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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/04/2025, n. 1370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1370 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.N. 2743/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice Rel. Est.
Dott. Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso su domanda congiunta per la cessazione degli effetti civili del matrimonio datato 24 febbraio 2025 da
1) Parte_1
Nata a Milano il 20 aprile 1968
Cittadina italiana
Cod. Fisc. CodiceFiscale_1 residente a [...] con l'Avv. Prof. Emidia Zanetti Vitali e l'Avv. Emanuela Scarioni del Foro di Milano presso le quali ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2
Nato a Milano il 24 marzo 1968
Cittadino italiano
Cod. Fisc. CodiceFiscale_2 residente a [...] con l'Avv. Francesca Mele del Foro di Milano presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano il giorno 1° dicembre 2001 atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Milano pagina 1 di 7 (anno 2002 - atto n. 142 - reg. 03 - parte 2 - serie A)
separati consensualmente con verbale in data 6 luglio 2020 omologato con decreto del
Tribunale di Milano n. 14562 in data 24 settembre 2020 (R.G. n. 8537/2020);
con un figlio minorenne:
- , nato a [...], il [...], Persona_1 residente a [...], codice fiscale: C.F._3
, cittadino italiano.
[...]
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 4 marzo 2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) Il figlio minore rimane affidato congiuntamente a entrambi i genitori, con Per_1 collocamento prevalente presso l'abitazione materna di Milano, Via Alberto Mario n. 61, anche ai fini della residenza anagrafica.
2) Il padre potrà vedere il figlio con le seguenti modalità:
i) tutti i giorni, al termine della scuola, il ragazzo pranzerà presso l'abitazione paterna per poi fare rientro presso l'abitazione materna dove svolgerà i compiti scolastici;
ii) un giorno infrasettimanale (indicativamente, il mercoledì) dalle 19.30 con pernottamento, compatibilmente con gli impegni del figlio e dei genitori, salvo diverso accordo fra gli stessi;
iii) a fine settimana alternati, dal venerdì dopo la scuola sino al lunedì mattina. Le indicazioni precisate ai punti i), ii) e iii) saranno suscettibili di modifiche concordate dai genitori in relazione a qualsivoglia necessità del minore (educativa, ricreativa, di salute)
e di eventuali esigenze di lavoro dei medesimi;
iv) durante le vacanze del periodo natalizio/inizio anno, salvo migliore accordo tra le parti, il minore trascorrerà una settimana con ciascun genitore, alternando di anno in anno la settimana comprendente le festività natalizie e la settimana afferente al
Capodanno e l'Epifania; alternativamente di anno in anno gli stessi potranno trascorre con il figlio le festività pasquali;
v) trascorrerà due settimane consecutive nel mese di agosto con ciascun genitore;
Per_1 entro il 30 del mese di aprile i genitori si accorderanno per pianificare il periodo destinato a ciascuno, rispettando il criterio dell'alternanza e salvo accordi diversi nell'interesse del figlio o di insuperabili esigenze lavorative dei medesimi;
pagina 2 di 7 vi) per il periodo di vacanze estive del minore, ulteriore al mese di agosto, i genitori di anno in anno provvederanno a programmare concordemente gli impegni e le attività che il figlio potrà intraprendere (campi scuola, scout, colonie estive, campi sportivi etc.) valutando e operando tali scelte nel primario interesse del minore. Analogamente provvederanno in relazione ad altri periodi di vacanza previsti dall'istituto scolastico frequentato dal ragazzo.
3) Il padre corrisponderà alla madre, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, la somma di €1.000 mensili, da versarsi anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, per dodici mensilità, con decorrenza da gennaio 2025, e che sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat costo-vita (indice base: novembre 2024; prima rivalutazione: novembre 2025).
4) Il padre terrà altresì a proprio carico il 100% delle spese extra assegno relative al figlio secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
pagina 3 di 7 - spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
5) Le spese per le vacanze estive, natalizie e pasquali saranno integralmente a carico di ciascun genitore per il corrispondente periodo in cui il minore rimarrà con lo stesso.
6) Quale ulteriore contributo paterno al mantenimento del figlio il signor Per_1 Pt_2 verserà alla signora l'importo di €200 mensili quale contributo al costo della Parte_1 collaboratrice familiare;
7) Le parti danno atto che la casa di residenza della moglie e del figlio (di proprietà dei coniugi al 50%) sita in Milano, Via Alberto Mario n. 61, rimarrà in uso alla signora e al figlio sine die, fatta salva l'ipotesi formulata nella scrittura privata Parte_1 sottoscritta dai coniugi in data 9 maggio 2016 nel caso in cui il signor dovesse Pt_2 trovarsi nella necessità di vendere l'immobile, che verrà dallo stesso documentata.
Al verificarsi di tale circostanza, in base all'accordo pregresso, il signor Pt_2 riconoscerà alla signora il 50% del valore del bene, e comunque la somma Parte_1 non inferiore a €500.000 (cinquecentomila//00). Sino all'eventuale vendita dell'immobile rimarranno a carico integrale del signor Pt_2 le rate del mutuo afferente all'immobile, mentre saranno a carico della signora le spese per le utenze ed eventuali imposte (es. Tari), come già concordato in Parte_1 sede di separazione. Per le spese afferenti all'unità immobiliare e al condominio è necessario distinguere: quale ulteriore contributo paterno al mantenimento del figlio le spese ordinarie a qualsiasi titolo saranno a carico del signor senza Per_1 Pt_2 necessità di consenso del medesimo, le spese straordinarie sia relative all'immobile sia relative al condominio saranno sottoposte al previo consenso del signor , che in Pt_2 relazione a queste ultime fornirà delega al voto vincolante da esprimere in assemblea alla signora . Parte_1
pagina 4 di 7 8) L'unità immobiliare cointestata e il relativo regime delle spese indicato al punto precedente sono destinate a soddisfare esclusivamente le esigenze abitative del minore e della signora . È fatto divieto alla medesima di sublocare l'immobile anche Parte_1 parzialmente senza il consenso del signor . Fatta salva la necessità di fornire da Pt_2 parte della signora e del figlio ospitalità di natura temporanea a parenti o Parte_1 amici, nell'eventualità che la stessa decida di condividere l'abitazione o convivere stabilmente con altra persona, il regime delle spese – ordinarie e straordinarie – e degli oneri qui disciplinato cesserà e sarà sostituito dalla disciplina afferente alla comunione ordinaria ex art. 1100 e ss. c.c. con suddivisione delle spese al 50% tra i cointestatari.
9) A titolo di assegno divorzile, il signor corrisponderà alla signora la Pt_2 Parte_1 somma di €819,26, da versarsi anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, per dodici mensilità, con decorrenza da novembre 2024, e che sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat costo-vita (prossima rivalutazione: novembre 2025).
10) I genitori prestano sin d'ora il reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo di documenti d'identità e/o passaporti validi per l'espatrio per il figlio.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno reciprocamente rinunciato al deposito della documentazione di cui all'art 473bis.51, comma III, c.p.c., ad eccezione delle dichiarazioni fiscali relative agli ultimi tre anni (docc.
5-6 in atti).
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio minore non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Milano in data 1° dicembre 2001 tra e Parte_1 [...]
. Parte_2
pagina 5 di 7 2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
5) Compensa tra le parti le spese di procedura.
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 2.4.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
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