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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 25/11/2025, n. 674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 674 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3801/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Anna Martelli Giudice Dott.ssa Giulia Nicolai Giudice riunito in camera di consiglio in data 19/11/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 26/8/2025 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato Parte_1 C.F._1
CO AR ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), via F. Carrara n. 38, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato Parte_2 C.F._2
OL NI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Montecarlo (LU), via Lorenzini n. 2, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1. I figli minori e vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori Per_1 Persona_2 con collocazione prevalente presso la madre e residenza anagrafica presso l'abitazione familiare sita, sita in Lucca, Via dei Pubblici Macelli n. 446/c.
2. La casa familiare, sita in Lucca, Via dei Pubblici Macelli n. 446/c, sarà assegnata alla Sig.ra che continuerà ad abitarvi con i figli. Si precisa che l'immobile adibito a casa familiare è Pt_1 concesso in uso da a fronte del versamento di un'indennità di occupazione di € 180,00 mensili CP_1 circa. La Sig.ra quindi dal momento dell'effettiva separazione dal Sig. prevista per Pt_1 Pt_2 il prossimo mese di settembre 2025, si farà carico di corrispondere l'indennità di occupazione della
1 casa familiare e di volturare a suo nome le utenze.
3. Il padre avrà la facoltà di vedere i figli e tenerli con sé, secondo lo schema di seguito riportato:
SA DO Controparte_2
Madre Madre Padre Padre Madre Madre Madre
Dalle 13.15 Dalle 19.00
LU DO Controparte_3
Madre Padre Madre Madre Padre Padre Madre
Dalle 16.15 Dalle 19.00 Dalle 13.15 Dalle 19.00 Resta ferma la possibilità dei genitori di variare in accordo tra loro le modalità di visita, compatibilmente con i loro impegni e quelli dei figli;
nella regolamentazione delle modalità di visita si terrà conto anche degli impegni lavorativi del padre e della madre.
4. Per le festività di Vigilia di Natale, Natale, Capodanno, Pasqua più Pasquetta, ciascun genitore avrà diritto di tenere con sè i figli alternativamente, fermo restando che entrambi i genitori non potranno tenere con sé i figli per la stessa festività per due anni consecutivi.
5. Durante le ferie estive ciascun genitore potrà tenere con sé i figli fino a due settimane - anche non consecutive - secondo le esigenze lavorative dei medesimi;
impegnandosi essi reciprocamente a comunicare il luogo di soggiorno e la propria reperibilità. Le ferie estive dovranno essere comunicate entro il 30 maggio di ciascun anno.
6. Il Sig. concorrerà al mantenimento dei figli con un assegno mensile dell'importo di € Pt_2
150,00 per ciascun figlio (300,00 euro in totale), da corrispondere alla Sig.ra entro il giorno Pt_1
15 di ciascun mese, assegno da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT- FOI. Oltre alla somma come sopra quantificata, il padre concorrerà nella misura del 50% alle spese straordinarie elencate nel Protocollo attualmente adottato dal Tribunale di Lucca che a titolo esemplificativo ma non esaustivo si indicano per esigenze mediche, attività scolastiche, sportive e ricreative. I genitori regoleranno i reciproci rapporti di dare e avere relativi all'intervenuto rimborso entro 15 giorni dallo stesso.
7. Le parti convengono che la Sig.ra percepirà integralmente l'assegno unico, attualmente Pt_1 corrisposto dall'INPS nella misura di € 450/00 per entrambi i figli. Le detrazioni fiscali saranno al 50% di ciascun genitore.
8. Le spese del presente procedimento sono da intendersi compensate in parti uguali.
10. I genitori danno sin da ora il loro consenso al rilascio del passaporto dei figli subordinandolo all'interesse dei minori.
11. I ricorrenti, con la sottoscrizione del presente ricorso, convengono di dare immediata esecuzione ai patti di cui sopra». MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, le parti - genitori di Per_1
e di , nati fuori dal matrimonio (rispettivamente il 19/3/2015 e il 17/4/2019) - hanno Per_2 congiuntamente richiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale alle condizioni dalle medesime concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
2 Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i genitori hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, conformi all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta delle parti può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
b) DICHIARA interamente compensate le spese di lite.
Così deciso in Lucca, il 19/11/2025.
Il Presidente estensore Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Anna Martelli Giudice Dott.ssa Giulia Nicolai Giudice riunito in camera di consiglio in data 19/11/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 26/8/2025 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato Parte_1 C.F._1
CO AR ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), via F. Carrara n. 38, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato Parte_2 C.F._2
OL NI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Montecarlo (LU), via Lorenzini n. 2, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1. I figli minori e vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori Per_1 Persona_2 con collocazione prevalente presso la madre e residenza anagrafica presso l'abitazione familiare sita, sita in Lucca, Via dei Pubblici Macelli n. 446/c.
2. La casa familiare, sita in Lucca, Via dei Pubblici Macelli n. 446/c, sarà assegnata alla Sig.ra che continuerà ad abitarvi con i figli. Si precisa che l'immobile adibito a casa familiare è Pt_1 concesso in uso da a fronte del versamento di un'indennità di occupazione di € 180,00 mensili CP_1 circa. La Sig.ra quindi dal momento dell'effettiva separazione dal Sig. prevista per Pt_1 Pt_2 il prossimo mese di settembre 2025, si farà carico di corrispondere l'indennità di occupazione della
1 casa familiare e di volturare a suo nome le utenze.
3. Il padre avrà la facoltà di vedere i figli e tenerli con sé, secondo lo schema di seguito riportato:
SA DO Controparte_2
Madre Madre Padre Padre Madre Madre Madre
Dalle 13.15 Dalle 19.00
LU DO Controparte_3
Madre Padre Madre Madre Padre Padre Madre
Dalle 16.15 Dalle 19.00 Dalle 13.15 Dalle 19.00 Resta ferma la possibilità dei genitori di variare in accordo tra loro le modalità di visita, compatibilmente con i loro impegni e quelli dei figli;
nella regolamentazione delle modalità di visita si terrà conto anche degli impegni lavorativi del padre e della madre.
4. Per le festività di Vigilia di Natale, Natale, Capodanno, Pasqua più Pasquetta, ciascun genitore avrà diritto di tenere con sè i figli alternativamente, fermo restando che entrambi i genitori non potranno tenere con sé i figli per la stessa festività per due anni consecutivi.
5. Durante le ferie estive ciascun genitore potrà tenere con sé i figli fino a due settimane - anche non consecutive - secondo le esigenze lavorative dei medesimi;
impegnandosi essi reciprocamente a comunicare il luogo di soggiorno e la propria reperibilità. Le ferie estive dovranno essere comunicate entro il 30 maggio di ciascun anno.
6. Il Sig. concorrerà al mantenimento dei figli con un assegno mensile dell'importo di € Pt_2
150,00 per ciascun figlio (300,00 euro in totale), da corrispondere alla Sig.ra entro il giorno Pt_1
15 di ciascun mese, assegno da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT- FOI. Oltre alla somma come sopra quantificata, il padre concorrerà nella misura del 50% alle spese straordinarie elencate nel Protocollo attualmente adottato dal Tribunale di Lucca che a titolo esemplificativo ma non esaustivo si indicano per esigenze mediche, attività scolastiche, sportive e ricreative. I genitori regoleranno i reciproci rapporti di dare e avere relativi all'intervenuto rimborso entro 15 giorni dallo stesso.
7. Le parti convengono che la Sig.ra percepirà integralmente l'assegno unico, attualmente Pt_1 corrisposto dall'INPS nella misura di € 450/00 per entrambi i figli. Le detrazioni fiscali saranno al 50% di ciascun genitore.
8. Le spese del presente procedimento sono da intendersi compensate in parti uguali.
10. I genitori danno sin da ora il loro consenso al rilascio del passaporto dei figli subordinandolo all'interesse dei minori.
11. I ricorrenti, con la sottoscrizione del presente ricorso, convengono di dare immediata esecuzione ai patti di cui sopra». MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, le parti - genitori di Per_1
e di , nati fuori dal matrimonio (rispettivamente il 19/3/2015 e il 17/4/2019) - hanno Per_2 congiuntamente richiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale alle condizioni dalle medesime concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
2 Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i genitori hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, conformi all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta delle parti può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
b) DICHIARA interamente compensate le spese di lite.
Così deciso in Lucca, il 19/11/2025.
Il Presidente estensore Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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