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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 13/05/2025, n. 1575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1575 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Giudice, dott. Linda Catagna, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al numero 5081 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 e vertente tra
elettivamente domiciliato rappresentato e difeso come in atti Parte 1
-APPELLANTE -
E
elettivamente domiciliata rappresentata e Controparte_1
difesa come in atti
- APPELLATA-
NONCHE'
Controparte 2 Controparte_3 Controparte_4
elettivamente domiciliate rappresentate e difese come in atti;
Controparte_5
-APPELLATE-
E
elettivamente domiciliato rappresentato e difeso come in Controparte_6
atti;
-APPELLATO-
E
-APPELLATO CONTUMACE-
OGGETTO: Appello avverso sentenza del Giudice di pace di Santa Maria Capua
Vetere n. 515/2024 depositata il 21/12/2024
CONCLUSIONI: Come da atti e verbali di causa
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE.
1. L'esposizione dello svolgimento del processo risulta omessa in ossequio alle prescrizioni sul contenuto necessario della sentenza dettate dall'art. 132 c.p.c. come modificato (segnatamente al secondo comma n.4) dalla legge 18 giugno 2009 n.69, applicabile alla controversia in esame.
Parte 1 ha
2. Con atto di citazione, regolarmente notificato proposto appello avverso la sentenza del Giudice di pace di Santa Maria Capua Vetere n.
515/2024 depositata il 21.02.2024, devolvendo come motivi di gravame ed impugnando la citata sentenza nella parte in cui l'adito Giudicante aveva compensato le spese di giudizio pur avendo annullato comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca n.0287620220003731000.
Parte appellante chiede pertanto la riforma della impugnata sentenza su tale capo e quale unico motivo di gravame la condanna dei soccombenti alla refusione delle spese di lite.
Si è costituita Controparte 1 che ha chiesto il rigetto dell'appello in quanto la compensazione delle spese in prime cure risulta motivata. la " Controparte_4 la
, CP 3 La Controparte_2 si sono costituite per il tramite della Avvocatura
[...] la Controparte_5
di Stato eccependo la correttezza della pronuncia gravata. Si è costituito il Controparte_6 chiedendo il rigetto dell'appello.
Nonostante la ritualità della notifica non si è costituito il Controparte_7 per cui ne va dichiarata la contumacia.
Senza svolgimento di alcuna attività istruttoria, all'udienza non partecipata del giorno 13 maggio 2025 lo scrivente Magistrato assegnava la causa in decisione.
2. L'appello, è infondato. Il Giudice di pace, infatti, ha motivato sia pure in maniera eccessivamente sintetica l'operata compensazione delle spese di giudizio tenuto conto che le cartelle sottese alla comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca erano state annullate con pronuncia del Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere n.7014/2022 e dunque l'attività processuale espletata era stata scarsa.
Giova ricordare che l'art.2 della L.263/2005 ha compiuto una prima riforma dell'art.92 CO 2 prevedendo esplicitamente l'obbligo per il giudice di indicare specificamente nella motivazione quali siano i giusti motivi che fondano il provvedimento di compensazione parziale o per intero delle spese di lite. La legge di riforma del processo civile del 2009 è tornata sul tema della compensazione delle spese con l'obiettivo di circoscrivere ulteriormente la discrezionalità del giudice. Fermo restando l'obbligo di motivazione, il riferimento ai “giusti motivi" è stato sostituito da quello a "gravi ed eccezionali ragioni” cioè a fatti significativi seri e non ordinari. In forza di tale previsione normativa, l'obbligo di motivazione in particolare non è soddisfatto quando la compensazione è spiegata con ragioni di equità ed opportunità, perché una simile formula è del tutto criptica e non consente il controllo sulla motivazione e sulla congruità delle ragioni poste dal giudice a fondamento della sua decisione (cfr Cass. 14563/2008).
Le gravi ragioni per la compensazione devono peraltro essere indicate nella motivazione
(Cass.221/16).
Sottolinea ancora la Suprema Corte circa la necessità di un adeguato supporto motivazionale a sostegno della disposta compensazione (Cass. Sez. Un., 30 luglio 2008,
n. 20598), che la relativa statuizione, quale espressione di un potere discrezionale attribuito dalla legge, è incensurabile in sede di legittimità, salvo che non risulti violato il principio secondo cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa. (Cass. 2 luglio 2007, n. 14964). Va quindi data continuità all'orientamento per il quale il vizio di violazione di legge (art. 92 c.p.c., comma 2), denunciabile e sindacabile anche in sede di legittimità, sussiste qualora la decisione di compensazione delle spese del giudizio sia giustificata da generici motivi di opportunità e di equità (Cass., ord. 5 gennaio 2011, n. 247; Cass. 24 aprile 2010, n. 9845).
In tale contesto normativo si inserisce la sentenza n. 77 del 2018 con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità del comma secondo dell'art 92 c.p.c. nella parte in cui non annovera le "gravi ed eccezionali ragioni” tra le ipotesi in cui il giudice può disporre la compensazione delle spese di lite. Dunque, per effetto dell'intervento manipolativo della Corte costituzionale, l'art 92 co. 2 c.p.c. si è arricchito di una ulteriore ipotesi “extratestuale” in cui il giudice può disporre la compensazione delle spese di lite, giusta osservanza dell'obbligo di una adeguata motivazione a sostegno di una tale scelta.
Nel caso di specie, il potere di compensazione è stato esercitato dal primo giudice, in ossequio alla richiamata disciplina, ricorrendo l'ipotesi di cui all'art. 92 co 2 che fa espresso riferimento alla soccombenza reciproca
L'appello va dunque rigettato con conferma delle statuizione di compensazione integrale delle spese processuali adottata dal primo giudice.
La regolamentazione delle spese di lite segue il principio della soccombenza, e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in composizione monocratica nella persona del
Giudice dr.ssa Linda Catagna, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Giudice di Pace di Piedimonte Matese n. 438/20231 depositata l'
11/05/2023, così provvede:
DICHIARA la contumacia del Controparte_7 RIGETTA la domanda e conferma la sentenza nella parte in cui dispone la compensazione delle spese di giudizio.
CONDANNA a rifondere in favore di Controparte_1 Parte 1
[...] Controparte_2 Controparte_3 CP 4
le spese del presente giudizio di appello che, ai
[...] Controparte_5 sensi del DM.147/2022, si liquidano in €.1276,00 ciascuno per onorari di avvocato relativi alle fasi, introduttiva, e decisoria, e rimborso forfettario spese generali, oltre CPA
ed IVA come per legge.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, 13 maggio 2025
Il Giudice
dott.ssa Linda Catagna