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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 20/03/2025, n. 1793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1793 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
V SEZIONE CIVILE
così composta da:
dott.ssa Marianna D'Avino Presidente
dott.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera Relatrice
dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliera
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 1065/2019 R.G., posta in deliberazione con provvedimento del 22 novembre 2024 e vertente
TRA
quale Impresa designata in nome e per conto del Parte_1
F.G.V.S. (C.F. ) P.IVA_1
Avv. Maria Chiara Morabito (C.F. C.F._1
PARTE APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , CP_1 C.F._2
Avv. Cristiano Truffarelli (C.F. ) C.F._3 PARTE APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 24592/2018 emessa dal Tribunale di
Roma
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con sentenza n. 24592/2018 il Tribunale di Roma, provvedendo sulla domanda risarcitoria proposta da ha così statuito: CP_1
➢ CONDANNA in solido e la in persona del Controparte_2 Parte_1
legale rappresentante pro tempore quale Impresa designata in nome e per conto del F.G.V.S. al risarcimento dei danni che determina in favore di CP_1
nella complessiva somma netta di €.475.200,00 = oltre agli interessi legali dalla data della sentenza al saldo;
➢ CONDANNA in solido, la in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore quale Impresa designata in nome e per conto del
F.G.V.S. al pagamento delle spese di causa che liquida in favore dell'avv.
Cristiano Truffarelli antistatario in complessivi €.20.000,00 per compensi oltre ad €.500,00 per spese, oltre IVA, CAP e spese generali;
spese di CTU a carico definitivo dei convenuti;
➢ CONDANNA la in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore quale Impresa designata in nome e per conto del F.G.V.S. al pagamento in favore di della somma di €.20.000,00 ai sensi dell'art. 96 co. CP_1
III° cpc;
➢ CONDANNA la in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore quale Impresa designata in nome e per conto del F.G.V.S. ex art. 8 co.4 bis decr.lgsl 28/10, al pagamento in favore dell'Erario di una somma pari al contributo unificato dovuto per il giudizio;
➢ RIGETTA ogni altra domanda;
➢ DISPONE con separata ordinanza per la trasmissione al Procuratore Generale della Corte dei Conti della presente sentenza;
➢ SENTENZA esecutiva.
Avverso la citata sentenza la quale Impresa designata ad agire Parte_1
in nome e per conto del Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada, ha proposto appello e ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni che seguono:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni altra contraria o diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, previa concessione della richiesta sospensione della efficacia esecutiva della gravata decisione, accogliere i motivi di impugnazione di cui al presente atto di appello e per l'effetto: A) in via preliminare accertare la violazione dell'art. 287 comma 4 del CdA, in relazione alla mancata chiamata in giudizio del responsabile del danno, ovvero del conducente signor , adottando ogni CP_3
conseguente e correlato provvedimento di legge;
B) riformare, per tutto quanto dedotto nella premessa che precede, il capo della sentenza relativo alla condanna della concludente al pagamento delle somme di cui all'art. 96 comma 3 c.p.c.; C) accertare
e dichiarare l'insussistenza di qualsiasi danno erariale, come paventato dal primo
Giudice e per l'effetto revocare, sempre per i motivi addotti nella premessa del presente atto, l'ordinanza con la quale è stato disposta la trasmissione dell'impugnata sentenza al Procuratore Generale della Corte dei Conti;
D) ordinare, in caso di accoglimento del presente gravame, la trasmissione della decisione al Procuratore Generale della
Corte dei Conti. Il tutto con vittoria di spese.”
Instaurato il contraddittorio, si è costituito che ha rassegnato le CP_1
conclusioni di seguito riportate: “Piaccia all'Illustrissima Corte di Appello adita, contrariis reiectis, previo rigetto dell'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza gravata, respingere, con qualsiasi statuizione, le domande tutte formulate dalla controparte, integralmente confermando, per l'effetto, la sentenza impugnata. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
La causa è stata riservata in decisione, ex art. 127 ter c.p.c., alla scadenza del termine stabilito per le note sostitutive dell'udienza di trattazione scritta fissata per il
14 novembre 2024, con concessione dei termini alle parti di cui all'art. 190 c.p.c.
Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda si rinvia per relationem all'impugnata sentenza e agli scritti difensivi delle parti.
Il presente giudizio ha ad oggetto la pretesa risarcitoria avanzata da CP_1
nei confronti della nella veste di Impresa designata ad agire
[...] Parte_1
in nome e per conto del e di , quale proprietario del veicolo, CP_4 Controparte_2
in relazione alle lesioni riportate a seguito del sinistro stradale accaduto alle ore 11.30 circa del 21 marzo 2013; secondo la ricostruzione dei fatti contenuta nell'atto di citazione, l'attore - mentre percorreva in sella alla sua bicicletta Via Aurelia, direzione
Roma centro - veniva tamponato da tergo dall'autovettura Ford Mondeo tg. 83
(risultata priva di copertura assicurativa) di proprietà di e condotta da Controparte_2
il quale, procedendo nella stessa direzione di marcia del velocipede, CP_5
all'altezza del Km 20+700, nel rientrare da una manovra di sorpasso, svoltava repentinamente a destra per immettersi nello svincolo per Castel di Guido, senza avvedersi della biciletta condotta dal CP_1
Il Tribunale di Roma ha accolto la domanda e ha condannato i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento del danno patito da e alla rifusione delle CP_1
spese di lite;
ha condannato la quale Impresa designata ad agire Parte_1
in nome e per conto del Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada, al pagamento, ai sensi dell' art. 96 comma 3 c.p.c., della somma di € 20.000,00 in favore dell'attore; ha, infine, disposto la trasmissione della sentenza al Procuratore Generale della Corte dei
Conti per le valutazioni di competenza. L'appello è inammissibile per violazione dell'art. 342 c.p.c., in quanto l'atto introduttivo del presente giudizio - pur ripercorrendo compiutamente la vicenda processuale - contiene la formulazione di censure generiche che non scalfiscono in alcun modo il percorso argomentativo seguito dal giudice di primo grado, peraltro limitandosi, quantomeno per la prima eccezione, alla mera indicazione nelle conclusioni senza alcun cenno, anche minimo, di motivazione nel corpo dell'atto.
In ogni caso, anche volendo esaminare nel merito le questioni sollevate,
l'impugnazione non è fondata e deve essere respinta.
L'eccezione preliminare, già sollevata in sede di primo grado, in merito alla
“mancata chiamata in giudizio del responsabile civile del danno, signor , CP_5
ai sensi e per gli effetti dell'art. 287 comma 4 del novellato CdA”, e reiterata in questa sede, deve essere disattesa.
Invero, come è noto, in tema di risarcimento del danno cagionato dalla circolazione di veicoli per i quali vi è obbligo di assicurazione, laddove - come nel caso in esame - l'incidente sia stato causato da un mezzo privo di copertura assicurativa, il giudizio ai sensi degli artt. 287 comma 4 e 283 comma 1 lettera b) del Codice delle
Assicurazioni deve svolgersi anche nei confronti del responsabile del danno, da individuarsi nel proprietario del mezzo, mentre resta litisconsorte facoltativo il conducente del veicolo, ove sia persona diversa.
Nel giudizio di primo grado il contraddittorio è stato, quindi, correttamente instaurato nei confronti di che - quale proprietario del veicolo che ha Controparte_2
causato il sinistro ai danni di – è il responsabile civile del danno. CP_1
Ciò posto, la prima doglianza, con la quale la parte appellante lamenta di essere stata erroneamente condannata, ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c., al pagamento della somma di € 20.000,00 in favore di non merita condivisione. CP_1 Dalla documentazione in atti è emerso che, a seguito dell'instaurazione del giudizio di primo grado, la quale Impresa designata ad agire in Parte_1
nome e per conto del ha provveduto al pagamento dell'importo di € CP_4
200.000,00 in favore di il quale ha accettato a titolo di acconto sul CP_1
maggior dovuto.
Proprio in ragione del pagamento effettuato dalla Compagnia Assicurativa e stante la sussistenza di concrete probabilità di definizione del giudizio, il giudice di prime cure con ordinanza del 23 gennaio 2017 ha formulato una proposta conciliativa, ai sensi dell'art 185 bis c.p.c., del seguente tenore letterale: “PROPONE il pagamento
a favore di ed a carico di (nonché di CP_1 Parte_1 CP_2
) della complessiva somma di €.200.000,00; oltre al pagamento per intero delle
[...]
spese di consulenza tecnica di ufficio;
contributo spese legali dell'attrice: €.7.000,00 oltre IVA CAP e spese generali.”
Con la stessa ordinanza il Tribunale ha assegnato, altresì, alle parti - in caso di infruttuosa scadenza del termine previsto per l'adesione alla proposta conciliativa
(fissato al 31 maggio 2017) - un ulteriore termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione delegata, ai sensi dell'art. 5, comma 2,
D.Lgs n.28/2010, ed ha specificato che: “ Ai sensi e per l'effetto del secondo comma dell'art.5 decr.lgsl.28/'10 come modificato dal D.L.69/'13 è richiesta alle parti
l'effettiva partecipazione al procedimento di mediazione demandata e che la mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione demandata dal giudice oltre a poter attingere, secondo taluna interpretazione giurisprudenziale, alla stessa procedibilità della domanda, è in ogni caso comportamento valutabile nel merito della causa.”
Risulta pacifico che la non ha accettato la proposta Parte_1
conciliativa formulata dal giudice di primo grado ex art. 185 bis c.p.c., ancorché
l'avesse accolta, così come è incontestato che la Compagnia non ha CP_1 aderito all'invito alla mediazione, la quale si è conclusa con verbale negativo per mancata partecipazione.
La parte appellante assume di non aver adottato una condotta contraria alle regole generali di correttezza e di non aver posto in essere un atteggiamento volto ad un uso strumentale del processo, lasciando, tuttavia, immotivate le ragioni della mancata accettazione della proposta conciliativa e dell'omessa partecipazione alla mediazione demandata.
In realtà, è evidente che la condotta processuale posta in essere dalla
[...]
non trova giustificazione, in quanto la proposta conciliativa formulata Controparte_6
dal giudice di primo grado si profilava come vantaggiosa per entrambe le parti e la scelta di non partecipare alla mediazione ha compromesso la possibilità di definire la controversia in tempi brevi, con il duplice effetto negativo di costringere il a CP_1
proseguire il giudizio, con aggravio di spese, e di appesantire la posizione della che, in conclusione, si è trovata a sopportare un esborso Parte_1
economico ben più elevato rispetto a quello che aveva proposto il Tribunale in via conciliativa.
Appare, del resto, singolare, il successivo comportamento tenuto dalla
[...]
che all'udienza del 05 febbraio 2018, tramite il procuratore costituito ha Parte_1
affermato “... ribadisce che il FGVS ritiene congrua l'offerta formulata…”, confermando che l'accettazione della proposta sarebbe stata soddisfacente per entrambe le parti.
Ora, il terzo comma dell'art. 96 c.p.c., a norma del quale“ … in ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”, svolge una funzione sanzionatoria avverso i comportamenti processuali abusivi assunti dalle parti a fini dilatori o pretestuosi, tali da aggravare il volume del contenzioso e da ostacolare la ragionevole durata dei processi pendenti.
Al riguardo va richiamato il principio della Cassazione secondo cui: “La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2,
c.p.c. e con queste cumulabile, volta - con finalità deflattive del contenzioso - alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'aver agito o resistito pretestuosamente.” (Cass. 27623/2017).
La decisione del Tribunale appare rispettosa del principio suindicato, atteso che la condotta ingiustificata posta in essere dalla che non ha Parte_1
agevolato la definizione della controversia e ha assunto un atteggiamento di chiusura verso qualsiasi ipotesi conciliativa, ha integrato la fattispecie dell'abuso del processo di cui al comma 3 dell'art. 96 c.p.c.
Nessuna contestazione è stata, peraltro, avanzata in merito all'ammontare della somma che il Tribunale ha correttamente quantificato in misura pari all'ammontare delle spese di lite liquidate.
La seconda censura sollevata dalla parte appellante in ordine alla trasmissione della sentenza al Procuratore Generale della Corte dei Conti per l'eventuale valutazione del danno erariale - ravvisabile nella differenza tra l'importo indicato nella proposta conciliativa e quello oggetto della condanna, nonché nell'esborso conseguente alla condanna a titolo di responsabilità aggravata – è inammissibile.
Nel premettere che il capo censurato non ha un contenuto decisorio e pertanto non è suscettibile di impugnazione, va rilevato che l'accertamento invocato in questa sede della “insussistenza di un qualsiasi danno erariale” esula dalle competenze del
Collegio, che nessun vaglio può effettuare in proposito, restando ogni valutazione al riguardo rimessa alla Corte di Conti alla quale è stata trasmessa la sentenza di primo grado.
L'appello va, quindi, respinto.
Le spese, che seguono la soccombenza, si liquidano come da dispositivo, avuto riguardo ai minimi tabellari - attesa la non particolare complessità della vicenda - e con esclusione della fase trattazione/istruttoria, atteso che la prima è consistita in meri rinvii e la seconda non si è tenuta affatto, con distrazione in favore del Difensore che si è dichiarato antistatario.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L.
228/2012 a carico della parte appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede:
1) Dichiara inammissibile e rigetta l'appello;
2) condanna la parte appellante alla rifusione in favore della parte appellata delle spese del grado, che liquida in complessivi € 1.984,00 oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15%, come per legge da distrarsi in favore del Difensore antistatario;
3) dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante. Roma, così deciso nella camera di consiglio del 13 marzo 2025
La Consigliera est. La Presidente
Dr.ssa Maria Grazia Serafin Dr.ssa Marianna D'Avino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
V SEZIONE CIVILE
così composta da:
dott.ssa Marianna D'Avino Presidente
dott.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera Relatrice
dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliera
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 1065/2019 R.G., posta in deliberazione con provvedimento del 22 novembre 2024 e vertente
TRA
quale Impresa designata in nome e per conto del Parte_1
F.G.V.S. (C.F. ) P.IVA_1
Avv. Maria Chiara Morabito (C.F. C.F._1
PARTE APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , CP_1 C.F._2
Avv. Cristiano Truffarelli (C.F. ) C.F._3 PARTE APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 24592/2018 emessa dal Tribunale di
Roma
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con sentenza n. 24592/2018 il Tribunale di Roma, provvedendo sulla domanda risarcitoria proposta da ha così statuito: CP_1
➢ CONDANNA in solido e la in persona del Controparte_2 Parte_1
legale rappresentante pro tempore quale Impresa designata in nome e per conto del F.G.V.S. al risarcimento dei danni che determina in favore di CP_1
nella complessiva somma netta di €.475.200,00 = oltre agli interessi legali dalla data della sentenza al saldo;
➢ CONDANNA in solido, la in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore quale Impresa designata in nome e per conto del
F.G.V.S. al pagamento delle spese di causa che liquida in favore dell'avv.
Cristiano Truffarelli antistatario in complessivi €.20.000,00 per compensi oltre ad €.500,00 per spese, oltre IVA, CAP e spese generali;
spese di CTU a carico definitivo dei convenuti;
➢ CONDANNA la in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore quale Impresa designata in nome e per conto del F.G.V.S. al pagamento in favore di della somma di €.20.000,00 ai sensi dell'art. 96 co. CP_1
III° cpc;
➢ CONDANNA la in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore quale Impresa designata in nome e per conto del F.G.V.S. ex art. 8 co.4 bis decr.lgsl 28/10, al pagamento in favore dell'Erario di una somma pari al contributo unificato dovuto per il giudizio;
➢ RIGETTA ogni altra domanda;
➢ DISPONE con separata ordinanza per la trasmissione al Procuratore Generale della Corte dei Conti della presente sentenza;
➢ SENTENZA esecutiva.
Avverso la citata sentenza la quale Impresa designata ad agire Parte_1
in nome e per conto del Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada, ha proposto appello e ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni che seguono:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni altra contraria o diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, previa concessione della richiesta sospensione della efficacia esecutiva della gravata decisione, accogliere i motivi di impugnazione di cui al presente atto di appello e per l'effetto: A) in via preliminare accertare la violazione dell'art. 287 comma 4 del CdA, in relazione alla mancata chiamata in giudizio del responsabile del danno, ovvero del conducente signor , adottando ogni CP_3
conseguente e correlato provvedimento di legge;
B) riformare, per tutto quanto dedotto nella premessa che precede, il capo della sentenza relativo alla condanna della concludente al pagamento delle somme di cui all'art. 96 comma 3 c.p.c.; C) accertare
e dichiarare l'insussistenza di qualsiasi danno erariale, come paventato dal primo
Giudice e per l'effetto revocare, sempre per i motivi addotti nella premessa del presente atto, l'ordinanza con la quale è stato disposta la trasmissione dell'impugnata sentenza al Procuratore Generale della Corte dei Conti;
D) ordinare, in caso di accoglimento del presente gravame, la trasmissione della decisione al Procuratore Generale della
Corte dei Conti. Il tutto con vittoria di spese.”
Instaurato il contraddittorio, si è costituito che ha rassegnato le CP_1
conclusioni di seguito riportate: “Piaccia all'Illustrissima Corte di Appello adita, contrariis reiectis, previo rigetto dell'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza gravata, respingere, con qualsiasi statuizione, le domande tutte formulate dalla controparte, integralmente confermando, per l'effetto, la sentenza impugnata. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
La causa è stata riservata in decisione, ex art. 127 ter c.p.c., alla scadenza del termine stabilito per le note sostitutive dell'udienza di trattazione scritta fissata per il
14 novembre 2024, con concessione dei termini alle parti di cui all'art. 190 c.p.c.
Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda si rinvia per relationem all'impugnata sentenza e agli scritti difensivi delle parti.
Il presente giudizio ha ad oggetto la pretesa risarcitoria avanzata da CP_1
nei confronti della nella veste di Impresa designata ad agire
[...] Parte_1
in nome e per conto del e di , quale proprietario del veicolo, CP_4 Controparte_2
in relazione alle lesioni riportate a seguito del sinistro stradale accaduto alle ore 11.30 circa del 21 marzo 2013; secondo la ricostruzione dei fatti contenuta nell'atto di citazione, l'attore - mentre percorreva in sella alla sua bicicletta Via Aurelia, direzione
Roma centro - veniva tamponato da tergo dall'autovettura Ford Mondeo tg. 83
(risultata priva di copertura assicurativa) di proprietà di e condotta da Controparte_2
il quale, procedendo nella stessa direzione di marcia del velocipede, CP_5
all'altezza del Km 20+700, nel rientrare da una manovra di sorpasso, svoltava repentinamente a destra per immettersi nello svincolo per Castel di Guido, senza avvedersi della biciletta condotta dal CP_1
Il Tribunale di Roma ha accolto la domanda e ha condannato i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento del danno patito da e alla rifusione delle CP_1
spese di lite;
ha condannato la quale Impresa designata ad agire Parte_1
in nome e per conto del Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada, al pagamento, ai sensi dell' art. 96 comma 3 c.p.c., della somma di € 20.000,00 in favore dell'attore; ha, infine, disposto la trasmissione della sentenza al Procuratore Generale della Corte dei
Conti per le valutazioni di competenza. L'appello è inammissibile per violazione dell'art. 342 c.p.c., in quanto l'atto introduttivo del presente giudizio - pur ripercorrendo compiutamente la vicenda processuale - contiene la formulazione di censure generiche che non scalfiscono in alcun modo il percorso argomentativo seguito dal giudice di primo grado, peraltro limitandosi, quantomeno per la prima eccezione, alla mera indicazione nelle conclusioni senza alcun cenno, anche minimo, di motivazione nel corpo dell'atto.
In ogni caso, anche volendo esaminare nel merito le questioni sollevate,
l'impugnazione non è fondata e deve essere respinta.
L'eccezione preliminare, già sollevata in sede di primo grado, in merito alla
“mancata chiamata in giudizio del responsabile civile del danno, signor , CP_5
ai sensi e per gli effetti dell'art. 287 comma 4 del novellato CdA”, e reiterata in questa sede, deve essere disattesa.
Invero, come è noto, in tema di risarcimento del danno cagionato dalla circolazione di veicoli per i quali vi è obbligo di assicurazione, laddove - come nel caso in esame - l'incidente sia stato causato da un mezzo privo di copertura assicurativa, il giudizio ai sensi degli artt. 287 comma 4 e 283 comma 1 lettera b) del Codice delle
Assicurazioni deve svolgersi anche nei confronti del responsabile del danno, da individuarsi nel proprietario del mezzo, mentre resta litisconsorte facoltativo il conducente del veicolo, ove sia persona diversa.
Nel giudizio di primo grado il contraddittorio è stato, quindi, correttamente instaurato nei confronti di che - quale proprietario del veicolo che ha Controparte_2
causato il sinistro ai danni di – è il responsabile civile del danno. CP_1
Ciò posto, la prima doglianza, con la quale la parte appellante lamenta di essere stata erroneamente condannata, ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c., al pagamento della somma di € 20.000,00 in favore di non merita condivisione. CP_1 Dalla documentazione in atti è emerso che, a seguito dell'instaurazione del giudizio di primo grado, la quale Impresa designata ad agire in Parte_1
nome e per conto del ha provveduto al pagamento dell'importo di € CP_4
200.000,00 in favore di il quale ha accettato a titolo di acconto sul CP_1
maggior dovuto.
Proprio in ragione del pagamento effettuato dalla Compagnia Assicurativa e stante la sussistenza di concrete probabilità di definizione del giudizio, il giudice di prime cure con ordinanza del 23 gennaio 2017 ha formulato una proposta conciliativa, ai sensi dell'art 185 bis c.p.c., del seguente tenore letterale: “PROPONE il pagamento
a favore di ed a carico di (nonché di CP_1 Parte_1 CP_2
) della complessiva somma di €.200.000,00; oltre al pagamento per intero delle
[...]
spese di consulenza tecnica di ufficio;
contributo spese legali dell'attrice: €.7.000,00 oltre IVA CAP e spese generali.”
Con la stessa ordinanza il Tribunale ha assegnato, altresì, alle parti - in caso di infruttuosa scadenza del termine previsto per l'adesione alla proposta conciliativa
(fissato al 31 maggio 2017) - un ulteriore termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione delegata, ai sensi dell'art. 5, comma 2,
D.Lgs n.28/2010, ed ha specificato che: “ Ai sensi e per l'effetto del secondo comma dell'art.5 decr.lgsl.28/'10 come modificato dal D.L.69/'13 è richiesta alle parti
l'effettiva partecipazione al procedimento di mediazione demandata e che la mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione demandata dal giudice oltre a poter attingere, secondo taluna interpretazione giurisprudenziale, alla stessa procedibilità della domanda, è in ogni caso comportamento valutabile nel merito della causa.”
Risulta pacifico che la non ha accettato la proposta Parte_1
conciliativa formulata dal giudice di primo grado ex art. 185 bis c.p.c., ancorché
l'avesse accolta, così come è incontestato che la Compagnia non ha CP_1 aderito all'invito alla mediazione, la quale si è conclusa con verbale negativo per mancata partecipazione.
La parte appellante assume di non aver adottato una condotta contraria alle regole generali di correttezza e di non aver posto in essere un atteggiamento volto ad un uso strumentale del processo, lasciando, tuttavia, immotivate le ragioni della mancata accettazione della proposta conciliativa e dell'omessa partecipazione alla mediazione demandata.
In realtà, è evidente che la condotta processuale posta in essere dalla
[...]
non trova giustificazione, in quanto la proposta conciliativa formulata Controparte_6
dal giudice di primo grado si profilava come vantaggiosa per entrambe le parti e la scelta di non partecipare alla mediazione ha compromesso la possibilità di definire la controversia in tempi brevi, con il duplice effetto negativo di costringere il a CP_1
proseguire il giudizio, con aggravio di spese, e di appesantire la posizione della che, in conclusione, si è trovata a sopportare un esborso Parte_1
economico ben più elevato rispetto a quello che aveva proposto il Tribunale in via conciliativa.
Appare, del resto, singolare, il successivo comportamento tenuto dalla
[...]
che all'udienza del 05 febbraio 2018, tramite il procuratore costituito ha Parte_1
affermato “... ribadisce che il FGVS ritiene congrua l'offerta formulata…”, confermando che l'accettazione della proposta sarebbe stata soddisfacente per entrambe le parti.
Ora, il terzo comma dell'art. 96 c.p.c., a norma del quale“ … in ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”, svolge una funzione sanzionatoria avverso i comportamenti processuali abusivi assunti dalle parti a fini dilatori o pretestuosi, tali da aggravare il volume del contenzioso e da ostacolare la ragionevole durata dei processi pendenti.
Al riguardo va richiamato il principio della Cassazione secondo cui: “La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2,
c.p.c. e con queste cumulabile, volta - con finalità deflattive del contenzioso - alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'aver agito o resistito pretestuosamente.” (Cass. 27623/2017).
La decisione del Tribunale appare rispettosa del principio suindicato, atteso che la condotta ingiustificata posta in essere dalla che non ha Parte_1
agevolato la definizione della controversia e ha assunto un atteggiamento di chiusura verso qualsiasi ipotesi conciliativa, ha integrato la fattispecie dell'abuso del processo di cui al comma 3 dell'art. 96 c.p.c.
Nessuna contestazione è stata, peraltro, avanzata in merito all'ammontare della somma che il Tribunale ha correttamente quantificato in misura pari all'ammontare delle spese di lite liquidate.
La seconda censura sollevata dalla parte appellante in ordine alla trasmissione della sentenza al Procuratore Generale della Corte dei Conti per l'eventuale valutazione del danno erariale - ravvisabile nella differenza tra l'importo indicato nella proposta conciliativa e quello oggetto della condanna, nonché nell'esborso conseguente alla condanna a titolo di responsabilità aggravata – è inammissibile.
Nel premettere che il capo censurato non ha un contenuto decisorio e pertanto non è suscettibile di impugnazione, va rilevato che l'accertamento invocato in questa sede della “insussistenza di un qualsiasi danno erariale” esula dalle competenze del
Collegio, che nessun vaglio può effettuare in proposito, restando ogni valutazione al riguardo rimessa alla Corte di Conti alla quale è stata trasmessa la sentenza di primo grado.
L'appello va, quindi, respinto.
Le spese, che seguono la soccombenza, si liquidano come da dispositivo, avuto riguardo ai minimi tabellari - attesa la non particolare complessità della vicenda - e con esclusione della fase trattazione/istruttoria, atteso che la prima è consistita in meri rinvii e la seconda non si è tenuta affatto, con distrazione in favore del Difensore che si è dichiarato antistatario.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L.
228/2012 a carico della parte appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede:
1) Dichiara inammissibile e rigetta l'appello;
2) condanna la parte appellante alla rifusione in favore della parte appellata delle spese del grado, che liquida in complessivi € 1.984,00 oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15%, come per legge da distrarsi in favore del Difensore antistatario;
3) dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante. Roma, così deciso nella camera di consiglio del 13 marzo 2025
La Consigliera est. La Presidente
Dr.ssa Maria Grazia Serafin Dr.ssa Marianna D'Avino