Sentenza 11 dicembre 1973
Massime • 2
Il provvedimento con il quale il Presidente del tribunale, dinanzi a cui e stata proposta l'opposizione di terzo regolata dall'art 619 cod proc civ, dichiari l'incompetenza del giudice adito e rimetta le parti dinanzi al giudice dell'esecuzione ai sensi del primo comma della citata norma, presenta malgrado la sua abnormita, carattere decisorio in ordine alla Competenza. Pertanto, il pretore, successivamente adito a seguito di tale provvedimento, in quanto giudice dell'esecuzione, e abilitato a proporre regolamento di Competenza di ufficio. ( nella specie, il pretore si era ritenuto, a sua volta, incompetente, in considerazione della natura tributaria della controversia, in quanto l'opposizione atteneva ad un procedimento esecutivo proposto dal fisco per il recupero di un credito tributario). ( V 666/71, mass n 350400).*
Costituisce controversia tributaria - devoluta, come tale, alla Competenza per materia del tribunale del luogo ove ha Sede l' Avvocatura dello stato, nel cui distretto trovasi l'ufficio finanziario che ha liquidato l'imposta - qualsiasi contestazione che si svolga tra soggetti del rapporto tributario sia in Sede di cognizione che in quella di esecuzione, senza possibilita di distinguere, in quest'ultimo caso, fra opposizione all'esecuzione ed opposizione agli Atti esecutivi. Costituisce, del pari, controversia tributaria, riservata alla Competenza del tribunale, anche l'opposizione del terzo che rivendica la proprieta dei beni pignorati nel corso dell'esecuzione fiscale, in quanto tale opposizione tende a paralizzare l'Azione diretta alla riscossione dei Tributi ed attiene all'interpretazione ed all'applicazione di norme in materia tributaria. ( Conf sulla seconda parte, 1444/67, mass n 328097) ( V sulla prima parte, 3431/72, mass n 361297; 943/71, mass n 350867; ( V sulla prima parte, 2714/70, mass n 349176; 341/68, mass n 331294; ( V sulla prima parte, 1261/65).*
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 11/12/1973, n. 3362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3362 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 1973 |
Testo completo
Il provvedimento con il quale il Presidente del tribunale, dinanzi a cui e stata proposta l'opposizione di terzo regolata dall'art 619 cod proc civ, dichiari l'incompetenza del giudice adito e rimetta le parti dinanzi al giudice dell'esecuzione ai sensi del primo comma della citata norma, presenta malgrado la sua abnormita, carattere decisorio in ordine alla Competenza. Pertanto, il pretore, successivamente adito a seguito di tale provvedimento, in quanto giudice dell'esecuzione, e abilitato a proporre regolamento di Competenza di ufficio. ( nella specie, il pretore si era ritenuto, a sua volta, incompetente, in considerazione della natura tributaria della controversia, in quanto l'opposizione atteneva ad un procedimento esecutivo proposto dal fisco per il recupero di un credito tributario). ( V 666/71, mass n 350400).*