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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 19/03/2025, n. 723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 723 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott.ssa Lilia M. Ricucci, all'esito dell'udienza del 19.3.2025 tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8344/2020 R.G.L. vertente
T R A
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesco Di Natale e Anna Rizzi, come Parte_1 da procura speciale alle liti in atti;
RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore,
RESISTENTE- CONTUMACE
avente ad oggetto: Assegno per il nucleo familiare.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 4.11.2020, esponeva quanto segue in punto di Parte_1 fatto e diritto: “1) la ricorrente nell'anno 2019 ha lavorato in qualità di operaio agricolo subordinato per 125 gg con relativa iscrizione all'interno degli elenchi nominativi del Comune di Ordona (all.2); 2) sussistendo il presupposto assicurativo corrispondente ad un biennio in virtù dell'attività lavorativa svolta negli anni precedenti (all.3) la ricorrente ha ritualmente presentato in data 14.01.2020 la domanda intesa ad ottenere gli assegni per il nucleo familiare (all. 4);
3) giova precisare che la sig.ra è l'unica ad esercitare la potestà genitoriale sulle figlie minori Pt_2 Persona_1
nata il [...] e nata il [...], essendo il coniuge sig.
[...] Persona_2 Parte_3 decaduto dalla responsabilità genitoriale come emerge dalla sentenza emessa dal Tribunale per i minorenni n.
1429/2016 (all.5); 4) Sennonchè l' con missiva datata 11.6.2020 ha notiziato il rigetto della domanda Anf, CP_2
pagina 1 di 7 provvedendo alla liquidazione della sola indennità di disoccupazione agricola (all.6); 5) Ai fini del calcolo, giova rilevare che l'istante è titolare di un reddito per gli anni 2017 e 2018 rispettivamente di euro 8.220,00 e di euro
5.200,00 (all.7). 6) La sig.ra ha pertanto diritto al pagamento di euro 3.099,96 a titolo di assegni familiari Pt_1 come si evince dai conteggi analitici allegati. 7) In data 8.10.2020 è stato proposto ricorso amministrativo (all. 8), al quale l'Istituto ha riscontrato con la delibera del 21.10.2020 del seguente tenore “la ricorrente non ha diritto alla liquidazione degli ANF, perché, i minori sono stati affidati ai servizi sociali”(all. 9).
8) Il modus operandi dell' appare del tutto in contrasto con la corretta interpretazione del dato normativo CP_1 fornita dalla Corte di Cassazione, la quale con sentenza n.11876 del 2003 la quale ha statuito che “il provvedimento di affidamento non determina di per sé modifiche in ordine al dovere del genitore di mantenere il minore, come d'altra parte risulta anche la previsione dell'art.25, comma 3, del medesimo r.d.l., a norma del quale le spese di affidamento, benchè anticipate dall'erario, restano comunque a carico del genitore;
ne consegue che opera in tali ipotesi la presunzione di cui all'art.5 d.PR. 30 maggio 1955 n.797, in base alla quale i figli ed equiparati devono ritenersi a carico del capofamiglia quando convivano con lo stesso, realizzandosi, in caso di collocamento presso la famiglia di origine del minore affidato al servizio sociale, un'ipotesi di convivenza, con correlati oneri economici a carico del capofamiglia, salva la prova, incombente sul debitore dell'assegno per il nucleo familiare, che nel caso concreto, la collocazione presso la famiglia non comporti per quest'ultima siffatti oneri ”. 9) Nel caso di specie appare evidente che operi la presunzione delineata dal Tribunale Supremo secondo cui i figli devono ritenersi a carico del capofamiglia quando convivano con lo stesso, infatti le figlie minori dell'odierna ricorrente e risultano conviventi Persona_1 Persona_2 con la ricorrente in Ordona alla via Pino Mango n. 32 come si evince dal certificato di residenza rilasciato dal comune di Ordona il 15.9.2020 (all.10)”.
Adiva, quindi, il Tribunale di Foggia, in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “A) dichiarare che la ricorrente ha diritto al pagamento degli assegni per il nucleo familiari richiesti per la somma indicata nell'allegato conteggio analitico che costituisce parte integrante del presente ricorso;
B) per
l'effetto condannare l' al pagamento in favore dell'istante della somma di euro 3.099,96 o di quella maggiore CP_2
o minore somma risultante dalla effettuanda istruttoria, con gli interessi legali nella misura di legge”. Vinte le spese di lite.
Ritualmente evocato in giudizio, l' non si costituiva e, pertanto, veniva dichiarato contumace CP_2 con ordinanza dell'8.9.2021.
Acquisiti gli atti e i documenti e lette le note di trattazione scritta della ricorrente, all'esito dell'udienza del 19.3.2025, tenutasi secondo le modalità in epigrafe indicata, la causa è stata decisa con sentenza depositata telematicamente.
2. Il ricorso è fondato.
pagina 2 di 7 2.1 L'assegno per il nucleo familiare è una prestazione previdenziale non pensionistica temporanea che ha la duplice finalità di integrare il salario o la pensione e di sovvenire ai maggiori oneri rappresentati dai carichi di famiglia.
A decorrere dal 1° gennaio 1988 esso viene erogato a richiesta dei lavoratori dipendenti, dei titolari di pensione e delle prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro dipendente, dei lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi, del personale statale in attività di servizio ed in quiescenza, dei dipendenti e pensionati degli enti pubblici anche non territoriali, ove ricorrano le condizioni previste dall'art. 2 del d.l. n. 69/88, convertito in l. n. 153/88.
Ai sensi del comma 2 del citato articolo l'assegno compete in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, secondo la tabella allegata al provvedimento legislativo annualmente rivalutata.
Per quanto riguarda il reddito del nucleo familiare esso è composto dall'ammontare dei redditi complessivi di qualsiasi natura, assoggettabili all'Irpef, conseguiti dai suoi componenti nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione dell'assegno fino al
30 giugno dell'anno successivo;
l'attestazione del reddito del nucleo familiare è resa con dichiarazione non soggetta ad autenticazione alla quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 26 della l. n. 15/68
(art. 2, co. 9, d.l. n. 69/88).
L'assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale è inferiore al 70% del reddito complessivo del nucleo familiare (art. 2, co.
10).
Per quanto riguarda invece il nucleo familiare esso è composto dai coniugi e dai figli ed equiparati di età inferiore ai 18 anni ovvero, senza limite di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro (art. 2, co. 6).
Poste le condizioni per usufruire del beneficio, l'art. 2, co. 3, del d.l. n. 69/88, rinvia all'osservanza delle norme contenute nel testo unico sugli assegni familiari, approvato con DPR n. 797/55, per quanto non previsto dall'articolo medesimo.
Pertanto, per ottenere gli assegni familiari, gli aventi diritto sono tenuti a presentare al proprio datore CP_ di lavoro (o all' in caso di pensionati) tutti i documenti che possono essere richiesti per provare il diritto agli assegni, tra i quali quelli comprovanti la propria situazione di famiglia (art. 38, DPR n.
797/55). CP_ Inoltre i datori di lavoro ed i lavoratori devono fornire all' tutte le notizie e i documenti che sono loro richiesti per l'applicazione delle disposizioni sugli assegni familiari (art. 40, DPR n. 797/55).
pagina 3 di 7 Sulla base di tali disposizioni l' ha elaborato un modulo, denominato Mod. ANF/DIP, che deve CP_2 essere presentato da chi richiede la prestazione nel momento in cui sorge il diritto e successivamente entro il 30 giugno di ogni anno, con validità sino al 30 giugno successivo, in cui sono indicati, oltre ai dati anagrafici del richiedente, la composizione del nucleo familiare e la dichiarazione dei redditi posseduti dai componenti del nucleo familiare stesso nel periodo di riferimento. Nella richiesta sono incorporate due distinte dichiarazioni di responsabilità e cioè quella del dichiarante che attesta l'assenza di altre richieste e di altri assegni per le persone componenti il nucleo e quella del coniuge del richiedente che dichiara di non aver richiesto alcun trattamento di famiglia per le persone indicate nel nucleo familiare (cfr. art. 8 bis, d.l. n. 69/88).
Circa la documentazione da allegare alla domanda, lo stato di famiglia (o la dichiarazione sostitutiva) deve essere presentata in occasione della prima richiesta del trattamento e rinnovata ogni 5 anni, a meno che non intervengano variazioni significative, da segnalare entro 30 giorni (art. 7, d.l. n. 69/88), mentre il rinnovo della domanda con la dichiarazione reddituale deve essere presentato ogni anno.
Presentata la domanda, il diritto all'assegno decorre dal primo giorno del periodo di paga in corso alla data in cui si verificano le condizioni prescritte e cessa alla fine del periodo di paga in corso alla data in cui le condizioni stesse vengono a mancare (art. 11, DPR n. 797/55).
Nel caso di specie, rileva anche l'art. 5 del DPR 797/1955, invocato dalla ricorrente, che stabilisce che: “i figli e le persone equiparate sono a carico del capofamiglia quando questi provveda abitualmente al loro mantenimento. Si presume che i figli e le persone equiparate siano a carico del capo-famiglia quando convivono con esso.
In mancanza di convivenza, la prova della vivenza a carico può essere fornita anche con atto notorio”.
2.2 Analizzando il caso specifico, la ricorrente risulta iscritta negli elenchi nominativi del Comune di
Ordona, avendo lavorato come bracciante agricola, nell'anno 2019, per 125 giornate e il suo reddito è inferiore ai limiti previsti dalla legge, negli anni 2017 di € 8.220,00 e nel 2018 di € 5.200,00 (cfr. doc.n.
7- certificazione reddituale 2017-2018 - in uno al ricorso depositato dalla ricorrente in data
4.11.2020).
Pertanto, pur sussistendo i presupposti per l'erogazione degli Assegni per il Nucleo Familiare (ANF), CP_ l' non essendosi costituito in giudizio, non ha fornito alcuna indicazione specifica circa le motivazioni poste a fondamento della mancata erogazione degli ANF. CP_ Dalla documentazione agli atti si evince unicamente che in sede amministrativa l' ha liquidato la sola indennità di disoccupazione agricola in favore della ricorrente, rigettando il ricorso proposto avverso il mancato riconoscimento degli ANF, con delibera del 21.10.2020, sulla base della seguente motivazione: “la ricorrente non ha diritto alla liquidazione degli ANF, perché i minori sono stati affidati ai servizi sociali” (cfr. doc.n.9 delibera del 21.10.2020 – fascicolo di parte ricorrente).
pagina 4 di 7 Com'è noto il provvedimento di affidamento ai servizi sociali non determina di per sé modifiche in ordine al dovere del genitore di mantenere il minore (come risulta anche dalla previsione dell'art.25, comma 3, del r.d.l. 20 luglio 1934 a norma del quale le spese di affidamento, benchè anticipate dall'erario, restano comunque a carico del genitore -nel caso di specie la ricorrente- ne consegue che opera in tale ipotesi la presunzione di cui all'art. 5 del DPR 797/1955, in base alla quale i figli ed equiparati devono ritenersi a carico del capofamiglia quando convivano con lo stesso, realizzandosi un'ipotesi di convivenza con correlati oneri economici, salvo la prova, incombente sul debitore dell'assegno per il nucleo familiare, che, nel caso concreto, la collocazione presso la famiglia non comporti per quest'ultima siffatti oneri (cfr. Corte di cassazione, sent. n. 11876/2003).
A ciò si aggiunge che i figli, anche se non conviventi, si considerano a carico del genitore e la presunzione di carico è valida, anche nel caso in cui gli stessi siano affidati ai servizi sociali, purchè il genitore non sia più titolare della responsabilità genitoriale.
Nel caso di specie , padre delle due minori, è stato dichiarato decaduto dalla Parte_3 responsabilità genitoriale, dunque la ricorrente resta l'unica titolare di tale diritto/dovere (cfr. doc. 5
– Decreto del Trib. per i Minorenni di Bari del 31.1.20218, depositato il 2.2.2018 – fascicolo di parte ricorrente).
Il predetto provvedimento ha stabilito, infatti, in via definitiva, l'affidamento delle minori Persona_1
e al servizio sociale di Ordona, perché vengano potenziate le attività di supporto in ambito
[...] Per_2 scolastico nei confronti delle minori e perché vengano incrementati i rientri delle minori presso la madre, autorizzando la permanenza per l'intera giornata, con attento monitoraggio e mediazione del conflitto tra i genitori”; ha prescritto “ ad entrambi i genitori di essere maggiormente presenti nella vita delle figlie” e alla madre “di seguire con particolare attenzione le figlie nel corso della permanenza presso la propria abitazione e di non lasciarle sole con il convivente,
”. CP_3
Dunque, deve ritenersi che l'affidamento delle minori al servizio sociale di Ordona costituisca di fatto un supporto alla responsabilità genitoriale della ricorrente.
Da ciò si deve dedurre che quest'ultima non sia esonerata dall'obbligo di provvedere al mantenimento delle figlie e, pertanto, possa beneficiare della percezione dell'assegno per il nucleo familiare.
Pertanto, si condividono le argomentazioni avanzate nel ricorso, secondo cui le figlie devono ritenersi a carico della ricorrente (capofamiglia), a seguito della decadenza dell'altro coniuge dalla responsabilità genitoriale.
Inoltre, dal certificato di residenza le figlie risultano conviventi con la ricorrente, dunque deve presumersi siano a suo carico, quale unico capofamiglia (cfr. doc. n.10 certificato di residenza- in uno al ricorso della ricorrente depositato in data 4.11.2020). pagina 5 di 7 2.3 E' opportuno rimarcare che la Corte di Cassazione ha affrontato in diverse occasioni la questione dell'affidamento dei figli ai servizi sociali e le sue implicazioni, tra cui quelle relative agli assegni familiari.
Con ordinanza n. 33193 del 29.11.23 la I sezione della Suprema Corte ha distinto tra due tipologie di affidamento dei figli ai servizi sociali, sottolineando le diverse implicazioni legali e pratiche di ciascuna.
In particolare, ha operato importanti distinguo con riferimento all'affido dei minori ai Servizi Sociali, indicando le ipotesi in cui è più opportuno parlare di interventi di sostegno e supporto alle famiglie, rispetto a quelle in cui più propriamente può configurarsi un affido al Servizio Sociale.
E' stato evidenziato che, laddove l'affiancamento dei Servizi al nucleo familiare non si accompagni ad un provvedimento ablativo o limitativo della responsabilità genitoriale, tale affiancamento si configura quale intervento di supporto e sostegno, nell'ottica di ampliare le risorse di cui dispone il nucleo familiare e di esercitare anche un'attività di monitoraggio e vigilanza sul nucleo medesimo.
In tali casi, precisa la Corte, l'intervento dei Servizi deve qualificarsi come “mandato di vigilanza e supporto”, essendo comunque garantita la libertà dei genitori di autodeterminarsi in relazione alle scelte che riguardano i minori, risolvendosi il ruolo dei Servizi in un'attività di sostegno, prevista laddove si riscontrino all'interno del nucleo familiare criticità e disfunzionalità di gravità non tale da rendere necessari provvedimenti ablativi o limitativi della responsabilità genitoriale.
Nell'ipotesi in cui vengano adottati provvedimenti che escludano, in tutto o in parte, la responsabilità genitoriale, può configurarsi, invece, un vero e proprio affido ai Servizi Sociali, con conseguente trasferimento a quest'ultimo di una sfera più o meno ampia dei poteri/doveri legati all'esercizio della responsabilità genitoriale, proporzionato al grado di incidenza del provvedimento sulla potestà in capo ai genitori.
In siffatti casi, prosegue la Corte, anche nel regime previgente all'entrata in vigore dell'art.5 della
Legge 184/83, occorre che siano specificamente descritti i compiti dei Servizi, “in relazione a quelli che sono i doveri e i poteri sottratti all'ambito della responsabilità genitoriale e distinti dai compiti che sono eventualmente demandati al soggetto collocatario se questi è persona diversa dai genitori”.
La pronuncia de qua, appare significativa poiché fa chiarezza sul diverso atteggiarsi del ruolo dei
Servizi Sociali, in termini di supporto/vigilanza, laddove non vengano contestualmente adottati interventi ablativi o limitativi della responsabilità genitoriale, o in termini di affido vero e proprio, laddove, a seguito dell'adozione di un provvedimento de potestate, il servizio subentri anche nel potere di assumere scelte nell'interesse dei minori, ipotesi, quest'ultima, che non appare sussistere nel caso di specie.
pagina 6 di 7 Conclusivamente, alla stregua delle argomentazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, con il riconoscimento del diritto della ricorrente a percepire gli assegni per il nucleo familiare per l'importo pari a € 3.099,96, oltre accessori di legge.
Tale importo deriva dalla consultazione delle Tabelle n. 12 “Nuclei Familiari con un solo genitore e almeno un figlio minore in cui non siano presenti componenti inabili”, dell'importo complessivo mensile dell'assegno per livello di reddito e numero componenti il nucleo, Reddito familiare annuo di riferimento (valide dal 1 luglio 2018 fino al 30 giugno 2019 – per il primo periodo e dal 1 luglio 2019 fino al 31 dicembre 2019 – per il secondo periodo - dall' 1.1.2019 al 31.122019 - € 258,33x12= €
3.099,96).
3. Le spese di lite – liquidate ai sensi del D.M. n. 147/2022 (cause di previdenza, scaglione “infra”
5.200,00 secondo i valori minimi, in considerazione del ridotto grado di complessità delle questioni CP_ trattate) – seguono la soccombenza dell'
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso, iscritto al n. 8344/2020 proposto da
[...]
nei confronti dell' disattesa e assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, Pt_1 CP_2 così provvede:
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto della ricorrente a percepire l'assegno per il nucleo familiare per l'anno 2019, per la somma di € 3.099,96, oltre accessori di legge;
CP_ b) condanna l' alla refusione delle spese processuali in favore della parte ricorrente, liquidate in €
1.312,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali, come per legge, con distrazione agli Avv.ti Francesco Di Natale e Anna Rizzi, dichiaratisi antistatari.
Foggia, all'esito dell'udienza del 19.3.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Lilia Maria Ricucci)
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