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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 14/07/2025, n. 1284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1284 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI Sezione Civile Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, nella persona del Giudice, dott. Eduardo Bucciarelli, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella controversia civile di I Grado iscritta al n. r.g. 134/2020, avente ad oggetto “responsabilità extracontrattuale solo danni a cose” e vertente tra nato a [...] il [...] (C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Meles Raffaele, in virtù di mandato in atti ed elettivamente domiciliati come in atti ATTORE contro (C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato Controparte_1 P.IVA_1 e difeso dall' Avv. Perri Raffaela, in virtù di mandato in atti ed elettivamente domiciliati come in atti CONVENUTO
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le conclusioni delle parti. Con atto di citazione regolarmente notificato, ha convenuto in giudizio il Parte_1 CP_1 deducendo:
[...]
- di essere proprietario della “Fisiocenter”, struttura polivalente ad uso sanitario-riabilitativo, sita in in località “Petraro”; CP_1
- che in data 12/04/2019 i locali della su menzionata struttura venivano invasi da acqua e fango fuoriusciti dal vicino torrente S. Caterina;
- che l'allagamento della struttura aveva interessato sia la parte esterna adibita a punto ristoro, nonché tutto il piano seminterrato ed in particolare: il disimpegno, l'ingresso, la sala d'attesa lo studio medico, la palestra psicomotoria, la sala osservazione, il deposito materiale pulito, le docce, lo spogliatoio, i servizi igienici, i w.c. per disabili, la palestra, la piscina, l' ascensore, il locale macchine piscina, il deposito materiale d'uso, il deposito attrezzature causando danni per un ammontare di € 17.165,40, come da relazione tecnica dettagliata a firma del Geom. del 30/04/2019M Parte_2
- che è stato altresì danneggiato tutto l'impianto elettrico, in particolare la struttura ha subito il danneggiamento di: 1) pompa sollevamento liquami ed acque bianche del piano interrato completa di quadretto con galleggianti di livello e sicurezza, 2) sostituzione pompa di riciclo cascata interna, 3) installazione n. 2 schede elettroniche cancello carrabile, 4) riparazione quadro elettrico generale 5) riparazione scheda elettronica attrezzatura per fisioterapia 6) riparazione n. 2 condizionatori 7) riparazione telecamere e dvr 8) riparazione motori piscina come da fattura n. 26/30/08/2019 della MAC service di dell'importo di € 4.400,00; Persona_1
- l'ammontare complessivo dei danni subiti dalla Fisiocenter è pari ad € 21.565,00 salvo migliore stima, come da documenti allegati all'atto di citazione;
- con comunicazione del 30/08/2019 è stato denunciato il tutto;
- con atto del 19/10/2019 è stato rivolto l'invito ex dl 132/14, rimasto privo di riscontro;
- il non ha provveduto a risarcire il danno;
Controparte_1
pagina 1 di 8 - la responsabilità dell'accaduto è da addebitare al per colpa esclusiva, avendo Controparte_1 omesso ogni elementare cautela nella pulizia del torrente in questione;
- lo straripamento è avvenuto a causa del greto del torrente sporco per come relazionato dal corpo dei Vigili del Fuoco intervenuti sui luoghi;
- non vi erano griglie di scolo delle acque e sistemi di deviazione e defluizione;
- i danni sono stati constatati anche dai Vigili Urbani di Cariati, intervenuti sul posto. Tanto premesso parte attrice ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“a) accertare, quindi dichiarare il diritto di quale l.r.p.t. della ad Parte_1 Controparte_2 ottenere il risarcimento del danno subito in conseguenza dello straripamento del torrente S. Caterina a causa del greto dello stesso sporco e dell'assenza di griglie e sistemi di deviazione e defluizione acque, ad ottenere il risarcimento del danno 21.565,00 come da relazione tecnica e fattura del 30/08/2019, il tutto con interessi e rivalutazione;
b) condannare altresì il convenuto al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, oltre accessori di legge con distrazione in favore del procuratore costituito”. Con comparsa di costituzione depositata in data 27.05.2020, si è costituito il Controparte_1 deducendo che:
- la responsabilità del dove essere esclusa;
Controparte_1
- dalla produzione fotografica prodotta dall'attore, nonché dalla lacunosa e sommaria descrizione dei fatti oggetto di controversia, non è possibile ricostruire l'esatta dinamica e la precisa concatenazione degli eventi;
- non è stato dimostrato il nesso di causalità tra i danni lamentati dal d un'eventuale omissione Pt_1 del relativa alla manutenzione di scoli e torrenti;
Controparte_1
- il torrente Santa Caterina, che tracimando avrebbe invaso diverse abitazioni ed attività produttive, si trova a 2 km dalla S.S. 106 e, dunque, dalla struttura di proprietà dell'attore, come da relazione dei Vigili del Fuoco intervenuti sui luoghi interessati dall'alluvione;
- i Vigili Urbani sono intervenuti per “constatare i danni causati dalle forti piogge”, intervenendo non solo in località Petraro, ma anche in altre zone del interessati dagli eventi alluvionali Controparte_1 del 12.04.2019;
- la zona interessata è stata colpita da eventi alluvionali di natura straordinaria, come da messaggi di allerta meteo diramati dall'U.O.A. Protezione civile sala operativa regionale dell'11.04.2019 e del 12.04.2019 comprovanti la natura calamitosa degli eventi ascrivibili all'ente pubblico citato in giudizio;
- parte attrice, non tenendo in considerazione la natura calamitosa degli eventi atmosferici, fa riferimento al solo supposto straripamento del torrente Santa Chiara come causato non già dalle piogge alluvionali, bensì dal fatto che il torrente era sporco e non sottoposto a manutenzione ordinaria al punto da tracimare ed invadere la struttura, senza peraltro fornire alcuna prova documentale o materiale fotografico;
- la documentazione prodotta da controparte, con particolare riferimento alla perizia redatta dal geom.
, contiene l'elenco dei danni causati non accompagnata da alcuna fattura;
Parte_2
- la stessa non introduce alcun elemento probatorio a sostegno della presunta responsabilità del
[...] nell'accaduto per cui è causa, richiamando la sola tracimazione del torrente CP_1 Persona_2 avvenuta, sempre, a ben 2 km dalla SS 106, sul cui margine si erge la struttura oggetto di causa;
- ai fini dell'applicabilità della responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., incombe sul danneggiato l'onere probatorio di fornire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e l'evento lesivo, il custode, dal canto suo, è tenuto a provare l'esistenza di un fattore esterno che abbia quei requisiti di imprevedibilità e di eccezionalità tali da interrompere il predetto nesso di causalità, vale a dire la prova del caso fortuito o della forza maggiore;
- la responsabilità del deve essere esclusa per la mancanza di prove oggettive circa Controparte_1 la riconducibilità dell'accaduto per cui è causa alla cattiva o mancata manutenzione delle strade nonché del torrente S. Caterina. L'attore si limita a lamentare lo straripamento di un torrente posto a 2 km dalla pagina 2 di 8 struttura di proprietà dell'istante, senza fornire né la prova del suindicato nesso di causalità e neppure una compiuta descrizione di come sia effettivamente accaduto lo straripamento del torrente di cui sopra, considerato che tra lo stesso e la struttura di proprietà del Sig. intercorrono numerosi altri terreni Pt_1 coltivati, oltre ad altre costruzioni;
- l'assenza di qualsivoglia responsabilità nell'accaduto per cui è causa del si rinviene Controparte_1 nella eccezionalità e nella natura calamitosa degli eventi alluvionali subiti dall'intero territorio comunale. Tanto premesso il convenuto ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“1) Rigettare le domande tutte proposte dall'attore, perché infondate in fatto ed in diritto, per tutte le motivazioni dedotte in premessa;
2) Condannare parte attrice al pagamento delle spese e competenze del giudizio, da distrarre ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto Procuratore antistatario”. Assegnati i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., la causa è stata istruita attraverso produzione documentale, prova orale ed espletamento di CTU. All'udienza del 23.01.2025 la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Nel merito. 2.1 L'attore ha evocato il deducendo che l'omessa manutenzione del torrente Controparte_1 [...]
ne avrebbe provocato lo straripamento con danni alla struttura di proprietà del medesimo. Per_2 La domanda proposta va inquadrata nell'ambito della fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., avendo parte attrice lamentato l'omessa custodia del bene da parte dell'ente. 2.2. È noto che, in tema di acque pubbliche, il tribunale specializzato è competente quando ricorre un'attività dell'ente amministrativo che si concreta nella progettazione, nella costruzione, nel funzionamento e nella manutenzione di un'opera idraulica o comunque nelle scelte che la pubblica amministrazione adotta per la tutela di interessi generali correlati al regime delle acque pubbliche. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, infatti, nelle controversie aventi per oggetto il risarcimento di danni derivanti dallo straripamento di un corso d'acqua pubblico per omessa cura o manutenzione dello stesso, R.D. n. 1775 del 1933, ex art. 140, lett. e), “spettano alla competenza dei tribunali regionali delle acque le domande in relazione alle quali l'esistenza dei danni dipenda dall'esecuzione, dalla manutenzione o dal funzionamento di un'opera idraulica, mentre restano riservate alla cognizione del giudice in sede ordinaria quelle aventi per oggetto pretese che si ricollegano solo indirettamente e occasionalmente alle vicende relative al governo delle acque, atteso che la competenza del giudice specializzato si giustifica in presenza di comportamenti, commissivi od omissivi, che implichino apprezzamenti circa la deliberazione, la progettazione e l'attuazione di opere idrauliche o comunque scelte della P.A. dirette alla tutela di interessi generali correlati al regime delle acque pubbliche” (tra le altre, si veda Cass. n. 16636/2019). Nel caso in esame, è evidente che la prospettazione attorea non riconduce la domanda nel paradigma di competenza specializzata del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche. La domanda, invero, non concerne un'opera idraulica ed i danni dalla stessa derivanti, trattandosi di un corso d'acqua (torrente), e viene imputata al convenuto una mera incuria (si veda Cass. n. 10128/2015, nella quale si CP_1 afferma che, mentre è riservata al tribunale specializzato ogni controversia riguardante il risarcimento di “danni derivanti esclusivamente da atti della P.A. e, dunque, da scelte di governo delle acque e del territorio”, rientrano nella competenza del giudice ordinario i giudizi per i danni derivanti da comportamenti della pubblica amministrazione “che si siano sostanziati in una mera inazione o in incuria”). 2.3. Ciò posto, l'azione di responsabilità per danni di cui all'art. 2051 c.c. implica accertamenti diversi rispetto all'azione ex art. 2043 c.c.; quest'ultima impone di accertare se sia stato attuato un comportamento commissivo od omissivo dal quale sia derivato un pregiudizio a terzi;
nell'azione di responsabilità per danni da cosa in custodia, che ha carattere oggettivo, invece, si prescinde dal comportamento del custode, che è elemento estraneo alla struttura della fattispecie normativa, la cui pagina 3 di 8 funzione è quella di imputare la responsabilità a chi si trovi nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa;
tale qualificazione ha ricevuto una definitiva conferma nella sentenza n. 20943 del 30.6.2022 delle Sezioni Unite dalla Corte di Cassazione, ove viene ribadito che “La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode”. L'art. 2051 c.c., quindi, nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa;
non può escludersi, invero, che un'eventuale colpa venga fatta specificamente valere dal danneggiato, ma, trattandosi di azione ex art. 2051 cod. civ., la deduzione di omissioni o violazioni di obblighi di legge, di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode può essere diretta soltanto a rafforzare la prova dello stato della cosa e della sua attitudine a recare danno, ai fini dell'allegazione e della prova del rapporto causale tra la prima e il secondo;
né è da escludere che, viceversa, sia il custode a dedurre la conformità della cosa agli obblighi di legge o a prescrizioni tecniche o a criteri di comune prudenza al fine di escludere l'attitudine della cosa a produrre il danno: in entrambi i casi si tratta di deduzioni volte a sostenere oppure a negare la derivazione del danno dalla cosa e non, invece, a riconoscere rilevanza al profilo della condotta del custode (Cass. Civ. ordinanze 10 febbraio 2018, nn. 2480, 2481, 2482 e 2483). In ordine alla tematica dell'onere della prova, in base all'art. 2051 c.c., nella cui disciplina rientra la fattispecie in esame, prescindendo l'imputazione della responsabilità da qualunque profilo soggettivo, operando sul piano oggettivo del solo accertamento del rapporto causale, il danneggiato dovrà dimostrare, oltre alla propria titolarità attiva, l'esistenza e l'entità del danno, solo il nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno subito;
mentre grava sul danneggiante l'onere di eccepire e dimostrare la ricorrenza dell'eventuale caso fortuito. La natura oggettiva della responsabilità trova la propria ragione giustificatrice nella funzione di contrappeso al riconoscimento di una signoria, quale la custodia, sulla cosa che entra o può entrare a contatto con la generalità dei consociati (cfr., Cass., ord. n. 2480/2018). Sul custode, dunque, grava l'onere di fornire la prova liberatoria del caso fortuito, idonea a superare la presunzione iuris tantum prevista a suo carico, dimostrando che l'evento dannoso si è verificato per l'intervento di un fattore esterno che abbia inciso, interrompendolo, sul nesso causale (Sez. U., Ordinanza n. 20943/2022). Va precisato, tuttavia, che la prova del caso fortuito -fattore estraneo alla sfera soggettiva del custode idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra la cosa e l'evento lesivo- incombente sul custode, presuppone che il danneggiato abbia fornito in via prioritaria la prova del nesso di causalità tra l'evento dannoso lamentato e la cosa in custodia (Cass. civ., sez. VI, n. 1896/2015). 2.4. Nel caso in esame non vi è alcuna contestazione circa la titolarità attiva e passiva della pretesa. Ed infatti, alcuna contestazione è sorta tra le parti circa la sussistenza del rapporto di custodia, né risulta essere oggetto di contestazione tra le parti l'evento generatore del dedotto danno, inteso nel senso del suo accadimento e della data individuata dall'attore. Anzi, l'ente comunale ha svolto difese incompatibili con la negazione dell'avvenuta tracimazione del torrente il 12.4.2019, Persona_2 attribuendo l'evento a piogge alluvionali di carattere eccezionale. Ciò posto in linea generale, nel caso di specie, alla luce dell'istruttoria espletata, deve ritenersi accertato che in data 12.5.2019 il torrente denominato è esondato, provocando l'allagamento delle Persona_2 zone limitrofe e, in particolare, anche i locali del centro “Fisiocenter”. L'allagamento della struttura, infatti, è ben rappresentata nella produzione fotografica allegata all'atto di citazione, nonché ripresa nella consulenza tecnica d'ufficio. Inoltre, parte attrice ha anche prodotto la relazione di intervento dei Vigili del Fuoco, Comando di Cosenza, i quali in data 12.4.2019 intervenivano sui luoghi di causa “a seguito della tracimazione del pagina 4 di 8 torrente ” per verificare le conseguenze dell'allagamento delle strutture inondate da Persona_2 acqua e fango. Dalla relazione emerge che gli operanti riscontravano l'allagamento dei locali del seminterrato della struttura Fisiocenter (“SPOGLIATOIO, VANI ASCENSORI E MOTORI, PISCINA, PALESTRE”) e del cortile, indicando la presenza di “danni da allagamento”, e che tutti i locali allagati “risultavano arredati con attrezzature varie”. Gli operanti, inoltre, indicavano come presumibile causa del sinistro la tracimazione del torrente - posto a circa 2 chilometri dalla S.S. 106 - dovuta “alla grossa quantità di acqua ed al greto del torrente sporco”. Il teste , assessore ai servizi ed ai lori pubblici e sindaco facente funzioni del Testimone_1 [...] all'epoca dei fatti, confermava l'avvenuto straripamento del torrente il CP_1 Persona_2 12.4.2019 e l'allagamento della struttura Fisiocenter. L'avvenuto allagamento della struttura, inoltre, veniva confermato dai testi e . Testimone_2 Testimone_3 È, dunque, provata la derivazione causale dell'allagamento dall'avvenuta esondazione dal bene in custodia, ossia il torrente . Persona_2 In tal senso, infatti, depongono anche gli esiti della consulenza tecnica d'ufficio disposta. Ed infatti, il c.t.u. ha, innanzitutto, chiarito che la distanza tra il torrente e la Strada Persona_2 comunale Petraro, dove è ubicata la struttura di proprietà del denominata “Fisiocenter”, non è Pt_1 di 2 chilometri, per come voluto dal convenuto, ma di 80 metri. Il CTU, inoltre, ricostruendo la dinamica dell'evento, pur non riuscendo a stabilire esattamente il punto di tracimazione, ha evidenziato che a seguito dell'esondazione del torrente S. Caterina “le acque si sono riversate sui terreni limitrofi ed a valle anche sulla strada comunale Petraro, la quale, per le caratteristiche plano-altimetriche precedentemente descritte, nonché per la presenza dei muretti laterali ai bordi della carreggiata, difatti si è trasformato in un vero e proprio canale a cielo aperto, trasportando verso valle acqua e fango”. Quanto alle carenze manutentive dedotte, le stesse non valgono a spostare il fulcro dell'accertamento sulla condotta del custode, la quale, come sopra evidenziato, esula dalla struttura della fattispecie di cui all'art. 2051 c.c.. In tale contesto, dunque, una volta provato che l'allagamento è dipeso dall'esondazione del torrente e, dunque, provato il rapporto causale con la cosa, risulta privo di effettivo rilievo pratico, tanto l'individuazione dell'esatto punto di tracimazione delle acque, atteso che l'evoluzione del fenomeno di esondazione ha comunque costituito la causa dell'allagamento come evidenziato dal C.T.U., tanto la verifica delle omissioni addebitate da parte attrice al le quali dovrebbero solo venire in rilievo CP_1 solo sul piano causale al fine di confermare o escludere che le condizioni della cosa hanno reso possibile, ovvero, all'inverso, impossibile il verificarsi dell'evento. 2.5. Ciò posto, il ha invocato il caso fortuito in conseguenza della eccezionalità delle Controparte_1 abbondanti precipitazioni che hanno interessato il territorio comunale, costituendo le stesse la causa dell'allagamento. Si è già osservato che l'allagamento è dipeso dalla esondazione del torrente , le cui acque Persona_2 si sono riversate sulle zone limitrofe. Occorre a questo punto stabilire se il concomitante evento atmosferico che ha interessato la zona, in relazione al quale non v'è effettiva contestazione dell'attore, costituisca di per sé elemento integrante il caso fortuito. Alcuna prova sul punto è stata fornita dal convenuto. Invero, con particolare riferimento ai danni da allagamento, va evidenziato che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità l'eccezionalità ed imprevedibilità delle precipitazioni atmosferiche possono configurare caso fortuito o forza maggiore, idonei ad escludere la responsabilità per il danno verificatosi, solo quando costituiscano causa sopravvenuta autonomamente sufficiente a determinare l'evento (tra le altre, si veda Cass. civ., n. 18877/2015). pagina 5 di 8 L'eccezione svolta dal è del tutto sfornita di adeguato supporto probatorio, in quanto Controparte_1 nulla è stato allegato o provato su tale profilo. Si osserva, in proposito, che il caso fortuito rappresentato dal fatto naturale o del terzo è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode. Nel caso di precipitazioni atmosferiche la distinzione tra forte temporale, nubifragio o calamità naturale non rientra nel novero delle nozioni di comune esperienza ma presuppone un giudizio da formulare soltanto sulla base di elementi di prova concreti e specifici e con riguardo al luogo ove da tali eventi sia derivato un evento dannoso (Cass. n. 522 del 1987). A tal fine, in particolare, non assume rilievo dirimente la circostanza che il consulente tecnico d'ufficio abbia indicato la presenza di evento “di natura straordinaria e di eccezionale intensità”. Come recentemente ribadito dalla Suprema Corte, la prova del fortuito deve essere essenzialmente orientata da dati scientifici di stampo statistico ed in particolare dai cosiddetti dati pluviometrici riferiti al contesto specifico di localizzazione della res oggetto di custodia, con onere della prova gravante su colui che eccepisce tale circostanza (Cass. civ. n. 4588/2022). L'accertamento, infatti, deve prescindere dalla considerazione isolata del singolo episodio e deve invece essere inquadrato in una rilevazione statistica di lungo periodo: in difetto di tale positivo accertamento, in base ai dati che la parte che invoca l'esimente dovrà sottoporre al giudicante, non potrà escludersi la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 c.c. Nel caso di specie nulla è stato provato dal sicché non può ritenersi raggiunta la Controparte_1 prova del caso fortuito. In altri termini, il convenuto non ha fornito alcuna prova circa l'eccezionalità dell'evento CP_1 atmosferico che ha interessato i luoghi di causa, nella loro conformazione al momento del fatto, ossia con riferimento al contesto specifico di localizzazione della res oggetto di custodia, da considerarsi nello stato in cui si presentava al momento dell'evento atmosferico (in questo senso Cass. n. 30521/2019); All'uopo l'ente comunale, al fine di risultare esente da responsabilità, avrebbe dovuto provare la ricorrenza di un fattore naturale la cui intensità ed eccezionalità avrebbe comunque provocato l'esondazione ed il successivo allagamento. In tale contesto, poi, la prova avrebbe dovuto riguardare un evento di per sé idoneo a provocare il danno avuto riguardo al particolare stato dei luoghi. Non può omettersi di evidenziare, infatti, che il teste , che ha dichiarato di parcheggiare Testimone_2 la propria auto quotidianamente nei pressi del torrente, ha confermato lo stesso risultava sporco e non ripulito, confermando il contenuto del capitolo di prova cui all'atto di citazione (“vero che, il greto del torrente S. Caterina prima dello straripamento si presentava pieno di arbusti, alberelli, erbacce, sassi, carcasse di animali e quindi completamente sporco e non ripulito”) Inoltre, la stessa relazione dei vigili del fuoco individua la possibile causa dell'esondazione nel “greto del torrente sporco” e nella grande quantità d'acqua. Infine, non risultano in atti prove circa l'attività di manutenzione esercitata dal sul corso CP_1 d'acqua. La responsabilità dei danni subiti dalla parte attrice in ragione dell'allagamento della struttura
“Fisiocenter” deve, dunque, essere ascritta interamente al Controparte_1 2.6. Per quanto concerne i danni, il consulente d'ufficio -dalle cui considerazioni logiche, congrue e ben motivate non v'è ragione di discostarsi- riscontrato che l'allagamento ha riguardato l'intero piano seminterrato e la corte esterna, ha riscontrato la congruità dei lavori indicati nella perizia di parte e la loro quantificazione, pari ad € 17.165,40, ad eccezione di quelli per “riparazione attrezzi da giardino” pari ad € 939,40 (compresi di IVA), avendo reputato la richiesta generica e sommaria. In effetti, non è chiaramente specificato in cosa consista la voce “riparazione attrezzi giardino” individuata nella relazione, ma non richiamata nell'atto di citazione;
quest'ultimo, tuttavia, riferisce che pagina 6 di 8 la quantificazione del danno subito ammonta ad € 17.165,40, ossia l'importo complessivo indicato nella perizia e comprensivo della voce “riparazione attrezzi giardino”. Il C.T.U., inoltre, ha ritenuto congrue le lavorazioni e l'importo di € 4.400,00 indicato nella fattura n. 26 del 30/08/2019, prodotta in atti e confermata dal teste titolare della “MAC Persona_1 SERVICE”, concernente gli interventi eseguiti al fine di mettere in sicurezza la struttura che aveva subito danni anche all'impianto elettrico (per come confermato dai testi che riferiva: Testimone_3
“a seguito del black out fuoriusciva acqua dagli interruttori elettrici”). Passando alla concreta determinazione del danno, tenuto conto che per le lavorazioni indicate nella perizia di parte non vi è evidenza dell'avvenuta esecuzione delle opere e dei costi sostenuti, il C.T.U., nel rispondere allo specifico quesito posto, ha stimato congrui i costi delle lavorazioni ivi indicati, oltre che necessari a garantire il ripristino delle condizioni di normale fruizione del bene immobile. Per l'effetto, dal momento che il sistema della responsabilità civile mira a compensare danni ingiusti e a porre il danneggiato nella medesima situazione in cui si sarebbe trovato ove il fatto illecito (recte: le conseguenze dannose) non si fosse verificato, non vi è dubbio che la deminutio subita patrimonialmente dal danneggiato debba essere compensata, senza che la difficoltà della esatta quantificazione possa ostare al risarcimento. Il danno, infatti, una volta provato l'evento lesivo e le conseguenze materiali dannose dello stesso, può essere liquidato dal giudice in via equitativa ex art. 2056 e 1226 c.c., attesa la difficoltà di provare l'ammontare preciso del danno e ritenuto che, sulla base della documentazione acquisita e della intera istruttoria espletata, sia possibile pervenire ad una quantificazione che non si discosti in misura notevole dalla reale entità del pregiudizio subito. A tal fine, attesi anche gli esiti della c.t.u. in atti, la perizia di parte, ferme le puntualizzazioni sopra effettuate sull'esclusione della voce di riparazione “attrezzi giardino”, può fungere da base per la liquidazione equitativa del danno subito ex art. 1226 c.c.. Alla luce di tali considerazioni, pertanto, il danno subito dall'attore deve essere quantificato nella somma complessiva di € 16.226,00 e di € 4.400,00 di cui alla fattura del 30.8.2019, tutti già comprensivi di IVA, i quali espressi in valori sostanzialmente coevi al tempo della perizia di parte (30.4.2019) e della fattura (30.8.2019), vanno rivalutati alla attualità dalla data dalla loro formazione, ascendendo ad
€ 19.162,91 (per i lavori indicati in perizia) ed € 5.165,60 per quelli indicati in fattura, per complessivi
€ 24.328,51. 2.7. Giova rammentare che nella liquidazione del danno cagionato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento deve altresì tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro, dovuta a titolo di risarcimento, la quale, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, oppure in base ad un indice di rivalutazione medio (in questo senso tra le tante Cass., SS. UU. n. 1712 del 1995, nonché Cass. Civ. n. 2796 del 2000). Può farsi ricorso, quindi, al tasso legale degli interessi per risarcire, in termini di lucro cessante, il danno imputabile al ritardo con cui la danneggiata ottiene la disponibilità dell'equivalente pecuniario del debito di valore dedotto in lite. Tali interessi al tasso legale ex art. 1284 c.c. (non già ex 4 comma, trattandosi di obbligazione risarcitoria di valore, v. Cass.Civ. n. 28409 del 2018 nonché Cass. Civ. n.19063 del 2023) dovranno calcolarsi con riferimento all'arco temporale intercorso tra la data dell'illecito (12.4.2019) e la presente pronuncia, sulla somma dapprima originariamente devalutata alla data dell'illecito e successivamente incrementata anno per anno nominalmente fino all'importo liquidato in base ai coefficienti ISTAT, con pagina 7 di 8 divieto di anatocismo (si veda per l'adottato metodo di liquidazione la già citata Cass. civ., Sez. Un. n. 1712 del 1995). Dalla data di pubblicazione della sentenza sulla somma complessivamente determinata decorreranno gli interessi al saggio legale e fino all'effettivo soddisfo, in quanto dalla pronuncia della sentenza, con la trasformazione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, sono dovuti gli ulteriori interessi al saggio legale (cfr. Cass. civ. n. 10884 del 2007; Cass. civ. n. 13463 del 1999). Giova, comunque, rammentare il principio, più volte evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nei debiti di valore (qual è senz'altro l'obbligazione risarcitoria) sia gli interessi legali (compensativi) sulla somma liquidata in favore del danneggiato, sia la rivalutazione monetaria decorrono di diritto ed il giudice deve attribuirli d'ufficio anche in assenza di una specifica domanda della parte, senza con ciò incorrere in un vizio di ultrapetizione, quando quest'ultima abbia richiesto la condanna del debitore (cfr., in tal senso, Cass. civ. n. 2745 del 1997). Del resto, “La rivalutazione monetaria e gli interessi costituiscono una componente dell'obbligazione di risarcimento del danno e possono essere riconosciuti dal giudice anche d'ufficio e in grado di appello, pur se non specificamente richiesti, atteso che essi devono ritenersi compresi nell'originario “petitum” della domanda risarcitoria, ove non ne siano stati espressamente esclusi” (v. Cass. civ. n. 12234 del 1998; Cass. civ. n. 5144 del 2012).
3. Le spese di lite. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio come in dispositivo, con applicazione dello scaglione di valore da € 5.201 a € 26.000 di cui al D.M.10 marzo 2014 n. 55, tenuto conto degli aumenti e delle diminuzioni legittimamente operabili in base all'art. 4, comma 1, del medesimo decreto. Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come da separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico del Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- In parziale ACCOGLIMENTO della domanda proposta da condanna il Parte_1 convenuto in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento di € Controparte_1 20.599,92 in favore di oltre interessi decorrenti dal momento del fatto illecito Parte_1 (12.4.2019) al tasso annuo legale ex art. 1284 c.c. e calcolati sul valore delle somme devalutate (come precisate in parte motiva) alla data dell'illecito e via via rivalutate secondo gli indici ISTAT con riferimento a ciascuna annualità fino al raggiungimento dell'importo liquidato, nonché interessi legali sulla complessiva somma così determinata dalla presente pronuncia fino al soddisfo, secondo il procedimento descritto in parte motiva;
- CONDANNA il in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in Controparte_1 favore della parte attrice, delle spese di giudizio che si liquidano in € 264,00 Parte_1 per esborsi ed € 2.538,50 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Meles Raffaele per dichiarato anticipo.
- PONE definitivamente a carico del le spese della consulenza tecnica d'ufficio, come Controparte_1 liquidate con decreto del giorno 11.9.2024. Così deciso in data 14.7.2025.
Il Giudice
dott. Eduardo Bucciarelli
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