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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/10/2025, n. 5635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5635 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Riunita in camera di consiglio e così composta dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere rel. dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 2261 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, decisa ai sensi del terzo comma dell'art. 281-sexies c.p.c. a seguito di discussione orale all'udienza del giorno 03/10/2025 e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv.to Luca Tedeschi in virtù di procura rilasciata in calce all'atto d'appello ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore in
Roma, via Lungotevere Prati n. 21;
APPELLANTE
E
1 (P.I. ), in persona del legale CP_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., che ha incorporato per fusione, in data 22.6.2016, la rappresentato e difeso dall'avv.to Pierluigi Federici Controparte_2
in virtù di procura posta in calce al ricorso per decreto ingiuntivo n.
13522/2017 ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore in Roma, viale Giuseppe Mazzini n. 9;
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.
13518/2020 emessa nel giudizio rubricato al n. 62627/2017 R.G., pubblicata in data 05/10/2020.
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: << con atto di citazione notificato in data 21/9/2017 conveniva in giudizio avanti all'intestato Parte_1
Tribunale la , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 13522/2017,
N.R.G. 37795/2017, emesso dal Tribunale di Roma in data 3/6/2017, con cui gli era stato intimato il pagamento in favore della controparte della somma di € 8.645,73, oltre agli interessi ed alle spese processuali, a titolo di saldo del corrispettivo del contratto di fornitura di licenza d'uso e manutenzione di software stipulato tra il e la di cui alle Pt_1 Controparte_2
fatture n. 1387 del 30/7/2016, n. 1186 del 29/6/2016, n. 126 del 30/3/2016,
n. 2167 del 31/12/2015, n. 1672 del 30/9/2015, n. 1357 del 31/7/2015 e n.
1192 del 30/6/2015, invocandone la revoca e chiedendo, in via riconvenzionale, la risoluzione del contratto sotteso al monitorio, con condanna della controparte alla restituzione della somma di € 5.587,00 indebitamente corrisposta ed al risarcimento del danno alla propria immagine, con vittoria delle spese di lite. L'opponente esponeva di aver 2 riscontrato sin dal 31/5/2013 nella redazione dei modelli fiscali in favore di propri clienti anomalie di funzionamento del sistema, che aveva prontamente comunicato alla controparte, che si era attivata soltanto a seguito del reclamo presentato in data 18/4/2016 da parte dell'opponente, avendo il dott. , Per_1
responsabile incaricato dall'ingiungente, provveduto al ritiro degli elaborati presso la sede dello Studio al fine di riscontrare l'anomalia nella Pt_1
redazione dei modelli fiscali e dava atto che, dall'esame della documentazione contabile proveniente dallo studio , Pt_1 Tes_1
referente customer service, con messaggio di posta elettronica del 26/4/2016, aveva riscontrato la presenza di problematiche nell'utilizzo del software.
L'ingiunto esponeva che, causa del malfunzionamento del “software” fornito dalla , lo studio era stato costretto a versare e/o Controparte_3 Pt_1
compensare parcelle per la somma complessiva di € 5.5087,00, equivalente all'importo delle sanzioni ricevute dai clienti, con conseguente ingente danno patrimoniale e che, stante il persistere dell'anomalia del sistema ed avendo subito alla fine del mese di marzo 2016 anche il blocco delle procedure da parte della convenuta, il 10/5/2016 aveva stipulato un nuovo accordo di fornitura di software con la società Controparte_4
. Tanto premesso, eccepiva l'inadempimento ex art.
[...] Parte_1 chiedeva il rigetto dell'opposizione e dell'avversa domanda riconvenzionale, con vittoria delle spese di lite. L'opposta, premessa la ricostruzione dei rapporti contrattuali tra le parti, contestava l'avversa eccezione di inadempimento, deducendo che il aveva utilizzato i programmi forniti Pt_1
dall'opposta dal 19/2/2009 al 31/5/2013, per oltre quattro anni, senza sollevare alcuna contestazione e che, in ogni caso, le contestazioni sollevate a far tempo da quest'ultima data avevano riguardato un numero irrisorio di pratiche, rispetto al complessivo numero dei clienti della controparte ed erano rimaste prive di riscontro le cause delle anomalie di cui si era doluto l'odierno opponente, che non aveva fornito all'ingiungente gli archivi attraverso i quali accertare l'origine e le cause delle anomalie segnalate.
Esperiti gli incombenti preliminari, concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, il giudice fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza dell'11/6/2020, svoltasi ai sensi dell'art. 83, comma
VII, lett. h), D.L. n. 18/2020, conv. L. n. 27/2020, al cui esito tratteneva la causa in decisione, con i termini ex art. 190 c.p.c.>>
§ 2. – Il Tribunale di Roma con sentenza n. 13518/2020 così statuiva:
<
37795/2017, emesso dal Tribunale di Roma in data 3/6/2017 e le domande riconvenzionali proposte da avverso la;
Parte_1 Controparte_1
CONDANNA al pagamento in favore della controparte delle Parte_1
spese processuali, che liquida in € 4.835,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge, rigettando la domanda proposta dall'ingiungente ai sensi dell'art. 96, co. III, c.p.c. >>
§ 3. – Il tribunale a sostegno della decisione osservava:< disattesa l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per violazione degli artt.
163, co. III, n. 3 e 4 e 164 c.p.c. sollevata dall'opposta. La nullità per carenza dei requisiti di cui all'art. 163 nn. 3 e 4 c.p.c. postula infatti la totale omissione dei fatti posti a fondamento della domanda (cfr. Cass. civ. n.
4 11751 del 15/5/2013): in particolare, la nullità dell'atto di citazione si produce, a norma dell'art. 164 coma IV c.p.c., solo quando, considerato l'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, possa dirsi che il petitum sia del tutto omesso o sia assolutamente incerto, oppure che manchi del tutto l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda, in modo tale da non consentire al convenuto l'approntamento di una precisa linea di difesa, questa essendo l'esigenza che l'art. 164 c.p.c. mira a soddisfare (cfr. Cass. civ. sez. un. n.
8077 del 22/5/2012; Cass. civ. n. 21644 del 14/10/2014). La suddetta ipotesi
è da escludere nel caso di specie, in cui gli elementi di fatto e di diritto costituenti le ragioni delle domande proposte dalla parte attrice sono state chiaramente esposte, avuto riguardo alla prospettazione in fatto ed in diritto ed alle conclusioni dell'atto introduttivo del giudizio, con cui l'opponente denunzia il malfunzionamento dei programmi software ed il mancato tempestivo intervento della controparte per risolvere tali anomalie (cfr. Cass. civ. n. 11751 del 15/5/2013). Nel merito, con il motivo sostanzialmente unico contesta la pretesa creditoria avversaria, eccependo il Parte_1
grave inadempimento della , ai sensi e per gli effetti di Controparte_3
cui all'art. 1460 c.c. L'opposizione è infondata. Per costante giurisprudenza,
l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, teso ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere e non se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge. Pertanto, l'eventuale carenza dei requisiti probatori per la concessione del provvedimento monitorio può rilevare solo ai fini del regolamento delle spese processuali e la sentenza non può essere impugnata solo per accertare la sussistenza o meno delle originarie condizioni di emissione del decreto, se non sia accompagnata da una censura in tema di spese processuali (cfr. Cass. civ. n. 16767 del 23/07/2014). Ne consegue che, ai fini dell'accertamento della pretesa creditoria dell'opposta, deve aversi
5 riguardo all'intero materiale probatorio offerto dalla parte opponente in sede di opposizione, non potendo il giudicante arrestare la propria analisi alle sole prove allegate al ricorso monitorio. In tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, inoltre, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr., ex plurimis, Cass. sez. un. n. 13533 del
30/10/2001). Nella specie, l'opposta ha provato l'esistenza del proprio credito, emergendo per tabulas che il ha stipulato in data 20/10/2010 Pt_1
un contratto con la cui è succeduta la Controparte_2 [...]
in forza dell'atto pubblico notaio di fusione per CP_1 Persona_2
incorporazione del 22/6/2016, rep. n. 76545/33631, per la fornitura di software e di tutti i servizi previsti nel contratto medesimo e, a fronte della fornitura resa dalla , quest'ultima emetteva le fatture Controparte_2
n. 1387 del 30/7/2016, n. 1186 del 29/6/2016, n. 126 del 30/3/2016, n. 2167 del 31/12/2015, n. 1672 del 30/9/2015, n. 1357 del 31/7/2015 e n. 1192 del
30/6/2015. Risulta, inoltre, che in data 7/6/2011, ha dato Parte_1
conferma dell'acquisto della procedura “Comunicazione telematica Fatture
3000 Euro” al costo in abbonamento di € 280,00, con indicazione del numero di utenti da 2 a 3 pdl, il 20/7/2009 ha ordinato la procedura “Rimborso Irap
10%” per numero anagrafico fino al 50 al costo licenza d'uso in canone annuo di € 350 ed il 19/2/2009 ha ordinato alla Controparte_2
“Telematico Bonus Straordinario” al costo una tantum indicato in tabella.
Ebbene, a fronte della prova del credito fornita in modo esaustivo dall'opposta, il non ha provato il pagamento, né altra causa estintiva Pt_1
dell'obbligazione a suo carico e l'eccezione di inadempimento non riveste i
6 caratteri di cui all'art. 1460 c.c., pertanto è inidonea a paralizzare l'avversa pretesa. Ed invero, le asserite anomalie di funzionamento dei programmi informatici forniti dalla cui è succeduta l'odierna Controparte_2
opposta, non sono state analiticamente allegate né comprovate: in particolare, non vi è prova delle relative cause, né al riguardo risultano idonee ai fini probatori le richieste di assistenza tecnica provenienti dall'odierna opponente, posto che il messaggio di posta elettronica inviato il
26/4/2016 da al ha ad oggetto problematiche relative Tes_1 Pt_1
alle ditte Famil AV., e senza tuttavia che ne fossero note CP_5 CP_6
le cause. Non vi è prova, inoltre, che il abbia ottemperato alla richiesta Pt_1
di fornitura degli archivi da parte dello stesso al fine di Tes_1
individuare le cause delle anomalie riscontrate. Alle statuizioni che precedono, consegue l'assorbimento della questione relativa alla natura di obbligazione di risultato che assume il fornitore di programmi informatici personalizzati. Si rileva, infine, che l'esiguo numero delle forniture specificamente indicate come affette da anomalie non giustifica l'eccezione di inadempimento dell'ingiunta. Per le ragioni sopra esposte sono infondate le pretese restitutoria e risarcitoria della parte opponente: quanto alla prima, non vi è prova che il pagamento della somma di € 5.5087,00, corrispondente all'importo asseritamente corrisposto dal per le sanzioni irrogate ai Pt_1
suoi clienti, sia imputabile al malfunzionamento del software fornito dalla
, mentre l'azione risarcitoria è priva di prova quanto Controparte_2
alla condotta illecita dell'opponente ed al danno che avrebbe subito il Pt_1
Si rileva, inoltre, la mancanza di idonea prova del pagamento della suddetta somma da parte del a favore dei suoi clienti a titolo di conguaglio delle Pt_1
sanzioni a questi ultimi irrogate. Ai fini della risarcibilità ex art. 1223 c.c., in relazione all'art. 1218 c.c. o agli artt. 2043 e 2056 c.c., il creditore o il preteso danneggiato deve infatti allegare non solo l'altrui inadempimento ovvero allegare e provare l'altrui fatto illecito, ma in entrambi i casi deve pur sempre
7 allegare e provare l'esistenza di una lesione, cioè della riduzione del bene della vita (patrimonio, salute, immagine, ecc.) di cui chiede il ristoro, e la riconducibilità della lesione al fatto del debitore o del danneggiante: in ciò appunto consiste il danno risarcibile, che è un quid pluris rispetto alla condotta asseritamente inadempiente o illecita;
in difetto di tale allegazione e prova la domanda risarcitoria mancherebbe di oggetto (cfr. Cass. civ. n.
5960/2005). In adesione al principio ermeneutico basato sul concetto di danno-conseguenza in contrapposizione a quello di danno-evento ed escludendo l'ipotizzabilità di un risarcimento automatico e di un danno in re ipsa, così da coincidere con l'evento, appare quindi evidente che la domanda risarcitoria deve essere provata, sia pure ricorrendo a presunzioni, sulla base di conferente allegazione: non si può invero provare ciò che non è stato oggetto di rituale ed adeguata allegazione (cfr. Cass. civ. sez. un. n.
26972/2008). Nella specie, difettano la prova della condotta inadempiente o illegittima della convenuta e del danno patrimoniale sofferto, oltre che del nesso causale. Ne consegue il rigetto dell'opposizione e delle domande riconvenzionali dell'opponente. Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Non ricorrono i presupposti di cui all'art. 96, co. III, c.p.c., avuto riguardo alle questioni trattate.>>
§ 4. – Ha proposto appello formulando tre motivi di gravame, Parte_1
di seguito illustrati;
avanzava istanza di inibitoria e rassegnava le seguenti conclusioni:<< Preliminarmente e nel rito ACCERTARE E DICHIARARE
l'inadempimento contrattuale totale e/o parziale della e CP_1
conseguente risoluzione di diritto del contratto di licenza d'uso e manutenzione di programmi stipulato in data 20.10.2010 ai sensi dell'art. 1460 c.c. ACCERTARE E DICHIARARE l'illegittimità e non idoneità delle fatture emesse a provare il credito ingiunto;
per l'effetto ANNULLARE E/O
REVOCARE il decreto ingiuntivo n. 13522/2017 emesso in data 06.06.2017 dal Tribunale Ordinario di Roma e rubricato con Rgnr. 37795/2017 per
8 insussistenza del credito azionato a causa dell'inadempimento contrattuale imputabile esclusivamente alla società convenuta la quale ha fornito all'opponente un software non funzionante e non prestato idonea assistenza;
In via subordinata: Nella denegata ipotesi in cui venisse ravvisato un' inadempimento parziale e quindi venisse accertato un eventuale credito della
Voglia l'Ecc.ma Corte adita ridurlo secondo giustizia ed Controparte_3
equità, in considerazione delle anomalie riscontrate nell'utilizzo del software da parte dell'appellante e del credito da quest'ultimo maturato per aver conguagliato nei confronti di propri clienti somme derivanti dalla comminazioni di sanzioni nei confronti di quest'ultimi ingenerate da malfunzionamento del sistema oltre ad aver subito un danno patrimoniale da immagine conseguente all'inadempimento. In ogni caso in via riconvenzionale: Accertato e dichiarato che l'appellante ha subito un danno economico e patrimoniale e che lo stesso ha maturato un inequivocabile credito nei confronti della dell'opponente CONDANNARE la CP_3
al risarcimento ed alla restituzione della somma totale di € 5.5087,00
[...]
pagata illegittimamente dal Sig. a causa del malfunzionamento del Pt_1
programma in particolare € 3.400,00 ditta Famil per sanzione pagata per conto della stessa società; nonché €. 2187,00 per pagamento effettuato per conto della ditta per sanzioni;
- oltre al risarcimento del danno CP_5
subito dall'immagine professionale lesa per aver fatto ricevere ingiustamente le predette sanzioni ai propri clienti, da liquidarsi in via equitativa nella misura non inferiore ad € 10.000,00. In ogni caso si chiede rinnovarsi l'istruttoria ex ART 356 CPC ammettersi i mezzi istruttori come richiesti dalla scrivente difesa nell'atto di citazione in opposizione a d.i. e note 183
c.p.c., 2° termine, con riserva di ogni eccezione, deduzione e produzione in seguito a comparsa avversaria. Con vittoria di spese, competenze, onorari, spese generali da distrarsi in favore del procuratore antistatario avv. Luca
Tedeschi. >>
9 § 4.1 – Si costituiva per eccepire l'inammissibilità CP_1
dell'impugnazione per difetto di specificità dei motivi e comunque l'infondatezza del gravame. Rassegnava le seguenti conclusioni: << in via preliminare: dichiarare inammissibile e/o improcedibile il presente gravame per i motivi esposti in narrativa avverso la sentenza di primo grado, n. 13518 del 2020 emessa dal Tribunale Ordinario di Roma nella persona del Giudice
Dott. OM Martucci pubblicata in data 05/10/2020, all'esito del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, identificato con n. R.G.
62627/2017, presentato dal sig. per tutti i motivi come sopra Parte_1
esposti e, per l'effetto, confermare la sentenza appellata;
sempre in via preliminare: confermare l'esecutorietà della sentenza di primo grado, n.
13518/2020, resa dal Tribunale Ordinario di Roma, pubblicata in data
05/10/2020, all'esito del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, identificato con n. R.G. 62627/2017; in via principale rigettare l'appello
(anche con riguardo alla domanda riconvenzionale quivi spiegata) in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza n.
13518/2020 emessa dal Tribunale di Roma in data 02.10.2020 e pubblicata in data 05.10.2020; In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio.>>
§ 4.2 – All'udienza di prima comparizione del 5 novembre 2021 l'appellante rinunciava alla richiesta di inibitoria e la Corte rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni del 27 ottobre 2023, successivamente differita, da ultimo all'udienza del 3 ottobre 2025.
§ 4.3 – Con decreto presidenziale dell'8 luglio 2025 veniva disposto il mutamento del rito e la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. con assegnazione del termine di giorni trenta prima dell'udienza per il deposito di note.
Ha depositato note in data 3 settembre 2025 il difensore di parte appellata ed in data 29 settembre 2025 il difensore di parte appellante.
10 § 4.4 – All'odierna udienza il difensore di parte appellata ha chiesto lo stralcio delle note conclusionali di parte appellante in quanto depositate tardivamente. I difensori hanno precisato le conclusioni come da verbale. La causa veniva discussa oralmente e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art. 281-sexies c.p.c. (aggiunto dall'art. 3 d.lgs. n. 149/2022 e reso applicabile ai processi in corso dall'art. 7 comma 3 d.lgs. n.164/2024).
§ 5. – i motivi di gravame
L'appello contiene tre motivi.
§ 5.1 – Con il primo motivo titolato: << sul raggiungimento della prova in ordine all'inadempimento dell'appellata. Eccezione di inadempimento e risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1460 c.c. >> censurava la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale aveva affermato che
<< le asserite anomalie di funzionamento dei programmi informatici forniti dalla , cui è succeduta l'odierna opposta, non sono state Parte_2
analiticamente allegate e comprovate: in particolare, non vi è prova delle relative cause, né al riguardo risultano idonee ai fini probatori le richieste di assistenza tecnica provenienti dall'odierna opponente, posto che il messaggio di posta elettronica inviato da al ha ad Tes_1 Pt_1
oggetto problematiche relative alle Ditte Famil AV LI e RU, senza tuttavia che ne fossero note le cause >>.
Lamentava il travisamento delle difese e delle prove in quanto esso OV aveva documentalmente provato sia di aver riscontrato un malfunzionamento del software, che di aver sollecitato il reparto tecnico della società appellata ad effettuare le relative verifiche. Sosteneva che le richieste di teleassistenza rimaste inevase costituivano fatto idoneo a dimostrare l'inesatto adempimento di controparte in quanto il servizio di assistenza telematica era previsto contrattualmente e per esso era previsto un costo. Eccepiva l'erroneità dell'addebito di manomissione del sistema da
11 parte di esso in quanto egli non disponeva delle competenze Pt_1
necessarie e, con un intervento manuale, avrebbe potuto aggravare la posizione dei propri clienti. Denunciava l'insufficiente valutazione da parte del primo giudice del materiale probatorio ed in particolare della mail del
26/04/2016 del reparto tecnico nella quale risultava ammesso che controparte non era stata in grado di individuare le cause del malfunzionamento. Censurava la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto assorbita la questione relativa alla natura di obbligazione di risultato e aveva affermato che l'esiguo numero di fatture indicate come affette da anomalie non giustificava l'eccezione di inadempimento della parte ingiunta. Sosteneva che era rilevante considerare che egli aveva corrisposto un canone annuale per il servizio di teleassistenza e che, pertanto, l'appellata non poteva non adempiere a tale servizio ove espressamente richiesto da esso utente, assumendo un obbligo di risultato, ossia il corretto funzionamento del software. Significava che il primo
Giudice aveva errato anche nel non prendere in considerazione un possibile inadempimento parziale della società appellata, limitatamente alle tre posizioni fiscali della ditta , di e di Parte_3 CP_5 CP_6
§ 5.2 – Con il secondo motivo titolato: << carenza di istruttoria >>, eccepiva la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui il tribunale aveva, dapprima ritenuto la causa documentale e, successivamente, sostenuto la carenza di elementi probatori idonei ad integrare i presupposti dell'art. 1460
c.c., mentre i mezzi istruttori articolati da esso appellante non erano stati ammessi. Sosteneva la necessità dell'istruttoria, in quanto solo una CTU avrebbe potuto accertare il malfunzionamento del sistema ed un'eventuale manomissione posta in essere da esso appellante. Con riguardo al danno patrimoniale evidenziava che questo doveva venir accertato tramite l'escussione dei testimoni da esso indicati.
12 Con riferimento alla prova del credito azionato, evidenziava che il valore probatorio delle fatture commerciali era limitato alla sola fase monitoria e che nel caso di contestazione, come nel caso di specie, delle fatture sia nell'an che nel quantum, ciò non avrebbe potuto comportare l'inversione dell'onere della prova, gravante sull'opposta. Contestava tutte le fatture emesse negli anni 2015-2016, stante l'inadempimento dell'appellata. In particolare, circa le fatture del 2016 nn. 1186, 1387 e 30, ne evidenziava l'illegittimità in quanto emesse dall'appellata allorquando esso appellante aveva già stipulato un nuovo contratto di fornitura software e che l'appellata non aveva fornito prova dell'esatta esecuzione delle proprie prestazioni.
§ 5.3 – Con il terzo motivo titolato: << domanda riconvenzionale per risarcimento del danno ed eccezione di compensazione >> precisava che gli errori di calcolo fiscali erano provati dalla documentazione in possesso dei clienti dello studio di esso appellante, che avevano altresì rilasciato dichiarazioni formali a prova del conguaglio a loro corrisposto da esso
Significava che il decreto ingiuntivo opposto doveva essere rivisto Pt_1
alla luce del credito di euro 5.5087,00, corrispondente all'importo complessivamente versato da esso appellante ai clienti per le sanzioni ad essi applicate, oltre al risarcimento del danno di immagine professionale subito da esso per aver ricevuto i clienti da lui assistiti delle sanzioni a causa Pt_1
del malfunzionamento del software, danno da liquidarsi in via equitativa in misura non inferiore a euro 10.000,00.
§ 6 – Le questioni preliminari
§ 6.1 – Va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello, eccepita dall'appellato, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., in quanto i motivi dedotti dall'appellante a sostegno della impugnazione sono sufficientemente specifici e chiari e consentono di esaminare il merito dell'appello.
13 Come anche di recente riaffermato dalla giurisprudenza della Suprema
Corte, l'art. 342 c.p.c. impone all'appellante «di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono, e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata;
sia pure con un grado di specificità ben più accentuato rispetto al passato, imponendo la norma novellata un ben preciso ed articolato onere processuale, compendiabile nella necessità che l'atto di gravame, per sottrarsi alla sanzione di inammissibilità ora specificamente prevista, offra una ragionata e diversa soluzione della controversia rispetto a quella adottata dal primo giudice» (da ultimo, Cass. n. 4541/2017; si tratta di principi affermati, peraltro, anche nel vigore del precedente testo dell'art. 342 c.p.c. dalla nota sentenza delle sezioni unite n. 16/2000).
Va, altresì, precisato che comunque l'appello non deve necessariamente tradursi nella prospettazione di un progetto alternativo di sentenza e non deve rivestire particolari forme sacramentali, purché dal tenore complessivo dello stesso sia possibile evincere i passaggi della sentenza che vengono impugnati e, quanto meno per alcuni di essi, il ragionamento che viene contrapposto, a prescindere poi dalla fondatezza delle doglianze stesse.
§ 6.2 – va disposto lo stralcio delle note conclusionali di parte appellante depositate tardivamente in data 29 settembre 2025.
§ 6.3 – Va accolta l'eccezione di inammissibilità della produzione documentale effettuata da parte appellante con riguardo al doc. allegato 1 pdf contenente le dichiarazioni rilasciate dal legale rappresentante della ditta
Famil di Milani s. & c. sas e da relative al fatto che Parte_4
l'importo da essi pagato a titolo di sanzioni era stato loro rimborsato da
Pt_1
14 Va osservato, invero, che il Tribunale ha rigettato la domanda riconvenzionale promossa da volta ad ottenere il risarcimento del Pt_1
danno [pari al danno all'immagine subito ( da liquidarsi in via equitativa in misura non inferiore ad € 10.000,00) e del danno economico sofferto per aver dovuto rimborsare ai clienti il costo delle sanzioni irrogate ai predetti] con la motivazione << si rileva la mancanza di idonea prova del pagamento della suddetta somma da parte del a favore dei suoi clienti a titolo di Pt_1
conguaglio delle sanzioni a questi ultimi irrogate >> e la documentazione suddetta doveva essere allegata in primo grado.
Con la produzione effettuata per la prima volta nel presente grado risulta violato il disposto di cui all'art. 345 c.p.c. nel testo novellato con L. 134/2012 che sancisce il divieto di ammissione, in appello, di nuovi mezzi di prova e documenti, salvo che la parte dimostri di non avere potuto proporli o produrli in primo grado per causa non imputabile, eventi questi ultimi nemmeno allegati nell'atto di appello.
§ 7 – L'analisi dei motivi
§ 7.1 – I primi due motivi vanno esaminati congiuntamente e sono infondati.
Per pregiudizialità va esaminato il secondo motivo relativo alla censura di errata pronuncia di rigetto delle richieste istruttorie avanzate in primo grado dal Pt_1
Osserva la Corte, innanzitutto, che l'istanza è ammissibile avendo l'opponente rinnovato la richiesta di ammissione dei mezzi istruttori – disattesa dal primo giudice con l'ordinanza 3 aprile 2019 - nelle note scritte depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni.
I mezzi istruttori richiesti risultano compiutamente riportati nella memoria depositata nel secondo termine dell'art. 183 co. 6 c.p.c.: < si chiede interrogatorio formale del: Sig. - Sig. - Sig. Testimone_2 Controparte_7
- Sig. – Responsabile Customer Servicwe Testimone_3 Tes_1
15 responsabili del reparto tecnico della convenuta società tutti sui seguenti capitoli di prova: a) “Vero che, la Team System S.p. A. ha stipulato con l'opponente Dott. OV un contratto di licenza d'uso e Pt_1
manutenzione di softwar per la redazione di modelli fiscali AV unico 12”;
b) “Vero che, già in data 31.05.2013, la iceveva da parte Controparte_3
del Dott. richiesta di teleassistenza per aver riscontrato Pt_1
malfunzionamenti nell'utilizzo del softwar e chiedeva con sollecitudine l'intervento del reparto tecnico”; c) “Vero che il Sig. inviava Pt_1
personalmente all'amministrazione dell'opposta società un dettaglio analitico relativo alle irregolarità riscontrate, come da comunicazioni mail allegate (doc.3), e perdippiù, invitava la Direzione ad effettuare prontamente un controllo su tutta la documentazione elaborata con tale software per ovviare la comminazione di sanzioni a discapito dei clienti”; d) “Vero che solamente a seguito del reclamo presentato in data 18.04.2016 da parte dell'opponente, il dott. responsabile incaricato dalla convenuta Per_1
provvedeva al ritiro degli elaborati presso la sede dello al fine CP_8
di riscontrare l'anomalia nella redazione dei modelli fiscali”; e) “Vero che dall'esame della documentazione contabile proveniente dallo Studio Pt_1
il Sig. Referente Customere Service con mail del 26.04.2016 Tes_1
(doc.4) riscontrava chiaramente la presenza di problematiche nell'utilizzo del software testualmente “Buonasera Dott. , facendo seguito alla sua Pt_1
richiesta di verifica vado a chiederle la fornitura degli archivi in quanto dal cartaceo che mi ha inviato posso solo constatare le problematiche ma non posso essere in grado di analizzare le cause”; f) “ Vero che il Dott. Pt_1
persistendo le anomalie del sistema subisce alla fine del mese di marzo 2016 il blocco delle procedure e viene privato di un fondamentale strumento di lavoro”; g) “Vero che in data 28.01.2016 l'opponente inviava nuova mail di sollecito per ulteriore chiarimento e richiesta di intervento al responsabile
Sig. ”. Si chiede ammissione di prova testimoniale dei seguenti testi Tes_1
16 di parte opponente: - in persona del legale rapp.te p.t.; - CP_9 [...]
in persona del legale rapp.te p.t. - , in persona CP_10 Controparte_11
del legale rapp.te p.t. i quali verranno tutti interrogati sulla seguente circostanza: a) “Vero che avete ricevuto sanzioni per fiscali a causa per ritardi negli adempimenti telematici effettuati dallo ”; CP_8
Tanto premesso si osserva che l'interrogatorio formale richiesto è inammissibile non rivestendo i soggetti indicati la qualifica di legale rappresentante pro tempore della società opposta, trattandosi di semplici dipendenti, addetti o impiegati.
La prova testimoniale richiesta sull'unico motivo sopra trascritto è superflua avendo la parte prodotto documentazione (allegato 9) relativa all'irrogazione di sanzioni a detti clienti.
Invero, la documentazione prodotta in primo grado da parte opponente è la seguente: 2) Richiesta teleassistenza del 31.05.2013; 3) mail scambiate con reparto tecnico e amministrazione dell'opposta; 4) mail del 26.04.16; 5) raccomandata a/r del 1.08.2016 dell'avv. Luca Tedeschi;
6) mail di reclamo del 2016; 7) Contratto con stipulato in data Controparte_4
10.05.2016 e relative fatture;
8) mail del 28.01.2016 priva di riscontro;
9) documentazione dei clienti dello ai quali sono state comminate CP_8
sanzione causate dal malfunzionamento del programma.
La richiesta di CTU rinnovata anche nel presente grato è inammissibile in quanto esplorativa non potendosi detto mezzo di prova sostituire alle carenze probatorie circa la condotta inadempiente di Controparte_1
Venendo alla disamina del primo motivo si osserva che parte opponente ha eccepito di aver sospeso il pagamento delle fatture azionate da CP_1
con il ricorso monitorio sul presupposto di un inadempimento da
[...]
ascriversi a controparte legato al malfunzionamento del software ( che aveva
17 comportato errori nella redazione di modelli fiscali ai quali aveva fatto seguito l'irrogazione di sanzioni da parte dell'Ufficio ai clienti di esso ed alla mancata assistenza, pur contrattualmente prevista. Pt_1
Il Tribunale ha rigettato l'eccezione ex art. 1460 c.p.c. sotto tutti i profili con motivazione del tutto aderente alle risultanze documentali in atti.
In particolare, il Tribunale ha osservato che il malfunzionamento ha riguardato tre soli clienti ovvero la ditta Famil, e In CP_5 CP_6
relazione a dette posizioni ha sottolineato che non vi è prova che l'errore nella redazione dei modelli fiscali relativi a dette tre ditte sia imputabile al malfunzionamento del software e non piuttosto ad errori del professionista.
Certamente l'assistenza risulta prestata.
Osserva la Corte che, in effetti, la doglianza di errori nella redazione di modelli fiscali riguarda tre sole ditte a fronte di un software acquistato ed utilizzato dal 10 febbraio 2009. La prima anomalia risulta denunciata il 31 maggio 2013; le anomalie in tutto hanno interessato tre clienti, di qui la necessità di acquisire la prova rigorosa che detto malfunzionamento fosse effettivamente legato al software, posto che per tutti gli altri clienti di Pt_1
il funzionamento dello stesso risultava regolare.
ha documentato di aver fornito a software per Controparte_1 Pt_1
gestire un rilevante numero di clienti: < Come emerge dai contratti siglati dal Signor lo stesso aveva un numero di clienti abbastanza elevato, Pt_1
atteso che lo stesso si dotava dei programmi di contabilità di CP_1
con possibilità di utilizzare gli stessi su tre postazioni di lavoro contemporaneamente e prevendo la possibilità di inviare 100 dichiarazioni aggiuntive rispetto al programma base. Quanto alle buste paga, il kit acquistato dal signor prevedeva la possibilità di redigere (inclusi nel Pt_1
prezzo) fino a 500 cedolini/mese. È pertanto evidente che l'odierno opponente si dotava dei programmi di per gestire un numero CP_1
18 rilevante di clienti in qualità di commercialista. A riprova di ciò si allega sub. doc. 1 l'elenco delle licenze d'uso di cui usufruisce il signor E ciò Pt_1
anche a riprova, ove fossero dimostrate, ma così non è, della marginalità delle doglianze di controparte. Ebbene, di fronte ad importanti e tali volumi di pratiche, il Signor avrebbe riscontrato presunti malfunzionamenti, Pt_1
a suo dire, rispetto solo a tre pratiche. Invero, se il programma fornito da avesse presentato dei malfunzionamenti – come sostenuto da CP_1
controparte - le anomalie si sarebbero dovute presentare su un numero ben maggiore di pratiche.>> e la circostanza, non risulta contestata.
Dalle mail in atti, prodotte da entrambe le parti, emerge che la tele assistenza risulta fornita, come da contratto. Non è quindi configurabile l'addebito di inadempimento a detta obbligazione contrattuale. Nemmeno l'insuccesso dell'assistenza prestata può essere addebitato a in quanto CP_1
emerge chiaramente che la società di servizi aveva richiesto al commercialista di fornire gli “archivi“ delle tre posizioni interessate dall'errore nella redazione dei modelli fiscali indicando le ragioni per le quali detti archivi erano necessari. Si legge nella mail: ditta Famil RAV breve IVA cod. 6032 30bgg conteggio AV errato, sanzione di circa € 3.400: dal cartaceo ho solo una delega RBK di ravvedimento, sottolineo che i calcoli di ravvedimento vengono effettuati in base a tabelle modificabili ed aggiornabili dall'utente. mod. unico 2010/2009/2008 quadri CP_10
RX unico2008 credito “zero” quadro RX 2009 credito iniziale €. 8.565,00 finale in F24 €. 6.948,00 contestate €.
5.541.42 compensate il 30/11/2009 sanzioni scalate su parcelle €. 2187,00: dal cartaceo posso constatare i quadri
RX ma ho bisogno delle cartelle di archivio DIRED08/DIRED09/DIRED10
CO e AM -ditta RU MA contributi relativi ai mesi Luglio,
Agosto, Settembre 2014 per €. 1532,00; €. 1538,00; €. 1306,00; nel prelevamento telematico Entratel sono stati prelevati e addebitati rispettivamente €. 449,84; 448,38; 455,00; con conseguente addebito
19 sanzioni e c. riscossioni per €. 1.089,05 importo ancora da saldare. Dal cartaceo della situazione F24 nella colonna STATO ci sono diversi tributi evidenziate con (M) che identificano le deleghe gestite in maniera manuale, nella colonna a sinistra di stato ci sono diversi tributi definiti Man = manuale, ci servirebbero comunque gli archivi che hanno gestito ma non determinato i tributi gestiti manualmente.
Osserva il Collegio che con l'assistenza prestata era stata CP_1
in grado di individuare la circostanza significativa che nei tre casi segnalati era ammissibile l'intervento manuale del commercialista, che poteva modificare ed aggiornare le tabelle o i tributi (come per sicché CP_6
l'assistenza necessitava, per poter verificare il malfunzionamento del software e come comunicato con la suddetta mail, che è rimasta priva di riscontro, degli archivi specifici in essa indicati.
Il Tribunale ha riscontrato la mancata collaborazione di non avendo Pt_1
fornito gli archivi richiestigli con la mail del 26 aprile 2016 ed ha concluso, in maniera aderente alle risultanze processuali evidenziando, per quel che qui rileva, che: << difettano la prova della condotta inadempimento o illegittima della conventa (..)>>
La mancanza di prova di un inadempimento colpevole in capo a CP_1
che anzi ha dimostrato di aver preso in carico le segnalazioni di guasto,
[...]
di averle attentamente esaminate e che ha fornito una spiegazione alternativa
– da verificare - rappresentata dall'intervento manuale da parte dell'utente, conduce al rigetto del primo motivo di gravame essendo mancata la collaborazione di nel fornire all'assistenza, garantitagli da Pt_1
controparte, la documentazione di archivio, nel possesso di esso cliente, necessaria per verificare se l'errore nei moduli delle tre ditte fosse ascrivibile al software o all'intervento manuale effettuato dall'utente.
§ 7.2 – I terzo motivo è infondato 20 Il rigetto del primo motivo ha comportato che sia rimasto escluso l'inadempimento di così come la riferibilità dell'errore Controparte_1
nella redazione dei moduli a malfunzionamento del software sicché non compete all'appellante alcun risarcimento del danno.
§ 8. – Le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate in favore dell'appellata sulla base dello scaglione di valore della causa (fino a € 26.000,00) nei valori medi per tutte le fasi, fatta eccezione per la fase istruttoria-trattazione che ha avuto minimo svolgimento e per la quale vengono liquidati i compensi medi dimidiati.
§ 9. – Il rigetto dell'appello comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto, restando demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass.
n. 26907/2018, Cass. n. 13055/2018).
PQM
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
nei confronti di contro la sentenza resa tra le parti
[...] CP_1
dal Tribunale di Roma n. 13518/2020 pubblicata in data 5/10/2020, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
2. condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore di che liquida in € 4.888,00 per compensi, oltre CP_1
rimborso forfetario ed accessori di legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma
1 quater, DPR 115/2002 per porre a carico dell'appellante l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto. 21 Così deciso in Roma il giorno 03/10/2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Claudia De Martin dott.ssa Antonella Izzo
22 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1460 c.c. della controparte, che le aveva fornito un programma non funzionante e non aveva risolto le anomalie riscontrate dall'opponente.
Chiedeva, pertanto, la risoluzione del contratto inter partes e la condanna dell'opposta al pagamento della somma di € 5.5087,00, pari all'esborso complessivamente sostenuto dal per le sanzioni irrogate ai suoi clienti Pt_1
a causa del malfunzionamento del software della ed al Controparte_3
risarcimento del danno all'immagine. La , in persona Controparte_3
del legale rappresentante pro tempore, costituitasi con comparsa del
20/6/2018, eccepiva preliminarmente la nullità dell'atto di citazione per violazione degli artt. 163, co. III, nn. 3 e 4 e 164, co. IV, c.p.c. e, nel merito,
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Riunita in camera di consiglio e così composta dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere rel. dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 2261 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, decisa ai sensi del terzo comma dell'art. 281-sexies c.p.c. a seguito di discussione orale all'udienza del giorno 03/10/2025 e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv.to Luca Tedeschi in virtù di procura rilasciata in calce all'atto d'appello ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore in
Roma, via Lungotevere Prati n. 21;
APPELLANTE
E
1 (P.I. ), in persona del legale CP_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., che ha incorporato per fusione, in data 22.6.2016, la rappresentato e difeso dall'avv.to Pierluigi Federici Controparte_2
in virtù di procura posta in calce al ricorso per decreto ingiuntivo n.
13522/2017 ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore in Roma, viale Giuseppe Mazzini n. 9;
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.
13518/2020 emessa nel giudizio rubricato al n. 62627/2017 R.G., pubblicata in data 05/10/2020.
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: << con atto di citazione notificato in data 21/9/2017 conveniva in giudizio avanti all'intestato Parte_1
Tribunale la , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 13522/2017,
N.R.G. 37795/2017, emesso dal Tribunale di Roma in data 3/6/2017, con cui gli era stato intimato il pagamento in favore della controparte della somma di € 8.645,73, oltre agli interessi ed alle spese processuali, a titolo di saldo del corrispettivo del contratto di fornitura di licenza d'uso e manutenzione di software stipulato tra il e la di cui alle Pt_1 Controparte_2
fatture n. 1387 del 30/7/2016, n. 1186 del 29/6/2016, n. 126 del 30/3/2016,
n. 2167 del 31/12/2015, n. 1672 del 30/9/2015, n. 1357 del 31/7/2015 e n.
1192 del 30/6/2015, invocandone la revoca e chiedendo, in via riconvenzionale, la risoluzione del contratto sotteso al monitorio, con condanna della controparte alla restituzione della somma di € 5.587,00 indebitamente corrisposta ed al risarcimento del danno alla propria immagine, con vittoria delle spese di lite. L'opponente esponeva di aver 2 riscontrato sin dal 31/5/2013 nella redazione dei modelli fiscali in favore di propri clienti anomalie di funzionamento del sistema, che aveva prontamente comunicato alla controparte, che si era attivata soltanto a seguito del reclamo presentato in data 18/4/2016 da parte dell'opponente, avendo il dott. , Per_1
responsabile incaricato dall'ingiungente, provveduto al ritiro degli elaborati presso la sede dello Studio al fine di riscontrare l'anomalia nella Pt_1
redazione dei modelli fiscali e dava atto che, dall'esame della documentazione contabile proveniente dallo studio , Pt_1 Tes_1
referente customer service, con messaggio di posta elettronica del 26/4/2016, aveva riscontrato la presenza di problematiche nell'utilizzo del software.
L'ingiunto esponeva che, causa del malfunzionamento del “software” fornito dalla , lo studio era stato costretto a versare e/o Controparte_3 Pt_1
compensare parcelle per la somma complessiva di € 5.5087,00, equivalente all'importo delle sanzioni ricevute dai clienti, con conseguente ingente danno patrimoniale e che, stante il persistere dell'anomalia del sistema ed avendo subito alla fine del mese di marzo 2016 anche il blocco delle procedure da parte della convenuta, il 10/5/2016 aveva stipulato un nuovo accordo di fornitura di software con la società Controparte_4
. Tanto premesso, eccepiva l'inadempimento ex art.
[...] Parte_1 chiedeva il rigetto dell'opposizione e dell'avversa domanda riconvenzionale, con vittoria delle spese di lite. L'opposta, premessa la ricostruzione dei rapporti contrattuali tra le parti, contestava l'avversa eccezione di inadempimento, deducendo che il aveva utilizzato i programmi forniti Pt_1
dall'opposta dal 19/2/2009 al 31/5/2013, per oltre quattro anni, senza sollevare alcuna contestazione e che, in ogni caso, le contestazioni sollevate a far tempo da quest'ultima data avevano riguardato un numero irrisorio di pratiche, rispetto al complessivo numero dei clienti della controparte ed erano rimaste prive di riscontro le cause delle anomalie di cui si era doluto l'odierno opponente, che non aveva fornito all'ingiungente gli archivi attraverso i quali accertare l'origine e le cause delle anomalie segnalate.
Esperiti gli incombenti preliminari, concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, il giudice fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza dell'11/6/2020, svoltasi ai sensi dell'art. 83, comma
VII, lett. h), D.L. n. 18/2020, conv. L. n. 27/2020, al cui esito tratteneva la causa in decisione, con i termini ex art. 190 c.p.c.>>
§ 2. – Il Tribunale di Roma con sentenza n. 13518/2020 così statuiva:
<
37795/2017, emesso dal Tribunale di Roma in data 3/6/2017 e le domande riconvenzionali proposte da avverso la;
Parte_1 Controparte_1
CONDANNA al pagamento in favore della controparte delle Parte_1
spese processuali, che liquida in € 4.835,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge, rigettando la domanda proposta dall'ingiungente ai sensi dell'art. 96, co. III, c.p.c. >>
§ 3. – Il tribunale a sostegno della decisione osservava:< disattesa l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per violazione degli artt.
163, co. III, n. 3 e 4 e 164 c.p.c. sollevata dall'opposta. La nullità per carenza dei requisiti di cui all'art. 163 nn. 3 e 4 c.p.c. postula infatti la totale omissione dei fatti posti a fondamento della domanda (cfr. Cass. civ. n.
4 11751 del 15/5/2013): in particolare, la nullità dell'atto di citazione si produce, a norma dell'art. 164 coma IV c.p.c., solo quando, considerato l'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, possa dirsi che il petitum sia del tutto omesso o sia assolutamente incerto, oppure che manchi del tutto l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda, in modo tale da non consentire al convenuto l'approntamento di una precisa linea di difesa, questa essendo l'esigenza che l'art. 164 c.p.c. mira a soddisfare (cfr. Cass. civ. sez. un. n.
8077 del 22/5/2012; Cass. civ. n. 21644 del 14/10/2014). La suddetta ipotesi
è da escludere nel caso di specie, in cui gli elementi di fatto e di diritto costituenti le ragioni delle domande proposte dalla parte attrice sono state chiaramente esposte, avuto riguardo alla prospettazione in fatto ed in diritto ed alle conclusioni dell'atto introduttivo del giudizio, con cui l'opponente denunzia il malfunzionamento dei programmi software ed il mancato tempestivo intervento della controparte per risolvere tali anomalie (cfr. Cass. civ. n. 11751 del 15/5/2013). Nel merito, con il motivo sostanzialmente unico contesta la pretesa creditoria avversaria, eccependo il Parte_1
grave inadempimento della , ai sensi e per gli effetti di Controparte_3
cui all'art. 1460 c.c. L'opposizione è infondata. Per costante giurisprudenza,
l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, teso ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere e non se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge. Pertanto, l'eventuale carenza dei requisiti probatori per la concessione del provvedimento monitorio può rilevare solo ai fini del regolamento delle spese processuali e la sentenza non può essere impugnata solo per accertare la sussistenza o meno delle originarie condizioni di emissione del decreto, se non sia accompagnata da una censura in tema di spese processuali (cfr. Cass. civ. n. 16767 del 23/07/2014). Ne consegue che, ai fini dell'accertamento della pretesa creditoria dell'opposta, deve aversi
5 riguardo all'intero materiale probatorio offerto dalla parte opponente in sede di opposizione, non potendo il giudicante arrestare la propria analisi alle sole prove allegate al ricorso monitorio. In tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, inoltre, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr., ex plurimis, Cass. sez. un. n. 13533 del
30/10/2001). Nella specie, l'opposta ha provato l'esistenza del proprio credito, emergendo per tabulas che il ha stipulato in data 20/10/2010 Pt_1
un contratto con la cui è succeduta la Controparte_2 [...]
in forza dell'atto pubblico notaio di fusione per CP_1 Persona_2
incorporazione del 22/6/2016, rep. n. 76545/33631, per la fornitura di software e di tutti i servizi previsti nel contratto medesimo e, a fronte della fornitura resa dalla , quest'ultima emetteva le fatture Controparte_2
n. 1387 del 30/7/2016, n. 1186 del 29/6/2016, n. 126 del 30/3/2016, n. 2167 del 31/12/2015, n. 1672 del 30/9/2015, n. 1357 del 31/7/2015 e n. 1192 del
30/6/2015. Risulta, inoltre, che in data 7/6/2011, ha dato Parte_1
conferma dell'acquisto della procedura “Comunicazione telematica Fatture
3000 Euro” al costo in abbonamento di € 280,00, con indicazione del numero di utenti da 2 a 3 pdl, il 20/7/2009 ha ordinato la procedura “Rimborso Irap
10%” per numero anagrafico fino al 50 al costo licenza d'uso in canone annuo di € 350 ed il 19/2/2009 ha ordinato alla Controparte_2
“Telematico Bonus Straordinario” al costo una tantum indicato in tabella.
Ebbene, a fronte della prova del credito fornita in modo esaustivo dall'opposta, il non ha provato il pagamento, né altra causa estintiva Pt_1
dell'obbligazione a suo carico e l'eccezione di inadempimento non riveste i
6 caratteri di cui all'art. 1460 c.c., pertanto è inidonea a paralizzare l'avversa pretesa. Ed invero, le asserite anomalie di funzionamento dei programmi informatici forniti dalla cui è succeduta l'odierna Controparte_2
opposta, non sono state analiticamente allegate né comprovate: in particolare, non vi è prova delle relative cause, né al riguardo risultano idonee ai fini probatori le richieste di assistenza tecnica provenienti dall'odierna opponente, posto che il messaggio di posta elettronica inviato il
26/4/2016 da al ha ad oggetto problematiche relative Tes_1 Pt_1
alle ditte Famil AV., e senza tuttavia che ne fossero note CP_5 CP_6
le cause. Non vi è prova, inoltre, che il abbia ottemperato alla richiesta Pt_1
di fornitura degli archivi da parte dello stesso al fine di Tes_1
individuare le cause delle anomalie riscontrate. Alle statuizioni che precedono, consegue l'assorbimento della questione relativa alla natura di obbligazione di risultato che assume il fornitore di programmi informatici personalizzati. Si rileva, infine, che l'esiguo numero delle forniture specificamente indicate come affette da anomalie non giustifica l'eccezione di inadempimento dell'ingiunta. Per le ragioni sopra esposte sono infondate le pretese restitutoria e risarcitoria della parte opponente: quanto alla prima, non vi è prova che il pagamento della somma di € 5.5087,00, corrispondente all'importo asseritamente corrisposto dal per le sanzioni irrogate ai Pt_1
suoi clienti, sia imputabile al malfunzionamento del software fornito dalla
, mentre l'azione risarcitoria è priva di prova quanto Controparte_2
alla condotta illecita dell'opponente ed al danno che avrebbe subito il Pt_1
Si rileva, inoltre, la mancanza di idonea prova del pagamento della suddetta somma da parte del a favore dei suoi clienti a titolo di conguaglio delle Pt_1
sanzioni a questi ultimi irrogate. Ai fini della risarcibilità ex art. 1223 c.c., in relazione all'art. 1218 c.c. o agli artt. 2043 e 2056 c.c., il creditore o il preteso danneggiato deve infatti allegare non solo l'altrui inadempimento ovvero allegare e provare l'altrui fatto illecito, ma in entrambi i casi deve pur sempre
7 allegare e provare l'esistenza di una lesione, cioè della riduzione del bene della vita (patrimonio, salute, immagine, ecc.) di cui chiede il ristoro, e la riconducibilità della lesione al fatto del debitore o del danneggiante: in ciò appunto consiste il danno risarcibile, che è un quid pluris rispetto alla condotta asseritamente inadempiente o illecita;
in difetto di tale allegazione e prova la domanda risarcitoria mancherebbe di oggetto (cfr. Cass. civ. n.
5960/2005). In adesione al principio ermeneutico basato sul concetto di danno-conseguenza in contrapposizione a quello di danno-evento ed escludendo l'ipotizzabilità di un risarcimento automatico e di un danno in re ipsa, così da coincidere con l'evento, appare quindi evidente che la domanda risarcitoria deve essere provata, sia pure ricorrendo a presunzioni, sulla base di conferente allegazione: non si può invero provare ciò che non è stato oggetto di rituale ed adeguata allegazione (cfr. Cass. civ. sez. un. n.
26972/2008). Nella specie, difettano la prova della condotta inadempiente o illegittima della convenuta e del danno patrimoniale sofferto, oltre che del nesso causale. Ne consegue il rigetto dell'opposizione e delle domande riconvenzionali dell'opponente. Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Non ricorrono i presupposti di cui all'art. 96, co. III, c.p.c., avuto riguardo alle questioni trattate.>>
§ 4. – Ha proposto appello formulando tre motivi di gravame, Parte_1
di seguito illustrati;
avanzava istanza di inibitoria e rassegnava le seguenti conclusioni:<< Preliminarmente e nel rito ACCERTARE E DICHIARARE
l'inadempimento contrattuale totale e/o parziale della e CP_1
conseguente risoluzione di diritto del contratto di licenza d'uso e manutenzione di programmi stipulato in data 20.10.2010 ai sensi dell'art. 1460 c.c. ACCERTARE E DICHIARARE l'illegittimità e non idoneità delle fatture emesse a provare il credito ingiunto;
per l'effetto ANNULLARE E/O
REVOCARE il decreto ingiuntivo n. 13522/2017 emesso in data 06.06.2017 dal Tribunale Ordinario di Roma e rubricato con Rgnr. 37795/2017 per
8 insussistenza del credito azionato a causa dell'inadempimento contrattuale imputabile esclusivamente alla società convenuta la quale ha fornito all'opponente un software non funzionante e non prestato idonea assistenza;
In via subordinata: Nella denegata ipotesi in cui venisse ravvisato un' inadempimento parziale e quindi venisse accertato un eventuale credito della
Voglia l'Ecc.ma Corte adita ridurlo secondo giustizia ed Controparte_3
equità, in considerazione delle anomalie riscontrate nell'utilizzo del software da parte dell'appellante e del credito da quest'ultimo maturato per aver conguagliato nei confronti di propri clienti somme derivanti dalla comminazioni di sanzioni nei confronti di quest'ultimi ingenerate da malfunzionamento del sistema oltre ad aver subito un danno patrimoniale da immagine conseguente all'inadempimento. In ogni caso in via riconvenzionale: Accertato e dichiarato che l'appellante ha subito un danno economico e patrimoniale e che lo stesso ha maturato un inequivocabile credito nei confronti della dell'opponente CONDANNARE la CP_3
al risarcimento ed alla restituzione della somma totale di € 5.5087,00
[...]
pagata illegittimamente dal Sig. a causa del malfunzionamento del Pt_1
programma in particolare € 3.400,00 ditta Famil per sanzione pagata per conto della stessa società; nonché €. 2187,00 per pagamento effettuato per conto della ditta per sanzioni;
- oltre al risarcimento del danno CP_5
subito dall'immagine professionale lesa per aver fatto ricevere ingiustamente le predette sanzioni ai propri clienti, da liquidarsi in via equitativa nella misura non inferiore ad € 10.000,00. In ogni caso si chiede rinnovarsi l'istruttoria ex ART 356 CPC ammettersi i mezzi istruttori come richiesti dalla scrivente difesa nell'atto di citazione in opposizione a d.i. e note 183
c.p.c., 2° termine, con riserva di ogni eccezione, deduzione e produzione in seguito a comparsa avversaria. Con vittoria di spese, competenze, onorari, spese generali da distrarsi in favore del procuratore antistatario avv. Luca
Tedeschi. >>
9 § 4.1 – Si costituiva per eccepire l'inammissibilità CP_1
dell'impugnazione per difetto di specificità dei motivi e comunque l'infondatezza del gravame. Rassegnava le seguenti conclusioni: << in via preliminare: dichiarare inammissibile e/o improcedibile il presente gravame per i motivi esposti in narrativa avverso la sentenza di primo grado, n. 13518 del 2020 emessa dal Tribunale Ordinario di Roma nella persona del Giudice
Dott. OM Martucci pubblicata in data 05/10/2020, all'esito del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, identificato con n. R.G.
62627/2017, presentato dal sig. per tutti i motivi come sopra Parte_1
esposti e, per l'effetto, confermare la sentenza appellata;
sempre in via preliminare: confermare l'esecutorietà della sentenza di primo grado, n.
13518/2020, resa dal Tribunale Ordinario di Roma, pubblicata in data
05/10/2020, all'esito del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, identificato con n. R.G. 62627/2017; in via principale rigettare l'appello
(anche con riguardo alla domanda riconvenzionale quivi spiegata) in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza n.
13518/2020 emessa dal Tribunale di Roma in data 02.10.2020 e pubblicata in data 05.10.2020; In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio.>>
§ 4.2 – All'udienza di prima comparizione del 5 novembre 2021 l'appellante rinunciava alla richiesta di inibitoria e la Corte rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni del 27 ottobre 2023, successivamente differita, da ultimo all'udienza del 3 ottobre 2025.
§ 4.3 – Con decreto presidenziale dell'8 luglio 2025 veniva disposto il mutamento del rito e la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. con assegnazione del termine di giorni trenta prima dell'udienza per il deposito di note.
Ha depositato note in data 3 settembre 2025 il difensore di parte appellata ed in data 29 settembre 2025 il difensore di parte appellante.
10 § 4.4 – All'odierna udienza il difensore di parte appellata ha chiesto lo stralcio delle note conclusionali di parte appellante in quanto depositate tardivamente. I difensori hanno precisato le conclusioni come da verbale. La causa veniva discussa oralmente e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art. 281-sexies c.p.c. (aggiunto dall'art. 3 d.lgs. n. 149/2022 e reso applicabile ai processi in corso dall'art. 7 comma 3 d.lgs. n.164/2024).
§ 5. – i motivi di gravame
L'appello contiene tre motivi.
§ 5.1 – Con il primo motivo titolato: << sul raggiungimento della prova in ordine all'inadempimento dell'appellata. Eccezione di inadempimento e risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1460 c.c. >> censurava la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale aveva affermato che
<< le asserite anomalie di funzionamento dei programmi informatici forniti dalla , cui è succeduta l'odierna opposta, non sono state Parte_2
analiticamente allegate e comprovate: in particolare, non vi è prova delle relative cause, né al riguardo risultano idonee ai fini probatori le richieste di assistenza tecnica provenienti dall'odierna opponente, posto che il messaggio di posta elettronica inviato da al ha ad Tes_1 Pt_1
oggetto problematiche relative alle Ditte Famil AV LI e RU, senza tuttavia che ne fossero note le cause >>.
Lamentava il travisamento delle difese e delle prove in quanto esso OV aveva documentalmente provato sia di aver riscontrato un malfunzionamento del software, che di aver sollecitato il reparto tecnico della società appellata ad effettuare le relative verifiche. Sosteneva che le richieste di teleassistenza rimaste inevase costituivano fatto idoneo a dimostrare l'inesatto adempimento di controparte in quanto il servizio di assistenza telematica era previsto contrattualmente e per esso era previsto un costo. Eccepiva l'erroneità dell'addebito di manomissione del sistema da
11 parte di esso in quanto egli non disponeva delle competenze Pt_1
necessarie e, con un intervento manuale, avrebbe potuto aggravare la posizione dei propri clienti. Denunciava l'insufficiente valutazione da parte del primo giudice del materiale probatorio ed in particolare della mail del
26/04/2016 del reparto tecnico nella quale risultava ammesso che controparte non era stata in grado di individuare le cause del malfunzionamento. Censurava la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto assorbita la questione relativa alla natura di obbligazione di risultato e aveva affermato che l'esiguo numero di fatture indicate come affette da anomalie non giustificava l'eccezione di inadempimento della parte ingiunta. Sosteneva che era rilevante considerare che egli aveva corrisposto un canone annuale per il servizio di teleassistenza e che, pertanto, l'appellata non poteva non adempiere a tale servizio ove espressamente richiesto da esso utente, assumendo un obbligo di risultato, ossia il corretto funzionamento del software. Significava che il primo
Giudice aveva errato anche nel non prendere in considerazione un possibile inadempimento parziale della società appellata, limitatamente alle tre posizioni fiscali della ditta , di e di Parte_3 CP_5 CP_6
§ 5.2 – Con il secondo motivo titolato: << carenza di istruttoria >>, eccepiva la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui il tribunale aveva, dapprima ritenuto la causa documentale e, successivamente, sostenuto la carenza di elementi probatori idonei ad integrare i presupposti dell'art. 1460
c.c., mentre i mezzi istruttori articolati da esso appellante non erano stati ammessi. Sosteneva la necessità dell'istruttoria, in quanto solo una CTU avrebbe potuto accertare il malfunzionamento del sistema ed un'eventuale manomissione posta in essere da esso appellante. Con riguardo al danno patrimoniale evidenziava che questo doveva venir accertato tramite l'escussione dei testimoni da esso indicati.
12 Con riferimento alla prova del credito azionato, evidenziava che il valore probatorio delle fatture commerciali era limitato alla sola fase monitoria e che nel caso di contestazione, come nel caso di specie, delle fatture sia nell'an che nel quantum, ciò non avrebbe potuto comportare l'inversione dell'onere della prova, gravante sull'opposta. Contestava tutte le fatture emesse negli anni 2015-2016, stante l'inadempimento dell'appellata. In particolare, circa le fatture del 2016 nn. 1186, 1387 e 30, ne evidenziava l'illegittimità in quanto emesse dall'appellata allorquando esso appellante aveva già stipulato un nuovo contratto di fornitura software e che l'appellata non aveva fornito prova dell'esatta esecuzione delle proprie prestazioni.
§ 5.3 – Con il terzo motivo titolato: << domanda riconvenzionale per risarcimento del danno ed eccezione di compensazione >> precisava che gli errori di calcolo fiscali erano provati dalla documentazione in possesso dei clienti dello studio di esso appellante, che avevano altresì rilasciato dichiarazioni formali a prova del conguaglio a loro corrisposto da esso
Significava che il decreto ingiuntivo opposto doveva essere rivisto Pt_1
alla luce del credito di euro 5.5087,00, corrispondente all'importo complessivamente versato da esso appellante ai clienti per le sanzioni ad essi applicate, oltre al risarcimento del danno di immagine professionale subito da esso per aver ricevuto i clienti da lui assistiti delle sanzioni a causa Pt_1
del malfunzionamento del software, danno da liquidarsi in via equitativa in misura non inferiore a euro 10.000,00.
§ 6 – Le questioni preliminari
§ 6.1 – Va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello, eccepita dall'appellato, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., in quanto i motivi dedotti dall'appellante a sostegno della impugnazione sono sufficientemente specifici e chiari e consentono di esaminare il merito dell'appello.
13 Come anche di recente riaffermato dalla giurisprudenza della Suprema
Corte, l'art. 342 c.p.c. impone all'appellante «di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono, e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata;
sia pure con un grado di specificità ben più accentuato rispetto al passato, imponendo la norma novellata un ben preciso ed articolato onere processuale, compendiabile nella necessità che l'atto di gravame, per sottrarsi alla sanzione di inammissibilità ora specificamente prevista, offra una ragionata e diversa soluzione della controversia rispetto a quella adottata dal primo giudice» (da ultimo, Cass. n. 4541/2017; si tratta di principi affermati, peraltro, anche nel vigore del precedente testo dell'art. 342 c.p.c. dalla nota sentenza delle sezioni unite n. 16/2000).
Va, altresì, precisato che comunque l'appello non deve necessariamente tradursi nella prospettazione di un progetto alternativo di sentenza e non deve rivestire particolari forme sacramentali, purché dal tenore complessivo dello stesso sia possibile evincere i passaggi della sentenza che vengono impugnati e, quanto meno per alcuni di essi, il ragionamento che viene contrapposto, a prescindere poi dalla fondatezza delle doglianze stesse.
§ 6.2 – va disposto lo stralcio delle note conclusionali di parte appellante depositate tardivamente in data 29 settembre 2025.
§ 6.3 – Va accolta l'eccezione di inammissibilità della produzione documentale effettuata da parte appellante con riguardo al doc. allegato 1 pdf contenente le dichiarazioni rilasciate dal legale rappresentante della ditta
Famil di Milani s. & c. sas e da relative al fatto che Parte_4
l'importo da essi pagato a titolo di sanzioni era stato loro rimborsato da
Pt_1
14 Va osservato, invero, che il Tribunale ha rigettato la domanda riconvenzionale promossa da volta ad ottenere il risarcimento del Pt_1
danno [pari al danno all'immagine subito ( da liquidarsi in via equitativa in misura non inferiore ad € 10.000,00) e del danno economico sofferto per aver dovuto rimborsare ai clienti il costo delle sanzioni irrogate ai predetti] con la motivazione << si rileva la mancanza di idonea prova del pagamento della suddetta somma da parte del a favore dei suoi clienti a titolo di Pt_1
conguaglio delle sanzioni a questi ultimi irrogate >> e la documentazione suddetta doveva essere allegata in primo grado.
Con la produzione effettuata per la prima volta nel presente grado risulta violato il disposto di cui all'art. 345 c.p.c. nel testo novellato con L. 134/2012 che sancisce il divieto di ammissione, in appello, di nuovi mezzi di prova e documenti, salvo che la parte dimostri di non avere potuto proporli o produrli in primo grado per causa non imputabile, eventi questi ultimi nemmeno allegati nell'atto di appello.
§ 7 – L'analisi dei motivi
§ 7.1 – I primi due motivi vanno esaminati congiuntamente e sono infondati.
Per pregiudizialità va esaminato il secondo motivo relativo alla censura di errata pronuncia di rigetto delle richieste istruttorie avanzate in primo grado dal Pt_1
Osserva la Corte, innanzitutto, che l'istanza è ammissibile avendo l'opponente rinnovato la richiesta di ammissione dei mezzi istruttori – disattesa dal primo giudice con l'ordinanza 3 aprile 2019 - nelle note scritte depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni.
I mezzi istruttori richiesti risultano compiutamente riportati nella memoria depositata nel secondo termine dell'art. 183 co. 6 c.p.c.: < si chiede interrogatorio formale del: Sig. - Sig. - Sig. Testimone_2 Controparte_7
- Sig. – Responsabile Customer Servicwe Testimone_3 Tes_1
15 responsabili del reparto tecnico della convenuta società tutti sui seguenti capitoli di prova: a) “Vero che, la Team System S.p. A. ha stipulato con l'opponente Dott. OV un contratto di licenza d'uso e Pt_1
manutenzione di softwar per la redazione di modelli fiscali AV unico 12”;
b) “Vero che, già in data 31.05.2013, la iceveva da parte Controparte_3
del Dott. richiesta di teleassistenza per aver riscontrato Pt_1
malfunzionamenti nell'utilizzo del softwar e chiedeva con sollecitudine l'intervento del reparto tecnico”; c) “Vero che il Sig. inviava Pt_1
personalmente all'amministrazione dell'opposta società un dettaglio analitico relativo alle irregolarità riscontrate, come da comunicazioni mail allegate (doc.3), e perdippiù, invitava la Direzione ad effettuare prontamente un controllo su tutta la documentazione elaborata con tale software per ovviare la comminazione di sanzioni a discapito dei clienti”; d) “Vero che solamente a seguito del reclamo presentato in data 18.04.2016 da parte dell'opponente, il dott. responsabile incaricato dalla convenuta Per_1
provvedeva al ritiro degli elaborati presso la sede dello al fine CP_8
di riscontrare l'anomalia nella redazione dei modelli fiscali”; e) “Vero che dall'esame della documentazione contabile proveniente dallo Studio Pt_1
il Sig. Referente Customere Service con mail del 26.04.2016 Tes_1
(doc.4) riscontrava chiaramente la presenza di problematiche nell'utilizzo del software testualmente “Buonasera Dott. , facendo seguito alla sua Pt_1
richiesta di verifica vado a chiederle la fornitura degli archivi in quanto dal cartaceo che mi ha inviato posso solo constatare le problematiche ma non posso essere in grado di analizzare le cause”; f) “ Vero che il Dott. Pt_1
persistendo le anomalie del sistema subisce alla fine del mese di marzo 2016 il blocco delle procedure e viene privato di un fondamentale strumento di lavoro”; g) “Vero che in data 28.01.2016 l'opponente inviava nuova mail di sollecito per ulteriore chiarimento e richiesta di intervento al responsabile
Sig. ”. Si chiede ammissione di prova testimoniale dei seguenti testi Tes_1
16 di parte opponente: - in persona del legale rapp.te p.t.; - CP_9 [...]
in persona del legale rapp.te p.t. - , in persona CP_10 Controparte_11
del legale rapp.te p.t. i quali verranno tutti interrogati sulla seguente circostanza: a) “Vero che avete ricevuto sanzioni per fiscali a causa per ritardi negli adempimenti telematici effettuati dallo ”; CP_8
Tanto premesso si osserva che l'interrogatorio formale richiesto è inammissibile non rivestendo i soggetti indicati la qualifica di legale rappresentante pro tempore della società opposta, trattandosi di semplici dipendenti, addetti o impiegati.
La prova testimoniale richiesta sull'unico motivo sopra trascritto è superflua avendo la parte prodotto documentazione (allegato 9) relativa all'irrogazione di sanzioni a detti clienti.
Invero, la documentazione prodotta in primo grado da parte opponente è la seguente: 2) Richiesta teleassistenza del 31.05.2013; 3) mail scambiate con reparto tecnico e amministrazione dell'opposta; 4) mail del 26.04.16; 5) raccomandata a/r del 1.08.2016 dell'avv. Luca Tedeschi;
6) mail di reclamo del 2016; 7) Contratto con stipulato in data Controparte_4
10.05.2016 e relative fatture;
8) mail del 28.01.2016 priva di riscontro;
9) documentazione dei clienti dello ai quali sono state comminate CP_8
sanzione causate dal malfunzionamento del programma.
La richiesta di CTU rinnovata anche nel presente grato è inammissibile in quanto esplorativa non potendosi detto mezzo di prova sostituire alle carenze probatorie circa la condotta inadempiente di Controparte_1
Venendo alla disamina del primo motivo si osserva che parte opponente ha eccepito di aver sospeso il pagamento delle fatture azionate da CP_1
con il ricorso monitorio sul presupposto di un inadempimento da
[...]
ascriversi a controparte legato al malfunzionamento del software ( che aveva
17 comportato errori nella redazione di modelli fiscali ai quali aveva fatto seguito l'irrogazione di sanzioni da parte dell'Ufficio ai clienti di esso ed alla mancata assistenza, pur contrattualmente prevista. Pt_1
Il Tribunale ha rigettato l'eccezione ex art. 1460 c.p.c. sotto tutti i profili con motivazione del tutto aderente alle risultanze documentali in atti.
In particolare, il Tribunale ha osservato che il malfunzionamento ha riguardato tre soli clienti ovvero la ditta Famil, e In CP_5 CP_6
relazione a dette posizioni ha sottolineato che non vi è prova che l'errore nella redazione dei modelli fiscali relativi a dette tre ditte sia imputabile al malfunzionamento del software e non piuttosto ad errori del professionista.
Certamente l'assistenza risulta prestata.
Osserva la Corte che, in effetti, la doglianza di errori nella redazione di modelli fiscali riguarda tre sole ditte a fronte di un software acquistato ed utilizzato dal 10 febbraio 2009. La prima anomalia risulta denunciata il 31 maggio 2013; le anomalie in tutto hanno interessato tre clienti, di qui la necessità di acquisire la prova rigorosa che detto malfunzionamento fosse effettivamente legato al software, posto che per tutti gli altri clienti di Pt_1
il funzionamento dello stesso risultava regolare.
ha documentato di aver fornito a software per Controparte_1 Pt_1
gestire un rilevante numero di clienti: < Come emerge dai contratti siglati dal Signor lo stesso aveva un numero di clienti abbastanza elevato, Pt_1
atteso che lo stesso si dotava dei programmi di contabilità di CP_1
con possibilità di utilizzare gli stessi su tre postazioni di lavoro contemporaneamente e prevendo la possibilità di inviare 100 dichiarazioni aggiuntive rispetto al programma base. Quanto alle buste paga, il kit acquistato dal signor prevedeva la possibilità di redigere (inclusi nel Pt_1
prezzo) fino a 500 cedolini/mese. È pertanto evidente che l'odierno opponente si dotava dei programmi di per gestire un numero CP_1
18 rilevante di clienti in qualità di commercialista. A riprova di ciò si allega sub. doc. 1 l'elenco delle licenze d'uso di cui usufruisce il signor E ciò Pt_1
anche a riprova, ove fossero dimostrate, ma così non è, della marginalità delle doglianze di controparte. Ebbene, di fronte ad importanti e tali volumi di pratiche, il Signor avrebbe riscontrato presunti malfunzionamenti, Pt_1
a suo dire, rispetto solo a tre pratiche. Invero, se il programma fornito da avesse presentato dei malfunzionamenti – come sostenuto da CP_1
controparte - le anomalie si sarebbero dovute presentare su un numero ben maggiore di pratiche.>> e la circostanza, non risulta contestata.
Dalle mail in atti, prodotte da entrambe le parti, emerge che la tele assistenza risulta fornita, come da contratto. Non è quindi configurabile l'addebito di inadempimento a detta obbligazione contrattuale. Nemmeno l'insuccesso dell'assistenza prestata può essere addebitato a in quanto CP_1
emerge chiaramente che la società di servizi aveva richiesto al commercialista di fornire gli “archivi“ delle tre posizioni interessate dall'errore nella redazione dei modelli fiscali indicando le ragioni per le quali detti archivi erano necessari. Si legge nella mail: ditta Famil RAV breve IVA cod. 6032 30bgg conteggio AV errato, sanzione di circa € 3.400: dal cartaceo ho solo una delega RBK di ravvedimento, sottolineo che i calcoli di ravvedimento vengono effettuati in base a tabelle modificabili ed aggiornabili dall'utente. mod. unico 2010/2009/2008 quadri CP_10
RX unico2008 credito “zero” quadro RX 2009 credito iniziale €. 8.565,00 finale in F24 €. 6.948,00 contestate €.
5.541.42 compensate il 30/11/2009 sanzioni scalate su parcelle €. 2187,00: dal cartaceo posso constatare i quadri
RX ma ho bisogno delle cartelle di archivio DIRED08/DIRED09/DIRED10
CO e AM -ditta RU MA contributi relativi ai mesi Luglio,
Agosto, Settembre 2014 per €. 1532,00; €. 1538,00; €. 1306,00; nel prelevamento telematico Entratel sono stati prelevati e addebitati rispettivamente €. 449,84; 448,38; 455,00; con conseguente addebito
19 sanzioni e c. riscossioni per €. 1.089,05 importo ancora da saldare. Dal cartaceo della situazione F24 nella colonna STATO ci sono diversi tributi evidenziate con (M) che identificano le deleghe gestite in maniera manuale, nella colonna a sinistra di stato ci sono diversi tributi definiti Man = manuale, ci servirebbero comunque gli archivi che hanno gestito ma non determinato i tributi gestiti manualmente.
Osserva il Collegio che con l'assistenza prestata era stata CP_1
in grado di individuare la circostanza significativa che nei tre casi segnalati era ammissibile l'intervento manuale del commercialista, che poteva modificare ed aggiornare le tabelle o i tributi (come per sicché CP_6
l'assistenza necessitava, per poter verificare il malfunzionamento del software e come comunicato con la suddetta mail, che è rimasta priva di riscontro, degli archivi specifici in essa indicati.
Il Tribunale ha riscontrato la mancata collaborazione di non avendo Pt_1
fornito gli archivi richiestigli con la mail del 26 aprile 2016 ed ha concluso, in maniera aderente alle risultanze processuali evidenziando, per quel che qui rileva, che: << difettano la prova della condotta inadempimento o illegittima della conventa (..)>>
La mancanza di prova di un inadempimento colpevole in capo a CP_1
che anzi ha dimostrato di aver preso in carico le segnalazioni di guasto,
[...]
di averle attentamente esaminate e che ha fornito una spiegazione alternativa
– da verificare - rappresentata dall'intervento manuale da parte dell'utente, conduce al rigetto del primo motivo di gravame essendo mancata la collaborazione di nel fornire all'assistenza, garantitagli da Pt_1
controparte, la documentazione di archivio, nel possesso di esso cliente, necessaria per verificare se l'errore nei moduli delle tre ditte fosse ascrivibile al software o all'intervento manuale effettuato dall'utente.
§ 7.2 – I terzo motivo è infondato 20 Il rigetto del primo motivo ha comportato che sia rimasto escluso l'inadempimento di così come la riferibilità dell'errore Controparte_1
nella redazione dei moduli a malfunzionamento del software sicché non compete all'appellante alcun risarcimento del danno.
§ 8. – Le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate in favore dell'appellata sulla base dello scaglione di valore della causa (fino a € 26.000,00) nei valori medi per tutte le fasi, fatta eccezione per la fase istruttoria-trattazione che ha avuto minimo svolgimento e per la quale vengono liquidati i compensi medi dimidiati.
§ 9. – Il rigetto dell'appello comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto, restando demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass.
n. 26907/2018, Cass. n. 13055/2018).
PQM
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
nei confronti di contro la sentenza resa tra le parti
[...] CP_1
dal Tribunale di Roma n. 13518/2020 pubblicata in data 5/10/2020, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
2. condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore di che liquida in € 4.888,00 per compensi, oltre CP_1
rimborso forfetario ed accessori di legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma
1 quater, DPR 115/2002 per porre a carico dell'appellante l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto. 21 Così deciso in Roma il giorno 03/10/2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Claudia De Martin dott.ssa Antonella Izzo
22 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1460 c.c. della controparte, che le aveva fornito un programma non funzionante e non aveva risolto le anomalie riscontrate dall'opponente.
Chiedeva, pertanto, la risoluzione del contratto inter partes e la condanna dell'opposta al pagamento della somma di € 5.5087,00, pari all'esborso complessivamente sostenuto dal per le sanzioni irrogate ai suoi clienti Pt_1
a causa del malfunzionamento del software della ed al Controparte_3
risarcimento del danno all'immagine. La , in persona Controparte_3
del legale rappresentante pro tempore, costituitasi con comparsa del
20/6/2018, eccepiva preliminarmente la nullità dell'atto di citazione per violazione degli artt. 163, co. III, nn. 3 e 4 e 164, co. IV, c.p.c. e, nel merito,
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