Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 13/01/2025, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 5975/2024 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 per mandato in atti dagli Avv.ti Coglitore Dario e Parisi Giovanni;
E
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Controparte_1 per mandato in atti dall'Avv. Alfano Valentina;
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
AVENTE AD OGGETTO
Modifica delle condizioni di divorzio (ricorso congiunto)
Conclusioni dei ricorrenti: si veda il ricorso.
Conclusioni del P.M.: “Visto”
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ricorso congiunto depositato il 31.12.2024, le parti hanno chiesto disporsi la modifica delle condizioni del divorzio di cui alla sentenza n.
3371/2020 del 26.10.2020, nei seguenti termini che si trascrivono integralmente:
“
1. Il , in sostituzione del contributo mensile in favore della Controparte_1 ex moglie, quantificato in Euro 200,00 da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT, si obbliga a versare a , previa dichiarazione di equità, l'importo Parte_1
1
2. Detta somma sarà corrisposta in n. 2 rate da Euro 5.000,00 ciascuna: l'una da versarsi al momento del deposito del presente ricorso, l'altra entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'emittenda sentenza di omologa;
3. Le parti riconoscono che l'attribuzione di Euro 10.000,00 di cui al punto precedente costituisce contributo al mantenimento, vita natural durante, di
, e che tale attribuzione è stata effettuata a tacitazione di Parte_1 ogni e qualunque pretesa patrimoniale, anche risarcitoria, di Parte_1
e quindi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970;
4. Le previsioni contenute nel presente accordo si intendono efficaci e vincolanti tra le parti già a far data dalla sottoscrizione del presente ricorso”.
2. Le superiori condizioni, espressione della concorde volontà delle parti, poiché non sono contrarie all'ordine pubblico né a disposizioni imperative di legge possono essere recepite dal Tribunale.
3. Non ricorre, infine, alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale come sopra composto, acquisito il parere del Pubblico
Ministero, definitivamente pronunciando così provvede ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c.:
1) prende atto delle modifiche indicate in motivazione - concordate fra e - delle condizioni del divorzio Parte_1 Controparte_1 pronunziato dal Tribunale di Palermo con sentenza n. 3371/2020 del
26.10.2020;
2) nulla sulle spese.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale di Palermo, il 9/01/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e dal Relatore, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del
Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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