Sentenza 19 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 19/04/2025, n. 324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 324 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2605/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
Sezione I Civile
Il Tribunale, in persona del Giudice Dott. Luciano Pietro Aliquò, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Daniela Vigliotti;
-pare attrice-
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Controparte_1 C.F._2
Auletta;
-convenuta-
E
C.F. ); CP_2 C.F._3
; Controparte_3
-convenuti contumaci-
***
CONCLUSIONI:
Per Parte_1
“Accertare e dichiarare che i seguenti beni immobili: in Mariano Comense: a) Immobile ad uso laboratorio artigianale identificato al N.C.E.U. al fg. 2, mapp. 2075, sub. 701; b) Immobile ad uso deposito identificato N.C.E.U. al fg. 2, mapp. 2075, sub. 702; c) Area urbana mq 180 identificato al N.C.E.U. fg. 2, mapp. 1475; d) Area urbana mq 830 identificata al N.C.E.U, fg. 2, mapp. 1476; e) Immobile ad uso commerciale identificato al N.C.E.U. fg. 6, mapp. 2077, sub. 713. In Seregno (MB), Via Giusti: a) immobile ad uso laboratorio identificato al N.C.E.U. al fg.17, mapp. 46, sub. 701;
1
In Seregno (MB), Via Tenca: a) Immobile ad uso deposito identificato al N.C.E.U. al fg. 17, mapp. 44, sub. 103; b) Immobile ad uso abitazione identificato al N.C.E.U, al fg.17, mapp. 44, sub., 706, Quota del 50% di proprietà dei seguenti beni immobili: In AL RI (CO): a) Terreno identificato al N.C.E.U. al fg. 9, mapp. 113. In Mariano Comense (CO); a) Terreno identificato al N.C.E.U. al fg. 9, mapp. 11822; b) Immobile ad uso commerciale identificato al N.C.E.U. al fg. 2, mapp. 6751, sub. 701; c) Area urbana mg 560 identificata al N.C.E.U. al fg. 2, mapp. 14777. In Seregno, Via Tenca: a) Immobile ad uso abitazione Identificato aI N.C.E.U. al fg. 17, mapp. 23, sub. 705; b) immobile ad uso abitazione identificato al N.C.E.U. al fg. 17, mapp. 23, sub. 706. In Seregno (MB), Via Parini: a) Immobile ad uso commerciale identificato al N.C.E.U. fg.17, mapp. 23, sub. 3; b) Immobile ad uso abitazione identificato al N.C.E.U. al fg. 17, mapp. 23, sub. 703; c) Immobile ad uso abitazione identificato al N.C.E.U: al fg. 17, mapp. 23, sub. 704; d) Box identificato al N.C.E.U. al fg. 17, mapp. 23, sub. 5, sono entrati nella sfera patrimoniale della Sig.ra che ne è quindi divenuta proprietaria, non Controparte_1 mortis causa, ma in assolvimento dell'impegno assunto dal defunto Sig. in sede di separazione Persona_1 coniugale, come da verbale ex art. 711 c.p.c., omologato con decreto in data 12 marzo 2015.
Con vittoria di spese e compensi di lite, in caso di resistenza dei convenuti.”
*
Per Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito rigettare le domanda proposta dalla sig.ra Parte_1 con sua condanna alla rifusione integrale delle spese di lite.”
§ § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., ratione temporis applicabile, ha Parte_1 promosso il presente giudizio nei confronti di nonché nei confronti Controparte_1 CP_2 di , domandando di accertare l'avvenuto acquisto in suo favore della proprietà Controparte_3
2 di alcuni immobili, come meglio indicati nelle conclusioni di cui sopra, “non mortis causa, ma in assolvimento dell'impegno assunto dal defunto Sig. in sede di separazione coniugale, Persona_1 come da verbale ex art. 711 c.p.c., omologato con decreto in data 12 marzo 2015”.
Instaurato il contraddittorio, con provvedimento del 18.05.2022 è stato disposto il mutamento del rito, con fissazione dell'udienza ex art. 183 c.p.c. Con successivo provvedimento del 14.02.2023, sono stati concessi i termini di cui all'art. 183, sesto comma c.p.c. ed è stata dichiarata la contumacia di e Con provvedimento del 22.06.2023, è stata fissata udienza di Controparte_1 CP_2 precisazione delle conclusioni al 2.10.2024, sostituita con il deposito di note scritte. Con comparsa depositata il 25.09.2024, si è costituita in giudizio contestando in fatto e diritto le Controparte_1 domande proposte dall'attrice e domandandone l'integrale rigetto. La convenuta, inoltre, ha depositato tempestivamente le note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni mentre l'attrice non vi ha provveduto, dovendosi ritenere che abbia inteso mantenere ferme le conclusioni già rassegnate nei propri scritti difensivi.
Con provvedimento del 25.11.2024, sono stati assegnati i termini ex art. 190 c.p.c., ratione temporis applicabile, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, e la causa è stata trattenuta in decisione alla scadenza dell'ultimo termine.
2. La domanda proposta dall'attrice è infondata e non merita accoglimento per le ragioni che seguono.
A sostegno della propria domanda, l'attrice ha dedotto di aver contratto matrimonio con il sig. PE
e che, dal predetto rapporto, erano nati i figli e ossia gli
[...] CP_2 Controparte_1 odierni convenuti. Con decreto del 12.03.2015, il Tribunale di Como ha omologato ai sensi dell'art. 711 c.p.c. la separazione consensuale intervenuta tra ed il marito alle condizioni Parte_1 di cui al verbale di causa del 24.02.2015. In sede di separazione consensuale, per quanto più interessa ai fini della presente decisione, il sig. si era impegnato a trasferire a favore della moglie Persona_1 alcuni beni immobili “di sua proprietà personale” come meglio descritti nel verbale richiamato, “ a titolo risarcitorio onnicomprensivo”, a fronte della rinuncia da parte della sig.ra al Parte_1 contributo al mantenimento nonché al concorso delle spese “ordinarie” e “straordinarie” anche di mantenimento dell'autovettura nonché dei predetti immobili. L'attrice, inoltre, ha dedotto che, pur avendo le parti dato incarico al notaio Dott. , l'atto di trasferimento dei predetti Persona_2 immobili non era stato poi stipulato, a causa di alcune irregolarità “di natura edilizia e catastale a carico di alcuni degli immobili da trasferire”. Il 27 giugno 2019, quindi, era deceduto il sig. PE
il quale, con testamento olografo pubblicato il 24 luglio 2019, aveva istituito la moglie quale
[...] propria erede universale. Successivamente, in data 29.06.2020, l'odierna attrice aveva stipulato con i figli e un accordo di “integrazione della legittima ai sensi e per gli Controparte_1 CP_2 effetti dell'art. 43 del D.lgs. 31 ottobre 1990 n. 346”, con il quale le parti, al fine di preservare i diritti
3 dei legittimari, hanno riconosciuto che l'eredità del de cuius doveva intendersi devoluta secondo le seguenti quote: per 1/4 (un quarto) alla OR , per 1/4 (un quarto) al NO Controparte_1 CP_2
e per 1/2 (un mezzo) alla OR . Con il predetto atto, infine, le
[...] Parte_1 parti dichiaravano, ai soli fini della trascrizione, che una serie di immobili ivi indicati erano ricompresi nell'asse ereditario.
Alla luce di tale ricostruzione, l'attrice sembra sostenere, per un verso, che il trasferimento della proprietà dei suddetti immobili sarebbe avvenuta a titolo di acquisto mortis causa dal defunto PE
(cfr. ricorso introduttivo: “il suo sopraggiunto decesso ha fatto sì che detto trasferimento
[...] avvenisse ugualmente, ma mortis causa e non per il titolo sopra detto”- ossia in forza dell'obbligo assunto in sede di separazione) e che gli altri eredi (ossia i figli), subentrati nella medesima posizione del loro dante causa, sarebbero succeduti nell'obbligo di “trasferire alla madre ed odierna attrice la quota che sarebbe stata da loro ereditata del Complesso di Immobili”, così dovendo adempiere all'impegno assunto dal de cuius in sede di separazione consensuale (“il sopravvenuto decesso del
Sig. ha trasferito sui suoi eredi legittimi (e, per quanto qui di rilievo, anche sugli eredi Persona_1 legittimi diversi dall'esponente, ossia sui figli e ) l'obbligo di trasferire alla madre CP_2 CP_1 ed odierna attrice la quota che sarebbe stata da loro ereditata del Complesso di Immobili, nell'adempimento dell'obbligo contratto dal de cuius;
e ciò, al di fuori della successione ereditaria, ma, come detto, quale adempimento degli obblighi assunti dal padre in sede di separazione, ai sensi
e per gli effetti di cui all'art. 2932 c.c.”). Sostiene, quindi, l'attrice che sussisterebbero i presupposti di cui all'art. 2932 c.c., salvo poi dichiarare che “non appare necessario richiedere che detto trasferimento avvenga per effetto di una pronuncia giudiziale che tenga luogo del contratto non concluso, in quanto la proprietà del Complesso Immobiliare si è già trasferita all'esponente, si ribadisce, solo incidentalmente, mortis causa”, e concludere domandando di accertare e dichiarare l'avvenuto acquisto della proprietà degli immobili per cui è causa “in assolvimento dell'impegno assunto dal defunto Sig. in sede di separazione coniugale, come da verbale ex art. 711 Persona_1
c.p.c., omologato con decreto in data 12 marzo 2015”. L'interesse, quindi, ad ottenere una pronuncia di questo tipo deriverebbe all'attrice, secondo quanto dalla stessa esposto, dalle conseguenze di tipo fiscale connesse alla vicenda successoria nonché dalla necessità di determinare correttamente la consistenza degli immobili ricompresi nella massa ereditaria, da cui dovrebbero escludersi i beni oggetto della presente domanda.
Alla luce della ricostruzione che precede, appare evidente, in primo luogo, la contraddittorietà stessa delle allegazioni e delle difese della parte attrice, nonché l'infondatezza della domanda.
Conviene preliminarmente chiarire che, ancorché siano stati invocati genericamente i presupposti di cui all'art. 2932 c.c., l'attrice non ha richiesto la pronuncia di una sentenza che produca gli effetti del
4 contratto non concluso (ossia una pronuncia di natura costitutiva), bensì ha proposto una domanda di mero accertamento, ossia una domanda volta ad ottenere l'accertamento di un diritto acquisito in forza di un effetto traslativo che assume già verificatosi (“Accertare e dichiarare che i seguenti beni immobili (…) sono entrati nella sfera patrimoniale della Sig.ra che ne è quindi Controparte_1 divenuta proprietaria, non mortis causa, ma in assolvimento dell'impegno assunto dal defunto Sig. in sede di separazione coniugale, come da verbale ex art. 711 c.p.c., omologato con Persona_1 decreto in data 12 marzo 2015).
Deve, dunque, escludersi, in primo luogo, che il trasferimento della proprietà degli immobili oggetto della domanda a favore di sia avvenuto in forza dell'accordo di separazione Parte_1 consensuale omologato dal Tribunale con decreto del 12 marzo 2015, come pure, ancora una volta contraddittoriamente, sembra sostenere l'attrice in sede di comparsa conclusionale (“Di conseguenza,
l'effetto reale, cioè il trasferimento della proprietà, si è verificato al momento dell'omologa delle condizioni della separazione, sia che le si voglia considerare accordo che trasferisce la proprietà alla moglie, sia che le si voglia considerare accordo che riconosce la proprietà in capo alla moglie”).
È di tutta evidenza, infatti, come, in quella sede, il sig. si fosse “impegnato a trasferire” Persona_1
i suddetti immobili a favore della moglie, non essendosi prodotto alcun effetto reale. In altri termini, in forza dell'accordo di separazione consensuale, si era limitato ad assumere l'obbligo Persona_1 di trasferire gli immobili ivi indicati a favore della moglie, a cui avrebbe dovuto seguire un successivo contratto con effetti traslativi della proprietà. L'omologa della separazione consensuale, pertanto, non ha prodotto alcun effetto traslativo della proprietà degli immobili a favore dell'odierna attrice.
Del resto, di tale circostanza appare consapevole la stessa sig.ra , la quale riconosce che, a Parte_1 seguito dell'accordo raggiunto con il marito in sede di separazione consensuale, l'atto di trasferimento degli immobili non si era poi perfezionato, giacché il notaio incaricato dalle parti di redigere l'atto non vi aveva provveduto a causa di alcune irregolarità “di natura edilizia e catastale a carico di alcuni degli immobili da trasferire”. Sempre l'attrice riconosce, quindi, che il trasferimento della proprietà degli immobili oggetto della domanda non è avvenuto in forza di un atto inter vivos, bensì in forza di successione mortis causa (“Resta, comunque, il fatto che, stante il ritardo di ben quattro anni nel trasferimento immobiliare cui il defunto Sig. i era impegnato in sede di separazione, PE il suo sopraggiunto decesso ha fatto sì che detto trasferimento avvenisse ugualmente, ma mortis causa
e non per il titolo sopra detto).
Tanto chiarito, non si comprende poi quale sarebbe l'ulteriore titolo dedotto a fondamento della domanda dell'attrice, la quale sostiene di essere divenuta proprietaria “in assolvimento dell'impegno assunto dal defunto Sig. in sede di separazione coniugale, come da verbale ex art. 711 Persona_1
c.p.c., omologato con decreto in data 12 marzo 2015”. Non si comprende, in altri termini, neppure
5 da quale soggetto e con quale atto le sarebbe stata trasferita la proprietà degli immobili in forza dell'obbligo assunto dal marito in sede di separazione consensuale. A fronte di allegazioni generiche oltreché, come si è detto, contraddittorie, tale atto non può certo ritenersi il testamento olografo redatto dal de cuius, dal quale si desume solo la volontà di di istituire la moglie quale Persona_1 propria erede universale. Né tale valenza è attribuibile all'atto stipulato dall'attrice, in data
29.06.2020, con i figli e che costituisce un accordo di reintegrazione Controparte_1 CP_2 della legittima, con il quale i legittimari hanno visto reintegrati i loro diritti, lesi dalla disposizione testamentaria di cui sopra.
Ciò che emerge dagli atti di causa, invero, è che alla morte del sig. la proprietà degli Persona_1 immobili oggetto dell'accordo raggiunto in sede di separazione consensuale non era stata trasferita alla moglie, per le ragioni già ampiamente espresse. Tutti i beni di proprietà del de cuius (compresi gli immobili oggetto della presente domanda), pertanto, alla sua morte sono caduti in successione.
con testamento olografo pubblicato il 24 luglio 2019, ha istituito la moglie quale propria Persona_1 erede universale. Successivamente, l'odierna attrice, in data 29.06.2020, ha stipulato con i figli e un accordo di “integrazione della legittima ai sensi e per gli effetti Controparte_1 CP_2 dell'art. 43 del D.lgs. 31 ottobre 1990 n. 346” con il quale le parti, al fine di far salvi i diritti dei figli legittimari, hanno espressamente riconosciuto che l'eredità del de cuius doveva intendersi devoluta per la quota di 1/2 (un mezzo) alla OR , per la quota di 1/4 (un quarto) Parte_1 ciascuno alla OR ed al NO : la prima, quindi, chiamata Controparte_1 CP_2 all'eredità in forza della delazione costituita dalle disposizioni testamentarie, così come rese parzialmente inefficaci dall'atto di riconoscimento dei diritti dei legittimari, ed i secondi in forza della delazione necessaria che regola la successione per la parte non regolata dalle disposizioni testamentarie. A mezzo del predetto atto, inoltre, in assenza di evidenze di segno diverso, si può ritenere che i suddetti chiamati abbiano accettato l'eredità del de cuius. Nell'atto, inoltre, le parti, ai soli fini della trascrizione, hanno indicato una serie di immobili che dichiaravano ricompresi nell'asse ereditario, tra cui alcuni beni indicati nel verbale di separazione consensuale ed oggetto della presente domanda.
Dalle circostanze che precedono, dunque, si evince che la proprietà degli immobili facenti parte del patrimonio del defunto compresi i beni oggetto dell'accordo di cui alla separazione Persona_1 consensuale e oggetto della presente domanda, è stata trasferita in forza di acquisto mortis causa agli eredi di quest'ultimo, ossia alla moglie ed ai figli e Parte_1 Controparte_1 CP_2
[...]
Ne consegue, pertanto, il rigetto della domanda avanzata dall'attrice.
Infine, stante le difese delle parti, appare opportuno aggiungere che la domanda non avrebbe potuto
6 essere accolta quandanche si fosse ritenuto di qualificarla quale azione proposta ai sensi dell'art. 2932
c.c. (sulla corretta qualificazione della domanda, in ogni caso, si ribadisce quanto già ampiamente argomentato supra). Come correttamente rilevato dalla convenuta, infatti, in tema di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere un contratto avente ad oggetto il trasferimento della proprietà di edifici o di loro parti, non può essere emanata sentenza di trasferimento coattivo, ai sensi dell'art. 2932 cod. civ., in assenza di dichiarazione - contenuta nel preliminare o prodotta successivamente in giudizio - sugli estremi della concessione edilizia, che costituisce requisito richiesto a pena di nullità dall'art. 17 della legge n. 47 del 1985 ed integra una condizione dell'azione ex art. 2932 cod. civ., non potendo tale pronuncia realizzare un effetto maggiore e diverso da quello possibile alle parti nei limiti della loro autonomia negoziale (Cass., Sez. 6 - 2, n. 8489 del 29/04/2016; analogamente, Cass.,Sez. 6 - 2, n. 1505 del 22/01/2018). Nel caso di specie, invero, parte attrice nulla ha prodotto, ed invero neppure allegato, in merito alla regolarità urbanistica degli immobili in parola né con riferimento alla conformità catastale oggettiva (che costituisce, parimenti, una condizione dell'azione cfr., ex multis, Cass. Sez. 2 -, Sentenza n. 20526 del 29/09/2020), non potendovi il Giudice sopperire d'ufficio, come sembrerebbe ritenere la sig.ra , a fronte del mancato assolvimento Parte_1 finanche dell'onere di allegazione in capo alla parte che ha proposto la domanda.
3. Le spese seguono il criterio della soccombenza in capo all'attrice. Il valore della causa deve essere determinato secondo il valore dei beni immobili oggetto della domanda (art. 15 c.p.c.), come risulta dalla dichiarazione di successione prodotta dalla stessa attrice (1.700.001,00 euro). Le spese, quindi, vengono liquidate in dispositivo, in applicazione dei valori medi di cui al DM n. 55/2014, previsti per lo scaglione di riferimento, ad esclusione della fase istruttoria e di trattazione, essendosi la convenuta costituita dopo lo svolgimento della suddetta fase. Controparte_1
Non si ritiene, infine, che l'attrice abbia agito in giudizio con mala fede, cioè avendo piena consapevolezza dell'infondatezza della propria domanda ovvero nella consapevolezza di agire slealmente o di abusare del processo o con colpa grave, ossia omettendo di prestare la diligenza e la perizia minime richieste al fine di avvedersi della infondatezza delle proprie pretese. Deve essere respinta, pertanto, l'istanza della convenuta, che ha domandato disporsi la condanna della parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96, co. 3 c.p.c. Le spese di lite sostenute dall'attrice, infine, sono dichiarate irripetibili nei confronti dei convenuti contumaci.
P.Q.M.
Il Tribunale di Como, definitivamente pronunciando, nella causa tra le parti indicate in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda proposte dall'attrice;
7 - condanna alla refusione delle spese di lite in favore della convenuta Parte_1
che si liquidano in euro 20.357,00 per compenso delle prestazioni professionali Controparte_1
forensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A. se ed in quanto dovuti;
- dichiara irripetibili le spese di lite sostenute dall'attrice nei confronti dei convenuti contumaci.
Così deciso in Como il 19.04.2025
Il Giudice
Dott. Luciano Pietro Aliquò
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