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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 02/04/2025, n. 1024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1024 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 02.04.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 12833/2022 R.G., promossa da:
, rappresentata e difesa con mandato in atti dall'Avv. Insalata Giulio Parte_1
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizia Florio CP_1
Resistente
OGGETTO: Ripetizione di indebito
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 25.11.2022, la parte ricorrente di cui in epigrafe, adiva il Giudice del Lavoro di Lecce chiedendo che fosse riconosciuto il suo diritto a non dover subire il recupero di somme asseritamente corrispostegli dall' a titolo di prestazione di invalidità civile non Controparte_2 dovuta. A sostegno del ricorso, l'istante esponeva: -di essere titolare di prestazione cat. INVCIV n.
07098145 (pensione inabilità civile); -che con lettera del 30.08.2021 l le aveva comunicato di CP_1 aver ricalcolato detta pensione dal 1.01.2018 sulla base della comunicazione dei redditi per l'anno
2018; -che a seguito del ricalcolo era emerso che, per il periodo dal 01.01.2019 al 01.09.2021, era stato corrisposto un pagamento non dovuto per un importo complessivo di euro 5.818,75 a titolo di
“maggiorazione sociale” e di “maggiorazione prevista dall'art. 38 della L. 448/2001, finanziaria 2002
(aumento al milione)”.Ritenendo illegittima la richiesta restitutoria per assoluta genericità della motivazione e per mancanza di dolo in capo alla ricorrente, chiedeva accertarsi l'illegittimità del CP_ provvedimento dell' del 30.08.2021 con cui chiedeva la ripetizione delle somme indebitamente percepite, con condanna dell' al pagamento di quanto eventualmente già trattenuto a tale CP_2 titolo.
L' costituitosi in giudizio, eccepiva l'improcedibilità della domanda e chiedeva il rigetto del CP_1 ricorso.
La causa veniva istruita in via documentale, quindi all'esito dell'udienza del 26.03.2025, previo deposito di note di trattazione scritta, il Tribunale decideva con separata sentenza.
1 * * *
Nel merito ritiene il giudicante che il ricorso sia fondato e che, pertanto, possa trovare accoglimento per i motivi che di seguito si espongono.
Invero, deve darsi atto dell'orientamento che si è andato affermando nella giurisprudenza di legittimità (sintetizzato, ancora di recente nella sentenza Cass. n. 26036/2019), tale per cui “in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite (...) trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale” (Cass. n.
19638/2015; n. 8970/2014; n. 1446/2008; n. 7048/2006) e quindi, in sostanza, il D.L. n. 850 del
1976, art.
3-ter, convertito in L. n. 29 del 1977 (secondo cui “gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore.., degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento”) ed il D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella
L. n. 291 del 1988 (secondo cui “con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte” (risultando invece abrogata la L. n. 537 del 1993, che regolava l'indebito assistenziale all'art. 11, comma 4 e non applicabile, per eccesso del regolamento dalla delega di legge, D.P.R. n. 698 del 1994, art. 5, comma
5: sul tema v. in dettaglio, Cass. 7048/2006, cit.).
La piena ripetibilità in caso di venir meno dei requisiti economici neppure può desumersi dal disposto del D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 5, conv. in L. n. 326 del 2003 e ciò in quanto la disposizione, dopo avere demandato ad una determinazione interdirigenziale la fissazione delle modalità tecniche per le verifiche telematiche sui redditi, afferma che “non si procede alla ripetizione delle somme indebitamente percepite, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, dai soggetti privi dei requisiti reddituali”, senza nulla dire rispetto alla disciplina, per il futuro, della ripetibilità.
La regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale determinato da motivi reddituali, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta (Cass. n. 12406/2003), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. n. 5059/2018, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens.
2 Tali principi sono stati ancora più di recente confermati con sentenza n. 13223/2020, in cui si è affermato che “In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che
l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere”.
Nella specie, dalla documentazione in atti emerge che l'indebito è scaturito dal superamento dei limiti di reddito per godere della maggiorazione sociale sulla prestazione cat. INVCIV n. 07098145 riconosciuta in favore della ricorrente negli anni 2019, 2020 e 2021 (cfr. nota e TE08 del 30.08.2021 allegati al ricorso).
Dalla documentazione emerge altresì che la ricorrente ha provveduto a comunicare regolarmente i redditi del nucleo familiare all'Agenzia delle Entrate per gli anni oggetto di causa, sicché siffatta circostanza (oltre ad aver messo l' in condizioni di conoscere, sin dal principio, la situazione CP_1 reddituale del ricorrente) induce ad escludere il dolo della pensionata (cfr. all.ti 5, 6 e 7 del ricorso).
Alla luce delle suesposte considerazioni, allora, in mancanza di elementi che attestino l'esistenza di un provvedimento -anteriore a quello oggetto di giudizio- che abbia accertato l'insussistenza dei requisiti reddituali della ricorrente e non ravvisandosi una situazione di dolo del pensionato, deve ritenersi la irripetibilità della somma di € 5.818,75 a titolo di ratei di maggiorazione sociale chiesti in restituzione per il periodo dal 1 gennaio 2019 al 1 settembre 2021 con conseguente condanna dell' alla restituzione di quanto eventualmente già trattenuto a tale titolo. CP_1
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, con distrazione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., disattesa ogni diversa istanza od eccezione, così decide:
- dichiara l'irripetibilità della somma di € 5.818,75 a titolo di ratei di maggiorazione sociale, chiesta in restituzione con nota del 30.08.2021 per il periodo dal 1 gennaio 2019 al 1 settembre 2021 e condanna l' alla restituzione di quanto eventualmente trattenuto per il medesimo titolo;
CP_1
- condanna l' al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi € 1.800,00 oltre spese CP_1 generali IVA e CPA se dovuti, con distrazione in favore del procuratore costituito di parte ricorrente dichiaratosi anticipatario.
Lecce, 02.04.2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Francesca Costa
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 02.04.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 12833/2022 R.G., promossa da:
, rappresentata e difesa con mandato in atti dall'Avv. Insalata Giulio Parte_1
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizia Florio CP_1
Resistente
OGGETTO: Ripetizione di indebito
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 25.11.2022, la parte ricorrente di cui in epigrafe, adiva il Giudice del Lavoro di Lecce chiedendo che fosse riconosciuto il suo diritto a non dover subire il recupero di somme asseritamente corrispostegli dall' a titolo di prestazione di invalidità civile non Controparte_2 dovuta. A sostegno del ricorso, l'istante esponeva: -di essere titolare di prestazione cat. INVCIV n.
07098145 (pensione inabilità civile); -che con lettera del 30.08.2021 l le aveva comunicato di CP_1 aver ricalcolato detta pensione dal 1.01.2018 sulla base della comunicazione dei redditi per l'anno
2018; -che a seguito del ricalcolo era emerso che, per il periodo dal 01.01.2019 al 01.09.2021, era stato corrisposto un pagamento non dovuto per un importo complessivo di euro 5.818,75 a titolo di
“maggiorazione sociale” e di “maggiorazione prevista dall'art. 38 della L. 448/2001, finanziaria 2002
(aumento al milione)”.Ritenendo illegittima la richiesta restitutoria per assoluta genericità della motivazione e per mancanza di dolo in capo alla ricorrente, chiedeva accertarsi l'illegittimità del CP_ provvedimento dell' del 30.08.2021 con cui chiedeva la ripetizione delle somme indebitamente percepite, con condanna dell' al pagamento di quanto eventualmente già trattenuto a tale CP_2 titolo.
L' costituitosi in giudizio, eccepiva l'improcedibilità della domanda e chiedeva il rigetto del CP_1 ricorso.
La causa veniva istruita in via documentale, quindi all'esito dell'udienza del 26.03.2025, previo deposito di note di trattazione scritta, il Tribunale decideva con separata sentenza.
1 * * *
Nel merito ritiene il giudicante che il ricorso sia fondato e che, pertanto, possa trovare accoglimento per i motivi che di seguito si espongono.
Invero, deve darsi atto dell'orientamento che si è andato affermando nella giurisprudenza di legittimità (sintetizzato, ancora di recente nella sentenza Cass. n. 26036/2019), tale per cui “in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite (...) trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale” (Cass. n.
19638/2015; n. 8970/2014; n. 1446/2008; n. 7048/2006) e quindi, in sostanza, il D.L. n. 850 del
1976, art.
3-ter, convertito in L. n. 29 del 1977 (secondo cui “gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore.., degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento”) ed il D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella
L. n. 291 del 1988 (secondo cui “con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte” (risultando invece abrogata la L. n. 537 del 1993, che regolava l'indebito assistenziale all'art. 11, comma 4 e non applicabile, per eccesso del regolamento dalla delega di legge, D.P.R. n. 698 del 1994, art. 5, comma
5: sul tema v. in dettaglio, Cass. 7048/2006, cit.).
La piena ripetibilità in caso di venir meno dei requisiti economici neppure può desumersi dal disposto del D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 5, conv. in L. n. 326 del 2003 e ciò in quanto la disposizione, dopo avere demandato ad una determinazione interdirigenziale la fissazione delle modalità tecniche per le verifiche telematiche sui redditi, afferma che “non si procede alla ripetizione delle somme indebitamente percepite, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, dai soggetti privi dei requisiti reddituali”, senza nulla dire rispetto alla disciplina, per il futuro, della ripetibilità.
La regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale determinato da motivi reddituali, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta (Cass. n. 12406/2003), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. n. 5059/2018, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens.
2 Tali principi sono stati ancora più di recente confermati con sentenza n. 13223/2020, in cui si è affermato che “In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che
l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere”.
Nella specie, dalla documentazione in atti emerge che l'indebito è scaturito dal superamento dei limiti di reddito per godere della maggiorazione sociale sulla prestazione cat. INVCIV n. 07098145 riconosciuta in favore della ricorrente negli anni 2019, 2020 e 2021 (cfr. nota e TE08 del 30.08.2021 allegati al ricorso).
Dalla documentazione emerge altresì che la ricorrente ha provveduto a comunicare regolarmente i redditi del nucleo familiare all'Agenzia delle Entrate per gli anni oggetto di causa, sicché siffatta circostanza (oltre ad aver messo l' in condizioni di conoscere, sin dal principio, la situazione CP_1 reddituale del ricorrente) induce ad escludere il dolo della pensionata (cfr. all.ti 5, 6 e 7 del ricorso).
Alla luce delle suesposte considerazioni, allora, in mancanza di elementi che attestino l'esistenza di un provvedimento -anteriore a quello oggetto di giudizio- che abbia accertato l'insussistenza dei requisiti reddituali della ricorrente e non ravvisandosi una situazione di dolo del pensionato, deve ritenersi la irripetibilità della somma di € 5.818,75 a titolo di ratei di maggiorazione sociale chiesti in restituzione per il periodo dal 1 gennaio 2019 al 1 settembre 2021 con conseguente condanna dell' alla restituzione di quanto eventualmente già trattenuto a tale titolo. CP_1
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, con distrazione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., disattesa ogni diversa istanza od eccezione, così decide:
- dichiara l'irripetibilità della somma di € 5.818,75 a titolo di ratei di maggiorazione sociale, chiesta in restituzione con nota del 30.08.2021 per il periodo dal 1 gennaio 2019 al 1 settembre 2021 e condanna l' alla restituzione di quanto eventualmente trattenuto per il medesimo titolo;
CP_1
- condanna l' al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi € 1.800,00 oltre spese CP_1 generali IVA e CPA se dovuti, con distrazione in favore del procuratore costituito di parte ricorrente dichiaratosi anticipatario.
Lecce, 02.04.2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Francesca Costa
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