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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 10/12/2025, n. 2754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2754 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA Il Giudice del lavoro, dott.ssa Roberta Gambardella, all'esito dell'udienza di discussione del 10.12.2025, ha pronunciato, con motivi contestuali, la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 8024/2024 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “impugnazione licenziamento con domanda di reintegrazione ” TRA
rapp.to e difeso dall'avvocato Roberto Gagliardi ed elettivamente domiciliato Parte_1
in Via Corso Corigliano n. 7 Sessa Aurunca (CE) RICORRENTE E in persona del legale rappresentante rapp.ta e difesa dall'avv. Pietro Scianna ed CP_1 ciliata presso lo studio RN RK di Milano, Corso di Porta Vittoria n. 9 RESISTENTE FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato, in data 09.11.2024 , parte ricorrente, come in epigrafe, - premettendo di aver svolto attività lavorativa alle dipendenze della società resistente dall' 01/03/2013 con la qualifica di operaio presso la sede operativa di da Cellole a Piedimonte (Località Quintola) e che, con decorrenza 25/09/2017, Controparte_2 veniva adibito alla mansione di “addetto ufficio pesa in uscita” con inquadramento nel “livello E” del CCNL di categoria Gomma Plastica Industria - esponeva che tale mansione comportava lo svolgimento per otto ore consecutive con turni alternati di mattina (dalle 06: alle 14:00) e di pomeriggio (dalle 14: alle 22:00) delle prestazioni di portineria in uscita e di inserimento di materie prime corrispondenti al livello E del CCNL di categoria;
che , in data 14/12/2023, durante lo svolgimento dell'attività lavorativa presso l'azienda, il ricorrente subiva infortunio sul lavoro, a causa di caduta accidentale con “trauma contusivo emitorace dx e trauma piede dx”, diagnosticato con certificato di Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero San Rocco di Sessa Aurunca;
che detto infortunio veniva CP_ regolarmente denunciato all e riconosciuto dall con decorrenza dal 14/12/2023 al 02/07/2024; che, CP_4 CP_ in data 06/07/2024, per il suddetto infortunio veniva riconosciuto dall il diritto a rendita per esiti disfunzionali conseguenti a lesione parziale del tendine di achille a dx;
che durante il periodo di assenza dal lavoro per infortunio, in data 20/04/2024, il riceveva lettera disciplinare da parte della società resistente ove si contestava al Pt_1 ricorrente che, nel periodo coperto da certificato medico, era intervenuto, con una tuta da apicoltore presso il casello autostradale di Caserta Sud per rimuovere un alveare di api;
che successivamente, gli veniva irrogato, in data 03.05.2024, licenziamento per giusta causa.
Proponeva, pertanto, impugnazione avverso il licenziamento intimato, deducendo l'illegittimità dello stesso per insussistenza della giusta causa e del fatto contestato atteso che l'attività rimozione di detto alveare è stata posta in essere dai fratelli del ricorrente apicoltori, ovvero perché intimato durante il periodo di malattia.
Tanto premesso adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, al fine di sentir annullare il licenziamento impugnato, per i motivi indicati, e, per l'effetto, condannare la Controparte_5 in persona del legale rapp.te p.t., a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato nonché
a corrispondergli l'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegra e con il limite di 12 mensilità, o diversa misura ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dalla data del licenziamento fino a quello della effettiva reintegra;
via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda di reintegra, condannare la società resistente al pagamento dell'indennità risarcitoria nella misura massima delle 24 mensilità della retribuzione globale di fatto in favore del ricorrente, o nella diversa misura ritenuta equa, con rivalutazione monetaria ed interessi e/o indennità di mancato preavviso;
vinte le spese di lite con distrazione.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva, in giudizio la che resisteva all'avverso ricorso, per le CP_1 articolate argomentazioni indicate in memoria difensiva, deducendo la legittimità del licenziamento impugnato atteso che la condotta contestata all'istante ( e posta in essere da quest'ultimo) era chiaramente riconducibile a fattispecie comportamentali punibili con la sanzione estrema del licenziamento e tale da legittimare la risoluzione dal rapporto di lavoro senza preavviso, trattandosi di condotta che, per la sua gravità, appare idonea ad incidere in maniera determinante sulla fiducia che deve assistere il rapporto di lavoro
Tanto premesso concludeva chiedendo di rigettare la domanda con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Espletata l'istruttoria la causa veniva decisa all'esito dell'odierna udienza con motivazione e dispositivo contestuali.
*****************
Il ricorso è fondato.
LICENZIAMENTO GIUSTA CAUSA
Occorre, preliminarmente, analizzare il contenuto della lettera di contestazione disciplinare del 20-04-
2024 ove si legge “In seguito ad infortunio sul lavoro, verificatosi in data 14 dicembre 2023 e regolarmente denunciato all' , Lei risulta assente dal 15 dicembre 2024 (data di prognosi riferibile all'ultimo certificato medico ricevuto dalla CP_3 nostra Società). Tuttavia, è emerso che Lei in data 12 aprile 2024 –e dunque nel periodo coperto da certificato medico – si
è recato presso il casello autostradale di Caserta Sud, ove è intervenuto per rimuovere uno sciame di api ammassate presso una barriera vicina al varco del casello. In tale occasione, Lei indossando la tuta d'apicoltura – ha provveduto alla complessa rimozione dello sciame, per poi trasferirlo all'interno di un'arnia. Nell'eseguire tali attività, Lei non ha palesato alcuna limitazione della mobilità, effettuando spostamenti, piegandosi e, addirittura, caricando sulle proprie braccia l'arnia contentente lo sciame. Lei, inoltre, si è fatto carico degli spostamenti legati all'intervento, nonché della successiva presa in sicurezza dello sciame, che è stato trasferito presso un'altra località, sempre sotto la Sua responsabilità. Con i suoi comportamenti, Lei ha posto in essere una condotta che rivela la totale assenza di attenzione, da parte Sua, alla propria salute e ai relativi doveri di cura e di non ritardata guarigione. Fermo quanto precede, il Suo stato di salute nella giornata del 12 aprile 2024 dimostra una condizione psico-fisica perfettamente compatibile con lo svolgimento, eventualmente anche solo parziale delle sue mansioni di addetto alla pesatura;
ciononostante Lei non ha offerto alla società resistente la sua capacità lavorativa” A seguito di tale contestazione disciplinare, in seguito alle difese del lavoratore che negava l'addebito contestato in quanto l'attività di rimozione dell'alveare, a suo dire, era stata posta in essere dal fratello veniva irrogato il licenziamento per giusta causa.
Dunque, come si legge dalla missiva disciplinare, al ricorrente viene contestato che, durante il periodo di malattia, a seguito dell'infortunio sul lavoro, in data 12 aprile 2024, si era recato presso il casello autostradale di Caserta Sud, ove era intervenuto per rimuovere uno sciame di api ammassate presso una barriera vicina al varco del casello, e che tale condotta oltre ad essere incompatibile con la condizioni di malattia (in quanto non ha evidenziato alcuna limitazione della mobilità) è risultata, altresì, idonea a ritardare la sua guarigione e , dunque, il rientro in servizio.
In relazione alla condotta contestata al ricorrente, in data 12 aprile 2024, occorre, a questo punto, accertare la sussistenza del suddetto fatto contestato e se esso costituisca lo stesso giusta causa di licenziamento ovvero se lo stesso risulta imputabile ovvero attribuibile al ricorrente.
Ed invero, in punto di onere probatorio, si rileva come, a norma dell'art. 5 della legge n. 604 del 1966 grava in capo al datore di lavoro l'onere della prova della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento.
Inoltre occorre rimarcare che, giusta il disposto di cui all'art. 2697 c.c., “qualora il giudice del merito ritenga sussistere un insanabile contrasto tra le deposizioni rese dai testimoni in ordine ai fatti costitutivi della domanda, fondando siffatto convincimento non sul rapporto strettamente numerico dei testi, bensì sul dato oggettivo di detto contrasto, ritenuto ostativo al raggiungimento della certezza necessaria alla decisione e, con apprezzamento di fatto congruamente motivato, reputi non superabile il contrasto sulla scorta delle ulteriori risultanze istruttorie, ritenute altresì inidonee a dimostrare la fondatezza della domanda, l'insufficienza della prova si riverbera in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova, comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta”.( cfr. Corte di Cassazione. SEZ. II,
5/5/2003 N° 6760; conforme CASS. LAV., 26/5/1999 N° 5133).
Tanto premesso la società datrice di lavoro fonda la colpevolezza del ricorrente su immagini estrapolate dal profilo Facebook della compagna del ricorrente nonché da video estrapolati da articoli di giornali in cui si vedeva, a dire della società, il ricorrente compiere le attività di rimozione dell'alveare (piegandosi, chinandosi, etc.)
Rileva il giudicante tuttavia che, sia nell'articolo, che nella fotografia che nel video allegati non vi è
l'identificazione del soggetto operante;
inoltre, in detti documenti, non è visibile il volto del soggetto presente nell'immagine in quanto coperto e oscurato dal cappello della tuta da apicoltore ed ancora, nel video allegato all'articolo di giornale è visibile solo un soggetto di spalle e con il capo e il volto coperto dal cappello della tuta di apicoltore.
Inoltre il Post pubblicato sul profilo Facebook “ ”, “oggi liberiamo Persona_1
l'autostrada” è estremamente generico e non è decisivo per attribuire detta condotta al ricorrente, considerato, peraltro che la rimozione dell'alveare sarebbe, comunque avvenuta, a detta dell'istante, ad opera dei fratelli del ricorrente e cognati della Quindi tale post pubblicato ben poteva riferirsi CP_6 all'attività posta in essere dai suddetti fratelli ed . CP_7 Parte_2
Ne consegue che, sulla base di tali elementi, non può ritenersi, raggiunta la prova certa che il soggetto intento ad effettuare detta attività di rimozione dell'alveare di api sia stato proprio il ricorrente.
Né sul punto i testi indotti da parte resistente hanno aggiunto elementi utili per la decisione atteso che nessuno era presente presso il casello autostradale che potesse dunque confermare che l'attività di rimozione dell'alveare fosse stata effettivamente espletata dal ricorrente.
Infine non può assumere rilievo, per le medesime considerazioni, la relazione investigativa allegata in quanto i soggetti verbalizzanti non erano presenti il giorno indicato presso il detto casello autostradale e pertanto non hanno potuto constatare alcunché ictu oculi.
Già tanto basta per la declaratoria di illegittimità del licenziamento.
A ciò va aggiunto che l'assunto della parte datoriale è stato sconfessato dall'istruttoria espletata tenuto conto che i testi indotti da parte ricorrente ( ed ), entrambi Controparte_8 Parte_2 Parte_1 presenti presso il casello autostradale di Caserta, in data 12 aprile 2024, hanno dichiarato che l'attività di rimozione dell'alveare non è stata posta in essere dal ricorrente (bensì da con l'aiuto di CP_7
) e che il ricorrente non era, quel giorno, nemmeno presente nel luogo indicato. Parte_2
Il teste ha dichiarato “ Il 12 aprile 2024 ero presente presso il casello di Caserta sud Controparte_8 dell'autostrada a rimuovere lo sciame di api. Mio fratello venne a casa per chiedermi di rimuovere detto sciami Parte_2 di api. Io sono un appassionato di api. Precisamente sono iscritto all'albo degli apicoltori. Il ricorrente non ere presente sul luogo. Non so se anche lui è iscritto all'albo degli apicoltori. Anche mio fratello condivide questa passione, ma io sono quello più appassionato. (Cfr. verbale di udienza del 18.06.2025) .
Il teste ha riferito “ Il 12 aprile 2024 non ero in servizio, Mi ricordo tutti i miei turni. “Il Testimone_1
Dott. medico veterinario il 12/04/2024 mi chiamava per l'effettuazione di un intervento di rimozione Persona_2 di sciame di api presso il casello autostradale Caserta Sud.
Sulla lista recupero sciame nazionale ci sta il numero di mia madre. Perché io e mio fratello siamo iscritti CP_7 all'associazione recupero sciame api. Pertanto in data 12/04/2024 mi sono recato insieme a mio fratello CP_8 presso il casello autostradale di Caserta Sud per operare la rimozione dello sciame di api. L'altro mio fratello, il
[...] ricorrente, non era presente. Lo sciame d'api è stato rimosso da mio fratello con il mio aiuto CP_7
Viene mostrata in visione al teste le foto indicate nella memoria difensiva pagine 6 e 7: la persona con la tuta da apicoltore
è mio fratello Queste foto ricordo che le ho scattate io. L'intervento è stato espletato tra le 14:00 e le 15:00” (cfr. CP_7 verbale di udienza del 24.09.2025)
Difatti dalle dichiarazioni testimoniali innanzi riportate è dunque emerso che detto alveare è stato rimosso dai fratelli del ricorrente, entrambi apicoltori per hobby ed iscritti all'associazione recupero sciame api;
che, in particolare la persona in foto e nei video era il fratello e che l'intervento è stato espletato CP_7 nella fascia oraria dalle ore 14:00 alle ore 15:00 I testi escussi pur se legati da un rapporto di parentela con il lavoratore, a parere della Giudice che ha proceduto alla sua escussione, hanno rilasciato una deposizione lineare, precisa ed attendibile. A ciò va aggiunto che i testi non hanno assolutamente mostrato un atteggiamento di sfavore dei confronti della società resistente ed ha risposto alle domande in maniera serena e pacata. Ne consegue la piena utilizzabilità, ai fini della decisione, di dette dichiarazioni. Inoltre, le circostanze rappresentate sono state, inoltre, confermate dagli altri elementi probatori acquisiti in giudizio.
In particolare il fisioterapista escusso come testimone, nel presente giudizio, ed indifferente Tes_2 alle parti, ha riferito che nella giornata del 12 aprile 2024 , nella fascia oraria in cui è avvenuta la rimozione dello sciame di api, il era presente presso il suo studio per la seduta di fisioterapia (cfr. verbale Parte_1 di udienza del 24.09.2025 “ Confermo che in data 12/04/2024 poco prima delle 15.00 circa il Sig. Parte_1 era impegnato per l'effettuazione di programma di FKT presso il mio studio kinesiologico e massoterapico sito in
[...]
Via Porta Roma 9 Teano. Mi ricordo di questa circostanza inquanto ho tutti appuntamenti segnati in agenda”)
Ancora, come emerge dalla documentazione in atti, il veterinario attestava Testimone_3
(confermando quanto rappresentato dal teste ) ha attestato di aver contattato Testimone_4 quest'ultimo per la rimozione dello sciame di api.
Ebbene, deve ritenersi, nella specie dimostrata l'insussistenza del fatto contestato. Difatti per
“insussistenza del fatto contestato", deve intendersi necessariamente insussistenza del c.d. “fatto giuridico”, inteso come il fatto globalmente accertato, nell'unicum della componente oggettiva e soggettiva. La norma nel far riferimento al “fatto contestato” richiama il fatto che costituisce inadempimento contrattuale da parte del lavoratore: pertanto, qualora tale fatto non sussiste si dà luogo alla tutela reintegratoria di cui al quarto comma, mentre se il fatto, pur sussistendo, non possa essere qualificato come notevole ovvero nel complesso non è tale da impedire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto il licenziamento, pur se illegittimo, andrà unicamente incontro alla tutela indennitaria. Il fatto contestato che deve essere insussistente per consentire l'operatività della tutela reintegratoria non è solo il fatto materiale o storico, ma il comportamento del lavoratore che deve essere qualificabile come inadempimento imputabile e posto in essere dal lavoratore stesso. La Corte di Cassazione con sentenza
6 novembre 2014 n. 23669 ha ricostruito la norma sopra richiamata nei termini che seguono: “il nuovo articolo 18 ha tenuto distinta, invero dal fatto materiale la sua qualificazione come giusta causa o giustificato motivo, sicché occorre operare una distinzione tra l'esistenza del fatto materiale e la sua qualificazione. La reintegrazione trova ingresso in relazione alla verifica della sussistenza/insussistenza del fatto materiale posto a fondamento del licenziamento, così che tale verifica si risolve e sì esaurisce nell'accertamento, positivo o negativo, dello stesso fatto, che dovrà essere condotto senza margini per valutazioni discrezionali, con riguardo alla individuazione della sussistenza o meno del fatto della cui esistenza si tratta, da intendersi quale fatto materiale, con la conseguenza che esula dalla fattispecie che è alla base della reintegrazione ogni valutazione attinente al profilo della proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità del comportamento addebitato” In conclusione, alla luce delle valutazioni sopra riportate, in questa sede va ritenuta non accertata la sussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giusta causa atteso che non è stata raggiunta la prova della attribuibilità della condotta contestata al lavoratore ricorrente.
Per le ragioni che precedono, in definitiva, non può che pervenirsi all'annullamento del licenziamento per radicale e dimostrata insussistenza del fatto disciplinare posto a base della sanzione espulsiva, con l'applicazione del regime rimediale di cui all'art. 18 comma 4 della legge 300 del 1970 così come modificata dalla legge 92/2012, atteso che, come emerge dalla documentazione allegata, il ricorrente è stata assunto alle dipendenze della convenuta con decorrenza dall'01.03.2013 e che occupa più di 15 dipendenti nella struttura situata in provincia di Caserta.
Orbene l'articolo citato (18, comma 4 ), applicabile alla fattispecie in esame, prevede che : “ il giudice, nelle ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, per insussistenza del fatto contestato ovvero perché il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili, annulla il licenziamento
e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro di cui al primo comma e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore ha percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione. In ogni caso la misura dell'indennità risarcitoria non può essere superiore a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto. Il datore di lavoro è condannato, altresì, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale senza applicazione di sanzioni per omessa o ritardata contribuzione, per un importo pari al differenziale contributivo esistente tra la contribuzione che sarebbe stata maturata nel rapporto di lavoro risolto dall'illegittimo licenziamento e quella accreditata al lavoratore in conseguenza dello svolgimento di altre attività lavorative”
Ne consegue che - previo annullamento del licenziamento impugnato - la parte resistente va condannata alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato e al pagamento in suo favore di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento fino all'effettiva reintegrazione in misura non superiore a 12 mensilità, nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento a quello della effettiva reintegrazione, oltre accessori come per legge.
Le spese di lite sono compensate per metà tenuto conto della complessità e controvertibilità della questione trattata. La restante metà segue la soccombenza e si liquida come da dispositivo con distrazione.
PQM
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa così provvede: 1) in accoglimento del ricorso annulla il licenziamento impugnato ed intimato per giusta causa e per l'effetto, condanna la resistente alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato e al pagamento in suo favore di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento fino all'effettiva reintegra in misura non superiore a 12 mensilità, nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, oltre accessori come per legge
2) condanna la parte resistente al pagamento di metà delle spese di lite, detta metà che liquida in euro
2.890,00 oltre iva cpa e spese generali come per legge con distrazione in favore dell'avvocato Roberto
Gagliardi, compensando tra le parti la restante metà delle spese di lite
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere in data 10.12.2025 Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Gambardella
rapp.to e difeso dall'avvocato Roberto Gagliardi ed elettivamente domiciliato Parte_1
in Via Corso Corigliano n. 7 Sessa Aurunca (CE) RICORRENTE E in persona del legale rappresentante rapp.ta e difesa dall'avv. Pietro Scianna ed CP_1 ciliata presso lo studio RN RK di Milano, Corso di Porta Vittoria n. 9 RESISTENTE FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato, in data 09.11.2024 , parte ricorrente, come in epigrafe, - premettendo di aver svolto attività lavorativa alle dipendenze della società resistente dall' 01/03/2013 con la qualifica di operaio presso la sede operativa di da Cellole a Piedimonte (Località Quintola) e che, con decorrenza 25/09/2017, Controparte_2 veniva adibito alla mansione di “addetto ufficio pesa in uscita” con inquadramento nel “livello E” del CCNL di categoria Gomma Plastica Industria - esponeva che tale mansione comportava lo svolgimento per otto ore consecutive con turni alternati di mattina (dalle 06: alle 14:00) e di pomeriggio (dalle 14: alle 22:00) delle prestazioni di portineria in uscita e di inserimento di materie prime corrispondenti al livello E del CCNL di categoria;
che , in data 14/12/2023, durante lo svolgimento dell'attività lavorativa presso l'azienda, il ricorrente subiva infortunio sul lavoro, a causa di caduta accidentale con “trauma contusivo emitorace dx e trauma piede dx”, diagnosticato con certificato di Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero San Rocco di Sessa Aurunca;
che detto infortunio veniva CP_ regolarmente denunciato all e riconosciuto dall con decorrenza dal 14/12/2023 al 02/07/2024; che, CP_4 CP_ in data 06/07/2024, per il suddetto infortunio veniva riconosciuto dall il diritto a rendita per esiti disfunzionali conseguenti a lesione parziale del tendine di achille a dx;
che durante il periodo di assenza dal lavoro per infortunio, in data 20/04/2024, il riceveva lettera disciplinare da parte della società resistente ove si contestava al Pt_1 ricorrente che, nel periodo coperto da certificato medico, era intervenuto, con una tuta da apicoltore presso il casello autostradale di Caserta Sud per rimuovere un alveare di api;
che successivamente, gli veniva irrogato, in data 03.05.2024, licenziamento per giusta causa.
Proponeva, pertanto, impugnazione avverso il licenziamento intimato, deducendo l'illegittimità dello stesso per insussistenza della giusta causa e del fatto contestato atteso che l'attività rimozione di detto alveare è stata posta in essere dai fratelli del ricorrente apicoltori, ovvero perché intimato durante il periodo di malattia.
Tanto premesso adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, al fine di sentir annullare il licenziamento impugnato, per i motivi indicati, e, per l'effetto, condannare la Controparte_5 in persona del legale rapp.te p.t., a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato nonché
a corrispondergli l'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegra e con il limite di 12 mensilità, o diversa misura ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dalla data del licenziamento fino a quello della effettiva reintegra;
via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda di reintegra, condannare la società resistente al pagamento dell'indennità risarcitoria nella misura massima delle 24 mensilità della retribuzione globale di fatto in favore del ricorrente, o nella diversa misura ritenuta equa, con rivalutazione monetaria ed interessi e/o indennità di mancato preavviso;
vinte le spese di lite con distrazione.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva, in giudizio la che resisteva all'avverso ricorso, per le CP_1 articolate argomentazioni indicate in memoria difensiva, deducendo la legittimità del licenziamento impugnato atteso che la condotta contestata all'istante ( e posta in essere da quest'ultimo) era chiaramente riconducibile a fattispecie comportamentali punibili con la sanzione estrema del licenziamento e tale da legittimare la risoluzione dal rapporto di lavoro senza preavviso, trattandosi di condotta che, per la sua gravità, appare idonea ad incidere in maniera determinante sulla fiducia che deve assistere il rapporto di lavoro
Tanto premesso concludeva chiedendo di rigettare la domanda con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Espletata l'istruttoria la causa veniva decisa all'esito dell'odierna udienza con motivazione e dispositivo contestuali.
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Il ricorso è fondato.
LICENZIAMENTO GIUSTA CAUSA
Occorre, preliminarmente, analizzare il contenuto della lettera di contestazione disciplinare del 20-04-
2024 ove si legge “In seguito ad infortunio sul lavoro, verificatosi in data 14 dicembre 2023 e regolarmente denunciato all' , Lei risulta assente dal 15 dicembre 2024 (data di prognosi riferibile all'ultimo certificato medico ricevuto dalla CP_3 nostra Società). Tuttavia, è emerso che Lei in data 12 aprile 2024 –e dunque nel periodo coperto da certificato medico – si
è recato presso il casello autostradale di Caserta Sud, ove è intervenuto per rimuovere uno sciame di api ammassate presso una barriera vicina al varco del casello. In tale occasione, Lei indossando la tuta d'apicoltura – ha provveduto alla complessa rimozione dello sciame, per poi trasferirlo all'interno di un'arnia. Nell'eseguire tali attività, Lei non ha palesato alcuna limitazione della mobilità, effettuando spostamenti, piegandosi e, addirittura, caricando sulle proprie braccia l'arnia contentente lo sciame. Lei, inoltre, si è fatto carico degli spostamenti legati all'intervento, nonché della successiva presa in sicurezza dello sciame, che è stato trasferito presso un'altra località, sempre sotto la Sua responsabilità. Con i suoi comportamenti, Lei ha posto in essere una condotta che rivela la totale assenza di attenzione, da parte Sua, alla propria salute e ai relativi doveri di cura e di non ritardata guarigione. Fermo quanto precede, il Suo stato di salute nella giornata del 12 aprile 2024 dimostra una condizione psico-fisica perfettamente compatibile con lo svolgimento, eventualmente anche solo parziale delle sue mansioni di addetto alla pesatura;
ciononostante Lei non ha offerto alla società resistente la sua capacità lavorativa” A seguito di tale contestazione disciplinare, in seguito alle difese del lavoratore che negava l'addebito contestato in quanto l'attività di rimozione dell'alveare, a suo dire, era stata posta in essere dal fratello veniva irrogato il licenziamento per giusta causa.
Dunque, come si legge dalla missiva disciplinare, al ricorrente viene contestato che, durante il periodo di malattia, a seguito dell'infortunio sul lavoro, in data 12 aprile 2024, si era recato presso il casello autostradale di Caserta Sud, ove era intervenuto per rimuovere uno sciame di api ammassate presso una barriera vicina al varco del casello, e che tale condotta oltre ad essere incompatibile con la condizioni di malattia (in quanto non ha evidenziato alcuna limitazione della mobilità) è risultata, altresì, idonea a ritardare la sua guarigione e , dunque, il rientro in servizio.
In relazione alla condotta contestata al ricorrente, in data 12 aprile 2024, occorre, a questo punto, accertare la sussistenza del suddetto fatto contestato e se esso costituisca lo stesso giusta causa di licenziamento ovvero se lo stesso risulta imputabile ovvero attribuibile al ricorrente.
Ed invero, in punto di onere probatorio, si rileva come, a norma dell'art. 5 della legge n. 604 del 1966 grava in capo al datore di lavoro l'onere della prova della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento.
Inoltre occorre rimarcare che, giusta il disposto di cui all'art. 2697 c.c., “qualora il giudice del merito ritenga sussistere un insanabile contrasto tra le deposizioni rese dai testimoni in ordine ai fatti costitutivi della domanda, fondando siffatto convincimento non sul rapporto strettamente numerico dei testi, bensì sul dato oggettivo di detto contrasto, ritenuto ostativo al raggiungimento della certezza necessaria alla decisione e, con apprezzamento di fatto congruamente motivato, reputi non superabile il contrasto sulla scorta delle ulteriori risultanze istruttorie, ritenute altresì inidonee a dimostrare la fondatezza della domanda, l'insufficienza della prova si riverbera in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova, comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta”.( cfr. Corte di Cassazione. SEZ. II,
5/5/2003 N° 6760; conforme CASS. LAV., 26/5/1999 N° 5133).
Tanto premesso la società datrice di lavoro fonda la colpevolezza del ricorrente su immagini estrapolate dal profilo Facebook della compagna del ricorrente nonché da video estrapolati da articoli di giornali in cui si vedeva, a dire della società, il ricorrente compiere le attività di rimozione dell'alveare (piegandosi, chinandosi, etc.)
Rileva il giudicante tuttavia che, sia nell'articolo, che nella fotografia che nel video allegati non vi è
l'identificazione del soggetto operante;
inoltre, in detti documenti, non è visibile il volto del soggetto presente nell'immagine in quanto coperto e oscurato dal cappello della tuta da apicoltore ed ancora, nel video allegato all'articolo di giornale è visibile solo un soggetto di spalle e con il capo e il volto coperto dal cappello della tuta di apicoltore.
Inoltre il Post pubblicato sul profilo Facebook “ ”, “oggi liberiamo Persona_1
l'autostrada” è estremamente generico e non è decisivo per attribuire detta condotta al ricorrente, considerato, peraltro che la rimozione dell'alveare sarebbe, comunque avvenuta, a detta dell'istante, ad opera dei fratelli del ricorrente e cognati della Quindi tale post pubblicato ben poteva riferirsi CP_6 all'attività posta in essere dai suddetti fratelli ed . CP_7 Parte_2
Ne consegue che, sulla base di tali elementi, non può ritenersi, raggiunta la prova certa che il soggetto intento ad effettuare detta attività di rimozione dell'alveare di api sia stato proprio il ricorrente.
Né sul punto i testi indotti da parte resistente hanno aggiunto elementi utili per la decisione atteso che nessuno era presente presso il casello autostradale che potesse dunque confermare che l'attività di rimozione dell'alveare fosse stata effettivamente espletata dal ricorrente.
Infine non può assumere rilievo, per le medesime considerazioni, la relazione investigativa allegata in quanto i soggetti verbalizzanti non erano presenti il giorno indicato presso il detto casello autostradale e pertanto non hanno potuto constatare alcunché ictu oculi.
Già tanto basta per la declaratoria di illegittimità del licenziamento.
A ciò va aggiunto che l'assunto della parte datoriale è stato sconfessato dall'istruttoria espletata tenuto conto che i testi indotti da parte ricorrente ( ed ), entrambi Controparte_8 Parte_2 Parte_1 presenti presso il casello autostradale di Caserta, in data 12 aprile 2024, hanno dichiarato che l'attività di rimozione dell'alveare non è stata posta in essere dal ricorrente (bensì da con l'aiuto di CP_7
) e che il ricorrente non era, quel giorno, nemmeno presente nel luogo indicato. Parte_2
Il teste ha dichiarato “ Il 12 aprile 2024 ero presente presso il casello di Caserta sud Controparte_8 dell'autostrada a rimuovere lo sciame di api. Mio fratello venne a casa per chiedermi di rimuovere detto sciami Parte_2 di api. Io sono un appassionato di api. Precisamente sono iscritto all'albo degli apicoltori. Il ricorrente non ere presente sul luogo. Non so se anche lui è iscritto all'albo degli apicoltori. Anche mio fratello condivide questa passione, ma io sono quello più appassionato. (Cfr. verbale di udienza del 18.06.2025) .
Il teste ha riferito “ Il 12 aprile 2024 non ero in servizio, Mi ricordo tutti i miei turni. “Il Testimone_1
Dott. medico veterinario il 12/04/2024 mi chiamava per l'effettuazione di un intervento di rimozione Persona_2 di sciame di api presso il casello autostradale Caserta Sud.
Sulla lista recupero sciame nazionale ci sta il numero di mia madre. Perché io e mio fratello siamo iscritti CP_7 all'associazione recupero sciame api. Pertanto in data 12/04/2024 mi sono recato insieme a mio fratello CP_8 presso il casello autostradale di Caserta Sud per operare la rimozione dello sciame di api. L'altro mio fratello, il
[...] ricorrente, non era presente. Lo sciame d'api è stato rimosso da mio fratello con il mio aiuto CP_7
Viene mostrata in visione al teste le foto indicate nella memoria difensiva pagine 6 e 7: la persona con la tuta da apicoltore
è mio fratello Queste foto ricordo che le ho scattate io. L'intervento è stato espletato tra le 14:00 e le 15:00” (cfr. CP_7 verbale di udienza del 24.09.2025)
Difatti dalle dichiarazioni testimoniali innanzi riportate è dunque emerso che detto alveare è stato rimosso dai fratelli del ricorrente, entrambi apicoltori per hobby ed iscritti all'associazione recupero sciame api;
che, in particolare la persona in foto e nei video era il fratello e che l'intervento è stato espletato CP_7 nella fascia oraria dalle ore 14:00 alle ore 15:00 I testi escussi pur se legati da un rapporto di parentela con il lavoratore, a parere della Giudice che ha proceduto alla sua escussione, hanno rilasciato una deposizione lineare, precisa ed attendibile. A ciò va aggiunto che i testi non hanno assolutamente mostrato un atteggiamento di sfavore dei confronti della società resistente ed ha risposto alle domande in maniera serena e pacata. Ne consegue la piena utilizzabilità, ai fini della decisione, di dette dichiarazioni. Inoltre, le circostanze rappresentate sono state, inoltre, confermate dagli altri elementi probatori acquisiti in giudizio.
In particolare il fisioterapista escusso come testimone, nel presente giudizio, ed indifferente Tes_2 alle parti, ha riferito che nella giornata del 12 aprile 2024 , nella fascia oraria in cui è avvenuta la rimozione dello sciame di api, il era presente presso il suo studio per la seduta di fisioterapia (cfr. verbale Parte_1 di udienza del 24.09.2025 “ Confermo che in data 12/04/2024 poco prima delle 15.00 circa il Sig. Parte_1 era impegnato per l'effettuazione di programma di FKT presso il mio studio kinesiologico e massoterapico sito in
[...]
Via Porta Roma 9 Teano. Mi ricordo di questa circostanza inquanto ho tutti appuntamenti segnati in agenda”)
Ancora, come emerge dalla documentazione in atti, il veterinario attestava Testimone_3
(confermando quanto rappresentato dal teste ) ha attestato di aver contattato Testimone_4 quest'ultimo per la rimozione dello sciame di api.
Ebbene, deve ritenersi, nella specie dimostrata l'insussistenza del fatto contestato. Difatti per
“insussistenza del fatto contestato", deve intendersi necessariamente insussistenza del c.d. “fatto giuridico”, inteso come il fatto globalmente accertato, nell'unicum della componente oggettiva e soggettiva. La norma nel far riferimento al “fatto contestato” richiama il fatto che costituisce inadempimento contrattuale da parte del lavoratore: pertanto, qualora tale fatto non sussiste si dà luogo alla tutela reintegratoria di cui al quarto comma, mentre se il fatto, pur sussistendo, non possa essere qualificato come notevole ovvero nel complesso non è tale da impedire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto il licenziamento, pur se illegittimo, andrà unicamente incontro alla tutela indennitaria. Il fatto contestato che deve essere insussistente per consentire l'operatività della tutela reintegratoria non è solo il fatto materiale o storico, ma il comportamento del lavoratore che deve essere qualificabile come inadempimento imputabile e posto in essere dal lavoratore stesso. La Corte di Cassazione con sentenza
6 novembre 2014 n. 23669 ha ricostruito la norma sopra richiamata nei termini che seguono: “il nuovo articolo 18 ha tenuto distinta, invero dal fatto materiale la sua qualificazione come giusta causa o giustificato motivo, sicché occorre operare una distinzione tra l'esistenza del fatto materiale e la sua qualificazione. La reintegrazione trova ingresso in relazione alla verifica della sussistenza/insussistenza del fatto materiale posto a fondamento del licenziamento, così che tale verifica si risolve e sì esaurisce nell'accertamento, positivo o negativo, dello stesso fatto, che dovrà essere condotto senza margini per valutazioni discrezionali, con riguardo alla individuazione della sussistenza o meno del fatto della cui esistenza si tratta, da intendersi quale fatto materiale, con la conseguenza che esula dalla fattispecie che è alla base della reintegrazione ogni valutazione attinente al profilo della proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità del comportamento addebitato” In conclusione, alla luce delle valutazioni sopra riportate, in questa sede va ritenuta non accertata la sussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giusta causa atteso che non è stata raggiunta la prova della attribuibilità della condotta contestata al lavoratore ricorrente.
Per le ragioni che precedono, in definitiva, non può che pervenirsi all'annullamento del licenziamento per radicale e dimostrata insussistenza del fatto disciplinare posto a base della sanzione espulsiva, con l'applicazione del regime rimediale di cui all'art. 18 comma 4 della legge 300 del 1970 così come modificata dalla legge 92/2012, atteso che, come emerge dalla documentazione allegata, il ricorrente è stata assunto alle dipendenze della convenuta con decorrenza dall'01.03.2013 e che occupa più di 15 dipendenti nella struttura situata in provincia di Caserta.
Orbene l'articolo citato (18, comma 4 ), applicabile alla fattispecie in esame, prevede che : “ il giudice, nelle ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, per insussistenza del fatto contestato ovvero perché il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili, annulla il licenziamento
e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro di cui al primo comma e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore ha percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione. In ogni caso la misura dell'indennità risarcitoria non può essere superiore a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto. Il datore di lavoro è condannato, altresì, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale senza applicazione di sanzioni per omessa o ritardata contribuzione, per un importo pari al differenziale contributivo esistente tra la contribuzione che sarebbe stata maturata nel rapporto di lavoro risolto dall'illegittimo licenziamento e quella accreditata al lavoratore in conseguenza dello svolgimento di altre attività lavorative”
Ne consegue che - previo annullamento del licenziamento impugnato - la parte resistente va condannata alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato e al pagamento in suo favore di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento fino all'effettiva reintegrazione in misura non superiore a 12 mensilità, nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento a quello della effettiva reintegrazione, oltre accessori come per legge.
Le spese di lite sono compensate per metà tenuto conto della complessità e controvertibilità della questione trattata. La restante metà segue la soccombenza e si liquida come da dispositivo con distrazione.
PQM
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa così provvede: 1) in accoglimento del ricorso annulla il licenziamento impugnato ed intimato per giusta causa e per l'effetto, condanna la resistente alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato e al pagamento in suo favore di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento fino all'effettiva reintegra in misura non superiore a 12 mensilità, nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, oltre accessori come per legge
2) condanna la parte resistente al pagamento di metà delle spese di lite, detta metà che liquida in euro
2.890,00 oltre iva cpa e spese generali come per legge con distrazione in favore dell'avvocato Roberto
Gagliardi, compensando tra le parti la restante metà delle spese di lite
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere in data 10.12.2025 Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Gambardella