Art. 13.
Per l'esecuzione dei miglioramenti previsti dalle disposizioni della presente legge possono essere concessi direttamente agli affittuari, singoli o associati, i contributi e le altre agevolazioni, statali o regionali, di cui alle leggi in vigore, purche' risulti in qualsiasi modo l'esistenza del rapporto di affittanza. I mutui contratti dall'affittuario coltivatore diretto sono coperti dalla garanzia sussidiaria del fondo interbancario ai sensi dell' articolo 56 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 , ed e' ammesso l'accollo di essi da parte del locatore o di altro affittuario che subentri nella conduzione del fondo migliorato.
Le garanzie fideiussorie di cui all' articolo 3, lettera a) della legge 14 luglio 1965, n. 901 , possono essere concesse anche nelle ipotesi previste dal comma precedente. ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2)
La Corte Costituzionale con sentenza 23 febbraio-1 marzo 1972, n. 35 (in G.U. 1a s.s. 08/03/1972, n. 65) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell'art. 13 della stessa legge, nella parte in cui dispone sull'assegnazione diretta agli affittuari anche dei contributi disposti da leggi regionali del Trentino-Alto Adige"; inoltre ha dichiarato la illegittimita' costituzionale della legge 11 febbraio 1971, n. 11 , recante "Nuova disciplina dell'affitto dei fondi rustici", nella parte in cui essa disciplina anche i contratti di affitto relativi ai masi chiusi, di cui al testo unico 7 febbraio 1962, n. 8 , approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano".
Per l'esecuzione dei miglioramenti previsti dalle disposizioni della presente legge possono essere concessi direttamente agli affittuari, singoli o associati, i contributi e le altre agevolazioni, statali o regionali, di cui alle leggi in vigore, purche' risulti in qualsiasi modo l'esistenza del rapporto di affittanza. I mutui contratti dall'affittuario coltivatore diretto sono coperti dalla garanzia sussidiaria del fondo interbancario ai sensi dell' articolo 56 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 , ed e' ammesso l'accollo di essi da parte del locatore o di altro affittuario che subentri nella conduzione del fondo migliorato.
Le garanzie fideiussorie di cui all' articolo 3, lettera a) della legge 14 luglio 1965, n. 901 , possono essere concesse anche nelle ipotesi previste dal comma precedente. ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2)
La Corte Costituzionale con sentenza 23 febbraio-1 marzo 1972, n. 35 (in G.U. 1a s.s. 08/03/1972, n. 65) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell'art. 13 della stessa legge, nella parte in cui dispone sull'assegnazione diretta agli affittuari anche dei contributi disposti da leggi regionali del Trentino-Alto Adige"; inoltre ha dichiarato la illegittimita' costituzionale della legge 11 febbraio 1971, n. 11 , recante "Nuova disciplina dell'affitto dei fondi rustici", nella parte in cui essa disciplina anche i contratti di affitto relativi ai masi chiusi, di cui al testo unico 7 febbraio 1962, n. 8 , approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano".