Versione
9 marzo 1971
9 marzo 1971
>
Versione
9 marzo 1972
9 marzo 1972
Art. 13.
Per l'esecuzione dei miglioramenti previsti dalle disposizioni della presente legge possono essere concessi direttamente agli affittuari, singoli o associati, i contributi e le altre agevolazioni, statali o regionali, di cui alle leggi in vigore, purche' risulti in qualsiasi modo l'esistenza del rapporto di affittanza. I mutui contratti dall'affittuario coltivatore diretto sono coperti dalla garanzia sussidiaria del fondo interbancario ai sensi dell' articolo 56 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 , ed e' ammesso l'accollo di essi da parte del locatore o di altro affittuario che subentri nella conduzione del fondo migliorato.
Le garanzie fideiussorie di cui all' articolo 3, lettera a) della legge 14 luglio 1965, n. 901 , possono essere concesse anche nelle ipotesi previste dal comma precedente. ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2)
La Corte Costituzionale con sentenza 23 febbraio-1 marzo 1972, n. 35 (in G.U. 1a s.s. 08/03/1972, n. 65) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell'art. 13 della stessa legge, nella parte in cui dispone sull'assegnazione diretta agli affittuari anche dei contributi disposti da leggi regionali del Trentino-Alto Adige"; inoltre ha dichiarato la illegittimita' costituzionale della legge 11 febbraio 1971, n. 11 , recante "Nuova disciplina dell'affitto dei fondi rustici", nella parte in cui essa disciplina anche i contratti di affitto relativi ai masi chiusi, di cui al testo unico 7 febbraio 1962, n. 8 , approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano".
Per l'esecuzione dei miglioramenti previsti dalle disposizioni della presente legge possono essere concessi direttamente agli affittuari, singoli o associati, i contributi e le altre agevolazioni, statali o regionali, di cui alle leggi in vigore, purche' risulti in qualsiasi modo l'esistenza del rapporto di affittanza. I mutui contratti dall'affittuario coltivatore diretto sono coperti dalla garanzia sussidiaria del fondo interbancario ai sensi dell' articolo 56 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 , ed e' ammesso l'accollo di essi da parte del locatore o di altro affittuario che subentri nella conduzione del fondo migliorato.
Le garanzie fideiussorie di cui all' articolo 3, lettera a) della legge 14 luglio 1965, n. 901 , possono essere concesse anche nelle ipotesi previste dal comma precedente. ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2)
La Corte Costituzionale con sentenza 23 febbraio-1 marzo 1972, n. 35 (in G.U. 1a s.s. 08/03/1972, n. 65) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell'art. 13 della stessa legge, nella parte in cui dispone sull'assegnazione diretta agli affittuari anche dei contributi disposti da leggi regionali del Trentino-Alto Adige"; inoltre ha dichiarato la illegittimita' costituzionale della legge 11 febbraio 1971, n. 11 , recante "Nuova disciplina dell'affitto dei fondi rustici", nella parte in cui essa disciplina anche i contratti di affitto relativi ai masi chiusi, di cui al testo unico 7 febbraio 1962, n. 8 , approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano".
Giurisprudenza • 9
- 1. Corte d'Appello Roma, sentenza 09/06/2023, n. 2479Provvedimento: […] Con ricorso depositato il 22.07.2021, Parte_1 ha proposto appello avverso la sentenza in epigrafe e chiesto di accertare e dichiarare il diritto della stessa al percepimento dell'assegno di mantenimento ex art.13 legge n.11 del 1971 a decorrere dal 01.12.2016 e sino al CP_ 31.12.2017; con conseguente condanna dell' a corrispondere i relativi ratei maturati oltre interessi legali a decorrere dal 120° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa.Leggi di più...
- art. 92 c.p.c.·
- compensazione parziale spese·
- ritardo erogazione prestazione previdenziale·
- onere della prova requisito reddituale·
- D.M. 37/2018·
- art. 13 legge 118/1971·
- D.M. 55/2014·
- compensazione spese di lite·
- soccombenza virtuale·
- assegno di mantenimento