatti, proprio la tipologia e natura del danno (da interruzione del servizio telefonico), unitamente alle modalità in cui si è manifestato e alla durata non particolarmente lunga del distacco telefonico, non presentano attitudini pagina 9 di 11 pregiudizievoli tali da comportare un discredito per la struttura alberghiera, e portano quindi ad escludere nel caso concreto la configurabilità di un tale danno non patrimoniale.
Va infine dichiarata inammissibile, perché sollevata per la prima volta solo in appello in violazione del divieto di “nova” di cui all'art. 345 cpc, la autonoma domanda subordinata di di accertamento del grado di CP_3
responsabilità nei rapporti tra essa e l'altra compagnia di telefonia . CP_1
In accoglimento dell'appello, la sentenza di primo grado va dunque riformata nei termini sopra illustrati.
Le spese processuali di seguono la soccombenza Parte_1
di (già ) e in base al principio generale CP_2 Controparte_3 CP_1
di cui all'art. 91 comma 1 cpc.
Per quanto concerne quelle del primo grado, non avendo costituito la relativa statuizione del Tribunale oggetto di appello da parte della non Parte_1
possono essere riliquidate da questa Corte “in melius” ovvero per un importo superiore, per cui va confermata la liquidazione in favore di in Parte_1
liquidazione di cui al capo 2) del dispositivo della sentenza di primo grado.
Le spese processuali del grado di appello dell'appellante Parte_1
seguono anch'esse la soccombenza delle appellate (già
[...] CP_2
) e e vanno poste in solido a loro carico e Controparte_3 CP_1
liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa in base all'ammontare della condanna, applicati per ciascuna fase di giudizio effettivamente svolta (con esclusione dunque di quella istruttoria non tenutasi in appello) i valori tabellari medi di cui al DM 55/2014, come riformato dal DM
147/2022.
PQM
pagina 10 di 11 La Corte di Appello di Napoli, settima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello in oggetto proposto avverso la sentenza del Tribunale di Napoli – Sezione distaccata di Ischia - n. 11153/2018, pubblicata il
28.12.2018, così provvede:
1) In riforma della sentenza di primo grado e parziale accoglimento dell'appello, condanna (già ) e , in CP_2 Controparte_3 CP_1
solido tra loro, al pagamento, in favore di , Parte_1
della somma di € 257.459,66, oltre rivalutazione monetaria secondo indice istat foi generale ed interessi legali codicistici sulla somma di anno in anno rivalutata, dal 15.06.2005 al soddisfo;
2) Conferma, relativamente alla liquidazione delle spese processuali del primo grado in favore di , comprese quelle di Parte_1
CTU, il capo 2) del dispositivo della sentenza di primo grado;
3) Condanna le appellate (già ) e , in CP_2 Controparte_3 CP_1
solido tra loro, al pagamento, in favore di in liquidazione, Parte_1
delle spese processuali del grado di appello che liquida in € 1.166,00 per esborsi ed € 9.991,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali del 15 % sui compensi, oltre iva e cpa.
Così deciso in Napoli il 27.02.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Paolo Mariani dott.ssa Aurelia D'Ambrosio
pagina 11 di 11