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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 21/01/2025, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 2261/2024 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alessandro Cabianca Presidente est.
Dott. Carlo Azzolini Giudice
Dott. Vincenzo Ciliberti Giudice
Nel procedimento promosso da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e c.f. ) Parte_2 C.F._2
Rappresentati, difesi e domiciliati come da mandato in atti e con l'intervento del P.M., in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia
In punto: Regolamentazione figli nati fuori dal matrimonio. ha pronunciato la seguente:
Pt_3
e hanno proposto congiuntamente ricorso al fine di ottenere la regolamentazione Parte_1 Parte_2
della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori e , nati fuori dal matrimonio Per_1 Per_2
rispettivamente l'8.06.2015 e il 10.11.2021e riconosciuti da entrambi i genitori.
Le parti hanno concordato le seguenti condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale e in particolare: “1) affidarsi i figli minori e in via condivisa ai genitori con residenza prevalente presso la madre in Per_1 Per_2
Camponogara, Via Ferrara 30/a; 2) il diritto di visita del padre ai minori sarà così disciplinato: a) durante la settimana: il martedì
ed il giovedì dalle 16,20 - con obbligo di andarli a prendere rispettivamente a scuola e all'asilo - sino alle 20,30 dopo la consumazione della cena presso la casa paterna, con pernotto da concordare durante le vacanze estive;
b) un fine settimana alternato dal venerdì sera
(ore 19,00) sino alla domenica sera (ore 20,00 - 20,30), due settimane anche non consecutive durante il periodo estivo da comunicarsi entro il mese di maggio di ogni anno, una settimana durante le vacanze di Natale, alternando di anno in anno il giorno di Natale e Capodanno;
tre giorni durante le vacanze pasquali, alternando di giorno della S. Pasqua e Pasquetta, tutte le altre festività (25 aprile,
1^ maggio, etc.) alternate;
in caso di malattia dei minori il padre potrà fare una telefonata / videochiamata alla madre, qualora siano in custodia dei rispettivi nonni i genitori potranno chiamare per accertare le condizioni fisiche;
se sono malati nelle giornate di pertinenza del padre, questi recupererà i giorni appena possibile accordandosi con la madre;
3) a titolo di concorso nel mantenimento dei figli minori il signor verserà alla signora la somma di € 250,00 mensili ogni per figlio sino alla loro indipendenza economica, entro Pt_2 Pt_1
il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, somma rivalutabile annualmente ISTAT;
il padre concorrerà al 60% di tutte le spese straordinarie, siccome indicato nel protocollo del Tribunale di Venezia, alla fine di ogni mese i genitori effettueranno i conteggi delle predette spese straordinarie che dovranno essere rimborsate nei dieci giorni successivi a mezzo bonifico bancario, il costo per l'acquisto di un capo spalla per figlio ed un paio di scarpe invernali per figlio verrà suddiviso al 50%, assegno unico a favore esclusivo della madre;
4) le due autovetture resteranno in proprietà esclusiva del signor l'autovettura Fiat 500L, usata dalla signora , gli verrà Pt_2 Pt_1
consegnata entro e non oltre novembre 2024, non appena costei avrà acquistato altra vettura adatta;
il signor riconosce che per Pt_2
l'acquisto della Fiat 500L la signora ha versato la somma di € 5.000,00; 5) il prestito di €. 22.665,00 con scadenza ad Pt_1
agosto 2025 per l'acquisto di alcuni mobili di arredo dell'abitazione sita in Camponogara, Via Ferrara 30/a, verrà pagato integralmente dal signor che, in compensazione della somma di cui al punto precedente lascerà tutti i mobili di arredo in proprietà Pt_2
esclusiva della signora . 6) i ricorrenti rilasciano sin d'ora ampio consenso al rilascio del passaporto e documenti validi per Pt_1
l'espatrio a favore loro e dei figli minori;
7) con l'esatto preciso, puntuale ed integrale adempimento degli obblighi derivanti dal presente accordo, le parti dichiarano di non avere più nulla a pretendere fra di loro in relazione ai rapporti derivanti dalla loro convivenza né
potranno essere, in ipotesi di esatto, puntuale ed integrale adempimento agli obblighi concordemente assunti, avviate azioni giudiziarie,
di natura civile, penale, amministrativa, arbitrale, stragiudiziale, disciplinare, inviati espositi a qualsivoglia titolo, svolte altre attività,
comunque denominate, o sollevate eccezioni di sorta risultando definitivamente e globalmente composta con soddisfazione per ambedue le parti in sede stragiudiziale l'intera vertenza di cui alle premesse del presente atto”;
Il P.M. è intervenuto, concludendo per l'accoglimento del ricorso.
Ritenuto che l'assetto complessivo dei rapporti concordato tra le parti sia adeguato a garantire le esigenze di mantenimento, educazione e cura dei minori.
P.Q.M.
Visto l'art. 473bis.51 c.p.c., definitivamente pronunciando:
- Ratifica le conclusioni concordemente rassegnate dai ricorrenti.
- Nulla in punto di spese.
Si comunichi. Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 16.1.2025 Il Presidente dott. Alessandro Cabianca